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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11098/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Il Tribunale di Salerno
– Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa – in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 11098-08 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
e , in proprio ed in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Agata Bisogno ed elettivamente Persona_1
domiciliati presso il suo studio sito in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Carducci n. 38, come da procura in atti
Attori
Contro
rappresentati e difesi Controparte_1
dall'avv. Gaspare Salamone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Salerno alla via Luigi Guercio n. 353, come da procura in atti
Convenuti
E
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Salamone ed elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Luigi Guercio n. 353, come da procura in atti
Terzo chiamato in causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23/10/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e e Parte_1 Parte_2 [...]
, in proprio e quali eredi del sig. esponevano che: - sono Parte_3 Persona_1
proprietari dell'appezzamento di terreno sito in Salerno, riportato in catasto al foglio 16, particella n. 785 (ex 735, ex 15 a, ex 15), in forza della sentenza n. 2252/04 del
Tribunale Civile di Salerno, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 481/08, passata in giudicato, con cui era stato disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore del sig. e del sig. del cespite innanzi Parte_1 Persona_1
detto, così come specificamente individuato nella scrittura privata sottoscritta in data
01/07/1999; - il citato appezzamento di terreno confinava con il fondo di proprietà dei sig.ri , e sul quale, inoltre, Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
insiste un vecchio fabbricato con annessa corte, distinto in catasto con particella n.16 sub 2 e sub 3; - la particella 16 sub 2, piano terra era di proprietà della sig.ra CP_1
mentre la particella 16 sub 3, piano primo, era di proprietà del sig. , a Controparte_1
cui erano pervenuti per atto Notar del 5 giugno 2001, rep. 47190, Persona_2
racc. n. 14532; - il fabbricato rurale indicato, a seguito di lavori di demolizione e ricostruzione, è stato edificato a distanza non regolamentare dal proprio fondo e i convenuti, nel corso dei predetti lavori, avevano oltrepassato i termini di confine, invadendo la loro proprietà; - tale situazione ha determinato una precaria stabilità del terrapieno in quanto, durante le operazioni di scavo e di conseguente getto delle travi di fondazione per la ricostruzione del fabbricato, i convenuti hanno invaso il terreno sottostante la loro proprietà.
pagina 2 di 7 Tanto premesso chiedevano: - accertare, anche previa CTU, i termini di confine fra le proprietà degli istanti e dei convenuti e l'una all'altra contigue;
ritenere e dichiarare che il fabbricato di proprietà dei convenuti, sito in Salerno alla via F.lli Magnoni, è stato ricostruito ed edificato oltre il confine del fondo di proprietà degli attori e quindi in chiara violazione delle norme sulla distanza sia di quelle previste dal Codice Civile che di quelle previste dalle norme urbanistiche del Comune di Salerno vigenti;
ordinare ai convenuti l'abbattimento del fabbricato ricostruito illegittimamente per violazione delle distanze minime, oltre all'arretramento del suddetto fabbricato a distanza regolamentare;
condannare i convenuti in solido ad apporre, a loro cura e spese, i termini fra le rispettive proprietà degli attori e dei convenuti;
condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dagli attori mediante pagamento in favore degli stessi della somma di euro 50.000,00, oltre rivalutazioni monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del danno all'effettivo soddisfo;
condannare in ogni caso i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite oltre rimborso forfettario al 12,50 %, CNAP ed IVA come per legge.
Si costituivano i convenuti eccependo, in primis, la loro carenza di legittimazione passiva, in quanto non proprietari dei beni de quibus.
e dichiaravano di aver alienato il cespite in Controparte_1 Controparte_1
parola al sig. , con atto per Notar del 16 ottobre Controparte_2 Persona_2
2007, rep. 55769, racc. n. 20039.
Nel merito, inoltre, deducevano, l'assoluta infondatezza ed inammissibilità della domanda attorea.
Con ordinanza resa in pari data veniva autorizzata la chiamata in causa del sig. CP_2
e, pertanto, gli attori, a ministero del proprio difensore, in data 24 marzo 2009,
[...]
notificavano apposito atto di citazione mediante il quale estendevano anche nei confronti di quest'ultimo la domanda inizialmente proposta.
pagina 3 di 7 Provvedeva, quindi, alla propria costituzione in giudizio anche il sig. , Controparte_2
il quale contestava la domanda attorea, deducendone la inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Il giudizio veniva istruito tramite CTU tecnica e all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 17.9.24 il fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta la quale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22 ottobre 2024.
Nel corso di tale udienza la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie di rito.
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dai e Controparte_1
Controparte_1
Essa è fondata e va accolta in quanto dalla lettura delle documentazione prodotta dagli stessi risulta l'alienazione da parte loro in favore di del caspite per cui Controparte_2
è causa, con atto per Notar del 16 ottobre 2007, rep. 55769, racc. n. Persona_2
20039.
La domanda è infondata e va rigettata.
La domanda proposta dagli attori, essendo rivolta a determinare il confine tra due proprietà ed a conseguire, previo accertamento della violazione delle norme dettate in materia di distanze tra costruzioni, la demolizione e l'arretramento delle opere eventualmente ritenute abusive, va qualificata come azione di regolamento di confini ex art 950 c.c.
Questa è esperibile, a mente della normativa contenuta agli artt. 950 e 949 c.c., esclusivamente nei confronti del proprietario del bene confinante, ovvero nei confronti del proprietario del bene oggetto della presunta violazione, in considerazione del suo carattere reale.
Il legislatore intende, con tale disposizione, positivizzare una disciplina che permetta una determinazione certa dell'ampiezza dei terreni.
pagina 4 di 7 In merito alle deduzioni del terzo chiamato , in qualità di chiamato in Controparte_2
causa, sosteneva che il confine tra la particella 785 (ex n. 735, ex n. 15 a, ex n. 15) di proprietà degli attori e la particella n. 16 di sua proprietà, entrambe riportate in catasto al foglio n. 16, fosse certo ed incontestabile, ben indentificato con muretto in cemento e recinzione, come individuato catastalmente e documentato nei rispettivi titoli di provenienza.
Più specificamente, esponeva che la linea di confine delle predette particelle, peraltro, confinanti solo per un lato, è stata da sempre segnata da un muretto in cemento con sovrastante rete metallica, il quale è stato collocato nel pieno rispetto dei titoli di provenienza e del frazionamento eseguito dalla in CP_3 Parte_4
epoca precedente alla stipula degli atti di trasferimento, ossia alla data di sottoscrizione delle relative scritture private.
In proposito sottolineava che originariamente i cespiti de quibus costituivano un unico bene di proprietà del citato sodalizio e sono stati alienati da quest'ultimo agli aventi causa, solo a seguito di apposito frazionamento depositato in catasto.
Affermava, di conseguenza, che gli interventi tecnici eseguiti al fabbricato non hanno comportato alcuna violazione delle distanze legali, in quanto sono consistiti nella semplice ricostruzione dello stesso, senza apportare alcuna variazione strutturali o di altro tipo.
Tali allegazioni hanno trovato riscontro nella relazione del CTU.
Dalle indagini espletate è risultato provato che gli interventi tecnici eseguiti al fabbricato non hanno comportato alcuna violazione delle distanze legali, in quanto sono consistiti nella semplice ricostruzione dello stesso, senza apportare alcuna variazione sotto il profilo strutturale e / o plano – volumetrico.
Si legge nella perizia “Il fabbricato de quo ha conservato le originarie dimensioni e la sua precedente allocazione, risultando costituito da un piano terra ed un primo piano.
Gli interventi in parola, inoltre, sono stati regolarmente assentiti dal CP_4
, il quale, previa verifica dei presupposti e delle condizioni di legge, ha
[...]
pagina 5 di 7 provveduto a rilasciare apposita licenza edilizia, nel rispetto della quale sono stati realizzati i lavori di ricostruzione”.
Conclude il perito che parte convenuta, nella ristrutturazione del vecchio fabbricato rurale, non invadeva la proprietà attorea e che la stessa ristrutturazione/ricostruzione non violava alcuna distanza legale.
Non venivano indicati lavori da eseguire per la demolizione delle opere eseguite sul fondo di proprietà dei ricorrenti e/o per l'arretramento delle opere eseguite.
Al quesito n. 4 si chiedeva al perito di accertare se, nel corso dei lavori di scavo imputati da parte attrice a parte convenuta, quest'ultima avesse invaso il terreno sottostante la proprietà attorea.
A tal proposito, il CTU scriveva che gli elementi che costituivano il confine erano rappresentati dalla rete metallica su paletti (confine lato ) e dal muretto in Pt_1
calcestruzzo con sovrastante rete metallica (confine lato . CP_2
Dalla documentazione fotografica in atti, affermava, erano ben visibili sia la rete metallica su paletti che il muretto in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.
Da questo, si evinceva che lo scavo interessasse esclusivamente la proprietà CP_2
Orbene, concludeva evidenziando che parte convenuta non aveva invaso il terreno sottostante la proprietà degli attori.
Va pertanto rigettata la domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
pagina 6 di 7 - condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore dei convenuti nella misura di euro 5000,00 complessivamente in favore di e Controparte_1
e ed euro 3000,00 in favore di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice
Salerno 28 marzo '25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Il Tribunale di Salerno
– Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa – in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 11098-08 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
e , in proprio ed in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Agata Bisogno ed elettivamente Persona_1
domiciliati presso il suo studio sito in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Carducci n. 38, come da procura in atti
Attori
Contro
rappresentati e difesi Controparte_1
dall'avv. Gaspare Salamone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Salerno alla via Luigi Guercio n. 353, come da procura in atti
Convenuti
E
pagina 1 di 7 rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Salamone ed elettivamente Controparte_2
domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via Luigi Guercio n. 353, come da procura in atti
Terzo chiamato in causa
Conclusioni: come da verbale di udienza del 23/10/2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e e Parte_1 Parte_2 [...]
, in proprio e quali eredi del sig. esponevano che: - sono Parte_3 Persona_1
proprietari dell'appezzamento di terreno sito in Salerno, riportato in catasto al foglio 16, particella n. 785 (ex 735, ex 15 a, ex 15), in forza della sentenza n. 2252/04 del
Tribunale Civile di Salerno, confermata dalla Corte di Appello di Salerno con la sentenza n. 481/08, passata in giudicato, con cui era stato disposto il trasferimento ex art. 2932 c.c. in favore del sig. e del sig. del cespite innanzi Parte_1 Persona_1
detto, così come specificamente individuato nella scrittura privata sottoscritta in data
01/07/1999; - il citato appezzamento di terreno confinava con il fondo di proprietà dei sig.ri , e sul quale, inoltre, Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
insiste un vecchio fabbricato con annessa corte, distinto in catasto con particella n.16 sub 2 e sub 3; - la particella 16 sub 2, piano terra era di proprietà della sig.ra CP_1
mentre la particella 16 sub 3, piano primo, era di proprietà del sig. , a Controparte_1
cui erano pervenuti per atto Notar del 5 giugno 2001, rep. 47190, Persona_2
racc. n. 14532; - il fabbricato rurale indicato, a seguito di lavori di demolizione e ricostruzione, è stato edificato a distanza non regolamentare dal proprio fondo e i convenuti, nel corso dei predetti lavori, avevano oltrepassato i termini di confine, invadendo la loro proprietà; - tale situazione ha determinato una precaria stabilità del terrapieno in quanto, durante le operazioni di scavo e di conseguente getto delle travi di fondazione per la ricostruzione del fabbricato, i convenuti hanno invaso il terreno sottostante la loro proprietà.
pagina 2 di 7 Tanto premesso chiedevano: - accertare, anche previa CTU, i termini di confine fra le proprietà degli istanti e dei convenuti e l'una all'altra contigue;
ritenere e dichiarare che il fabbricato di proprietà dei convenuti, sito in Salerno alla via F.lli Magnoni, è stato ricostruito ed edificato oltre il confine del fondo di proprietà degli attori e quindi in chiara violazione delle norme sulla distanza sia di quelle previste dal Codice Civile che di quelle previste dalle norme urbanistiche del Comune di Salerno vigenti;
ordinare ai convenuti l'abbattimento del fabbricato ricostruito illegittimamente per violazione delle distanze minime, oltre all'arretramento del suddetto fabbricato a distanza regolamentare;
condannare i convenuti in solido ad apporre, a loro cura e spese, i termini fra le rispettive proprietà degli attori e dei convenuti;
condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti dagli attori mediante pagamento in favore degli stessi della somma di euro 50.000,00, oltre rivalutazioni monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del danno all'effettivo soddisfo;
condannare in ogni caso i convenuti in solido al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite oltre rimborso forfettario al 12,50 %, CNAP ed IVA come per legge.
Si costituivano i convenuti eccependo, in primis, la loro carenza di legittimazione passiva, in quanto non proprietari dei beni de quibus.
e dichiaravano di aver alienato il cespite in Controparte_1 Controparte_1
parola al sig. , con atto per Notar del 16 ottobre Controparte_2 Persona_2
2007, rep. 55769, racc. n. 20039.
Nel merito, inoltre, deducevano, l'assoluta infondatezza ed inammissibilità della domanda attorea.
Con ordinanza resa in pari data veniva autorizzata la chiamata in causa del sig. CP_2
e, pertanto, gli attori, a ministero del proprio difensore, in data 24 marzo 2009,
[...]
notificavano apposito atto di citazione mediante il quale estendevano anche nei confronti di quest'ultimo la domanda inizialmente proposta.
pagina 3 di 7 Provvedeva, quindi, alla propria costituzione in giudizio anche il sig. , Controparte_2
il quale contestava la domanda attorea, deducendone la inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Il giudizio veniva istruito tramite CTU tecnica e all'esito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 17.9.24 il fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta la quale fissava udienza per la precisazione delle conclusioni per il 22 ottobre 2024.
Nel corso di tale udienza la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle memorie di rito.
Sulla eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dai e Controparte_1
Controparte_1
Essa è fondata e va accolta in quanto dalla lettura delle documentazione prodotta dagli stessi risulta l'alienazione da parte loro in favore di del caspite per cui Controparte_2
è causa, con atto per Notar del 16 ottobre 2007, rep. 55769, racc. n. Persona_2
20039.
La domanda è infondata e va rigettata.
La domanda proposta dagli attori, essendo rivolta a determinare il confine tra due proprietà ed a conseguire, previo accertamento della violazione delle norme dettate in materia di distanze tra costruzioni, la demolizione e l'arretramento delle opere eventualmente ritenute abusive, va qualificata come azione di regolamento di confini ex art 950 c.c.
Questa è esperibile, a mente della normativa contenuta agli artt. 950 e 949 c.c., esclusivamente nei confronti del proprietario del bene confinante, ovvero nei confronti del proprietario del bene oggetto della presunta violazione, in considerazione del suo carattere reale.
Il legislatore intende, con tale disposizione, positivizzare una disciplina che permetta una determinazione certa dell'ampiezza dei terreni.
pagina 4 di 7 In merito alle deduzioni del terzo chiamato , in qualità di chiamato in Controparte_2
causa, sosteneva che il confine tra la particella 785 (ex n. 735, ex n. 15 a, ex n. 15) di proprietà degli attori e la particella n. 16 di sua proprietà, entrambe riportate in catasto al foglio n. 16, fosse certo ed incontestabile, ben indentificato con muretto in cemento e recinzione, come individuato catastalmente e documentato nei rispettivi titoli di provenienza.
Più specificamente, esponeva che la linea di confine delle predette particelle, peraltro, confinanti solo per un lato, è stata da sempre segnata da un muretto in cemento con sovrastante rete metallica, il quale è stato collocato nel pieno rispetto dei titoli di provenienza e del frazionamento eseguito dalla in CP_3 Parte_4
epoca precedente alla stipula degli atti di trasferimento, ossia alla data di sottoscrizione delle relative scritture private.
In proposito sottolineava che originariamente i cespiti de quibus costituivano un unico bene di proprietà del citato sodalizio e sono stati alienati da quest'ultimo agli aventi causa, solo a seguito di apposito frazionamento depositato in catasto.
Affermava, di conseguenza, che gli interventi tecnici eseguiti al fabbricato non hanno comportato alcuna violazione delle distanze legali, in quanto sono consistiti nella semplice ricostruzione dello stesso, senza apportare alcuna variazione strutturali o di altro tipo.
Tali allegazioni hanno trovato riscontro nella relazione del CTU.
Dalle indagini espletate è risultato provato che gli interventi tecnici eseguiti al fabbricato non hanno comportato alcuna violazione delle distanze legali, in quanto sono consistiti nella semplice ricostruzione dello stesso, senza apportare alcuna variazione sotto il profilo strutturale e / o plano – volumetrico.
Si legge nella perizia “Il fabbricato de quo ha conservato le originarie dimensioni e la sua precedente allocazione, risultando costituito da un piano terra ed un primo piano.
Gli interventi in parola, inoltre, sono stati regolarmente assentiti dal CP_4
, il quale, previa verifica dei presupposti e delle condizioni di legge, ha
[...]
pagina 5 di 7 provveduto a rilasciare apposita licenza edilizia, nel rispetto della quale sono stati realizzati i lavori di ricostruzione”.
Conclude il perito che parte convenuta, nella ristrutturazione del vecchio fabbricato rurale, non invadeva la proprietà attorea e che la stessa ristrutturazione/ricostruzione non violava alcuna distanza legale.
Non venivano indicati lavori da eseguire per la demolizione delle opere eseguite sul fondo di proprietà dei ricorrenti e/o per l'arretramento delle opere eseguite.
Al quesito n. 4 si chiedeva al perito di accertare se, nel corso dei lavori di scavo imputati da parte attrice a parte convenuta, quest'ultima avesse invaso il terreno sottostante la proprietà attorea.
A tal proposito, il CTU scriveva che gli elementi che costituivano il confine erano rappresentati dalla rete metallica su paletti (confine lato ) e dal muretto in Pt_1
calcestruzzo con sovrastante rete metallica (confine lato . CP_2
Dalla documentazione fotografica in atti, affermava, erano ben visibili sia la rete metallica su paletti che il muretto in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.
Da questo, si evinceva che lo scavo interessasse esclusivamente la proprietà CP_2
Orbene, concludeva evidenziando che parte convenuta non aveva invaso il terreno sottostante la proprietà degli attori.
Va pertanto rigettata la domanda di parte attrice.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
pagina 6 di 7 - condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore dei convenuti nella misura di euro 5000,00 complessivamente in favore di e Controparte_1
e ed euro 3000,00 in favore di Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge con distrazione in favore del difensore antistatario
- pone le spese di CTU a carico di parte attrice
Salerno 28 marzo '25
Il giudice
Dottoressa Daniela Oliva
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