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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/12/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2438/2025 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti GianLuca Braschi e Moira Bacchiega attrice contro
CP_1 con l'avv. Domenico Morano convenuta
OGGETTO: rapporto di agenzia
MOTIVAZIONE
1. ha convenuto in giudizio proponendo le seguenti domande Parte_1 CP_1 giudiziali: 1) accertare che tra ed è intercorso un rapporto di agenzia Parte_1 CP_1 in regime di plurimandato dall'1.04.2015 al 2.04.2024 risolto con effetto immediato ad iniziativa della preponente;
2) dichiarare l'illegittimità della risoluzione dal contratto di agenzia a tempo indeterminato posta in essere con effetto immediato da con lettera del 2.04.2024 e CP_1 condannare conseguentemente la stessa al pagamento in favore della società attrice
: a) dell'importo di euro 8.410,01 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
b) Parte_1 dell'importo di euro 2.877,57 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
c) e dell'importo di euro
4.720,41 a titolo di indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. ed art. 10 Aec 30/7/2014; oltre accessori di legge.
2. resiste. CP_1
3. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
1 4. Ciò premesso, questo tribunale osserva che la cit. risoluzione del 2.04.2024 è stata da intimata poiché “A norma dell'art. 7 del contratto di agenzia (Minimo d'affari) per CP_1
l'anno 01/04/2023 – 01/04/2024 è stata pattuita la vendita di un quantitativo minimo di prodotti per € 490.000. Obiettivo minimo, quello di cui sopra, da Voi non raggiunto”. sostiene ora che la somma di € 490.000,00 sarebbe stata scritta per errore, CP_1 dovendosi intendere invece scritto € 428.717,50, pari al minimo annuale aggiornato che si era obbligata a garantire in base all'art.
7.1 e 7.3 del contratto di agenzia Parte_1
1.04.2015; minimo garantito che legittimerebbe la risoluzione del rapporto in base alla clausola risolutiva espressa prevista dagli artt. 7.4, 26.3 e 26.4 lett. a) dello stesso contratto.
E' una tesi che questo tribunale non condivide in quanto di tale presunto errore non vi
è la prova ed inoltre nell'oggetto della cit. lettera 2.04.2024 si menzionano, oltre al contratto
1.04.2015, anche i “relativi addendum”. Nella fattispecie, l'unico addendum esistente è quello di cui al doc. 7 attoreo, ove è stato previsto un premio provvigionale in caso di raggiungimento
– appunto – del fatturato di euro 490.000,00. Trattandosi di un premio, è quindi evidente che non vi poteva essere alcun obbligo di di raggiungere un tale fatturato. Parte_1
A tutto ciò va aggiunto, per completezza, che, anche a voler prescindere dalla immutabilità della contestazione contenuta nella risoluzione 2.04.2024, non potrebbe comunque applicarsi l'ipotesi risolutoria dovuta al mancato raggiungimento del fatturato minimo di euro 428.717,50 nel periodo 2023/2024 ai sensi dei citt. artt. 7.1, 7.3, 7.4, 26.3 e
26.4 lett. a) del contratto di agenzia 1.04.2015; e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché, come correttamente evidenziato dall'attrice aveva Parte_1 CP_1 costantemente tollerato il mancato raggiungimento del minimo di fatturato sin dall'inizio del rapporto, vale a dire sin dal 2015/2016: come noto, infatti, in materia contrattuale vige il principio generale secondo cui la tolleranza del creditore nel ricevere la prestazione oltre il termine stabilito, rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni (cfr. Cass., sez. VI- 3, ord. 6.06.2018, n. 14.508): nuova manifestazione di volontà nella specie del tutto assente. In secondo luogo, va ricordato che, sempre per giurisprudenza costante, in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito, nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione - anche provvisoria - del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso “in tronco” attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche
2 del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta. Nella fattispecie concreta, anche a voler prescindere dal fatto che nulla sul punto ha dedotto va ribadito che il presunto inadempimento non risulterebbe comunque CP_1
grave, in quanto, come detto, il mancato raggiungimento del fatturato minimo è stato costante dall'inizio sino al termine del rapporto;
ed anzi, il fatturato era vistosamente aumentato nei periodi 2022/2024 rispetto agli anni precedenti.
La domanda giudiziale n. 2 va quindi accolta in punto illegittimità della risoluzione dal contratto di agenzia a tempo indeterminato posta in essere con effetto immediato da CP_1 con lettera del 2.04.2024.
5. Per quanto riguarda le tre indennità chieste da (indennità di mancato Parte_1
preavviso, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica), esse possono essere senz'altro riconosciute all'agente, considerando anche il cit. vistoso aumento del fatturato nei periodi 2022/2024.
In relazione al loro ammontare, questo tribunale ha ritenuto superflua l'ammissione di una ctu in quanto la contestazione effettuata da è stata meramente generica (v. pag. CP_1
6 della comparsa di risposta), considerando che con l'atto introduttivo aveva Parte_1
analiticamente esposto i criteri di calcolo ed i relativi conteggi. Come noto, infatti, Cass., sez.
VI-3, 23.03.2022, n. 9439, ha ribadito che il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. L'onere della contestazione specifica e tempestiva, vale a dire nella prima difesa utile, è stato di recente ribadito anche da Cass., sez. I, 4.11.2021, n. 31.837, la quale ha testualmente deciso che “il principio di non contestazione, formalmente sancito da tale disposizione di legge
(secondo cui, per quanto qui interessa, il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), era tuttavia già presente nella disciplina legale del processo, essendo esso “diritto vivente” (interpretazione di norma di legge da parte di costante giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento ad arresti delle sezioni unite della Corte di Cassazione) derivato dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass. S.U., n. 761 del 2002) all'art. 167 c.p.c., comma 1, (nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 11, efficace a decorrere dal 30 aprile 1995) e al successivo art. 416, comma 3 (relativo al contenuto della memoria di costituzione del convenuto nelle controversie in materia di lavoro). In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 167, comma 1, del codice di rito, nell'imporre al convenuto (“deve”) di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d.
“fatti primari”), rende la non contestazione di un fatto costitutivo “un comportamento
3 univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, “in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso” (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.). Il convenuto, dunque, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115, dello stesso codice, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020)”. Principio confermato anche da Cass., sez. III, 26.10.2023, n. 29.680.
6. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie le domande attoree, accerta l'illegittimità del recesso in tronco intimato il 2.04.2024 e condanna a pagare a le seguenti CP_1 Parte_1
somme:
1) euro 8.410,01 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
2) euro 2.877,57 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
Cont
3) euro 4.720,41 a titolo di indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. ed art. 10 30/7/2014;
4) con interessi ex decreto legislativo n. 231/2002 ed interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. su tutte le predette somme.
Condanna infine a rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro ,00 CP_1 Parte_1 per spese ed euro 3.914,40 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Visto l'art. 89 c.p.c., ordina la cancellazione dell'espressione “Trattasi di affermazione callida e mendace” di cui a pag. 4 della “memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1) cpc” depositata da il 18 CP_1 settembre 2025.
Padova, 11 dicembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
4
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 2438/2025 RG promosso da
Parte_1 con gli avv.ti GianLuca Braschi e Moira Bacchiega attrice contro
CP_1 con l'avv. Domenico Morano convenuta
OGGETTO: rapporto di agenzia
MOTIVAZIONE
1. ha convenuto in giudizio proponendo le seguenti domande Parte_1 CP_1 giudiziali: 1) accertare che tra ed è intercorso un rapporto di agenzia Parte_1 CP_1 in regime di plurimandato dall'1.04.2015 al 2.04.2024 risolto con effetto immediato ad iniziativa della preponente;
2) dichiarare l'illegittimità della risoluzione dal contratto di agenzia a tempo indeterminato posta in essere con effetto immediato da con lettera del 2.04.2024 e CP_1 condannare conseguentemente la stessa al pagamento in favore della società attrice
: a) dell'importo di euro 8.410,01 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
b) Parte_1 dell'importo di euro 2.877,57 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
c) e dell'importo di euro
4.720,41 a titolo di indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. ed art. 10 Aec 30/7/2014; oltre accessori di legge.
2. resiste. CP_1
3. Respinte tutte le istanze istruttorie in quanto superflue;
precisate le conclusioni;
al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
1 4. Ciò premesso, questo tribunale osserva che la cit. risoluzione del 2.04.2024 è stata da intimata poiché “A norma dell'art. 7 del contratto di agenzia (Minimo d'affari) per CP_1
l'anno 01/04/2023 – 01/04/2024 è stata pattuita la vendita di un quantitativo minimo di prodotti per € 490.000. Obiettivo minimo, quello di cui sopra, da Voi non raggiunto”. sostiene ora che la somma di € 490.000,00 sarebbe stata scritta per errore, CP_1 dovendosi intendere invece scritto € 428.717,50, pari al minimo annuale aggiornato che si era obbligata a garantire in base all'art.
7.1 e 7.3 del contratto di agenzia Parte_1
1.04.2015; minimo garantito che legittimerebbe la risoluzione del rapporto in base alla clausola risolutiva espressa prevista dagli artt. 7.4, 26.3 e 26.4 lett. a) dello stesso contratto.
E' una tesi che questo tribunale non condivide in quanto di tale presunto errore non vi
è la prova ed inoltre nell'oggetto della cit. lettera 2.04.2024 si menzionano, oltre al contratto
1.04.2015, anche i “relativi addendum”. Nella fattispecie, l'unico addendum esistente è quello di cui al doc. 7 attoreo, ove è stato previsto un premio provvigionale in caso di raggiungimento
– appunto – del fatturato di euro 490.000,00. Trattandosi di un premio, è quindi evidente che non vi poteva essere alcun obbligo di di raggiungere un tale fatturato. Parte_1
A tutto ciò va aggiunto, per completezza, che, anche a voler prescindere dalla immutabilità della contestazione contenuta nella risoluzione 2.04.2024, non potrebbe comunque applicarsi l'ipotesi risolutoria dovuta al mancato raggiungimento del fatturato minimo di euro 428.717,50 nel periodo 2023/2024 ai sensi dei citt. artt. 7.1, 7.3, 7.4, 26.3 e
26.4 lett. a) del contratto di agenzia 1.04.2015; e ciò per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo perché, come correttamente evidenziato dall'attrice aveva Parte_1 CP_1 costantemente tollerato il mancato raggiungimento del minimo di fatturato sin dall'inizio del rapporto, vale a dire sin dal 2015/2016: come noto, infatti, in materia contrattuale vige il principio generale secondo cui la tolleranza del creditore nel ricevere la prestazione oltre il termine stabilito, rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto, la quale riprende la sua efficacia se il creditore, che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni (cfr. Cass., sez. VI- 3, ord. 6.06.2018, n. 14.508): nuova manifestazione di volontà nella specie del tutto assente. In secondo luogo, va ricordato che, sempre per giurisprudenza costante, in tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito, nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione - anche provvisoria - del rapporto. Pertanto, in caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso “in tronco” attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche
2 del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta. Nella fattispecie concreta, anche a voler prescindere dal fatto che nulla sul punto ha dedotto va ribadito che il presunto inadempimento non risulterebbe comunque CP_1
grave, in quanto, come detto, il mancato raggiungimento del fatturato minimo è stato costante dall'inizio sino al termine del rapporto;
ed anzi, il fatturato era vistosamente aumentato nei periodi 2022/2024 rispetto agli anni precedenti.
La domanda giudiziale n. 2 va quindi accolta in punto illegittimità della risoluzione dal contratto di agenzia a tempo indeterminato posta in essere con effetto immediato da CP_1 con lettera del 2.04.2024.
5. Per quanto riguarda le tre indennità chieste da (indennità di mancato Parte_1
preavviso, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica), esse possono essere senz'altro riconosciute all'agente, considerando anche il cit. vistoso aumento del fatturato nei periodi 2022/2024.
In relazione al loro ammontare, questo tribunale ha ritenuto superflua l'ammissione di una ctu in quanto la contestazione effettuata da è stata meramente generica (v. pag. CP_1
6 della comparsa di risposta), considerando che con l'atto introduttivo aveva Parte_1
analiticamente esposto i criteri di calcolo ed i relativi conteggi. Come noto, infatti, Cass., sez.
VI-3, 23.03.2022, n. 9439, ha ribadito che il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. L'onere della contestazione specifica e tempestiva, vale a dire nella prima difesa utile, è stato di recente ribadito anche da Cass., sez. I, 4.11.2021, n. 31.837, la quale ha testualmente deciso che “il principio di non contestazione, formalmente sancito da tale disposizione di legge
(secondo cui, per quanto qui interessa, il giudice deve porre a fondamento della propria decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita), era tuttavia già presente nella disciplina legale del processo, essendo esso “diritto vivente” (interpretazione di norma di legge da parte di costante giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento ad arresti delle sezioni unite della Corte di Cassazione) derivato dall'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è a Cass. S.U., n. 761 del 2002) all'art. 167 c.p.c., comma 1, (nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, art. 11, efficace a decorrere dal 30 aprile 1995) e al successivo art. 416, comma 3 (relativo al contenuto della memoria di costituzione del convenuto nelle controversie in materia di lavoro). In particolare, per quanto qui interessa, l'art. 167, comma 1, del codice di rito, nell'imporre al convenuto (“deve”) di prendere posizione nella comparsa di risposta “sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda”, da intendere come fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dall'attore (c.d.
“fatti primari”), rende la non contestazione di un fatto costitutivo “un comportamento
3 univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”; rappresentando la mancata contestazione di un fatto costitutivo del diritto, “in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto... e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso” (così, in motivazione, Cass. S.U., n. 761 del 2002, cit.). Il convenuto, dunque, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115, dello stesso codice, a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e non specifica (in questo senso, cfr. Cass. n. 19896 del 2015; Cass. n. 26908 del 2020)”. Principio confermato anche da Cass., sez. III, 26.10.2023, n. 29.680.
6. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie le domande attoree, accerta l'illegittimità del recesso in tronco intimato il 2.04.2024 e condanna a pagare a le seguenti CP_1 Parte_1
somme:
1) euro 8.410,01 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
2) euro 2.877,57 a titolo di indennità suppletiva di clientela;
Cont
3) euro 4.720,41 a titolo di indennità meritocratica ex art. 1751 c.c. ed art. 10 30/7/2014;
4) con interessi ex decreto legislativo n. 231/2002 ed interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. su tutte le predette somme.
Condanna infine a rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro ,00 CP_1 Parte_1 per spese ed euro 3.914,40 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Visto l'art. 89 c.p.c., ordina la cancellazione dell'espressione “Trattasi di affermazione callida e mendace” di cui a pag. 4 della “memoria integrativa ex art. 171 ter n. 1) cpc” depositata da il 18 CP_1 settembre 2025.
Padova, 11 dicembre 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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