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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/10/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4941/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 IS CE PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA RAFFAELLO, 13 71045 ORTA NOVA presso il difensore avv. DE IS CE PAOLO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCI Controparte_1 P.IVA_1 CARLO ( ) VIA P. AMEDEO N°7 70121 BARI , C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1633/2019 con cui Parte_1 le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 88.164,27 quale fideiubente e terza datrice di ipoteca della mutuataria, sino a concorrenza di € CP_2 174.000,00 in forza del contratto di mutuo fondiario per Notaio di Persona_1 Rodi Garganico dell'11.12.2007, Rep. 40279, Racc. 15486.
L'opponente ha eccepito la violazione dell'obbligo d'informazione in relazione alla sofferenza del mutuo, la mancata ricezione della comunicazione di risoluzione contrattuale, la nullità della fideiussione in ragione della clausola che stabiliva in capo al garante l'obbligo per qualsiasi obbligazione dipendente dal contratto di mutuo, e quindi a soddisfacimento di ogni credito della banca per capitale, interessi ed accessori, nonché per ogni spesa e onere tributario (previsione allegata come gravosa per il garante, e tale da comportare uno squilibrio di posizione tra banca e fideiussore, anche perché qualsiasi forma di distorsione della competizione del mercato integrava comportamento rilevante per l'accertamento della violazione della normativa antitrust); la nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, in relazione all' applicazione di tassi a discapito (come si sarebbe accertato con CTU tecnico- contabile).
L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la causa all'udienza dell'8 luglio 2025 è stata assunta in decisione con i termini di cui al 190 cpc
Vale rilevare che a sostegno del credito l'opposta ha dato prova del credito;
- allegando la copia del contratto di mutuo con cui l'odierna opponente aveva assunto l'obbligazione inerente alla fideiussione posta a base della domanda monitoria;
- producendo l'estratto conto dal quale si evince l'accredito del mutuo (€ 86.580,59, con valuta 11.12.2007) e l'attestazione (ai sensi dell'art. 50 del TUB) dell'importo residuo a debito del contratto di mutuo, al momento del passaggio a sofferenza (25.5.2011) nonchè la missiva di comunicazione della risoluzione del contratto e della decadenza dal beneficio del termine (14.9.2018).
In relazione alla violazione degli obblighi d'informazione in ordine alla sofferenza del mutuo, deve rilevarsi che il contratto sottoposto al vaglio è una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus.
La differenza assume un peso specifico significativo poiché mentre nella fideiussione omnibus la garanzia afferisce ad obbligazioni future e, pertanto, incerte nell'ammontare, in quella specifica, come quella in esame, il garante è consapevole dell'entità del debito garantito.
pagina 2 di 6 L'art. 7, lett. d) del contratto di mutuo per Notar dell'11.12.2007, stabilisce Per_1 che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la “Banca””.
Detta norma contrattuale rientra nella fisiologica autonomia delle parti e si ancora anche al criterio della normale diligenza.
In relazione alla mancata ricezione della missiva, si condividono le argomentazioni svolte nell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione. Si evidenzia, infatti, che parte opponente non ha contestato la spedizione della missiva 14.9.2018, avendo piuttosto eccepito la mancanza di prova della sua ricezione (“Nella fattispecie, altresì, manca la prova della ricezione della lettera del Banco BPM Spa del 14.09.2018, con la quale l'istituto di credito comunicava all'obbligata principale e all'opponente, quest'ultima quale appunto fideiussore e datore di ipoteca, la risoluzione del predetto contratto di mutuo fondiario n. 100/000599814”), deve prendersi atto che la prova della mancata ricezione avrebbe dovuto essere offerta proprio dalla stessa opponente, dovendosi fare applicazione del principio affermato da Sez. 3, Sentenza n. 17417 del 08/08/2007 (Rv. 598808 - 01), secondo cui “La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (nella specie trattatasi di piego postale contenente disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203)”.
Avuto riguardo, poi, alla gravosità della clausola che stabiliva l'obbligo di garanzia per qualunque obbligazione dipendente dal contratto di mutuo, va riaffermato che le obbligazioni garantite erano solo quelle riferite al contratto di mutuo nel quale era a stabilito l'importo massimo entro il quale la fideiubente prestava garanzia, talchè non può ritenersi che vi sia un vizio del contratto tale da condurre alla sua nullità.
Il richiamo generico, poi, alla violazione della normativa antitrust, è destituito di fondamento.
Va premesso che le critiche del modello ABI, riguardavano le clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale che qui si riportano:
- la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
pagina 3 di 6 - la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6)
- la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Con riferimento alle garanzie fideiussorie perché modulate integralmente sullo schema delle fideiussioni omnibus dall'Abi lesive dell'art. 2 comma 2 lettera a della l. 287 del 1990, va osservato che poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.
Il fideiussore deve dimostrare l'applicazione nel caso concreto di tali clausole e quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa.
Il fideiussore deve, poi, produrre tempestivamente il modello ABI su cui si fonda l'eccezione e provare l'appartenenza della banca alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
Deve, peraltro, rimarcarsi che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 riguarda le sole fideiussioni omnibus e non quelle specifiche come quella in esame.
E' ormai, inoltre, pacifico che chi intenda far valere la nullità di fideiussioni conformi a detto schema ABI ma sottoscritte a distanza di anni dall'istruttoria condotta dall'Autorità antitrust, è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compresa la persistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l'effetto, non potendo giovarsi, all'uopo, del valore probatorio “privilegiato” del citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005.
La sanzione della “nullità ad ogni effetto” di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, stabilita dall'art. 2 comma 3 L 287/90, comporta secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, la nullità “parziale” delle fideiussioni “a valle” stipulate dai clienti finali, ritenute concreta attuazione dell'intesa vietata, e, cioè, la nullità delle sole clausole riproduttive di quelle dello schema ABI, salva la prova che dalle disposizioni del contratto o dalla volontà delle parti si desuma che queste ultime non lo avrebbero stipulato senza la loro presenza, nel qual caso l'invalidità avrebbe dovuto riguardare l'intero negozio giuridico.
pagina 4 di 6 Tuttavia è necessario rilevare che le citate clausole non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all'infuori di eventuali legami con un'intesa illecita “a monte” esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge;
si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, “derogabile”.
Anche la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 riconosce la circostanza secondo la quale tali clausole sarebbero affette da nullità unicamente in quanto, essendo contenute in un alto numero di fideiussioni fatte stipulare dalle Banche ai propri clienti, si dovessero considerare come una concreta
“attuazione” dell'intesa vietata dalla normativa antitrust: si veda, al riguardo, tra gli altri paragrafi, il punto 2.10.2.1 della motivazione che afferma: “Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. E' intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
Per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità competente;
peraltro, va anche ricordato che la stessa ABI sin dall'anno 2005, e quindi proprio durante l'indagine di Bankitalia, aveva già diffuso un nuovo modello di fideiussione, privo delle clausole “incriminate”, con l'evidente intenzione di diffonderlo presso le proprie banche associate al fine di agevolare un mutamento della descritta pratica collettiva contraria alla normativa.
Il cliente, dunque, deve offrire con altri mezzi la prova del presupposto costituito dall'intesa vietata per poter poi dimostrare la nullità del proprio contratto “a valle” asseritamente attuativo della stessa;
il tutto, secondo gli ordinari principi della ripartizione dell'onere della prova.
V'è da aggiungere, poi, che l'indicazione del tetto massimo contenuta nel contratto sembra escludere in radice uno squilibrio tra i contraenti. In sostanza, la clausola relativa all'esposizione nei limiti dell'importo di euro 170.000,00 sembra essere frutto di una libera contrattazione tra le parti. pagina 5 di 6 Non può non sottolinearsi che il richiamo alla normativa antitrust è escluso in radice poiché nel caso oggetto di vaglio il contratto è stato stipulato per atto pubblico e non su modello ABI.
Quanto, infine, alla contrarietà a norme imperative del contratto base, a causa della applicazione di tassi illegittimi, deve rilevarsi come tale eccezione sia generica non solo nella prova ma anche nell'allegazione.
Va evidenziato che una consulenza contabile finalizzata ad acclarare l'applicazione di tassi illegittimi sarebbe esplorativa.
L'opposizione, alla luce delle argomentazioni svolte, va disattesa e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali.
Così deciso in Foggia il 30 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa IL AR
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL AR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4941/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 IS CE PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA RAFFAELLO, 13 71045 ORTA NOVA presso il difensore avv. DE IS CE PAOLO
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLUCCI Controparte_1 P.IVA_1 CARLO ( ) VIA P. AMEDEO N°7 70121 BARI , C.F._2 elettivamente domiciliato in presso il difensore opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1633/2019 con cui Parte_1 le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 88.164,27 quale fideiubente e terza datrice di ipoteca della mutuataria, sino a concorrenza di € CP_2 174.000,00 in forza del contratto di mutuo fondiario per Notaio di Persona_1 Rodi Garganico dell'11.12.2007, Rep. 40279, Racc. 15486.
L'opponente ha eccepito la violazione dell'obbligo d'informazione in relazione alla sofferenza del mutuo, la mancata ricezione della comunicazione di risoluzione contrattuale, la nullità della fideiussione in ragione della clausola che stabiliva in capo al garante l'obbligo per qualsiasi obbligazione dipendente dal contratto di mutuo, e quindi a soddisfacimento di ogni credito della banca per capitale, interessi ed accessori, nonché per ogni spesa e onere tributario (previsione allegata come gravosa per il garante, e tale da comportare uno squilibrio di posizione tra banca e fideiussore, anche perché qualsiasi forma di distorsione della competizione del mercato integrava comportamento rilevante per l'accertamento della violazione della normativa antitrust); la nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, in relazione all' applicazione di tassi a discapito (come si sarebbe accertato con CTU tecnico- contabile).
L'opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la causa all'udienza dell'8 luglio 2025 è stata assunta in decisione con i termini di cui al 190 cpc
Vale rilevare che a sostegno del credito l'opposta ha dato prova del credito;
- allegando la copia del contratto di mutuo con cui l'odierna opponente aveva assunto l'obbligazione inerente alla fideiussione posta a base della domanda monitoria;
- producendo l'estratto conto dal quale si evince l'accredito del mutuo (€ 86.580,59, con valuta 11.12.2007) e l'attestazione (ai sensi dell'art. 50 del TUB) dell'importo residuo a debito del contratto di mutuo, al momento del passaggio a sofferenza (25.5.2011) nonchè la missiva di comunicazione della risoluzione del contratto e della decadenza dal beneficio del termine (14.9.2018).
In relazione alla violazione degli obblighi d'informazione in ordine alla sofferenza del mutuo, deve rilevarsi che il contratto sottoposto al vaglio è una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus.
La differenza assume un peso specifico significativo poiché mentre nella fideiussione omnibus la garanzia afferisce ad obbligazioni future e, pertanto, incerte nell'ammontare, in quella specifica, come quella in esame, il garante è consapevole dell'entità del debito garantito.
pagina 2 di 6 L'art. 7, lett. d) del contratto di mutuo per Notar dell'11.12.2007, stabilisce Per_1 che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la “Banca””.
Detta norma contrattuale rientra nella fisiologica autonomia delle parti e si ancora anche al criterio della normale diligenza.
In relazione alla mancata ricezione della missiva, si condividono le argomentazioni svolte nell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecuzione. Si evidenzia, infatti, che parte opponente non ha contestato la spedizione della missiva 14.9.2018, avendo piuttosto eccepito la mancanza di prova della sua ricezione (“Nella fattispecie, altresì, manca la prova della ricezione della lettera del Banco BPM Spa del 14.09.2018, con la quale l'istituto di credito comunicava all'obbligata principale e all'opponente, quest'ultima quale appunto fideiussore e datore di ipoteca, la risoluzione del predetto contratto di mutuo fondiario n. 100/000599814”), deve prendersi atto che la prova della mancata ricezione avrebbe dovuto essere offerta proprio dalla stessa opponente, dovendosi fare applicazione del principio affermato da Sez. 3, Sentenza n. 17417 del 08/08/2007 (Rv. 598808 - 01), secondo cui “La lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (nella specie trattatasi di piego postale contenente disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203)”.
Avuto riguardo, poi, alla gravosità della clausola che stabiliva l'obbligo di garanzia per qualunque obbligazione dipendente dal contratto di mutuo, va riaffermato che le obbligazioni garantite erano solo quelle riferite al contratto di mutuo nel quale era a stabilito l'importo massimo entro il quale la fideiubente prestava garanzia, talchè non può ritenersi che vi sia un vizio del contratto tale da condurre alla sua nullità.
Il richiamo generico, poi, alla violazione della normativa antitrust, è destituito di fondamento.
Va premesso che le critiche del modello ABI, riguardavano le clausole 2, 6 e 8 del citato schema contrattuale che qui si riportano:
- la clausola di reviviscenza secondo cui il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2);
pagina 3 di 6 - la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. a mente della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6)
- la clausola di sopravvivenza secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Con riferimento alle garanzie fideiussorie perché modulate integralmente sullo schema delle fideiussioni omnibus dall'Abi lesive dell'art. 2 comma 2 lettera a della l. 287 del 1990, va osservato che poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non discende la nullità dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.
Il fideiussore deve dimostrare l'applicazione nel caso concreto di tali clausole e quali effetti conseguirebbero dalla loro espunzione dal contratto oggetto di causa.
Il fideiussore deve, poi, produrre tempestivamente il modello ABI su cui si fonda l'eccezione e provare l'appartenenza della banca alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
Deve, peraltro, rimarcarsi che il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 riguarda le sole fideiussioni omnibus e non quelle specifiche come quella in esame.
E' ormai, inoltre, pacifico che chi intenda far valere la nullità di fideiussioni conformi a detto schema ABI ma sottoscritte a distanza di anni dall'istruttoria condotta dall'Autorità antitrust, è onerata di provare, secondo i principi generali, tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compresa la persistenza di un'eventuale intesa restrittiva della concorrenza di cui la singola fideiussione sia considerata l'effetto, non potendo giovarsi, all'uopo, del valore probatorio “privilegiato” del citato provvedimento amministrativo in quanto relativo ad una fascia temporale conclusasi nel maggio 2005.
La sanzione della “nullità ad ogni effetto” di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”, stabilita dall'art. 2 comma 3 L 287/90, comporta secondo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, la nullità “parziale” delle fideiussioni “a valle” stipulate dai clienti finali, ritenute concreta attuazione dell'intesa vietata, e, cioè, la nullità delle sole clausole riproduttive di quelle dello schema ABI, salva la prova che dalle disposizioni del contratto o dalla volontà delle parti si desuma che queste ultime non lo avrebbero stipulato senza la loro presenza, nel qual caso l'invalidità avrebbe dovuto riguardare l'intero negozio giuridico.
pagina 4 di 6 Tuttavia è necessario rilevare che le citate clausole non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all'infuori di eventuali legami con un'intesa illecita “a monte” esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite in singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge;
si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto, “derogabile”.
Anche la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021 riconosce la circostanza secondo la quale tali clausole sarebbero affette da nullità unicamente in quanto, essendo contenute in un alto numero di fideiussioni fatte stipulare dalle Banche ai propri clienti, si dovessero considerare come una concreta
“attuazione” dell'intesa vietata dalla normativa antitrust: si veda, al riguardo, tra gli altri paragrafi, il punto 2.10.2.1 della motivazione che afferma: “Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. E' intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
Per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità competente;
peraltro, va anche ricordato che la stessa ABI sin dall'anno 2005, e quindi proprio durante l'indagine di Bankitalia, aveva già diffuso un nuovo modello di fideiussione, privo delle clausole “incriminate”, con l'evidente intenzione di diffonderlo presso le proprie banche associate al fine di agevolare un mutamento della descritta pratica collettiva contraria alla normativa.
Il cliente, dunque, deve offrire con altri mezzi la prova del presupposto costituito dall'intesa vietata per poter poi dimostrare la nullità del proprio contratto “a valle” asseritamente attuativo della stessa;
il tutto, secondo gli ordinari principi della ripartizione dell'onere della prova.
V'è da aggiungere, poi, che l'indicazione del tetto massimo contenuta nel contratto sembra escludere in radice uno squilibrio tra i contraenti. In sostanza, la clausola relativa all'esposizione nei limiti dell'importo di euro 170.000,00 sembra essere frutto di una libera contrattazione tra le parti. pagina 5 di 6 Non può non sottolinearsi che il richiamo alla normativa antitrust è escluso in radice poiché nel caso oggetto di vaglio il contratto è stato stipulato per atto pubblico e non su modello ABI.
Quanto, infine, alla contrarietà a norme imperative del contratto base, a causa della applicazione di tassi illegittimi, deve rilevarsi come tale eccezione sia generica non solo nella prova ma anche nell'allegazione.
Va evidenziato che una consulenza contabile finalizzata ad acclarare l'applicazione di tassi illegittimi sarebbe esplorativa.
L'opposizione, alla luce delle argomentazioni svolte, va disattesa e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali.
Così deciso in Foggia il 30 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa IL AR
pagina 6 di 6