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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3325/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/02/2025, sono presenti:
per , l'avv. Nicolò Colombo;
Parte_1
per l'avv. Filippo Germinetti. Parte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Colombo precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle note scritte già depositate.
L'avv. Germinetti precisa le conclusioni e discute la causa, riportandosi alle proprie note scritte e ai precedenti atti di causa. Osserva che non vi sono elementi oggettivi a fondamento della responsabilità della convenuta, essendovi unicamente risultanze di carattere soggettivo come le testimonianze assunte nel corso del processo, alle quali non può attribuirsi rilevanza decisiva in quanto i lumini bruciano per appena un'ora e non sono state rivenute tracce dei relativi materiali durante le operazioni di consulenza. Sul quantum debeatur, osserva che il danno risarcibile non può che riguardare l'esborso effettivamente sostenuto dalla controparte, che non trova tuttavia alcun riscontro nel caso di specie, giacché l'unica evidenza in atti è la delibera condominiale che ha disposto i lavori.
L'avv. Colombo, in replica, osserva che sono depositati tutti i bonifici disposti dall'attrice e la delibera che ha disposto i lavori è stata ritualmente acquisita agli atti del giudizio, insieme alla prova della ripartizione tra tutti i condomini della quota non versata dalla infine, CP_1
contesta che la combustione possa essere durata per appena un'ora ed osserva che comunque la combustione dei lumini ha interagito con i materiali infiammabili presenti sui luoghi di causa, in pagina 1 di 10 primis il tappeto di erba sintetica. Insiste quindi per l'accoglimento integrale della domanda attorea, essendo provato il danno subito dalla , anche sotto il profilo dei disagi da Parte_1
lei patiti per essere stata costretta per mesi fuori dalla sua abitazione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 10 R.G. N. 3325/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Como in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3325/2023 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Albavilla, via XX Settembre n. 8, presso lo studio dell'avv. Nicolò Colombo, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliata in Saronno, corso Italia n. 13, presso lo studio dell'avv. Filippo Germinetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- Convenuta –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Si insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti”;
Per la convenuta: “Voglia il Tribunale adito rigettate tutte le pretese avversarie e così decidere:
In via incidentale: accertare e dichiarare la nullità delle delibere assembleari adottate dal
pagina 3 di 10 datate 18.04.2023 e 19.06.2023 per le motivazioni esposte ed in CP_3 Parte_3 particolare per violazione dell'art. art. 1135 c. 1 n. 4 c.c.; per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria attorea in quanto fondata su titolo invalido;
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni domanda avanzata dalla signora in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;
In via istruttoria e senza accettare l'inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione alla prova testimoniale e per interrogatorio formale dell'attrice sulle seguenti circostanze: 1) vero è che il cortile pertinenziale dell'abitazione di proprietà della signora sita nel Comune di OG (Co) alla Parte_4 Parte_3
ang. via IV Novembre n. 1 è privo di serratura (testi: tutti); 2) vero è che il giorno
[...]
09.06.2022 alle ore 3.00 del mattino circa, prima di partire in direzione dell'aeroporto di
Malpensa, la signora e la figlia hanno effettuato il controllo di tutta l'abitazione Pt_4 Per_2
di OG (Co) ang. via IV Novembre n. 1, ivi compreso il giardino Parte_3
(testi: e;
3) vero è che il giorno 09.06.2022 alle ore 3.25 Testimone_1 Testimone_2 circa del mattino l'autista si è recato presso l'abitazione della signora Testimone_1 Pt_4
in OG (Co) ang. via IV Novembre n. 1 dove ha prelevato la
[...] Parte_3
stessa e la di lei figlia con i rispettivi bagagli e le ha accompagnate Persona_3
all'aeroporto di Malpensa, dove le predette signore sono entrate (testi: e Testimone_1 [...]
; 4) vero è che il giorno 09.06.2022, alle ore 10.30 circa, la signora si Tes_2 Pt_4 trovava all'aeroporto Schiphol di Amsterdam con la propria figlia (teste Per_2 [...]
; 5) vero è che il giorno 09.06.2022, alle ore 10.30 circa, la signora e la di Tes_2 Pt_4
lei figlia erano in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Panama (teste: Per_2 [...]
; 6) vero è che alle ore 11.00 del mattino circa del giorno 09.06.2022 la signora Tes_2 apprese che l'appartamento di OG (Co) alla ang. Parte_4 Parte_3
via IV Novembre n. 1 era stato interessato da un incendio da una telefonata dalla signora
la quale precisò che l'incendio era già stato spento dai Vigili del Fuoco (testi: Testimone_3
e . 7) vero è che alle ore 11.00 del mattino circa del giorno Testimone_3 Testimone_2
09.06.2022 ho contattato telefonicamente la signora per informarla dell'incendio Parte_4
e in quell'occasione apprendevo che Ella si trovava all'estero ed era in procinto di imbarcarsi su un aereo (teste: . Si indicano quali testimoni, solo su Testimone_4
pagina 4 di 10 circostanze che non sono state oggetto di escussione: il signor , residente in [...]
22073 Fino Mornasco (Co) alla via Monte Bisbino n. 6 (autista di Noleggio Con Conducente); la signora residente in [...]; per Testimone_3
i capitoli non ammessi, la signora residente in 21047 - Saronno (Va) Persona_3
alla via Eugenio Montale n. 18 (figlia della convenuta); per i capitoli non ammessi, il signor
residente in [...], , di lei Testimone_4 Parte_3 padre. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Oggetto: Danno da cosa in custodia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, esponendo di essere proprietaria di un Controparte_2
appartamento sito al piano terra dello stabile condominiale di OG, Parte_3
ang. via IV Novembre n. 1, occupato anche dall'appartamento di proprietà della convenuta, e che, in data 9.06.2022, dal giardino di proprietà di quest'ultima, si era propagato un violento incendio che aveva causato ingenti danni all'intero stabile;
nella notte, la aveva infatti CP_1
lasciato accese alcune candele sul tavolo del proprio giardino, che erano cadute a terra a causa del forte vento, e il fuoco si era rapidamente propagato al resto dell'edificio.
Premesso quindi che i proprietari delle singole unità abitative presenti nello stabile avevano costituito un condominio e che l'assemblea aveva approvato un preventivo di € 110.391,00, più
IVA, per i lavori di ripristino fabbricato, al quale si erano aggiunti gli importi di € 11.774,46 per le prestazioni commissionate all'arch. ed € 7.232,16 per il responsabile della sicurezza, CP_4
il tutto da suddividere in parti eguali tra i quattro condomini, la chiedeva la Parte_1
condanna della convenuta al pagamento della propria quota, a titolo di risarcimento del danno subito, per un totale di € 29.587,19, oltre interessi e rivalutazione.
In aggiunta, per l'ipotesi in cui la fosse, a propria volta, venuta meno all'obbligo di CP_1
contribuire alle spese di ripristino dell'immobile, chiedeva la condanna della stessa alla refusione pagina 5 di 10 dell'ulteriore somma di € 10.684,51, pari ad 1/3 della quota incombente sulla convenuta, il tutto sempre interessi e rivalutazione monetaria.
Concludeva dunque per la condanna della controparte al risarcimento del danno, da quantificarsi nella complessiva somma di € 42.271,70, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_2
eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per via dell'incompleto
[...] avvertimento di cui all'art. 163, n. 7) c.p.c., nella versione conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, oltre all'improcedibilità della domanda per il mancato svolgimento della negoziazione assistita ex art. 3 d.l. n. 132/2014.
Nel merito, contestava quindi il nesso di causalità tra fatto della cosa ed evento dannoso in quanto, dagli atti dell'indagine penale, non era emersa alcuna prova in merito alle cause dell'incendio, non essendo stata rinvenuta sui luoghi di causa alcuna traccia di candele o altre tipologie di innesco;
era dunque piuttosto da ritenersi che il giardino di sua proprietà fosse stato il semplice teatro dell'evento, avendo la sequenza causale trovato la propria origine altrove.
Deduceva inoltre l'esimente del caso fortuito giacché, al momento dell'incendio, essa convenuta stava facendo ritorno per un breve soggiorno nel proprio paese d'origine.
Contestava infine il quantum del risarcimento, che non era stato oggetto di discussione e approvazione da parte della in sede di assemblea condominiale, oltre ad eccepire la CP_1
nullità delle delibere condominiali del 18.04.2023 e del 19.06.2023, per via della mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, primo comma, n. 4) c.c.
In sede di verifiche preliminari, veniva disattesa l'eccezione di nullità della citazione e si invitavano le parti ad interloquire sulla possibile improcedibilità della domanda, con conferma della prima udienza. La trattazione della causa proseguiva, quindi, con lo scambio delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Nella prima memoria integrativa, per quanto qui rileva, l'attrice: dava atto di aver avviato la procedura di negoziazione assistita in data 5.02.2024; ribadiva che l'incendio era stato provocato dalle candele, che erano rimaste accese sul tavolo di legno nel giardino della convenuta nonostante la partenza della e di sua figlia;
precisava di aver subito non solo un danno CP_1
alle parti comuni dell'edificio, ma anche alla sua proprietà individuale, a causa dello spargimento pagina 6 di 10 dell'acqua utilizzata dai Vigili del Fuoco per domare l'incendio e delle precipitazioni che si erano verificate in seguito, oltre ai disagi patiti per la prolungata e forzosa assenza dalla sua abitazione;
concludeva per la piena validità della delibera assembleare che aveva disposto i lavori di ripristino dello stabile, già eseguiti e ratificati dalla assemblea.
Infine, nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., rappresentava che il era stato tenuto CP_3
al pagamento di ulteriori € 13.484,00, in aggiunta a quanto inizialmente preventivato, sicché ribadiva la richiesta, già avanzata, di CTU per la stima dei costi di ripristino.
Parte convenuta eccepiva, invece, l'inammissibilità delle ulteriori voci di danno addotte dall'attrice, integrando una nuova domanda e non anche una mera emendatio libelli.
All'esito della prima udienza, fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la causa veniva istruita con l'esame dei testi indicati dalle parti e, respinta la richiesta di CTU avanzata dalla attrice, veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, si osserva che è pacifico tra le parti, oltre a risultare documentalmente,
l'intervenuto danneggiamento dello stabile condominiale sito in OG, , Parte_3 ove si trovano gli appartamenti di proprietà tanto dell'attrice, quanto della convenuta, a seguito dell'incendio verificatosi in data 9.06.2022 (cfr. all. 1 all'atto introduttivo).
È inoltre emerso dall'istruttoria orale, svolta nel corso del giudizio, che lo stesso ha avuto origine dal giardino di proprietà della convenuta. La teste ha, infatti, riferito di ricordare Testimone_5
distintamente la presenza di alcuni lumini accesi sul tavolo di legno nel giardino della CP_1
subito prima di andare a dormire, e di averli notati accesi anche l'indomani mattina presto, quando si era svegliata e aveva aperto la finestra (cfr. quanto dichiarato dalla teste, sentita all'udienza dell'8.05.2024, sul cap. 3 della memoria istruttoria di parte attrice: “Il giorno
9.06.2022 ricordo di essermi svegliata la mattina e di essermi affacciata dalla finestra di casa mia che è rivolta verso l'abitazione della convenuta. In quel frangente ho notato la presenza di tre lumini accesi sul tavolo di legno nel giardino di proprietà della Non ricordo la Pt_4
presenza del gazebo. Non ricordo con precisione l'orario”; sul cap. 4: “Confermo la circostanza.
Anche la sera precedente mi ero affacciata dalla finestra che si rivolge verso la proprietà della convenuta e avevo notato la presenza dei lumini accesi sul tavolo del giardino. Voglio precisare
pagina 7 di 10 che erano dei lumini piccoli, non delle grandi candele. La mattina dopo, quando mi sono affacciata nuovamente, mi aveva stupito il fatto che i lumini erano ancora accesi. Poi sono andata in cucina”).
È quindi altamente probabile che l'incendio abbia avuto origine proprio dalla caduta delle candele, posizionate sul tavolo e lasciate accese nel corso della notte.
Il fatto che il punto di innesco sia da collocare nel giardino di proprietà della trova, CP_1
peraltro, conferma nella deposizione del teste il quale ha dichiarato di avere Testimone_6
assistito personalmente al divampare dell'incendio, alle ore 9.30-10.00 circa, e che lo stesso aveva attecchito proprio in corrispondenza del tavolo di legno, sotto al pergolato, all'interno del giardino della convenuta (cfr. quanto dichiarato dal citato teste all'udienza dell'8.05.2024, sul cap. 52 dell'attrice: “La mattina del 9.06.2022, non ricordo precisamente l'ora, forse verso le
9.30-10.00, ho assistito al divampare dell'incendio presso il giardino di proprietà della convenuta. Ricordo di aver visto il tavolo di legno in fiamme. Non ricordo la presenza di candele.
La prima ad aver notato lo scoppio dell'incendio è stata mia moglie, che si trovava su in casa e mi ha chiamato per avvertirmi. Io mi trovavo nella mia autofficina che si trova sulla strada;
a quel punto, io sono uscito, ho guardato nel giardino della convenuta e ho visto il tavolo in fiamme”. ADR: “Mia moglie ha visto l'incendio mentre stava stirando nel locale lavanderia che si affaccia sulla proprietà della convenuta. Dopo aver visto l'incendio, io ho chiamato i pompieri
e ricordo che loro sono intervenuti ma la struttura in legno già aveva preso fuoco”. ADR: “Nel giardino della convenuta era presente un pergolato o una tettoia”).
Militano, infine, in questo senso conclusioni espresse dal consulente tecnico nella perizia svolta nel corso delle indagini a carico della convenuta, che come noto è utilizzabile anche nel processo civile quale prova atipica (cfr. Cass., sez. II, 4 luglio 2019, n. 18025).
Pur non avendo quest'ultimo reperito sui luoghi di causa residui di lumini o candele, ha infatti constatato il perito che le tracce più visibili dell'incendio si collocano tutte in corrispondenza del giardino di proprietà della convenuta, proprio lì dove si trovavano il tavolo di legno e il pergolato,
e che quindi il punto di innesco va collocato in quell'area (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta); emerge, peraltro, dalla documentazione fotografica versata in atti che il tavolo e il pergolato erano entrambi in legno, mentre il suolo era ricoperto da un tappeto di erba sintetica,
pagina 8 di 10 sicché i predetti materiali, tutti altamente infiammabili, hanno evidentemente favorito una rapida propagazione dell'incendio, successivamente esteso all'intero stabile.
Né quanto sopra esposto può trovare smentita nella deposizione dei restanti testimoni.
(padre della figlia della convenuta) ha, infatti, ammesso di Testimone_4 Persona_3
non aver notato se le candele fossero spente o meno, non essendo entrato nel giardino della né la sera prima dell'incendio, né la mattina successiva (cfr. quanto dichiarato dallo CP_1
stesso, in prova contraria, all'udienza dell'8.05.2024: “Mia figlia mi ha detto che la sera dell'8.06.2022, c'è stata una riunione con alcune amiche presso la casa della convenuta, in quanto il giorno dopo mia figlia e sua mamma dovevano partire per Lima. Preciso che io non convivo con mia figlia e la madre, ma che all'epoca abitavo in taverna. Mia figlia mi ha detto che, per l'occasione, erano state accese delle candele che però si trovavano a bordo piscina sul cemento. Non sono entrato nel giardino della convenuta né la sera prima, né il giorno dopo. Non so se le candele sono state spente perché io non c'ero”).
Allo stesso modo, per quanto la teste (figlia della abbia riferito Persona_3 CP_1
di essersi accertata dello spegnimento di tutte le candele, prima di andare a dormire, e che comunque le stesse si trovavano all'interno di contenitori metallici, nulla esclude che alcune di esse fossero sfuggite al controllo e che anche i contenitori metallici fossero caduti a terra a causa del forte vento (cfr. la deposizione resa da quest'ultima, alla medesima udienza: “Il 9.06.2022, mi trovavo nell'aeroporto di Amsterdam in attesa della coincidenza per Lima quando ricordo che mia madre ha ricevuto una telefonata ed è stata avvertita del fatto che era divampato un incendio nella nostra abitazione. Ricordo che abbiamo ottenuto i dettagli solo dopo essere scesi dall'aereo a Lima, quando abbiamo ricevuto le foto. Escludo la presenza di lumini e candele accese sul tavolo del giardino di mia mamma, in quanto ricordo che la sera prima, subito dopo cena, mia mamma le aveva spente e io ero presente davanti a lei. Inoltre, subito prima di uscire di casa alle 3.00 del mattino, ricordo di essere uscita in giardino e di non aver visto i lumini accesi. Preciso inoltre che i lumini si trovavano all'interno di contenitori di metallo”).
Insomma, dalle deposizioni rese dai due testi di parte convenuta, non è dato ricavare alcuna ricostruzione alternativa plausibile, che possa spiegare altrimenti le cause dell'incendio.
pagina 9 di 10 Da quanto sopra, si ricava dunque la responsabilità della convenuta a norma dell'art. 2051 c.c.
La citata previsione delinea infatti una forma di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi accertamento sulla colpa del custode ed onera quest'ultimo a fornire la prova del caso fortuito, ovvero di un fattore causale che, per la sua imprevedibilità ed eccezionalità, interrompa il rapporto eziologico tra fatto ed evento, degradando la cosa in custodia al rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37039).
Indipendentemente dalle maggiori o minori cautele adottate dalla convenuta, è quindi sufficiente rilevare che l'incendio ha avuto origine nel giardino di sua proprietà, a causa della caduta delle candele rimaste accese nel corso della notte.
Né può sostenersi che la temporanea assenza della convenuta avesse interrotto il rapporto di custodia, giacché il potere di fatto sulla cosa, da cui discendono gli obblighi di controllo e di vigilanza su cui si fonda il regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., non presuppone affatto che si abbia la disponibilità materiale continuativa della cosa in custodia.
Infine, non vi è prova di un fattore interruttivo del nesso di causalità, essendo tutti i capitoli di prova orale articolati da parte convenuta generici ed irrilevanti.
Alla luce di quanto sopra, va conseguentemente accertata la responsabilità della convenuta, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
3. La causa va, tuttavia, rimessa sul ruolo per la quantificazione del risarcimento, come da separata ordinanza, con rinvio alla sentenza definitiva per la statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che ha diritto al risarcimento del danno, nei Parte_1
confronti di in conseguenza dell'incendio del 9.06.2022; Controparte_2
2) Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio;
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Como, all'udienza dell'11 febbraio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 11/02/2025, sono presenti:
per , l'avv. Nicolò Colombo;
Parte_1
per l'avv. Filippo Germinetti. Parte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
L'avv. Colombo precisa le conclusioni come in atti e discute la causa riportandosi alle note scritte già depositate.
L'avv. Germinetti precisa le conclusioni e discute la causa, riportandosi alle proprie note scritte e ai precedenti atti di causa. Osserva che non vi sono elementi oggettivi a fondamento della responsabilità della convenuta, essendovi unicamente risultanze di carattere soggettivo come le testimonianze assunte nel corso del processo, alle quali non può attribuirsi rilevanza decisiva in quanto i lumini bruciano per appena un'ora e non sono state rivenute tracce dei relativi materiali durante le operazioni di consulenza. Sul quantum debeatur, osserva che il danno risarcibile non può che riguardare l'esborso effettivamente sostenuto dalla controparte, che non trova tuttavia alcun riscontro nel caso di specie, giacché l'unica evidenza in atti è la delibera condominiale che ha disposto i lavori.
L'avv. Colombo, in replica, osserva che sono depositati tutti i bonifici disposti dall'attrice e la delibera che ha disposto i lavori è stata ritualmente acquisita agli atti del giudizio, insieme alla prova della ripartizione tra tutti i condomini della quota non versata dalla infine, CP_1
contesta che la combustione possa essere durata per appena un'ora ed osserva che comunque la combustione dei lumini ha interagito con i materiali infiammabili presenti sui luoghi di causa, in pagina 1 di 10 primis il tappeto di erba sintetica. Insiste quindi per l'accoglimento integrale della domanda attorea, essendo provato il danno subito dalla , anche sotto il profilo dei disagi da Parte_1
lei patiti per essere stata costretta per mesi fuori dalla sua abitazione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 10 R.G. N. 3325/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Como in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3325/2023 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Albavilla, via XX Settembre n. 8, presso lo studio dell'avv. Nicolò Colombo, che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Attrice –
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_2 C.F._2
domiciliata in Saronno, corso Italia n. 13, presso lo studio dell'avv. Filippo Germinetti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- Convenuta –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Si insiste quindi per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti”;
Per la convenuta: “Voglia il Tribunale adito rigettate tutte le pretese avversarie e così decidere:
In via incidentale: accertare e dichiarare la nullità delle delibere assembleari adottate dal
pagina 3 di 10 datate 18.04.2023 e 19.06.2023 per le motivazioni esposte ed in CP_3 Parte_3 particolare per violazione dell'art. art. 1135 c. 1 n. 4 c.c.; per l'effetto rigettare la domanda risarcitoria attorea in quanto fondata su titolo invalido;
In via principale nel merito: previe declaratorie del caso, rigettarsi ogni domanda avanzata dalla signora in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto;
In via istruttoria e senza accettare l'inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione alla prova testimoniale e per interrogatorio formale dell'attrice sulle seguenti circostanze: 1) vero è che il cortile pertinenziale dell'abitazione di proprietà della signora sita nel Comune di OG (Co) alla Parte_4 Parte_3
ang. via IV Novembre n. 1 è privo di serratura (testi: tutti); 2) vero è che il giorno
[...]
09.06.2022 alle ore 3.00 del mattino circa, prima di partire in direzione dell'aeroporto di
Malpensa, la signora e la figlia hanno effettuato il controllo di tutta l'abitazione Pt_4 Per_2
di OG (Co) ang. via IV Novembre n. 1, ivi compreso il giardino Parte_3
(testi: e;
3) vero è che il giorno 09.06.2022 alle ore 3.25 Testimone_1 Testimone_2 circa del mattino l'autista si è recato presso l'abitazione della signora Testimone_1 Pt_4
in OG (Co) ang. via IV Novembre n. 1 dove ha prelevato la
[...] Parte_3
stessa e la di lei figlia con i rispettivi bagagli e le ha accompagnate Persona_3
all'aeroporto di Malpensa, dove le predette signore sono entrate (testi: e Testimone_1 [...]
; 4) vero è che il giorno 09.06.2022, alle ore 10.30 circa, la signora si Tes_2 Pt_4 trovava all'aeroporto Schiphol di Amsterdam con la propria figlia (teste Per_2 [...]
; 5) vero è che il giorno 09.06.2022, alle ore 10.30 circa, la signora e la di Tes_2 Pt_4
lei figlia erano in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Panama (teste: Per_2 [...]
; 6) vero è che alle ore 11.00 del mattino circa del giorno 09.06.2022 la signora Tes_2 apprese che l'appartamento di OG (Co) alla ang. Parte_4 Parte_3
via IV Novembre n. 1 era stato interessato da un incendio da una telefonata dalla signora
la quale precisò che l'incendio era già stato spento dai Vigili del Fuoco (testi: Testimone_3
e . 7) vero è che alle ore 11.00 del mattino circa del giorno Testimone_3 Testimone_2
09.06.2022 ho contattato telefonicamente la signora per informarla dell'incendio Parte_4
e in quell'occasione apprendevo che Ella si trovava all'estero ed era in procinto di imbarcarsi su un aereo (teste: . Si indicano quali testimoni, solo su Testimone_4
pagina 4 di 10 circostanze che non sono state oggetto di escussione: il signor , residente in [...]
22073 Fino Mornasco (Co) alla via Monte Bisbino n. 6 (autista di Noleggio Con Conducente); la signora residente in [...]; per Testimone_3
i capitoli non ammessi, la signora residente in 21047 - Saronno (Va) Persona_3
alla via Eugenio Montale n. 18 (figlia della convenuta); per i capitoli non ammessi, il signor
residente in [...], , di lei Testimone_4 Parte_3 padre. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Oggetto: Danno da cosa in custodia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, esponendo di essere proprietaria di un Controparte_2
appartamento sito al piano terra dello stabile condominiale di OG, Parte_3
ang. via IV Novembre n. 1, occupato anche dall'appartamento di proprietà della convenuta, e che, in data 9.06.2022, dal giardino di proprietà di quest'ultima, si era propagato un violento incendio che aveva causato ingenti danni all'intero stabile;
nella notte, la aveva infatti CP_1
lasciato accese alcune candele sul tavolo del proprio giardino, che erano cadute a terra a causa del forte vento, e il fuoco si era rapidamente propagato al resto dell'edificio.
Premesso quindi che i proprietari delle singole unità abitative presenti nello stabile avevano costituito un condominio e che l'assemblea aveva approvato un preventivo di € 110.391,00, più
IVA, per i lavori di ripristino fabbricato, al quale si erano aggiunti gli importi di € 11.774,46 per le prestazioni commissionate all'arch. ed € 7.232,16 per il responsabile della sicurezza, CP_4
il tutto da suddividere in parti eguali tra i quattro condomini, la chiedeva la Parte_1
condanna della convenuta al pagamento della propria quota, a titolo di risarcimento del danno subito, per un totale di € 29.587,19, oltre interessi e rivalutazione.
In aggiunta, per l'ipotesi in cui la fosse, a propria volta, venuta meno all'obbligo di CP_1
contribuire alle spese di ripristino dell'immobile, chiedeva la condanna della stessa alla refusione pagina 5 di 10 dell'ulteriore somma di € 10.684,51, pari ad 1/3 della quota incombente sulla convenuta, il tutto sempre interessi e rivalutazione monetaria.
Concludeva dunque per la condanna della controparte al risarcimento del danno, da quantificarsi nella complessiva somma di € 42.271,70, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_2
eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per via dell'incompleto
[...] avvertimento di cui all'art. 163, n. 7) c.p.c., nella versione conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, oltre all'improcedibilità della domanda per il mancato svolgimento della negoziazione assistita ex art. 3 d.l. n. 132/2014.
Nel merito, contestava quindi il nesso di causalità tra fatto della cosa ed evento dannoso in quanto, dagli atti dell'indagine penale, non era emersa alcuna prova in merito alle cause dell'incendio, non essendo stata rinvenuta sui luoghi di causa alcuna traccia di candele o altre tipologie di innesco;
era dunque piuttosto da ritenersi che il giardino di sua proprietà fosse stato il semplice teatro dell'evento, avendo la sequenza causale trovato la propria origine altrove.
Deduceva inoltre l'esimente del caso fortuito giacché, al momento dell'incendio, essa convenuta stava facendo ritorno per un breve soggiorno nel proprio paese d'origine.
Contestava infine il quantum del risarcimento, che non era stato oggetto di discussione e approvazione da parte della in sede di assemblea condominiale, oltre ad eccepire la CP_1
nullità delle delibere condominiali del 18.04.2023 e del 19.06.2023, per via della mancata costituzione del fondo speciale di cui all'art. 1135, primo comma, n. 4) c.c.
In sede di verifiche preliminari, veniva disattesa l'eccezione di nullità della citazione e si invitavano le parti ad interloquire sulla possibile improcedibilità della domanda, con conferma della prima udienza. La trattazione della causa proseguiva, quindi, con lo scambio delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c.
Nella prima memoria integrativa, per quanto qui rileva, l'attrice: dava atto di aver avviato la procedura di negoziazione assistita in data 5.02.2024; ribadiva che l'incendio era stato provocato dalle candele, che erano rimaste accese sul tavolo di legno nel giardino della convenuta nonostante la partenza della e di sua figlia;
precisava di aver subito non solo un danno CP_1
alle parti comuni dell'edificio, ma anche alla sua proprietà individuale, a causa dello spargimento pagina 6 di 10 dell'acqua utilizzata dai Vigili del Fuoco per domare l'incendio e delle precipitazioni che si erano verificate in seguito, oltre ai disagi patiti per la prolungata e forzosa assenza dalla sua abitazione;
concludeva per la piena validità della delibera assembleare che aveva disposto i lavori di ripristino dello stabile, già eseguiti e ratificati dalla assemblea.
Infine, nella terza memoria ex art. 171-ter c.p.c., rappresentava che il era stato tenuto CP_3
al pagamento di ulteriori € 13.484,00, in aggiunta a quanto inizialmente preventivato, sicché ribadiva la richiesta, già avanzata, di CTU per la stima dei costi di ripristino.
Parte convenuta eccepiva, invece, l'inammissibilità delle ulteriori voci di danno addotte dall'attrice, integrando una nuova domanda e non anche una mera emendatio libelli.
All'esito della prima udienza, fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione, la causa veniva istruita con l'esame dei testi indicati dalle parti e, respinta la richiesta di CTU avanzata dalla attrice, veniva disposto rinvio all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza contestuale.
2. Tanto esposto, si osserva che è pacifico tra le parti, oltre a risultare documentalmente,
l'intervenuto danneggiamento dello stabile condominiale sito in OG, , Parte_3 ove si trovano gli appartamenti di proprietà tanto dell'attrice, quanto della convenuta, a seguito dell'incendio verificatosi in data 9.06.2022 (cfr. all. 1 all'atto introduttivo).
È inoltre emerso dall'istruttoria orale, svolta nel corso del giudizio, che lo stesso ha avuto origine dal giardino di proprietà della convenuta. La teste ha, infatti, riferito di ricordare Testimone_5
distintamente la presenza di alcuni lumini accesi sul tavolo di legno nel giardino della CP_1
subito prima di andare a dormire, e di averli notati accesi anche l'indomani mattina presto, quando si era svegliata e aveva aperto la finestra (cfr. quanto dichiarato dalla teste, sentita all'udienza dell'8.05.2024, sul cap. 3 della memoria istruttoria di parte attrice: “Il giorno
9.06.2022 ricordo di essermi svegliata la mattina e di essermi affacciata dalla finestra di casa mia che è rivolta verso l'abitazione della convenuta. In quel frangente ho notato la presenza di tre lumini accesi sul tavolo di legno nel giardino di proprietà della Non ricordo la Pt_4
presenza del gazebo. Non ricordo con precisione l'orario”; sul cap. 4: “Confermo la circostanza.
Anche la sera precedente mi ero affacciata dalla finestra che si rivolge verso la proprietà della convenuta e avevo notato la presenza dei lumini accesi sul tavolo del giardino. Voglio precisare
pagina 7 di 10 che erano dei lumini piccoli, non delle grandi candele. La mattina dopo, quando mi sono affacciata nuovamente, mi aveva stupito il fatto che i lumini erano ancora accesi. Poi sono andata in cucina”).
È quindi altamente probabile che l'incendio abbia avuto origine proprio dalla caduta delle candele, posizionate sul tavolo e lasciate accese nel corso della notte.
Il fatto che il punto di innesco sia da collocare nel giardino di proprietà della trova, CP_1
peraltro, conferma nella deposizione del teste il quale ha dichiarato di avere Testimone_6
assistito personalmente al divampare dell'incendio, alle ore 9.30-10.00 circa, e che lo stesso aveva attecchito proprio in corrispondenza del tavolo di legno, sotto al pergolato, all'interno del giardino della convenuta (cfr. quanto dichiarato dal citato teste all'udienza dell'8.05.2024, sul cap. 52 dell'attrice: “La mattina del 9.06.2022, non ricordo precisamente l'ora, forse verso le
9.30-10.00, ho assistito al divampare dell'incendio presso il giardino di proprietà della convenuta. Ricordo di aver visto il tavolo di legno in fiamme. Non ricordo la presenza di candele.
La prima ad aver notato lo scoppio dell'incendio è stata mia moglie, che si trovava su in casa e mi ha chiamato per avvertirmi. Io mi trovavo nella mia autofficina che si trova sulla strada;
a quel punto, io sono uscito, ho guardato nel giardino della convenuta e ho visto il tavolo in fiamme”. ADR: “Mia moglie ha visto l'incendio mentre stava stirando nel locale lavanderia che si affaccia sulla proprietà della convenuta. Dopo aver visto l'incendio, io ho chiamato i pompieri
e ricordo che loro sono intervenuti ma la struttura in legno già aveva preso fuoco”. ADR: “Nel giardino della convenuta era presente un pergolato o una tettoia”).
Militano, infine, in questo senso conclusioni espresse dal consulente tecnico nella perizia svolta nel corso delle indagini a carico della convenuta, che come noto è utilizzabile anche nel processo civile quale prova atipica (cfr. Cass., sez. II, 4 luglio 2019, n. 18025).
Pur non avendo quest'ultimo reperito sui luoghi di causa residui di lumini o candele, ha infatti constatato il perito che le tracce più visibili dell'incendio si collocano tutte in corrispondenza del giardino di proprietà della convenuta, proprio lì dove si trovavano il tavolo di legno e il pergolato,
e che quindi il punto di innesco va collocato in quell'area (cfr. all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta); emerge, peraltro, dalla documentazione fotografica versata in atti che il tavolo e il pergolato erano entrambi in legno, mentre il suolo era ricoperto da un tappeto di erba sintetica,
pagina 8 di 10 sicché i predetti materiali, tutti altamente infiammabili, hanno evidentemente favorito una rapida propagazione dell'incendio, successivamente esteso all'intero stabile.
Né quanto sopra esposto può trovare smentita nella deposizione dei restanti testimoni.
(padre della figlia della convenuta) ha, infatti, ammesso di Testimone_4 Persona_3
non aver notato se le candele fossero spente o meno, non essendo entrato nel giardino della né la sera prima dell'incendio, né la mattina successiva (cfr. quanto dichiarato dallo CP_1
stesso, in prova contraria, all'udienza dell'8.05.2024: “Mia figlia mi ha detto che la sera dell'8.06.2022, c'è stata una riunione con alcune amiche presso la casa della convenuta, in quanto il giorno dopo mia figlia e sua mamma dovevano partire per Lima. Preciso che io non convivo con mia figlia e la madre, ma che all'epoca abitavo in taverna. Mia figlia mi ha detto che, per l'occasione, erano state accese delle candele che però si trovavano a bordo piscina sul cemento. Non sono entrato nel giardino della convenuta né la sera prima, né il giorno dopo. Non so se le candele sono state spente perché io non c'ero”).
Allo stesso modo, per quanto la teste (figlia della abbia riferito Persona_3 CP_1
di essersi accertata dello spegnimento di tutte le candele, prima di andare a dormire, e che comunque le stesse si trovavano all'interno di contenitori metallici, nulla esclude che alcune di esse fossero sfuggite al controllo e che anche i contenitori metallici fossero caduti a terra a causa del forte vento (cfr. la deposizione resa da quest'ultima, alla medesima udienza: “Il 9.06.2022, mi trovavo nell'aeroporto di Amsterdam in attesa della coincidenza per Lima quando ricordo che mia madre ha ricevuto una telefonata ed è stata avvertita del fatto che era divampato un incendio nella nostra abitazione. Ricordo che abbiamo ottenuto i dettagli solo dopo essere scesi dall'aereo a Lima, quando abbiamo ricevuto le foto. Escludo la presenza di lumini e candele accese sul tavolo del giardino di mia mamma, in quanto ricordo che la sera prima, subito dopo cena, mia mamma le aveva spente e io ero presente davanti a lei. Inoltre, subito prima di uscire di casa alle 3.00 del mattino, ricordo di essere uscita in giardino e di non aver visto i lumini accesi. Preciso inoltre che i lumini si trovavano all'interno di contenitori di metallo”).
Insomma, dalle deposizioni rese dai due testi di parte convenuta, non è dato ricavare alcuna ricostruzione alternativa plausibile, che possa spiegare altrimenti le cause dell'incendio.
pagina 9 di 10 Da quanto sopra, si ricava dunque la responsabilità della convenuta a norma dell'art. 2051 c.c.
La citata previsione delinea infatti una forma di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi accertamento sulla colpa del custode ed onera quest'ultimo a fornire la prova del caso fortuito, ovvero di un fattore causale che, per la sua imprevedibilità ed eccezionalità, interrompa il rapporto eziologico tra fatto ed evento, degradando la cosa in custodia al rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37039).
Indipendentemente dalle maggiori o minori cautele adottate dalla convenuta, è quindi sufficiente rilevare che l'incendio ha avuto origine nel giardino di sua proprietà, a causa della caduta delle candele rimaste accese nel corso della notte.
Né può sostenersi che la temporanea assenza della convenuta avesse interrotto il rapporto di custodia, giacché il potere di fatto sulla cosa, da cui discendono gli obblighi di controllo e di vigilanza su cui si fonda il regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., non presuppone affatto che si abbia la disponibilità materiale continuativa della cosa in custodia.
Infine, non vi è prova di un fattore interruttivo del nesso di causalità, essendo tutti i capitoli di prova orale articolati da parte convenuta generici ed irrilevanti.
Alla luce di quanto sopra, va conseguentemente accertata la responsabilità della convenuta, con condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.
3. La causa va, tuttavia, rimessa sul ruolo per la quantificazione del risarcimento, come da separata ordinanza, con rinvio alla sentenza definitiva per la statuizione sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che ha diritto al risarcimento del danno, nei Parte_1
confronti di in conseguenza dell'incendio del 9.06.2022; Controparte_2
2) Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio;
3) Spese al definitivo.
Così deciso in Como, all'udienza dell'11 febbraio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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