TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 12/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 7062 /2023 promossa da:
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. OLMO MARTINA , che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla funzionaria FORMICOLA
MARIASTELLA CF. , il quale si dichiara disponibile a C.F._2
ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 081
19926124 e/o all'indirizzo di EC . , a Email_1 Email_2
ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita CP_1
in Alcide De Gasperi, n.
55.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che : CP_1
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di pagina1 di 3 accompagnamento
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CT depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre CP_1
gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CT a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, all'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 1° gennaio
2024.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto in sede di CT (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Considerato che -come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le altre condizioni richieste, dalla legge, la domanda va accolta con decorrenza dal 01.01.24
CP_ e l va condannato al pagamento dei ratei della prestazione nel periodo indicato oltre accessori ex lege.
pagina2 di 3 Per quanto sopra, l va, altresì, condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal 01.01.24.
Condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con gli interessi legali di legge dalla maturazione al saldo.
Condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1400,00, oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, 12/05/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
pagina3 di 3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 12/05/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 7062 /2023 promossa da:
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. OLMO MARTINA , che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla funzionaria FORMICOLA
MARIASTELLA CF. , il quale si dichiara disponibile a C.F._2
ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero di fax 081
19926124 e/o all'indirizzo di EC . , a Email_1 Email_2
ciò designato con ordine di servizio del Direttore di Sede n. 7 del 25/02/2010, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, e con quest'ultimo elettivamente domiciliati presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita CP_1
in Alcide De Gasperi, n.
55.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che : CP_1
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di pagina1 di 3 accompagnamento
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CT depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre CP_1
gli interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CT a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, all'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 1° gennaio
2024.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli
è pervenuto in sede di CT (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Considerato che -come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le altre condizioni richieste, dalla legge, la domanda va accolta con decorrenza dal 01.01.24
CP_ e l va condannato al pagamento dei ratei della prestazione nel periodo indicato oltre accessori ex lege.
pagina2 di 3 Per quanto sopra, l va, altresì, condannato al pagamento in favore della CP_1
ricorrente delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento ex lege 18/80 a decorrere dal 01.01.24.
Condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento dei conseguenziali ratei maturati, con gli interessi legali di legge dalla maturazione al saldo.
Condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi €
1400,00, oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Napoli, 12/05/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
pagina3 di 3