CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2024, n. 16870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16870 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OV IS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
' sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16870 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 131 G.i.p. del Tribuale di Teramo il 22 febbraio 2023, su richiesta delle Parti, ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Lev-kovic.: IS, imputato -- si legge nell'epigrafe della sentenza - di più cessioni di droga pesante (violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: capi sub lett. A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L), fatti tutti contestati come commessi tra febbraio ed ottobre 2022. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza IC IS tramite Difensore di fiducia e si affida a due motivi con cui denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 129 e 192 cod. proc. pen., in quanto, non apparendo gravi gli indizi a carico dell'imputato, si sarebbe imposto il proscioglimento dello stesso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen. Premette di avere avanzato istanza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per tutti i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), U) ed L) di cui alla rubrica nel proc. n. 1427/2022 P.M. ed inoltre anche per altro reato, ossia per la detenzione illecita di 62 grammi di eroina e di 11 grammi di cocaina, sostanze rinvenute nella sua abitazione il 16 novembre 2022 mentre si eseguiva misura cautelare disposta in relazione ai reati di cui al proc. n. 1427/2022 P.M., quest'ultimo fatto ritenuto espressamente nella richiesta il più grave illecito, con le attenuanti generiche, con l'aumento per tutti gli altri indicati riuniti in continuazione e la diminuzione finale per il rito;
a tale proposta ha aderito per iscritto il P.M. il 12 dicembre 2022. La sentenza emessa, tuttavia, pur giungendo alla pena finale concordata, ad avviso del ricorrente "stravolgeva l'accordo intercorso tra le parti" (così alla p. 3 dell'atto di impugnazione), in quanto partiva dalla pena base per il reato ritenuto più grave di cui al capo A), ossia plurime cessioni di eroina a VE PE HE tra febbraio e luglio 2022, trascurando del tutto il reato di detenzione illecita di eroina e di cocaina il 16 novembre 2022. Donde - si segnala criticamente - il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e la immotivata violazione dell'accordo raggiunto tra l'imputato ed il Pubblico Ministero. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. 11 Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 22 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2:11 primo motivo è manifestamente infondato, poiché la contestazione della gravita indiziaria pur dopo avere prestato consenso all'applicazione di pena rinunziando alla verifica processuale delle prove raccolte dal P.M. fuoriesce dal novero dei casi di ricorribiiità delle sentenze ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo risulta, invece, fondato. Infatti, la richiesta di applicazione di pena dell'imputato in data 1° dicembre 2022 risulta comprensiva anche del reato di detenzione illecita accertata il 16 novembre 2022 e su di essa P.M. ha manifestato parere favorevole per iscritto il 12 dicembre 2022; né emerge traccia di modifiche dell'accordo scritto già raggiunto dal verbale dell'udienza tenutasi il 22 febbraio 2023 (avendo il Collegio accesso diretto agli atti, atteso il tipo di vizio denunziato: ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/0.1/2013, Chahid, Rv. 255304, secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali»). 4. Consegue, di necessità, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. Così deciso il 08/02/2024.
' sulle conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 16870 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 08/02/2024 RITENUTO IN FATTO 131 G.i.p. del Tribuale di Teramo il 22 febbraio 2023, su richiesta delle Parti, ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Lev-kovic.: IS, imputato -- si legge nell'epigrafe della sentenza - di più cessioni di droga pesante (violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: capi sub lett. A, B, C, D, E, F, G, H, I ed L), fatti tutti contestati come commessi tra febbraio ed ottobre 2022. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza IC IS tramite Difensore di fiducia e si affida a due motivi con cui denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 129 e 192 cod. proc. pen., in quanto, non apparendo gravi gli indizi a carico dell'imputato, si sarebbe imposto il proscioglimento dello stesso. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen. Premette di avere avanzato istanza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per tutti i reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), G), H), U) ed L) di cui alla rubrica nel proc. n. 1427/2022 P.M. ed inoltre anche per altro reato, ossia per la detenzione illecita di 62 grammi di eroina e di 11 grammi di cocaina, sostanze rinvenute nella sua abitazione il 16 novembre 2022 mentre si eseguiva misura cautelare disposta in relazione ai reati di cui al proc. n. 1427/2022 P.M., quest'ultimo fatto ritenuto espressamente nella richiesta il più grave illecito, con le attenuanti generiche, con l'aumento per tutti gli altri indicati riuniti in continuazione e la diminuzione finale per il rito;
a tale proposta ha aderito per iscritto il P.M. il 12 dicembre 2022. La sentenza emessa, tuttavia, pur giungendo alla pena finale concordata, ad avviso del ricorrente "stravolgeva l'accordo intercorso tra le parti" (così alla p. 3 dell'atto di impugnazione), in quanto partiva dalla pena base per il reato ritenuto più grave di cui al capo A), ossia plurime cessioni di eroina a VE PE HE tra febbraio e luglio 2022, trascurando del tutto il reato di detenzione illecita di eroina e di cocaina il 16 novembre 2022. Donde - si segnala criticamente - il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e la immotivata violazione dell'accordo raggiunto tra l'imputato ed il Pubblico Ministero. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. 11 Procuratore Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 22 gennaio 2024 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2:11 primo motivo è manifestamente infondato, poiché la contestazione della gravita indiziaria pur dopo avere prestato consenso all'applicazione di pena rinunziando alla verifica processuale delle prove raccolte dal P.M. fuoriesce dal novero dei casi di ricorribiiità delle sentenze ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo risulta, invece, fondato. Infatti, la richiesta di applicazione di pena dell'imputato in data 1° dicembre 2022 risulta comprensiva anche del reato di detenzione illecita accertata il 16 novembre 2022 e su di essa P.M. ha manifestato parere favorevole per iscritto il 12 dicembre 2022; né emerge traccia di modifiche dell'accordo scritto già raggiunto dal verbale dell'udienza tenutasi il 22 febbraio 2023 (avendo il Collegio accesso diretto agli atti, atteso il tipo di vizio denunziato: ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/0.1/2013, Chahid, Rv. 255304, secondo cui «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali»). 4. Consegue, di necessità, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso. Così deciso il 08/02/2024.