Ordinanza collegiale 13 luglio 2023
Ordinanza collegiale 22 maggio 2024
Sentenza 20 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026REG.PROV.COLL.
N. 02939/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2939 del 2025, proposto dalla Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cristiano, Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società ME Lavori a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione prima) n. 498, pubblicata il 20 gennaio 2025, notificata l’11 marzo 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società ME Lavori a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il consigliere NA PE e uditi per le parti gli avvocati Cristiano e Papa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Città Metropolitana di Napoli ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla società appellata e, per l’effetto, è stata annullata la determinazione prot. 10026 del 13 dicembre 2023, nella parte in cui è stato riconosciuto, e, conseguentemente, liquidato alla società ME Lavori a r.l. l’importo di € 181.188,90, oltre IVA, anziché l’importo richiesto di € 435.766,57, oltre IVA, a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell’articolo 1 septies , del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.106/2021, in relazione alle lavorazioni effettuate nell’arco temporale del secondo semestre del 2021.
1.2. L’amministrazione appellante deduce l’erroneità della decisione impugnata:
1) per violazione degli artt. 63, comma 4, e 66 c.p.a., per insussistenza della necessità di accertare fatti o di acquisire valutazioni richiedenti competenze tecniche, per violazione degli artt. 3 e 88, comma 2 lett. d), c.p.a., per difetto di motivazione.
Ad avviso dell’ente appellante il giudice di primo grado avrebbe demandato al verificatore l’individuazione della modalità di calcolo conforme alla disciplina di cui all’art. 1 septies del d.l. n.73/2021, formulando un quesito di natura squisitamente giuridica e non tecnica. Inoltre, il giudicante avrebbe deciso la controversia richiamando il contenuto della verificazione senza argomentare in ordine al fondamento della revisione straordinaria di cui all’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021 e conseguentemente senza motivare il metodo di calcolo idoneo ad assicurare la compensazione economica nella misura voluta dal legislatore;
2) per violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, del d.m. 4 aprile 2022, per illegittima attribuzione di efficacia vincolante alla circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 25 novembre 2021.
Secondo la prospettazione dell’appellante il giudice di primo grado avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria decisione la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 25 novembre 2021 sebbene, come tutte le circolari, non rientri tra le fonti del diritto e senza neanche considerarne la mera portata interpretativa, attesa anche l’inesistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione gerarchica con la Città Metropolitana;
3) per violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, del d.m. 4 aprile 2022, del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.
Secondo l’ente appellante la compensazione di cui al citato art. 1 septies sarebbe determinata dall’applicazione di “variazioni percentuali” e non di variazioni assolute, né la norma farebbe menzione di “prezzi medi”. Di qui l’erroneità della prospettiva del giudicante secondo cui il moltiplicatore della formula di calcolo della compensazione economica sarebbe un valore numerico assoluto, uguale per tutte le stazioni appaltanti e per tutti gli operatori economici, e il conseguente travisamento dell’intenzione del legislatore di compensare l’eccezionale variazione dei prezzi dei materiali, intervenuta rispetto al momento dell’offerta, per conservare l’originario equilibrio contrattuale. Se, pertanto, l’equilibrio contrattuale è stato raggiunto accordandosi su un prezzo effettivo inferiore a quello medio, lo stesso dovrebbe essere mantenuto riconoscendo una somma pari all’applicazione della variazione percentuale al prezzo stabilito nel contratto. Per tali ragioni il metodo di calcolo scelto dal verificatore, invece di conservare l’equilibrio contrattuale, determinerebbe un eccesso di compensazione.
2. La società ME Lavori a r.l. si è costituita in giudizio, ha riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le domande articolate in primo grado e non esaminate dal T.a.r. con la sentenza impugnata per l’ipotesi di favorevole delibazione dei motivi di appello e nel merito ha concluso per il rigetto.
3. Con l’ordinanza n. 1677, pubblicata il 9 maggio 2025, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare sotto il profilo del periculum “apparendo opportuna l’attivazione dei procedimenti correlati al pagamento degli importi ulteriori riconosciuti a titolo di compensazione dalla sentenza impugnata, all’esito di una decisione definitiva” .
4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato e va respinto.
7. Oggetto di controversia è l’interpretazione dell’art. 1 septies , rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”, del d.l. n. 73/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, nonché del d.m. 4 aprile 2022 , “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”, pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022.
Secondo la Città metropolitana appellante la sentenza di primo grado sarebbe erronea laddove afferma che la stazione appaltante nel calcolo dell’ammontare dovuto a titolo di revisione prezzi avrebbe dovuto applicare la variazione percentuale rilevata dal citato d. m. ai prezzi medi utilizzati dal Ministero quale valore iniziale della rilevazione e non, come ha fatto, ai prezzi effettivi pattuiti in sede di stipula del contratto.
8. Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado:
- ha premesso che “non è in contestazione la quantità o la individuazione della tipologia dei materiali impiegati dalla ricorrente, né che vi sia stato un incremento dei costi; viceversa parte ricorrente ha contestato l’asserita erroneità della modalità attraverso cui è stato determinato l’importo da riconoscere alla società ricorrente a titolo di compensazione ai sensi del DL 73/2021” ;
- ha esposto che “l’amministrazione resistente ha quantificato in € 181.188,90 oltre IVA l’importo spettante alla società ricorrente a titolo di compensazione; tale conteggio ha fissato l’importo a titolo di compensazione ritenendo che il prezzo da cui partire ai fini della determinazione della compensazione non può essere quello indicato nel Decreto Ministeriale per le singole lavorazioni ma quello contrattualizzato dato del prezzario a base di gara depurato della manodopera, dell’utile, delle spese generali e del ribasso offerto” ;
- ha ritenuto, anche sulla base degli esiti della disposta verificazione, corretto il calcolo effettuato dalla parte appellata e, in particolare, “il conteggio operato dal Direttore dei lavori c.d. “Metodo A” (All. 8 di parte ricorrente) allegato alla nota prot. 104496 del 12 agosto 2022 (All. 6 di parte ricorrente), che ha stabilito in € 435.766,57 l’importo da riconoscere alla parte ricorrente, in quanto è stato svolto coerentemente con le previsioni del DM 11.11.2021 e secondo le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione indicate nella citata circolare del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021; tale calcolo è stato effettuato: 1) accertando la quantità di materiale impiegato dall’appaltatore e contabilizzato nel primo semestre del 2021; 2) individuando, per ogni materiale, nel DM 4 aprile 2022 il prezzo medio; 3) operando la variazione percentuale, scorporata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno 2020; 4) applicando la variazione percentuale come sopra determinata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate” ;
- - ha conseguentemente “dichiarato che alla parte ricorrente spetta la liquidazione, a titolo di compensazione, a carico della Città Metropolitana di Napoli, per l’importo di € 254.577,67 oltre IVA, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data in cui detto importo avrebbe dovuto essere corrisposto (16 gennaio 2023), sino all’effettivo pagamento, in aggiunta a quello di € 181.188,90 oltre IVA già riconosciuto alla ricorrente, ai sensi del DL 73/2021 conv. con modificazioni dalla legge 106/2022, a titolo di compensazione per l’impiego, da parte della società ME Lavori s.r.l., dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (II semestre anno 2021) nel corso dell’esecuzione dell’Accordo quadro avente ad oggetto “l’affidamento degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali ricadenti nel gruppo A Zona Occidentale Comparti 3, 4 e 5. Segnaletica stradale, barriere, consolidamento opere d’arte”, di materiali da costruzione per i quali il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2022 pubblicato sulla GURI n. 110 del 12 maggio 2022, ha accertato un aumento significativo dei prezzi” , previo annullamento della determinazione prot. 10026 del 13 dicembre 2023.
9. E’ infondato e da disattendere il primo motivo con il quale l’ente appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata perché il giudicante avrebbe recepito le conclusioni del verificatore al quale sarebbe stato sottoposto un quesito di natura squisitamente giuridica e non tecnica, demandandogli sostanzialmente la decisione della controversia, in palese violazione degli artt. 63, 66 e 88 c.p.a..
9.1. Secondo la consolidata giurisprudenza la verificazione comporta l'intervento, in funzione consultiva, di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implichino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione. Il predetto mezzo istruttorio ha una finalità di accertamento, ma pur sempre di fatti complessi, e dunque sulla base di competenze che implicano l'espressione di un sapere specifico “in funzione consultiva del giudice” (Cons. Stato, VI, n. 5656 del 2024; Cons. Stato, III, n. 330 del 2020).
La giurisprudenza, in materia di verificazione, ha osservato che una volta che il Collegio ha ritenuto che le questioni sottese alla controversia hanno un carattere talmente tecnico da esulare dalla propria competenza e da richiedere l'intervento di un soggetto dotato di tali specifiche competenze, le conclusioni alle quali questi è pervenuto potranno dallo stesso Collegio essere superate solo a fronte di una manifesta erroneità, ictu oculi ravvisabile (Cons. Stato, III, n. 65 del 2022).
9.2. Tanto premesso, nel caso in esame il giudicante non ha demandato al verificatore la scelta del metodo con il quale calcolare la corretta determinazione del quantum debeatur , ma la diversa quantificazione di quest’ultimo a seconda che venga utilizzata la modalità operativa di calcolo indicata nella circolare del M.I.M.S., pubblicata il 25 novembre 2021, ovvero la diversa modalità di calcolo utilizzata dalla amministrazione appellante che si riferisce al prezzo del materiale per l’anno 2019, diverso da quello desumibile dalle tabelle allegate al decreto M.I.M.S. dell’11 novembre 2021, ribassandolo e che per alcune voci applica la percentuale di incremento del prezzo a quantità di materiali espresse in unità di misura non omogenee a quelle con la quale è stata calcolata la variazione di prezzo.
9.3. Alla luce delle predette considerazioni il Collegio ritiene che non sussiste alcuna delle violazioni lamentate da parte dell’amministrazione appellante.
10. Sono da disattendere anche il secondo e il terzo motivo - che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione logico giuridica - con i quali l’amministrazione appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente posto a fondamento della propria decisione la circolare del M.I.M.S. del 25 novembre 2021, ritenendola inderogabile, e avrebbe operato la compensazione di cui al citato art. 1 septies applicando variazioni assolute e non variazioni percentuali, richiamando, peraltro, i “prezzi medi” di cui la predetta disposizione non fa menzione. Di qui l’erroneità della prospettiva del giudicante secondo cui il moltiplicatore della formula di calcolo della compensazione economica sarebbe un valore numerico assoluto, uguale per tutte le stazioni appaltanti e per tutti gli operatori economici, e il conseguente travisamento dell’intenzione del legislatore di compensare l’eccezionale variazione dei prezzi dei materiali, intervenuta rispetto al momento dell’offerta, per conservare l’originario equilibrio contrattuale.
10.1. Rileva il Collegio che l'art. 1 septies del d.l. n. 73/2021 prevede che “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” .
È, quindi, stabilito al terzo e al quarto comma che “La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni” .
10.2. La sentenza impugnata, anche alla luce dell’esito della verificazione disposta, ha ritenuto corretto il conteggio operato dal direttore dei lavori, allegato alla nota prot. 104496 del 12 agosto 2022, che ha stabilito in € 435.766,57 l’importo da riconoscerle, “in quanto è stato svolto coerentemente con le previsioni del DM 11.11.2021 e secondo le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione indicate nella citata circolare del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021; tale calcolo è stato effettuato: 1) accertando la quantità di materiale impiegato dall’appaltatore e contabilizzato nel primo semestre del 2021; 2) individuando, per ogni materiale, nel DM 4 aprile 2022 il prezzo medio; 3) operando la variazione percentuale, scorporata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno 2020; 4) applicando la variazione percentuale come sopra determinata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate” .
10.3. Ad avviso del Collegio la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado è condivisibile in quanto lo stesso ha ritenuto la modalità di calcolo proposta dall’appellata conforme al disposto del più volte citato art. 1 septies rispetto al quale la circolare del M.I.M.S. del 25 novembre 2021 ha valore esplicativo “al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti” per l’applicazione dell’istituto della compensazione, e non integrativo né modificativo, a differenza di quanto sostenuto dall’ente appellante.
In particolare, il Collegio ritiene di non poter condividere la prospettazione dell’ente appellante secondo cui se l’equilibrio contrattuale è stato raggiunto accordandosi su un prezzo effettivo inferiore a quello medio, lo stesso dovrebbe essere mantenuto riconoscendo una somma pari all’applicazione della variazione percentuale al prezzo stabilito nel contratto, ragione per la quale il metodo di calcolo seguito dal giudice di primo grado, invece di conservare l’equilibrio contrattuale, determinerebbe un eccesso di compensazione.
Come si evince dal tenore letterale dell’art. 1 septies “La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dall’ 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni” .
Ne discende che la variazione percentuale si applica alle “quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate” e non ai prezzi pattuiti contrattualmente. Tanto è vero che i prezzi stabiliti nei decreti ministeriali per la compensazione dei rincari dei materiali rappresentano dei riferimenti di calcolo - valore parametrico -, ma non modificano il prezzo effettivo stabilito nel contratto originale tra la stazione appaltante e l'appaltatore, avendo la sola finalità di quantificare l'importo dell'indennizzo dovuto all'impresa per le perdite correlate agli aumenti eccezionali, senza alterare il prezzo base del contratto.
10.4. Tale interpretazione appare coerente con la ratio della disposizione applicata alla fattispecie controversa, vale a dire garantire l’interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Allo stesso tempo, peraltro, l’istituto tutela anche l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale per l’incremento dei costi sopravvenuto durante l’arco del rapporto, che potrebbe indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni.
A fronte di ciò, l'art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, ha introdotto un meccanismo straordinario di compensazione dei prezzi a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione maggiormente utilizzati.
Tali somme non costituiscono, tuttavia, un’integrazione del corrispettivo o una revisione del prezzo in senso stretto, in quanto non sono finalizzate a coprire interamente lo scarto tra il prezzo concordato e quello formatosi successivamente sul mercato, ma si limitano a consentire un adeguamento del contratto per compensare forfettariamente lo squilibrio generato dalla sopravvenienza atipica. Si tratta dunque di un ristoro direttamente riconosciuto dal legislatore e quantificato in maniera tassativa in forza di decreti ministeriali, secondo le modalità esplicitate nella richiamata circolare emessa dallo stesso Ministero deputato all’adozione dei decreti con la dichiarata finalità di “assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti” per l’applicazione dell’istituto della compensazione, come disciplinato dal citato art. 1 septies .
11. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.
12. La peculiarità della vicenda esaminata induce il Collegio a ritenere esistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES LL, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
NA PE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA PE | ES LL |
IL SEGRETARIO