Art. 7.
L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1979, fissato in lire 1.229.985.946.000 dall' articolo 24 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , e' aumentato di lire 10.000.000.000 in relazione all'applicazione della legge 25 gennaio 1979, n. 33 , tenuto conto del disposto del sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1979, fissato in lire 1.229.985.946.000 dall' articolo 24 della legge 28 marzo 1979, n. 88 , e' aumentato di lire 10.000.000.000 in relazione all'applicazione della legge 25 gennaio 1979, n. 33 , tenuto conto del disposto del sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468 .