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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/11/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 66/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 66 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
p r o m o s s a d a
, rappresentata e difesa dall'avv. D. Memma, elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti appellante nei confronti di
1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. T. Genito, elettivamente domiciliata come in atti appellata
di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. Testa, elettivamente domiciliata come in atti appellato
e di
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t. appellato contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado
Con ricorso depositato in data 14/11/2022, adiva il Tribunale di Larino per Parte_1
l'accertamento e la declaratoria di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 02780202200000259000 con la quale l' aveva sollecitato il Controparte_1
pagamento di tredici cartelle di pagamento/avvisi di accertamento, per debenze di varia natura, per un importo complessivo di euro 1.727.451,62.
In particolare, la ricorrente impugnava le cartelle n. 027201000039164480000, asseritamente notificata il 23.12.2010, per complessivi euro 24.084,64, riguardante il Modello DM10/V e sanzioni amm.ve per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007 e n. 02721030000080983000 asseritamente notificata il 25.01.2013 per complessivi euro 1.597,05, relativa a premio e CP_3
sanzioni civili per le annualità 2006 e 2007, chiedendo che fosse dichiarata la non debenza delle somme in esse incorporate.
2 A fondamento delle pretese, deduceva il difetto di notifica delle cartelle stesse, nonché la prescrizione quinquennale dei contributi, premi vari e delle sanzioni, il difetto assoluto di idonei e validi atti interruttivi, la carenza assoluta di motivazione per mancata allegazione degli atti esattivi pregressi e di particolareggiata specificazione della “data di esecutività dei ruoli” e delle modalità di computo degli interessi, compensi di riscossione e sanzioni pecuniarie.
Asseriva, infine, il difetto assoluto di motivazione per mancato computo analitico e specifico degli interessi, compensi di riscossione e sanzioni pecuniarie e l'inottemperanza dell'agente della riscossione dell'obbligo di annullamento automatico dei ruoli fino a € 5.000,00 emessi entro il
31.12.2010.
Concludeva, quindi, come segue:
“
1. In via cautelare, ex art. 29 d.lvo 46/1999, inaudita altera parte, disporre, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della “comunicazione preventiva di fermo amministrativo n°
02780202200000259000” emessa dalla , sussistendo gravi Controparte_4 motivi e fondato pericolo di gravi e irreparabili danni ed in quanto l'autovettura Dacia Dokker, modello furgoncino/van, è strumentale alla attività lavorativa della ricorrente ed è l'unico mezzo di sua proprietà;
2. In via principale, accertare e dichiarare la nullità assoluta e radicale della “comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 02780202200000259000”, notificata a mezzo del servizio postale, con la quale l' ha sollecitato il pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di euro 1.727.451,62, sotto i vari profili eccepiti, da cui scaturisce la non debenza delle somme illegittimamente richieste in pagamento dall' Controparte_5
con le due cartelle di pagamento evidenziate in premessa, con ogni conseguenza di
[...]
legge;
3. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio l' che, in via pregiudiziale, eccepiva il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva per le censure riferite agli atti presupposti il preavviso di fermo amministrativo. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata, deducendo la regolarità della notifica delle cartelle opposte, la sussistenza della motivazione degli atti esattivi, la mancata maturazione dei termini di prescrizione per l'intervento di idonei atti interruttivi e l'ottemperanza delle disposizioni di cui al D.L. n°41 del 22.03.2021
3 Ritualmente costituitosi, l' deduceva la propria carenza di legittimazione passiva e invocava CP_2
la normativa emergenziale COVID-19 per i profili relativi all'accertamento della tempestività dell'azione esecutiva dell' . Controparte_1
Si costituiva anche l' che eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale CP_3
di Larino in favore del Tribunale di Campobasso e il proprio difetto di legittimazione passiva - per essere l'attività di riscossione riservata agli agenti per la riscossione –, contestando, altresì, la tardività del ricorso per non avere controparte impugnato le cartelle di pagamento nel termine di legge, nonché la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente. Deduceva, infine, la fondatezza nel merito della propria pretesa creditoria.
A seguito della produzione in giudizio degli atti della riscossione da parte di con note CP_6
autorizzate del 6.02.2023 la eccepiva vizio di invalidità della notifica siccome effettuata ai Pt_1 sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, asserendo che dalla documentazione prodotta in giudizio emergeva che il messo notificatore non aveva evidenziato di aver effettuato un minimo di ricerche utili a comprendere se essa contribuente aveva mutato la propria residenza in altro luogo oppure aveva semplicemente trasferito la propria residenza in altro indirizzo della medesima cittadina di Termoli. Al riguardo allegava certificato di residenza storico a suffragio della spiegata eccezione.
Riconosceva, invece, la debenza delle somme incorporate nella cartella n.
02730100003916480000, asserendo la validità della relativa notifica e rinunciando, perciò, alla domanda di annullamento della cartella medesima.
Con sentenza in data 14.11.2023, il Tribunale adito, ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall' dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3 CP_1
in relazione alle domande aventi ad oggetto la prescrizione del credito rivendicato e la
[...]
mancata notifica delle cartelle di pagamento e rigettava nel merito il ricorso.
Riteneva, in particolare, il GL che risultava documentata in atti la compiuta notifica delle due cartelle di pagamento impugnate e che, pertanto, ogni vizio inerente alle predette cartelle avrebbe dovuto essere sollevato entro i quaranta giorni previsti dall'art. 24 del D-Lgs 26 febbraio 1999, n.
46. Reputava, altresì, infondata l'eccezione di prescrizione del credito rivendicato nelle cartelle, essendo intervenuti atti interruttivi compiuti successivamente alla notifica delle due cartelle e consistenti nei pignoramenti verso terzi in data 30.04.2013, nel Preavviso di Fermo
Amministrativo in data 21.11.2014, nell'Intimazione di Pagamento n° 02720169000784789000 in
4 data 30.07.2016, in data 25.02.2017 e in data 09.05.2022 e, da ultimo, nel preavviso di fermo amministrativo.
2. L'appello e le difese degli appellati.
Avverso siffatta sentenza interponeva appello lamentandone l'erroneità per Parte_1 il seguente motivo “ERRONEITA' ED INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA, STANTE
L'OMESSO RILIEVO DELLA INVALIDITA' DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA
ESATTORIALE N. 027201000039164480000 PER COMPLESSIVI EURO 24.084,64, NONCHÉ
L'OMESSO RILIEVO DELLA INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE MATURATA
SUCCESSIVAMENTE ALLA ASSERITA NOTIFICA DELLA CARTELLA CITATA, IN
CONSEGUENZA DI TRAVISAMENTO DOCUMENTALE E NORMATIVO E/O ERRONEA
INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 115 E 116
C.P.C.”.
Deduceva, in particolare, l'appellante che il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa incorporata nella cartella esattoriale n.
027201000039164480000 per complessivi euro 24.084,64, asserendo che nessuna efficacia interruttiva poteva attribuirsi alla intimazione di pagamento n° 02720169000784789000 (doc. 10 in atti di controparte) siccome il recapito era stato effettuato dall'Agente della Riscossione incompetente territorialmente in data 30.07.2016.
Contestava la sussistenza dell'atto di intimazione del 2017, pur richiamato dal GL, in quanto mai allegato dall'Agenzia.
Eccepiva anche l'invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 027201000039164480000
(eseguita con il rito della irreperibilità assoluta invece che con quello dell'irreperibilità relativa) e la prescrizione del credito portato dalla suddetta cartella per intervenuta prescrizione quinquennale tra la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 21.11.2014 e l'intimazione di pagamento n° 02720229001219456000 del 9.05.2022, essendo tra i due atti decorso un arco temporale superiore ai cinque anni.
Precisava che, diversamente da quanto reputato dal GL, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs 46/99 aveva sì determinato la cristallizzazione del credito dell'ente impositore, ma non impediva certo di agire in giudizio, ex artt. 615-618 cpc, per far valere fatti
5 estintivi maturati successivamente all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, come la prescrizione verificatasi successivamente alla notifica del titolo.
Contestava anche la statuizione del difetto di legittimazione dell' CP_6
Concludeva chiedendo al Collegio di “accertare e dichiarare la nullità assoluta e radicale della
“comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 02780202200000259000”, notificata a mezzo del servizio postale, con la quale l' ha sollecitato il Controparte_1
pagamento dell'importo complessivo di euro 1.727.451,62, sotto i vari profili eccepiti, stante
l'inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva nei confronti dell'odierna appellante per il credito incorporato nella cartella n. 027201000039164480000 per complessivi euro 24.084,64 siccome invalidamente notificata, nonché per intervenuta prescrizione quinquennale maturata tra la notifica del preavviso di fermo amministrativo del 21.11.2014 e l'intimazione di pagamento n°
02720229001219456000 del 9.05.2022;
Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, il tutto da distrarsi in favore del procuratore distrattario”.
Ritualmente costituitasi l' contrastava il proposto appello, Controparte_1
riportandosi a tutto quanto già dedotto, eccepito e prodotto nel giudizio di prime cure e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata di cui chiedeva conferma.
Si costituiva anche l' che, precisato di non aver spiegato in memoria difensiva di primo grado CP_2 una rituale eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' ed evidenziato che CP_6 effettivamente nessun atto di intimazione risalente al 2017 era stato allegato dall' senza CP_6 tuttavia che ciò incidesse sulla spettanza dei crediti previdenziali, deduceva l'infondatezza delle obiezioni sollevate dall'appellante.
Argomentava diffusamente nella memoria di costituzione, che in tali limiti si richiama e deve intendersi come qui riportata e trascritta.
Pur ritualmente citato l' non si costituiva in giudizio rimanedo contumace. CP_3
All'esito dello scambio e del deposito telematico delle suddette note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo in atti.
********************
3. Motivi della decisione.
6 Rileva in primo luogo la Corte che non è fondata l'eccezione afferente il difetto di legittimazione passiva dell' atteso che sono stati dedotti in giudizio anche profili concernenti la notifica CP_6 degli atti di esecuzione, di talchè l' è stata correttamente evocata in giudizio. CP_1
Ciò posto, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e che la sentenza gravata debba essere riformata, come in appresso precisato.
In merito ai profili afferenti la regolarità della notifica della cartella n. 027201000039164480000, va osservato che l'art. 60, comma 1, del D.P.R. 600/1973 reca: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per
i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
(100)
d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell' ; Controparte_1
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
…”.
7 Al riguardo la Cassazione, richiamando i propri precedenti, ha puntualizzato che “Questa Corte
(da ultimo, Cass. 03 aprile 2024, n. 8823, e Cass. 31 luglio 2023, n. 23183), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
3.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga che tali ricerche siano state effettuate, e che siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale
(ex multis, Cass. n. 2877/2018).
3.4. Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08 marzo 2019, n. 6765). Infine, recentemente (Cass. 24 maggio 2024, n. 14658)
è stato affermato il seguente principio di diritto: nel rito tributario la procedura di notificazione
8 semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'ente territoriale;
la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato;
in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso.” (Così, Cass., 16 dicembre 2024, n. 32835).
E in altra pronuncia la Corte ha precisato, quanto alle conseguenze giuridiche del mancato espletamento delle ricerche sulla validità della notifica, che: “Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell'irreperibilità assoluta, presupposto della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), determina la nullità di quest'ultima” (così Cass. 19 ottobre 2021 n. 28821).
Nel caso in esame, risulta per tabulas, che la notifica è stata effettuata in data 13.12.2010 presso l'indirizzo “Via Piave, 3” a Termoli (cfr. All. n. 5 della memoria di costituzione in primo grado dell' con la forma della irreperibilità assoluta da parte del messo notificatore che, nella CP_6 relata, ha dato atto che “il destinatario risulta essere trasferito. Ignorarsi dove”, ma senza l'effettuazione di qualsivoglia indagine e ricerca prodromica alla notifica. Dal certificato storico di residenza (All. 1 al ricorso di primo grado) emerge che a quella data, invece, la era Pt_1
residente sempre a Termoli, in Via Lissa, 69 già dal 24.9.2010 e che, dunque, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata con il procedimento previsto per la irreperibilità cd. relativa.
Non colgono nel segno le difese proposte dall' , che asserisce che “a quella data, cioè il CP_2
13/12/2010 la ricorrente risultava ancora iscritta in Termoli, Via Piave n.3 e non certo in Via
Lissa” (cfr. memoria di costituzione in appello, p.4), in quanto il notificatore dà atto nella relata che la destinataria risultava trasferita, né l'assunto dell'ente previdenziale secondo cui l'odierna appellante avrebbe denunciato la falsità dell'attestazione sugli adempimenti effettuata dal notificatore che, in quanto coperti da fede privilegiata, avrebbe richiesto la proposizione della querela di falso, atteso che nessuna falsità è stata eccepita dalla Pt_1
9 Pertanto, la notifica della cartella n. 027201000039164480000 è nulla e, conseguentemente, inidonea ai fini dell'interruzione della prescrizione, donde la declaratoria di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 02780202200000259000, limitatamente alla cartella n. 027201000039164480000 di euro 24.084,64, atteso il decorso del termine di prescrizione quinquennale, già maturata anche alla data di notifica dei due atti di pignoramento dei crediti verso terzi avvenuta il 30/4/2013 (cfr. all. nn. 7 e 8 della memoria di costituzione della
. CP_6
Di qui l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, restando assorbita ogni altra questione.
4. Le spese del presente grado di giudizio, quanto al rapporto processuale con l'
[...]
e l' seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo. Nulla Controparte_7 CP_2
per le spese quanto al rapporto processuale tra l'appellante e l' in ragione della contumacia CP_3 di quest'ultimo.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 14/3/2023 e con ricorso qui depositato il 12/5/2024 da Parte_1
nei confronti di e di Controparte_7 Controparte_2
[...]
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da dinanzi al Tribunale di Larino con ricorso del 14/11/2022 dichiarando la nullità Parte_1
della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 02780202200000259000, limitatamente alla cartella n. 027201000039164480000 di euro 24.084,64;
-condanna l' e l , alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_7 CP_2
delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi €3.000,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-nulla per le spese quanto al rapporto processuale tra appellante e . CP_3
10 Campobasso, 11/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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