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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 03.07.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 30.05.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte dell'opposta e delle note scritte dell'opponente depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 14.23.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15752 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
Parte_1 (Avv. Josè Libero Bonomo)
opponente
E
(GIÀ CP 1 ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Roberto Pietro Controparte_2
Sidoti)
opposta
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede: conDichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da Parte_1
atto di citazione del 18.12.2023 avverso il decreto ingiuntivo n. 4667/2022 emesso, su ricorso della (già Controparte_1 e per essa, quale mandataria, [...]Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di
Palermo in data 09.11.2022;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 1.700,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della Controparte_1 (già CP_1
[...], e per essa, quale mandataria, in data 09.11.2022, notificato ai sensi Controparte_2
dell'art. 143 c.p.c. il 09.01.2023, il Tribunale di Palermo ha ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 15.080,33, in forza di un contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con
OS CA e oggetto di molteplici cessioni in blocco, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di citazione del 18.12.2023 Parte_1 ha proposto opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. avverso il d.i. n. 4667/2022, adducendo di non avere avuto tempestiva conoscenza della notifica del d.i., in quanto eseguita presso un indirizzo non corrispondente a quello della propria residenza;
nel merito, parte opponente ha contestato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e la non debenza delle somme ingiunte.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione tardiva spiegata, confermando la sussistenza del diritto di credito azionato con il d.i.
Poste le superiori premesse in fatto, precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta, in ordine alla quale, peraltro, questo
Giudice ha formulato una prognosi alla prima udienza.
Ebbene, mette conto osservare in diritto che, a mente dell'art. 650 c.p.c., "l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
in questo caso l'esecutorietà può essere dell'articolo sospesa a norma
precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione". E dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dopo il decorso del relativo termine, può
ritenersi ammissibile solo se l'opponente provi in giudizio la sussistenza delle ipotesi giustificatrici previste dalla richiamata norma.
Nel caso che ci occupa, al di là della questione relativa all'irregolarità della notifica del d.i.,
l'ammissibilità dell'opposizione è esclusa dall'inizio dell'esecuzione.
Invero, risulta per tabulas che, in data 16.11.2023, è stato notificato al Pt_1 l'atto di pignoramento presso terzi: l'atto di citazione in opposizione doveva, quindi, essere notificato entro 10 giorni dalla detta notifica, ovvero il 26.11.2023.
E invece, la notifica dell'atto di opposizione è avvenuta soltanto il 18.12.2023, ormai decorso il termine di 10 giorni fissato dal disposto di cui all'art. 650, ult. co., c.p.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, va acclarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva spiegata da Parte_1 in difetto dei presupposti all'uopo previsti dall'art. 650 c.p.c.
Il carattere assorbente della presente statuizione esime il giudicante da ogni altra questione pregiudiziale e dalla determinazione relativa al merito della vicenda per cui è dibattito, se solo si consideri che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, le questioni relative all'ammissibilità e alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito e possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia inammissibile o improcedibile, resta precluso al giudice il controllo sulla precedente fase processuale e anche la possibilità di rilevare l'insussistenza dei presupposti processuali dell'azione esercitata nella fase monitoria.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.700,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 03 luglio 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte dell'opposta e delle note scritte dell'opponente depositate ex art. 127 ter c.p.c., queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 14.23.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15752 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023
TRA
Parte_1 (Avv. Josè Libero Bonomo)
opponente
E
(GIÀ CP 1 ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Roberto Pietro Controparte_2
Sidoti)
opposta
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede: conDichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c. da Parte_1
atto di citazione del 18.12.2023 avverso il decreto ingiuntivo n. 4667/2022 emesso, su ricorso della (già Controparte_1 e per essa, quale mandataria, [...]Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di
Palermo in data 09.11.2022;
- Condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese della presente fase del giudizio, che liquida d'ufficio in complessivi € 1.700,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della Controparte_1 (già CP_1
[...], e per essa, quale mandataria, in data 09.11.2022, notificato ai sensi Controparte_2
dell'art. 143 c.p.c. il 09.01.2023, il Tribunale di Palermo ha ingiunto a Parte_1 il pagamento della somma di € 15.080,33, in forza di un contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con
OS CA e oggetto di molteplici cessioni in blocco, oltre interessi legali e spese della fase monitoria.
Con l'atto di citazione del 18.12.2023 Parte_1 ha proposto opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. avverso il d.i. n. 4667/2022, adducendo di non avere avuto tempestiva conoscenza della notifica del d.i., in quanto eseguita presso un indirizzo non corrispondente a quello della propria residenza;
nel merito, parte opponente ha contestato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e la non debenza delle somme ingiunte.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione tardiva spiegata, confermando la sussistenza del diritto di credito azionato con il d.i.
Poste le superiori premesse in fatto, precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta, in ordine alla quale, peraltro, questo
Giudice ha formulato una prognosi alla prima udienza.
Ebbene, mette conto osservare in diritto che, a mente dell'art. 650 c.p.c., "l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore;
in questo caso l'esecutorietà può essere dell'articolo sospesa a norma
precedente. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione". E dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dopo il decorso del relativo termine, può
ritenersi ammissibile solo se l'opponente provi in giudizio la sussistenza delle ipotesi giustificatrici previste dalla richiamata norma.
Nel caso che ci occupa, al di là della questione relativa all'irregolarità della notifica del d.i.,
l'ammissibilità dell'opposizione è esclusa dall'inizio dell'esecuzione.
Invero, risulta per tabulas che, in data 16.11.2023, è stato notificato al Pt_1 l'atto di pignoramento presso terzi: l'atto di citazione in opposizione doveva, quindi, essere notificato entro 10 giorni dalla detta notifica, ovvero il 26.11.2023.
E invece, la notifica dell'atto di opposizione è avvenuta soltanto il 18.12.2023, ormai decorso il termine di 10 giorni fissato dal disposto di cui all'art. 650, ult. co., c.p.c.
Alla luce delle superiori considerazioni, va acclarata l'inammissibilità dell'opposizione tardiva spiegata da Parte_1 in difetto dei presupposti all'uopo previsti dall'art. 650 c.p.c.
Il carattere assorbente della presente statuizione esime il giudicante da ogni altra questione pregiudiziale e dalla determinazione relativa al merito della vicenda per cui è dibattito, se solo si consideri che nell'opposizione a decreto ingiuntivo, le questioni relative all'ammissibilità e alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito e possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia inammissibile o improcedibile, resta precluso al giudice il controllo sulla precedente fase processuale e anche la possibilità di rilevare l'insussistenza dei presupposti processuali dell'azione esercitata nella fase monitoria.
In ordine al governo delle spese di lite, quelle della presente fase seguono la soccombenza e liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 1.700,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico dell'opponente.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 03 luglio 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina