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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/06/2025, n. 6796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6796 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8110/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da appresentato e difeso dall'Avv.to IPPOLITI Parte_1
IZ
Ricorrente
Contro
Controparte_1
contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ogni domanda, istanza, eccezione, deduzione ex adverso formulata in accoglimento del presente ricorso, Voglia: previo riconoscimento dei fatti così come tutti dedotti nella parte espositiva dal ricorrente, ed in particolare accertata la natura subordinata a tempo pieno e determinato del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, le mansioni svolte, l'orario di lavoro effettuato e la durata dal
26.10.2022 al 28.02.2023, nei confronti della società con Controparte_1
sede in Roma (RM) via Vittozzi n° 30/38, ritenuta l'applicabilità della normativa contrattuale collettiva ed in particolare del C.C.N.L. ADDETTI
AI PUBBLICI ESERCIZI E ALLA RISTORAZIONE CON
INQUADRAMENTO AL 5° LIVELLO in esso previsto:
A) per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa,
CONDANNARE la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t. nella persona del sig. Controparte_2
EROGAZIONE DI QUANTO DOVUTO SULLA BASE DEL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO, e per l'effetto al pagamento in favore dello stesso della somma complessiva di € 2.750,00
(DUEMILASETTECENTO/50) in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 2099 c.c., 36 Cost. e 432 c.p.c.; oltre la rivalutazione ex art. 1224 c.c. e
432 c.p.c. e art. 429 c.p.c. in conseguenza del danno derivante dalla diminuzione del valore del credito, ed agli interessi legali, sulle somme così rivalutate, dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo ex art. 1282
c.c.; “.
Non si costituiva in giudizio la parte convenuta.
Pag. 2 di 6 La causa veniva istruita documentalmente e con ammissione dell'interrogatorio formale della parte convenuta, quindi veniva discussa e decisa.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n.
110.
I fatti costitutivi dei diritti azionati nel ricorso introduttivo del presente giudizio risultano pienamente dimostrati.
Infatti, risulta per tabulas che il sig. ha prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato, come banchista di bar, alle dipendenze della società inquadrato al 5° livello del ccnl pubblici esercizi turismo e Controparte_1
ristorazione, dal 26.10 2022 (doc. 4).
Inoltre, risulta dimostrata sia la cessazione del rapporto alla data del
28.2.2023, sia la mancata corresponsione delle spettanze richieste in ricorso.
A questo ultimo scopo, il giudice valuta sufficiente la portata dimostrativa sia della PEC del 10.5.2023, in atti, inviata dal difensore della società, sia
Pag. 3 di 6 la mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio formale.
Invero, quanto alla mancata presenza del legale rappresentante all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale, vale ricordare che, in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17719 del 6 agosto 2014).
In tal senso, ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni, le soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 cod. civ. e la possibilità di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, cui il convenuto non abbia ingiustificatamente risposto, sono valutate dal giudice di merito alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi di volta in volta provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso.
Nel caso di specie, la mancata presenza della parte cui era stato deferito l'interrogatorio formale consente, ex art. 232 cpc, di ritenere dimostrati i fatti dedotti in ricorso, alla luce delle altre risultanze documentali (contratto di assunzione, buste paga, diffida) e della stessa scelta difensiva contumaciale della resistente (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7783 del 31 marzo 2010; Cass. civ. n. 6181/2009).
Pertanto, sono ritenuti dimostrati i fatti costitutivi dei diritti azionati.
Pag. 4 di 6 Per conseguenza, spettano al ricorrente le spettanze retributive per il mese di gennaio 2023, pari ad euro 1.000,00 e quell3 per il mese di febbraio
2023, per euro 754,00, per un totale di euro 1.754,00 a titolo di differenze retributive per i titoli specifici di cui al ricorso, comprovati, anche nel quantum debeatur, anche delle buste paga in atti. Inoltre, spetta il t.f.r. richiesto, non essendovi prova del pagamento alla cessazione del rapporto, come per legge.
Pertanto deve essere riconosciuto al ricorrente l'importo complessivo pari ad euro € 2.750,00, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M.
n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del
2014).
Deve essere disposta, infine, la distrazione.
P.Q.M.
1.condanna la società al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
della somma complessiva di € 2.750,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali, dalla maturazione al saldo;
Pag. 5 di 6 2.condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1313,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
11/06/2025 Il Giudice
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
N.R.G. 8110/2024
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da appresentato e difeso dall'Avv.to IPPOLITI Parte_1
IZ
Ricorrente
Contro
Controparte_1
contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente conveniva in giudizio l'epigrafata parte resistente, formulando le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ogni domanda, istanza, eccezione, deduzione ex adverso formulata in accoglimento del presente ricorso, Voglia: previo riconoscimento dei fatti così come tutti dedotti nella parte espositiva dal ricorrente, ed in particolare accertata la natura subordinata a tempo pieno e determinato del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, le mansioni svolte, l'orario di lavoro effettuato e la durata dal
26.10.2022 al 28.02.2023, nei confronti della società con Controparte_1
sede in Roma (RM) via Vittozzi n° 30/38, ritenuta l'applicabilità della normativa contrattuale collettiva ed in particolare del C.C.N.L. ADDETTI
AI PUBBLICI ESERCIZI E ALLA RISTORAZIONE CON
INQUADRAMENTO AL 5° LIVELLO in esso previsto:
A) per l'effetto e comunque in forza dei titoli e delle causali in narrativa,
CONDANNARE la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t. nella persona del sig. Controparte_2
EROGAZIONE DI QUANTO DOVUTO SULLA BASE DEL
CONTRATTO SOTTOSCRITTO, e per l'effetto al pagamento in favore dello stesso della somma complessiva di € 2.750,00
(DUEMILASETTECENTO/50) in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato, ovvero di quell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, ai sensi degli artt. 2099 c.c., 36 Cost. e 432 c.p.c.; oltre la rivalutazione ex art. 1224 c.c. e
432 c.p.c. e art. 429 c.p.c. in conseguenza del danno derivante dalla diminuzione del valore del credito, ed agli interessi legali, sulle somme così rivalutate, dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo ex art. 1282
c.c.; “.
Non si costituiva in giudizio la parte convenuta.
Pag. 2 di 6 La causa veniva istruita documentalmente e con ammissione dell'interrogatorio formale della parte convenuta, quindi veniva discussa e decisa.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015 ed anche in coerenza con le recenti modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al
Governo per l'efficienza del processo civile, con ricadute in particolare sull'art. 46 disp. att. c.p.c. e con gli effetti previsti dal D.M. 07/08/2023, n.
110.
I fatti costitutivi dei diritti azionati nel ricorso introduttivo del presente giudizio risultano pienamente dimostrati.
Infatti, risulta per tabulas che il sig. ha prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato, come banchista di bar, alle dipendenze della società inquadrato al 5° livello del ccnl pubblici esercizi turismo e Controparte_1
ristorazione, dal 26.10 2022 (doc. 4).
Inoltre, risulta dimostrata sia la cessazione del rapporto alla data del
28.2.2023, sia la mancata corresponsione delle spettanze richieste in ricorso.
A questo ultimo scopo, il giudice valuta sufficiente la portata dimostrativa sia della PEC del 10.5.2023, in atti, inviata dal difensore della società, sia
Pag. 3 di 6 la mancata comparizione del legale rappresentante della convenuta a rendere l'interrogatorio formale.
Invero, quanto alla mancata presenza del legale rappresentante all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale, vale ricordare che, in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17719 del 6 agosto 2014).
In tal senso, ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni, le soglie minime di gravità, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 cod. civ. e la possibilità di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art. 232
c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, cui il convenuto non abbia ingiustificatamente risposto, sono valutate dal giudice di merito alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi di volta in volta provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso.
Nel caso di specie, la mancata presenza della parte cui era stato deferito l'interrogatorio formale consente, ex art. 232 cpc, di ritenere dimostrati i fatti dedotti in ricorso, alla luce delle altre risultanze documentali (contratto di assunzione, buste paga, diffida) e della stessa scelta difensiva contumaciale della resistente (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7783 del 31 marzo 2010; Cass. civ. n. 6181/2009).
Pertanto, sono ritenuti dimostrati i fatti costitutivi dei diritti azionati.
Pag. 4 di 6 Per conseguenza, spettano al ricorrente le spettanze retributive per il mese di gennaio 2023, pari ad euro 1.000,00 e quell3 per il mese di febbraio
2023, per euro 754,00, per un totale di euro 1.754,00 a titolo di differenze retributive per i titoli specifici di cui al ricorso, comprovati, anche nel quantum debeatur, anche delle buste paga in atti. Inoltre, spetta il t.f.r. richiesto, non essendovi prova del pagamento alla cessazione del rapporto, come per legge.
Pertanto deve essere riconosciuto al ricorrente l'importo complessivo pari ad euro € 2.750,00, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M.
n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del
2014).
Deve essere disposta, infine, la distrazione.
P.Q.M.
1.condanna la società al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
della somma complessiva di € 2.750,00 per i titoli di cui in motivazione, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali, dalla maturazione al saldo;
Pag. 5 di 6 2.condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1313,00, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
11/06/2025 Il Giudice
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