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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 13/06/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5676 /2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Francesco Gentile Parte_1 presso il quale è elett.te dom.ta in Napoli alla via Firenze n.32
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in CP_1 virtù di procura generale alle liti per atto notar del 18/6/2014 rep17705, Per_1 dall'avv Ida Rampino
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita da malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato, con le mansioni ivi analiticamente indicate, dal 23 giugno 1975 al 31 marzo 2006, alle dipendenze della SpA E-Distribuzione; di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate;
che, aveva inoltrato regolare denunzia all competente CP_1 diretta al riconoscimento della percentuale permanente invalidante nella misura quantomeno del 6%, rigettata con provvedimento avverso il quale aveva proposto ricorso in sede amministrativa, rimasto senza esito alcuno. Tanto premesso, chiedeva, pertanto, a questo Giudice l'accertamento della sussistenza della malattia professionale denunciata e dei postumi invalidanti nella misura del 35% o, quantomeno, del 6% e la condanna dell alla corresponsione, in suo favore, CP_1 dell'indennizzo in capitale o della rendita all'uopo prevista dal legislatore, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità quantomeno del 6% o di quella diversa da accertarsi e comunque superiore al 6%, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese. L costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. e chiedeva, nel merito, il rigetto della stessa perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'esito della rimessione dell'incarico peritale da parte del ctu nominato per effetto della mancata presentazione di parte ricorrente a visita e del deposito di note di ts da parte del solo a seguito di un rinvio concesso alla precedente udienza del CP_1
20.02.2025 al solo fine di consentire alla parte ricorrente di manifestare il proprio eventuale interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. in quanto il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda.
Occorre, inoltre, premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata in data 01.08.2023. Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_1 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece,
il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una serie di patologie asseritamente dovute alle proprie condizioni lavorative così come dedotte nel corpo del ricorso introduttivo e così come confermate dai testi escussi in corso di causa, e , ex Testimone_1 Testimone_2 colleghi di lavoro del ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti. Ciò posto, parte ricorrente non si è presentata alla convocazione del CTU il quale, nell'impossibilità di espletare l'incarico, ha restituito gli atti. Il disinteresse della parte ricorrente alla coltivazione del processo, non sorretto da valida ed idonea giustificazione, ha impedito l'accertamento del requisito sanitario. La domanda va, pertanto, rigettata. Spese compensate per la natura e delicatezza delle questioni affrontate.
Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 13/06/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 13/06/2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5676 /2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, rapp.to e difeso, come in atti, dall'avv. Francesco Gentile Parte_1 presso il quale è elett.te dom.ta in Napoli alla via Firenze n.32
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso in CP_1 virtù di procura generale alle liti per atto notar del 18/6/2014 rep17705, Per_1 dall'avv Ida Rampino
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento della rendita da malattia professionale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.03.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver lavorato, con le mansioni ivi analiticamente indicate, dal 23 giugno 1975 al 31 marzo 2006, alle dipendenze della SpA E-Distribuzione; di aver contratto, per effetto dell'attività lavorativa espletata, le malattie professionali pure ivi analiticamente indicate;
che, aveva inoltrato regolare denunzia all competente CP_1 diretta al riconoscimento della percentuale permanente invalidante nella misura quantomeno del 6%, rigettata con provvedimento avverso il quale aveva proposto ricorso in sede amministrativa, rimasto senza esito alcuno. Tanto premesso, chiedeva, pertanto, a questo Giudice l'accertamento della sussistenza della malattia professionale denunciata e dei postumi invalidanti nella misura del 35% o, quantomeno, del 6% e la condanna dell alla corresponsione, in suo favore, CP_1 dell'indennizzo in capitale o della rendita all'uopo prevista dal legislatore, da quantificarsi sulla base della percentuale di inabilità quantomeno del 6% o di quella diversa da accertarsi e comunque superiore al 6%, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese. L costituitosi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. e chiedeva, nel merito, il rigetto della stessa perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. In corso di causa era ammessa ed espletata la prova testimoniale ed, all'esito della stessa, si procedeva ad una consulenza medico-legale. All'esito della rimessione dell'incarico peritale da parte del ctu nominato per effetto della mancata presentazione di parte ricorrente a visita e del deposito di note di ts da parte del solo a seguito di un rinvio concesso alla precedente udienza del CP_1
20.02.2025 al solo fine di consentire alla parte ricorrente di manifestare il proprio eventuale interesse alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione dell'art 414 c.p.c. in quanto il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda.
Occorre, inoltre, premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina dettata dal D. L.vo n. 38 del 2000, in quanto la domanda di riconoscimento di malattia professionale risulta inoltrata in data 01.08.2023. Passando al merito, va detto che con il presente giudizio il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale della malattia denunciata e la conseguente condanna dell al pagamento della relativa rendita, ai sensi del DPR 1124/65 e CP_1 successive modifiche. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece,
il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nella fattispecie di cui è causa, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha lamentato l'avvenuta contrazione di una serie di patologie asseritamente dovute alle proprie condizioni lavorative così come dedotte nel corpo del ricorso introduttivo e così come confermate dai testi escussi in corso di causa, e , ex Testimone_1 Testimone_2 colleghi di lavoro del ricorrente e, pertanto, a diretta conoscenza dei fatti. Ciò posto, parte ricorrente non si è presentata alla convocazione del CTU il quale, nell'impossibilità di espletare l'incarico, ha restituito gli atti. Il disinteresse della parte ricorrente alla coltivazione del processo, non sorretto da valida ed idonea giustificazione, ha impedito l'accertamento del requisito sanitario. La domanda va, pertanto, rigettata. Spese compensate per la natura e delicatezza delle questioni affrontate.
Vanno poste definitivamente a carico dell le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto.
Così deciso in Napoli in data 13/06/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario