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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16924 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11389/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa RI CI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 11389/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._1 alla strada Cantone Serra n. 3, nonché
. , nato a [...] il [...], residente in [...], nonché
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._3 residente in [...], nonché
, C.F. nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._4 residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Marasca e dall'Avv. Valerio Larosa, elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 8, come da procura alle liti depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORI contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_3 C.F._5
Campagnano di Roma (RM) alla via Campagnese n. 14, nonché
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Roma Controparte_4 C.F._6 alla via Oriolo Romano n. 51, rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Cavana e dall'Avv. Piermario
Gatto, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale della prima in Genova alla via XII
Ottobre n. 2-74, come da mandato depositato in via telematica unitamente all'a comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI OGGETTO: 181029 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., nelle quali conclude: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti così come descritti e per l'effetto, in accoglimento della presente domanda: 1) In via principale, dichiarare che è vessatoria e pertanto inefficace la clausola contenuta nel contratto di cessione quote datato 19.5.2021 a firma Notaio dr.ssa di Roma, al Persona_1 rep. n. 22394 - racc. n. 14362 e denominata “Regolamento del prezzo” nella parte in cui stabilisce:
”…Le parti convengono espressamente che qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente atto e prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo, venisse pronunciata una sentenza definitiva passata in giudicato che statuisca la revoca della concessione demaniale marittima n. 106 rilasciata alla Società il 9 febbraio 2004 e prorogata sino al 31 dicembre 2033 con Determina n. 25 del 5 marzo 2021 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau, le parti cessionarie - ciascuna per quanto di sua spettanza - saranno liberate dall'obbligo di eseguire il pagamento delle rate di prezzo con scadenza successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza, mentre resteranno definitivamente acquisiti i pagamenti effettuati prima di detta data e comunque dovuti i pagamenti con scadenza antecedente detta data ed eventualmente non ancora eseguiti. I cessionari si obbligano a promuovere i ricorsi in primo ed in secondo grado, rispettivamente avanti al TAR Sardegna ed al Consiglio di Stato, avverso gli eventuali provvedimenti di ritiro della concessione demaniale ed a garantire i pagamenti residui ancora dovuti, anche durante lo svolgimento dei giudizi e fino a quando i provvedimenti diventino incontrovertibili e definitivi per effetto di una sentenza di merito del Consiglio di Stato” e per l'effetto, i sig.ri , , Parte_1 CP_2 Pt_2
, nulla devono ai sig.ri e a titolo di pagamento
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 prezzo della cessione quote a far data dal 31.12.2023. 2) in via subordinata accogliere la domanda di riduzione del prezzo di cessione delle quote societarie stabilito nel contratto del 19 maggio 2021 a firma Notaio dr.ssa di Roma, al rep. Persona_1 n. 22394 - racc. n. 14362, riducendo il prezzo stabilito da € 320.000,00 alla minor somma di euro 83.200,00 o nella misura maggiore o minore che verrà accertata;
per l'effetto condannare i convenuti
e , in solido tra loro, alla restituzione, in favore degli odierni attori e Controparte_3 Controparte_4 in proporzione tra loro, del maggior prezzo corrisposto pari ad euro 126.800,00, o nella misura maggiore o minore che verrà accertata;
in ogni caso dichiarando comunque non dovuto l'ulteriore importo prezzo a scadere pari ad euro 110.000,00;
2) In via ulteriormente subordinata, dichiarare la nullità del contratto inter partes (contratto di cessione di quote e modifica dei patti sociali della “ del 19 Parte_3 Controparte_5 maggio 2021 a firma Notaio dr.ssa di Roma, al rep. n. 22394 - racc. n. 14362, Persona_1 registrato il 26.05.2021 al n. 18131 serie 1T, depositato in C.C.I.A.A. il 26.05.2021 al n. 17489/2021) per indeterminatezza dell'oggetto nonché per i motivi tutti indicati nel presente atto di citazione, con conseguente condanna dei sig.ri e alla restituzione di tutte le somme Controparte_3 Controparte_4 percepite a titolo di pagamento prezzo sino alla sentenza ed oggi pari ad € 210.000;
3) In ogni caso, accertato l'illegittimo comportamento dei convenuti agli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza sia nelle fasi delle trattative sia in fase di sottoscrizione del contratto di cessione delle quote, condannare i sig.ri e in solido tra loro al risarcimento Controparte_4 Controparte_3 dei danni patrimoniali e non subiti dagli attori da liquidarsi anche in via equitativa;
3a) In ogni caso, con riferimento all'art. 8 del contratto di cessione di quote del 19 maggio 2021 per atto Notaio di Roma rep. 22394 racc. 14362, dichiarare a far data della pronuncia del Per_1 Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e 18 del 09.11.2021 in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) null'altro dovuto da parte dei cessionari odierni attori in favore delle parti cedenti per effetto della pronunciata revoca della concessione demaniale ovvero della dichiarata inefficacia della concessione demaniale marittima n 106 scadente al 31.12.2023. Con conseguente diritto degli attori alla restituzione della parte del prezzo di cessione comunque corrisposto in favore dei convenuti e da questi richiesti ovvero dell'importo di euro 60.000,00 versato dagli attori in data 30.09.2022 ed a quelle successivamente per il medesimo titolo eventualmente versate. 4) In via istruttoria, riservato ogni ulteriore richiesta ex art. 183, VI co. c.p.c., si chiede sin d'ora disporsi consulenza tecnica al fine di valutare la reale consistenza e valore patrimoniale delle quote societarie di proprietà dei convenuti alla data di sottoscrizione del contratto di cessione delle quote ovvero al 19.05.2021; Riservata ogni richiesta ex art 183, VI co. n. 2 c.p.c.”
PARTE CONVENUTA: nelle note scritte in sostituzione di udienza del 10.1.2025 precisa le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis rejectis, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c. e, per l'effetto, respingere le avanzate domande di garanzia e/o riduzione del prezzo;
- nel merito: respingere le domande tutte formulate dai Sigg.ri Controparte_1 CP_2 e in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per le Parte_1 Parte_2 ragioni meglio esposte in narrativa.
- In via istruttoria si deducono a capitoli di prova per interpello e testimoni le circostanze di cui in narrativa da aversi qui per capitolati e trascritti preceduti dalla formula “Vero che” e si insta affinché il Giudice voglia acquisire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 c.p.c. documentazione relativa alla pendenza del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex art. 111 Cost recante n. rg 8394/2022 proposto dal Sindacato Italiano Balneari nonché di quello promosso da parte della Regione Abbruzzo. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 CP_2 Parte_1 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Parte_2 Controparte_3 CP_4
, esponendo in fatto:
[...]
- che il 19.5.2021 e avevano ceduto agli attori le quote di Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
che aveva poi assunto la denominazione di Controparte_6 Parte_3 [...]
per il corrispettivo complessivo di € 320.000,00, determinato dalle parti in base al valore CP_7 economico della concessione demaniale n. 106 del 9.2.2004 rilasciata alla società;
- che, all'atto del trasferimento delle quote, e avevano conferito nella Controparte_3 Controparte_4 società, ciascuno pro quota della metà, la somma complessiva di € 1.100,00;
- che, sin dalla stipulazione dell'atto di cessione del 19.5.2021, non era certa la validità temporale della citata concessione demaniale, la quale costituiva il principale oggetto dell'attività societaria, tanto da rendere a sua volta incerto e indeterminato l'oggetto della cessione;
- che, a riprova delle citate circostanze, le parti avevano previsto nel contratto un'apposita clausola del seguente tenore: “Le parti convengono espressamente che qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente atto e prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo, venisse pronunciata una sentenza definitiva passata in giudicato che statuisca la revoca della concessione demaniale marittima n. 106 rilasciata alla società il 9 febbraio 2004 e prorogata sino al 31 dicembre 2033 con
Determina n. 25 del 5 marzo 2021 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio del CP_8
, le parti cessionarie - ciascuna per quanto di sua spettanza - saranno liberate dall'obbligo di
[...] eseguire il pagamento delle rate di prezzo con scadenza successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza, mentre resteranno definitivamente acquisiti i pagamenti effettuati prima di detta data e comunque dovuti i pagamenti con scadenza antecedente detta data ed eventualmente non eseguiti. I cessionari si obbligano a promuovere i ricorsi in primo ed in secondo grado, rispettivamente avanti al TAR Sardegna ed al Consiglio di Stato, avverso gli eventuali provvedimenti di ritiro della concessione demaniale ed a garantire i pagamenti residui ancora dovuti, anche durante lo svolgimento dei giudizi e fino a quando i provvedimenti diventino incontrovertibili e definitivi per effetto di una sentenza di merito del Consiglio di Stato”.
- che dal tenore letterale della citata clausola era, quindi, emerso il carattere essenziale assegnato dalle parti alla concessione demaniale, tanto che queste si erano determinate a sottoscrivere un contratto di cessione di quote dal prezzo irragionevole rispetto all'effettivo valore delle stesse;
- che il 9.11.2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 17/2021 e 18/2021, aveva statuito la illegittimità della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative per contrarietà al diritto comunitario, con conseguente disapplicazione delle norme interne;
- che, per effetto delle citate sentenze, il contratto in punto di regolamentazione del prezzo era stato privato di valore;
- che per i cedenti la prevedibilità della revoca era tanto nota da essere, seppur in parte, garantita dalla sussistenza dell'onere in capo ai cessionari, poi venuto meno nei fatti, di agire nelle opportune sedi amministrative in opposizione alla revoca;
- che qualora i cessionari fossero stati a conoscenza della citata invalidità originaria della concessione demaniale, mai avrebbero investito i propri risparmi ed assunto ulteriori obbligazioni per acquisire la titolarità di una concessione della durata di pochi anni, con conseguente diritto di questi ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte in dipendenza di un contratto nullo o, in alternativa, la riduzione del prezzo della cessione, atteso che e non avevano Controparte_3 Controparte_4 comunicato ai cessionari in buona fede la precarietà del bene in acquisizione;
- che il valore delle quote doveva essere necessariamente ridotto atteso il godimento solamente parziale del bene acquistato per soli due anni in luogo dei dieci previsti, per un corrispettivo complessivo, determinato in via equitativa, di € 83.200,00 in luogo dei 320.000,00 originariamente previsti;
- che i cessionari avevano corrisposto la somma complessiva di € 210.000,00, con conseguente diritto degli stessi a non corrispondere quanto dovuto alle scadenze del 30.9.2023 (€ 50.000,00), del
30.9.2024 (30.000,00) e del 20.9.2025 (€ 30.000,00), nonché alla ripetizione della somma complessiva di € 126.800,00;
- che i tentativi di comporre bonariamente la controversia avevano avuto esito negativo.
Tanto premesso, gli attori eccepivano la violazione, da parte dei cedenti, degli obblighi di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni, con conseguente sussistenza della loro responsabilità precontrattuale, invocando, altresì, l'applicabilità al caso di specie degli artt. 1490 e
1497 c.c..
Parte attrice concludeva quindi come in epigrafe riportato.
2.- Con comparsa depositata il 6.5.2023 si costituivano in giudizio e , Controparte_3 Controparte_4 deducendo:
- che erano stati soci di proprietaria dell'azienda dedita Controparte_9 all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, giusta autorizzazione n.
002/2004;
- che l'occupazione e l'esercizio della citata attività, insistendo su area demaniale marittima, era stata nel tempo legittimata dalle concessioni rilasciate dalle competenti autorità (concessione demaniale reg. n. 20 rilasciata con determinazione della n. 106 del 9.2.2004 successivamente Controparte_10 integrata con determinazione della n. 2333 del 3.8.2009, che ha legittimato Controparte_10
l'occupazione in località Porto Pollo del Comune di Palau di un'area demaniale marittima di mq.
65,00 di superficie coperta per la posa di un chioso bar di mq. 35 e mq. 25 di veranda coperta e ulteriori mq. 5 per condotta idrica;
concessione demaniale rinnovata una prima volta sino al
31.12.2015, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 18 del D.L. n. 194 del 2009 nonché una seconda volta con determinazione del n. 104 del 22.5.2014 sino al 31.12.2020, Controparte_8 in applicazione di quanto disposto dall'art. 34-duodecies della legge 17.12.2012 n. 221);
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 30.12.2018, era stata prevista la proroga di quindici anni delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, sicché la citata concessione doveva considerarsi valida sino al 31.12.2033;
- che a distanza di quasi due anni dalla legge n. 145 del 2018, sia le fonti nazionali che regionali avevano ribadito e rafforzato il principio dell'estensione delle concessioni demaniali marittime vigenti fino al 31.12.2033;
- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 47/34 del 24.9.2020, era stato disposto di “adottare atti ricognitivi che prevedano la data di estensione al 31.12.2033, previa acquisizione della manifestazione di volontà di accedere alla prosecuzione delle attività di cui all'art. 182 D.L. n. 34/2020”, tanto che il Direttore Generale Enti Locale aveva adottato la determinazione n. Parte_4
3114 - prot. n. 34254 - del 29.10.2020, con cui aveva ribadito che la proroga della scadenza delle suddette concessioni demaniali fino al 31.12.2033, ai sensi dell'art. 182, comma secondo del D.L. n.
34 del 19.5.2020, così come modificato dalla L. di conversione n. 77 del 17.7.2020;
- che , in data 16.11.2020, aveva presentato al Comune di Palau la dichiarazione di Controparte_4 interesse ad ottenere la proroga della concessione in oggetto al 31.12.2033;
- che, con nota prot. n. 19018 del 29.12.2020, il Comune di Palau aveva comunicato la ricezione della domanda chiedendo della documentazione integrativa, prontamente prodotta e, medio tempore, gli attori avevano manifestato il loro interesse all'acquisto dell'azienda, tanto che avevano intrapreso delle trattative;
- che, con determinazione n. 25 del 5.3.2021, il aveva esteso la durata della Controparte_8 concessione demaniale n. 106 del 9.2.2004 al 31.12.2033;
- che nel corpo della concessione l'Amministrazione procedente aveva, tuttavia, apposto una clausola, in cui era stato stabilito che, laddove fosse sopravvenuta una diversa disciplina normativa ovvero una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che avesse dichiarato la previsione nazionale di estensione della durata della concessione demaniale marittima confliggente con il diritto comunitario, la suddetta Autorità avrebbe provveduto, in sede di autotutela, ad annullare-revocare- rettificare il provvedimento;
- che, con e-mail del 9.3.2021, aveva trasmesso a e ad Controparte_4 Controparte_1 Pt_1 la determinazione n. 25 del 5.3.2021 e le trattative erano, quindi, divenute più stringenti,
[...] tanto che gli attori avevano deciso di avvalersi della consulenza di un avvocato per formulare una prima offerta irrevocabile di acquisto di quote societarie, con termine al 10.4.2021, che era stata, poi, trasmessa ai con e-mail del 25.3.2021; CP_4
- che quanto affermato da controparte era pretestuoso, in quanto gli attori, sin dalla formulazione della prima proposta irrevocabile di acquisto:
1) avevano riconosciuto di aver ricevuto dai convenuti la determinazione n. 25 del 5.3.2021;
2) avevano dichiarato di aver preso visione e di aver accettato il contenuto dell'atto di proroga della concessione demaniale;
3) avevano stabilito liberamente di obbligarsi a promuovere i ricorsi in primo e in secondo grado avverso eventuali provvedimenti di ritiro della citata concessione demaniale, condizionatamente alla sussistenza di ragionevoli elementi da porsi a fondamento della presentazione dei predetti ricorsi amministrativi, anche se meramente strumentali alla prosecuzione della gestione;
4) avevano garantito il pagamento dei ratei dovuti anche durante lo svolgimento dei giudizi e fino alla decisione di merito del Consiglio di Stato, salvo in caso di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di ritiro della concessione in via definitiva e di conseguente perdita della disponibilità dell'area demaniale e dei beni oggetto di concessione marittima, ipotesi in cui gli incrementi annuali del prezzo dovevano intendersi sospesi in attesa del provvedimento definitivo di merito e come definitivamente non dovuti in caso di provvedimento di merito avverso alla società ricorrente;
- che anche nella seconda versione della proposta irrevocabile di acquisto dell'1.4.2021 era presente la clausola con cui gli attori avevano convenuto liberamente che il pagamento delle rate del prezzo successive alla prima era sottoposto alla condizione risolutiva individuata nella pronuncia di una sentenza definitiva di revoca della concessione demaniale in oggetto, con la conseguenza che la parte acquirente-cessionaria sarebbe stata liberata dall'obbligazione di eseguire i pagamenti con scadenza successiva al passaggio in giudicato, mentre sarebbero rimasti definitivamente acquisite le somme dovute anteriormente, nonché la clausola secondo cui gli attori si sarebbero obbligati a promuovere, sia in primo che in secondo grado, i ricorsi avverso gli eventuali provvedimenti di ritiro della concessione demaniale ed a garantire i pagamenti residui ancora dovuti, anche durante lo svolgimento dei giudizi e fino alla decisione di merito del Consiglio di Stato;
- che le clausole contenute nella proposta irrevocabile del 1.4.2021 erano state pedissequamente riprodotte anche nella successiva terza versione dell'8.4.2021;
- che in data 19.5.2021, previa redazione dell'inventario della società e costituzione di fideiussione in favore dei , le parti avevano sottoscritto la versione definitiva del contratto di cessione di CP_4 quote e modifica di patti sociali della in cui il prezzo della Controparte_9 cessione era stato convenuto in € 320.000,00, di cui € 150.000,00 da corrispondersi alla sottoscrizione mediante assegni bancari non trasferibili ed i residui € 170.000,00 con bonifici con scadenza rispettivamente al 30.9.2022 per € 60.000,00, al 30.9.2023 per € 50.000,00, al 30.9.2024 per €
30.000,00 ed al 30.9.2025 per € 30.000,00);
- che i cessionari avevano quindi esercitato la relativa attività imprenditoriale tanto nella stagione
2021 che in quella 2022;
- che in data 10.8.2022 era pervenuta ai due Fassetta una nota con cui gli attori chiedevano di modificare il prezzo e le relative modalità di pagamento, facendo leva sulle sentenze del Consiglio di
Stato n. 17 e n. 18 del 9.11.2021, non ancora passate in giudicato, richiesta cui i convenuti avevano risposto negativamente;
- che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 118 del 5.8.2022, il legislatore aveva disposto che le concessioni demaniali esistenti continuavano ad avere efficacia fino al 31.12.2024, ovvero, in presenza di ragioni oggettive ostative alla conclusione della procedura selettiva entro il 31.12.2024, l'autorità competente, con atto motivato, avrebbe potuto differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31.12.2025;
- che, in ogni caso, sino alla data di conclusione della citata procedura, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente era comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del c. nav.;
- che, in ogni caso, all'art 10-quater del D.L. n. 198 del 29.12.2022, convertito nella L. n. 14 del
24.2.2023, il legislatore aveva statuito che le concessioni e i rapporti di cui all'art. 3 comma primo lett. a) e b) della L. n. 118 del 5.8.2022 dovessero continuare ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori;
- che la lesione lamentata da controparte era, pertanto, meramente ipotetica, poiché le richieste afferenti alla perdita della concessione al 31.12.2023 erano inammissibili ed infondate, con conseguente difetto di una lesione attuale della posizione soggettiva degli attori, i quali avevano continuato ad esercitare regolarmente la concessione demaniale;
- che, per espressa previsione di legge, le concessioni demaniali marittime mantenevano la propria efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi titoli, che venivano affidati previo esperimento di procedura competitiva, in presenza del requisito della scarsità delle risorse naturali e del presupposto dell'interesse transfrontaliero, profili entrambi da dimostrare.
Tanto premesso, i convenuti eccepivano:
- l'infondatezza dell'addebito di mala fede contrattuale loro ascritto, poiché, alla data di stipula della convenzione del 21.5.2021, non avrebbero potuto essere a conoscenza della sopravvenienza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 9.11.2021;
- l'insussistenza di clausole vessatorie, atteso che i convenuti, sin dalle trattative prodromiche al perfezionamento del contratto, erano a conoscenza dello stato di fatto e di diritto della concessione in esame;
- la inapplicabilità al caso di specie della garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c.
e della riduzione del prezzo ex art. 1497 c.c., poiché la convenzione intervenuta tra le parti aveva ad oggetto la cessione delle quote sociali e non la concessione demaniale in sé, nonché, in ogni caso,
l'inutile decorso del termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., con conseguente decadenza dalla garanzia;
- la inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo fondata sul presupposto secondo cui gli attori avrebbero potuto esercitare la concessione solamente sino al 31.12.2023, atteso che, per espressa previsione di legge, le concessioni demaniali erano state prorogate;
- l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c..
Tanto premesso, la parte convenuta concludeva quindi come in epigrafe riportato. 3.- Parte attrice, con la memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., precisava che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 2192 del 1.3.2023, aveva espressamente stabilito che i commi n. 682 e n. 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, unitamente alla norma contenuta nell'art. 10-quater comma terzo del
D.L. n. 198 del 29.12.2022, convertito nella L. n. 14 del 24.2.2023, erano in contrasto con l'art. 12 della Direttiva n. 2006/123/CE e dovevano, pertanto, essere disapplicati.
I convenuti, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., precisava che il termine del 31.12.2024 previsto dall'art. 3, comma I della L. n. 118 del 2022, come modificata dalla L. n. 14 del 2023, era attuale ed evidenziava la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 12 della Direttiva 2006/123 CEE, stante il difetto del requisito, ivi previsto, della scarsità della risorsa naturale, come risultante dal comunicato del Governo del 5.10.2023.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 18.12.2023 e Controparte_3 Controparte_4 esponevano che, nelle more del giudizio, la Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 32559 del 23.11.2023, aveva annullato la sentenza n. 18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del
9.11.2021.
La causa era, quindi, istruita in via meramente documentale ed era, poi, trattenuta in decisione il
14.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
I convenuti, con la comparsa conclusionale, evidenziava che, nelle more del procedimento, l'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, conv. con legge 14 novembre 2024, n. 166, recante “Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive” aveva disposto, per consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento, che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive avrebbero continuato ad avere efficacia quantomeno sino al 30.9.2027 e che tale previsione legislativa era stata recepita dalla che, con la deliberazione n. 54/9 del 30.12.2024 e con la determinazione Controparte_10 direttoriale n. 1049 del 13.3.2025, aveva fissato al 30.9.2027 il termine di scadenza delle concessioni provvisorie individuate nominativamente nell'elenco allegato, ivi inclusa quella nella titolarità de
[...]
.. Controparte_11
4.- In primo luogo va rilevato che la causa non è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese, in quanto relativa a cessione di quote relative a società di persone ( e, Parte_3 dunque, di competenza del Giudice monocratico della medesima sezione, per cui va previamente riassegnata nel registro di cancelleria alla sezione XVI ordinaria.
5.- La domanda attorea proposta in via principale non è risultata fondata e va respinta. Gli attori, con la memoria ex art. 183, co, VI, n. 1 c.p.c., hanno contestato la vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di cessione di quote e modifica dei patti sociali di Controparte_9 del 19.5.2021, rubricata “regolamentazione del prezzo”, nel passaggio in cui “Le parti
[...] convengono espressamente che qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente atto e prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo, venisse pronunciata una sentenza definitiva passata in giudicato che statuisca la revoca della concessione demaniale marittima n. 106 rilasciata alla
Società il 9 febbraio 2004 e prorogata sino al 31 dicembre 2033 con Determina n. 25 del 5 marzo
2021 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau, le parti cessionarie - ciascuna per quanto di sua spettanza - saranno liberate dall'obbligo di eseguire il pagamento delle rate di prezzo con scadenza successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza, mentre resteranno definitivamente acquisiti i pagamenti effettuati prima di detta data e comunque dovuti i pagamenti con scadenza antecedente detta data ed eventualmente non ancora eseguiti. I cessionari si obbligano a promuovere i ricorsi in primo ed in secondo grado, rispettivamente avanti al TAR
Sardegna ed al Consiglio di Stato, avverso gli eventuali provvedimenti di ritiro della concessione demaniale ed a garantire i pagamenti residui ancora dovuti, anche durante lo svolgimento dei giudizi
e fino a quando i provvedimenti diventino incontrovertibili e definitivi per effetto di una sentenza di merito del Consiglio di Stato”, con conseguente mancata debenza, a far data dal 31.12.2023, di qualsiasi somma a titolo di pagamento del prezzo della cessione quote.
Giova premettere che non è applicabile a favore degli attori la tutela consumeristica, essendo evidente che, nella stipulazione del contratto di cessione di quote per cui è causa, hanno agito per scopi imprenditoriali, segnatamente per acquisire la partecipazione nella società Controparte_9
, divenendone i quattro soci pro quota, rispettivamente, e del
[...] Controparte_1 Parte_2
30% ciascuna e e del 20% ciascuno, società avente quale oggetto CP_2 Parte_1 sociale la somministrazione di cibi e bevande, la gestione di stabilimenti balneari e il commercio al dettaglio di abbigliamento e la società è titolare della concessione demaniale marittima su cui si controverte.
Deve, dunque, analizzarsi l'eccezione attorea alla luce della disciplina di cui all'art. 1341 c.c., secondo cui, in mancanza di specifica approvazione per iscritto, ad opera della parte aderente, di clausole vessatorie predisposte da un contraente per una serie indeterminata di rapporti, le stesse sono inefficaci.
Giova premettere l'ammissibilità dell'eccezione, ancorché sollevata con la memoria ex art. 183, co.
VI, n. 1 c.p.c., vigente ratione temporis, poiché, per consolidata giurisprudenza, premesso che il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale debba essere specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ., non può essere compiuto per la prima volta nel giudizio di cassazione, perché la valutazione circa la natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata, tuttavia, detta valutazione risulti già acquisita agli atti del processo, la nullità per mancata specifica approvazione per iscritto può essere eccepita o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. civ. sez. L., n. 26987 del 22/12/2009).
Nondimeno, la suddetta eccezione è infondata.
L'elenco delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma II c.c. è tassativo, pertanto, la relativa disciplina non può essere estesa a fattispecie differenti;
orbene, la clausola in esame, che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole contenute nell'art. 1341 c.c., non comportando limitazioni di responsabilità per i predisponenti, né la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, né comporta a carico dell'aderente decadenze o limitazioni alla facoltà di oppone eccezioni;
la clausola non determina restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né introduce tacite proroghe o rinnovazioni del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
La suddetta clausola, concorrendo a determinare la portata della prestazione di una delle parti e, quindi, l'oggetto del contratto, non è vessatoria e, pertanto, non necessitava di specifica approvazione per iscritto.
Sul punto occorre altresì rilevare che “possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). Per converso, esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (cfr. ex plurimis, Cass., 19/03/2018, n. 6753; Cass. 15/04/2015, n. 7605; Cass.
19/05/2006, n. 11757; Cass., 15/02/2002, n. 2208)” (Cass. civ. sez. 1 ordinanza 28.2.2019 n. 5971).
Nel caso di specie, risulta pacificamente dagli atti che il contratto di cessione quote in oggetto è stato sottoscritto all'esito di trattative tra le parti, che hanno condotto alla redazione di tre distinte proposte irrevocabili di acquisto di quote societarie. Difettano, quindi, i presupposti per applicare la disciplina codicistica in materia di clausole vessatorie. 5.- Stante la validità e l'efficacia della clausola sopra menzionata, occorre esaminare la domanda subordinata di riduzione del prezzo pattuito dalle parti in ordine con il contratto di cessione delle quote della di partes stipulato il 19.5.2021, con cui gli attori Parte_3 Controparte_12 hanno chiesto la riduzione del prezzo pattuito di € 320.000,00 alla minor somma di € 83.200,00. Gli attori hanno chiesto la riduzione del prezzo in ragione del fatto che, secondo la loro prospettazione, la concessione balneare in oggetto sarebbe scaduta il 31.12.2023, pertanto hanno chiesto di accertare la non debenza del pagamento delle rate del prezzo con scadenza successiva a tale data.
La domanda è priva di pregio.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità e di merito, facendo seguito ad orientamento già espresso ripetutamente dall'Ufficio (Trib. Roma, sez. imprese 5/10/2015, n. 19814), che si richiama testualmente, la consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote od azioni di quest'ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente. Invero, la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Pertanto, le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocabilmente dal contratto (Cass. civ. sez. 1 sentenza 29.8.1995 n. 9067; Cass. civ. sez. 3 sentenza 19.7.2007 n. 16031; Cass. civ. sez. 1 sentenza 28.3.1996 n. 2843; Cass. civ. sez. 1 sentenza
21.6.1996 n. 5773; Cass. civ. sez. 1 sentenza 13.12.2006 n. 26690).
In via generale, infatti, il vizio e il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, può attenere, in via generale, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico, come detto, solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che renda annullabile il contratto. D'altra parte, è stato correttamente osservato che il patrimonio sociale appartiene alla società e non ai soci, i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sodali e subiscono, per effetto delle perdite del capitale sociale, solo un danno riflesso a causa della diminuzione del valore della loro partecipazione. In altre parole, le tutele apprestate dalla legge - sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell'esatta e corretta esecuzione del contratto) - proteggono l'interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale.
In sintesi, la giurisprudenza ammette che la cessione della quota attuata sul presupposto di una determinata consistenza patrimoniale della società, si possa inquadrare nell'ambito di un complesso regolamento negoziale, il quale abbia per oggetto non solo l'acquisizione di un generico status socii, ma anche ulteriori obblighi, a carico del cedente;
tali obblighi possono per relationem essere collegati dalle parti, appunto, a una certa consistenza del patrimonio ovvero a determinate caratteristiche di beni sociali specificamente considerati, sino a rendere applicabile in via analogica le norme in tema di vendita, a condizione, come detto, che il cedente abbia, sul punto, assunto una specifica e dettagliata garanzia (Cass. civ. sez. 3 sentenza 19.7.2007 n. 16031).
I più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità consentono così di ritenere abbandonato quell'orientamento, peraltro del tutto minoritario, che attribuiva automatica rilevanza anche alla stessa consistenza del patrimonio sociale a prescindere da qualsiasi garanzia prestata dal cedente al cessionario (Cass. civ. sez. 1 sentenza 9.9.2004 n. 18181) e ciò sulla base della considerazione secondo la quale le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale;
pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.
Sulla base di tali premesse, tale giurisprudenza era giunta ad ammettere la possibilità di applicare i rimedi previsti per la vendita (azione di riduzione e di risoluzione) ex artt. 1490 e ss. c.c. ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione ex art. 1453 c.c., in ipotesi di vendita aliud pro alio, qualora fosse emersa una differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa o qualitativa del patrimonio sociale e quella indicata nel contratto (Cass. civ. sez. 1 sentenza 9.9.2004 n. 18181 citata, secondo la quale la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi “radicalmente diversi” da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.).
Il più recente indirizzo della Cassazione, nel riprendere il più risalente orientamento, ha invece rilevato che la valutazione da compiere riguarda solo la qualità dei diritti e degli obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia in grado di assicurare, senza poter attribuire alcun automatico rilievo al valore economico, indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, in quanto quest'ultimo non attiene all'oggetto del contratto.
Nella stessa prospettiva si pone la giurisprudenza di merito che ha ulteriormente ribadito che la cessione delle partecipazioni sociali (azioni o quote) è un atto di disposizione patrimoniale che non ha per oggetto direttamente i beni sociali, poiché il bene mobile trasferito è dato dalla partecipazione sociale stessa, la quale esprime l'insieme dei diritti patrimoniali ed amministrativi che qualificano, secondo la tipica disciplina legale, lo status di socio. Quindi, la differente consistenza dei beni patrimoniali della società non incide sull'oggetto del contratto, o sulla qualità della partecipazione, e la sopravvenienza di passività o la minusvalenza di cespiti attivi, per effetto dei quali il valore del patrimonio sociale risulti diminuito, non possono costituire un vizio rilevante ai sensi della disposizione prevista dall'art. 1490 c.c., qualora l'alienante non abbia espressamente assunto la garanzia circa la consistenza del patrimonio sociale (Trib. Milano 10.5.2006 n. 5414, ma anche Trib.
Roma 19.9.2011; Trib. Milano 14.9.1992 secondo il quale il valore dei beni sociali non è rilevante ai fini della cessione della partecipazione sociale, con la conseguenza che il minor valore di essi rispetto al previsto non costituisce vizio rilevante ai sensi dell'art. 1490 c.c. salvo che l'alienante non abbia espressamente assunto la garanzia del valore del patrimonio aziendale).
In conclusione, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale ormai dominante, al di fuori dell'ipotesi del dolo, il cedente risponde solo se ha assunto una conferente garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta.
Venendo al caso di specie, parte attrice ha effettivamente dedotto che i , nel corso delle CP_4 trattative prodromiche alla stipulazione del contratto di cessione quote in oggetto, avrebbero scientemente celato alla controparte contraente la circostanza secondo cui la concessione demaniale marittima in oggetto, facente parte integrante del contratto alla luce della clausola di rideterminazione del prezzo, sarebbe stata assolutamente precaria, non utilizzabile sin dal momento della stipula del contratto del 19.5.2021 o che sarebbe stata comunque valida solamente sino al 31.12.2023.
La deduzione è priva di fondamento.
Dal tenore letterale delle tre proposte irrevocabili di acquisto in data 25.3.2021, 1.4.2021 e 8.4.2021 versate in atti è evidente che i cessionari fossero a conoscenza del dibattito giuridico sotteso alla validità e all'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative per contrarietà al diritto comunitario, tanto da prevedere, nel testo di tutte le citate proposte, di clausole che prevedevano una diversa determinazione del prezzo da applicarsi qualora la concessione in oggetto fosse stata revocata.
Non è, dunque, configurabile il dolo in contrahendo dei convenuti in ordine alla data di scadenza della concessione demaniale marittima in oggetto, né può ravvisarsi una condotta di questi ultimi contraria alle regole di correttezza e buona fede.
Non è ravvisabile neanche l'errore essenziale dei cessionari, atteso che, in tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2,
c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti (Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 17053 del 16/06/2021).
E' priva di pregio, infine, la prospettazione attorea, secondo cui la concessione demaniale marittima in oggetto è scaduta il 31.12.2023.
La esercente l'attività di commercio e somministrazione di Controparte_9 alimenti e bevande in base all'autorizzazione commerciale n. 002/2004, svolgeva la propria attività presso un locale costituito da un chiosco e dalla prospiciente area occupata con tavoli e sedie, in
Comune di Palau, località Porto Pollo. Insistendo in area demaniale marittima, l'occupazione e l'esercizio dell'attività è stata oggetto di concessione demaniale marittima, che risultava prorogata fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 34 duodecies della legge 17 dicembre 2012, n. 221.
In seguito, preso atto di quanto disposto dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dalla sull'estensione della durata delle concessioni Controparte_13 demaniali marittime al 31 dicembre 2033 e alle modalità per conseguire il formale riconoscimento, il
16 novembre 2020 il presentava al Comune di Palau l'“atto dichiarativo di manifestazione CP_4 di volontà ed interesse” per l'estensione al 31 dicembre 2033 della concessione demaniale” e, con nota prot. n. 19018 del 29 dicembre 2020, il Comune di Palau comunicava la ricezione della domanda e richiedeva documentazione integrativa, prontamente prodotta. Con determinazione n. 25 del 5 marzo 2021, quindi, il ha prorogato la durata della concessione demaniale della Controparte_8
Società convenuta al 31.12.2033.
Nelle more del procedimento, è intervenuto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, conv. con legge 14 novembre 2024, n. 166, recante “Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”, che, modificando l'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha statuito che: “al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al
30 settembre 2027 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive”.
Con deliberazione n. 54/9 del 30 dicembre 2024, la ha disposto di “prendere atto Controparte_10 del dettato normativo di cui all'art. 1 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166”, statuendo che “le concessioni provvisorie già rilasciate o rilasciande potranno fornire i servizi di cui ai relativi rapporti concessori fino alla data di decorrenza della nuova assegnazione della concessione in ossequio e nel rispetto degli istituti previsti dal
Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, preventivabile al massimo entro il
30.9.2027”.
In attuazione della predetta deliberazione, con determinazione direttoriale n. 1049 del 13 marzo 2025, rubricata “Rimodulazione del cronoprogramma per il rinnovo delle concessioni demaniali di cui alla
DGR 54/9 del 30.12.2024 - Rideterminazione del termine di scadenza delle concessioni provvisorie ex art. 10 del Regolamento C.d.N. - Provincia Nord-Est Gallura - Finalità turistico ricreative”, la
Regione ha fissato al 30 settembre 2027 il termine di scadenza delle concessioni provvisorie CP_10 individuate nell'elenco allegato e tra le concessioni demaniali prorogate al 2027 nel Comune di Palau
è compresa quella di cui è titolare numero concessione Controparte_11 provvisoria 770; data rilascio conc. provvis.: 30.7.2024; ID S.I.D: 2010F002347.
Questi ultimi due provvedimenti sono sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, quindi la produzione in allegato alla comparsa conclusionale deve ritenersi ammissibile, considerato che la parte attrice era posta in condizione di esercitare al riguardo il diritto di difesa con la memoria di replica.
Ebbene, risulta per tabulas che la concessione demaniale marittima su cui si controverte era valida ed efficace al momento della stipulazione del contratto inter partes e che è stata prorogata al
30/9/2027, pertanto le doglianze attoree in ordine alla determinazione del prezzo della cessione delle quote sociali sono in ogni caso infondate.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree di nullità e annullamento del contratto, nonché di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni.
Quanto alla pretesa risarcitoria attorea, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU
26972/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale. Non è, infatti, configurabile alcuna condotta dei convenuti illecita per violazione delle regole di correttezza e buona fede nella fase prodromica alla stipulazione del contratto e in quella concomitante.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 in base al valore di causa dichiarato (indeterminabile, da qualificare di media complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, previa riassegnazione del fascicolo alla sezione ordinaria in luogo della sezione specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 11389/2023 tra Controparte_1 CP_2 Parte_1
e , ogni contraria domanda, eccezione e deduzione Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da Controparte_1 CP_2 Parte_1 Pt_2 avverso e;
[...] Controparte_3 Controparte_4
2. CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquidano in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma, 27/11/2025 Il Giudice RI CI
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa RI CI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 11389/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1 C.F._1 alla strada Cantone Serra n. 3, nonché
. , nato a [...] il [...], residente in [...], nonché
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._3 residente in [...], nonché
, C.F. nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._4 residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Marasca e dall'Avv. Valerio Larosa, elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 8, come da procura alle liti depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORI contro
, C.F. , nata a [...] il [...], residente in Controparte_3 C.F._5
Campagnano di Roma (RM) alla via Campagnese n. 14, nonché
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Roma Controparte_4 C.F._6 alla via Oriolo Romano n. 51, rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Cavana e dall'Avv. Piermario
Gatto, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale della prima in Genova alla via XII
Ottobre n. 2-74, come da mandato depositato in via telematica unitamente all'a comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI OGGETTO: 181029 - Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., nelle quali conclude: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti così come descritti e per l'effetto, in accoglimento della presente domanda: 1) In via principale, dichiarare che è vessatoria e pertanto inefficace la clausola contenuta nel contratto di cessione quote datato 19.5.2021 a firma Notaio dr.ssa di Roma, al Persona_1 rep. n. 22394 - racc. n. 14362 e denominata “Regolamento del prezzo” nella parte in cui stabilisce:
”…Le parti convengono espressamente che qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente atto e prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo, venisse pronunciata una sentenza definitiva passata in giudicato che statuisca la revoca della concessione demaniale marittima n. 106 rilasciata alla Società il 9 febbraio 2004 e prorogata sino al 31 dicembre 2033 con Determina n. 25 del 5 marzo 2021 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau, le parti cessionarie - ciascuna per quanto di sua spettanza - saranno liberate dall'obbligo di eseguire il pagamento delle rate di prezzo con scadenza successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza, mentre resteranno definitivamente acquisiti i pagamenti effettuati prima di detta data e comunque dovuti i pagamenti con scadenza antecedente detta data ed eventualmente non ancora eseguiti. I cessionari si obbligano a promuovere i ricorsi in primo ed in secondo grado, rispettivamente avanti al TAR Sardegna ed al Consiglio di Stato, avverso gli eventuali provvedimenti di ritiro della concessione demaniale ed a garantire i pagamenti residui ancora dovuti, anche durante lo svolgimento dei giudizi e fino a quando i provvedimenti diventino incontrovertibili e definitivi per effetto di una sentenza di merito del Consiglio di Stato” e per l'effetto, i sig.ri , , Parte_1 CP_2 Pt_2
, nulla devono ai sig.ri e a titolo di pagamento
[...] Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 prezzo della cessione quote a far data dal 31.12.2023. 2) in via subordinata accogliere la domanda di riduzione del prezzo di cessione delle quote societarie stabilito nel contratto del 19 maggio 2021 a firma Notaio dr.ssa di Roma, al rep. Persona_1 n. 22394 - racc. n. 14362, riducendo il prezzo stabilito da € 320.000,00 alla minor somma di euro 83.200,00 o nella misura maggiore o minore che verrà accertata;
per l'effetto condannare i convenuti
e , in solido tra loro, alla restituzione, in favore degli odierni attori e Controparte_3 Controparte_4 in proporzione tra loro, del maggior prezzo corrisposto pari ad euro 126.800,00, o nella misura maggiore o minore che verrà accertata;
in ogni caso dichiarando comunque non dovuto l'ulteriore importo prezzo a scadere pari ad euro 110.000,00;
2) In via ulteriormente subordinata, dichiarare la nullità del contratto inter partes (contratto di cessione di quote e modifica dei patti sociali della “ del 19 Parte_3 Controparte_5 maggio 2021 a firma Notaio dr.ssa di Roma, al rep. n. 22394 - racc. n. 14362, Persona_1 registrato il 26.05.2021 al n. 18131 serie 1T, depositato in C.C.I.A.A. il 26.05.2021 al n. 17489/2021) per indeterminatezza dell'oggetto nonché per i motivi tutti indicati nel presente atto di citazione, con conseguente condanna dei sig.ri e alla restituzione di tutte le somme Controparte_3 Controparte_4 percepite a titolo di pagamento prezzo sino alla sentenza ed oggi pari ad € 210.000;
3) In ogni caso, accertato l'illegittimo comportamento dei convenuti agli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza sia nelle fasi delle trattative sia in fase di sottoscrizione del contratto di cessione delle quote, condannare i sig.ri e in solido tra loro al risarcimento Controparte_4 Controparte_3 dei danni patrimoniali e non subiti dagli attori da liquidarsi anche in via equitativa;
3a) In ogni caso, con riferimento all'art. 8 del contratto di cessione di quote del 19 maggio 2021 per atto Notaio di Roma rep. 22394 racc. 14362, dichiarare a far data della pronuncia del Per_1 Consiglio di Stato con le sentenze n. 17 e 18 del 09.11.2021 in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) null'altro dovuto da parte dei cessionari odierni attori in favore delle parti cedenti per effetto della pronunciata revoca della concessione demaniale ovvero della dichiarata inefficacia della concessione demaniale marittima n 106 scadente al 31.12.2023. Con conseguente diritto degli attori alla restituzione della parte del prezzo di cessione comunque corrisposto in favore dei convenuti e da questi richiesti ovvero dell'importo di euro 60.000,00 versato dagli attori in data 30.09.2022 ed a quelle successivamente per il medesimo titolo eventualmente versate. 4) In via istruttoria, riservato ogni ulteriore richiesta ex art. 183, VI co. c.p.c., si chiede sin d'ora disporsi consulenza tecnica al fine di valutare la reale consistenza e valore patrimoniale delle quote societarie di proprietà dei convenuti alla data di sottoscrizione del contratto di cessione delle quote ovvero al 19.05.2021; Riservata ogni richiesta ex art 183, VI co. n. 2 c.p.c.”
PARTE CONVENUTA: nelle note scritte in sostituzione di udienza del 10.1.2025 precisa le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis rejectis, previa ammissione dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande:
- in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c. e, per l'effetto, respingere le avanzate domande di garanzia e/o riduzione del prezzo;
- nel merito: respingere le domande tutte formulate dai Sigg.ri Controparte_1 CP_2 e in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, per le Parte_1 Parte_2 ragioni meglio esposte in narrativa.
- In via istruttoria si deducono a capitoli di prova per interpello e testimoni le circostanze di cui in narrativa da aversi qui per capitolati e trascritti preceduti dalla formula “Vero che” e si insta affinché il Giudice voglia acquisire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 c.p.c. documentazione relativa alla pendenza del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex art. 111 Cost recante n. rg 8394/2022 proposto dal Sindacato Italiano Balneari nonché di quello promosso da parte della Regione Abbruzzo. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e Controparte_1 CP_2 Parte_1 convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e Parte_2 Controparte_3 CP_4
, esponendo in fatto:
[...]
- che il 19.5.2021 e avevano ceduto agli attori le quote di Controparte_3 Controparte_4 Parte_3
che aveva poi assunto la denominazione di Controparte_6 Parte_3 [...]
per il corrispettivo complessivo di € 320.000,00, determinato dalle parti in base al valore CP_7 economico della concessione demaniale n. 106 del 9.2.2004 rilasciata alla società;
- che, all'atto del trasferimento delle quote, e avevano conferito nella Controparte_3 Controparte_4 società, ciascuno pro quota della metà, la somma complessiva di € 1.100,00;
- che, sin dalla stipulazione dell'atto di cessione del 19.5.2021, non era certa la validità temporale della citata concessione demaniale, la quale costituiva il principale oggetto dell'attività societaria, tanto da rendere a sua volta incerto e indeterminato l'oggetto della cessione;
- che, a riprova delle citate circostanze, le parti avevano previsto nel contratto un'apposita clausola del seguente tenore: “Le parti convengono espressamente che qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente atto e prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo, venisse pronunciata una sentenza definitiva passata in giudicato che statuisca la revoca della concessione demaniale marittima n. 106 rilasciata alla società il 9 febbraio 2004 e prorogata sino al 31 dicembre 2033 con
Determina n. 25 del 5 marzo 2021 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio del CP_8
, le parti cessionarie - ciascuna per quanto di sua spettanza - saranno liberate dall'obbligo di
[...] eseguire il pagamento delle rate di prezzo con scadenza successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza, mentre resteranno definitivamente acquisiti i pagamenti effettuati prima di detta data e comunque dovuti i pagamenti con scadenza antecedente detta data ed eventualmente non eseguiti. I cessionari si obbligano a promuovere i ricorsi in primo ed in secondo grado, rispettivamente avanti al TAR Sardegna ed al Consiglio di Stato, avverso gli eventuali provvedimenti di ritiro della concessione demaniale ed a garantire i pagamenti residui ancora dovuti, anche durante lo svolgimento dei giudizi e fino a quando i provvedimenti diventino incontrovertibili e definitivi per effetto di una sentenza di merito del Consiglio di Stato”.
- che dal tenore letterale della citata clausola era, quindi, emerso il carattere essenziale assegnato dalle parti alla concessione demaniale, tanto che queste si erano determinate a sottoscrivere un contratto di cessione di quote dal prezzo irragionevole rispetto all'effettivo valore delle stesse;
- che il 9.11.2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 17/2021 e 18/2021, aveva statuito la illegittimità della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative per contrarietà al diritto comunitario, con conseguente disapplicazione delle norme interne;
- che, per effetto delle citate sentenze, il contratto in punto di regolamentazione del prezzo era stato privato di valore;
- che per i cedenti la prevedibilità della revoca era tanto nota da essere, seppur in parte, garantita dalla sussistenza dell'onere in capo ai cessionari, poi venuto meno nei fatti, di agire nelle opportune sedi amministrative in opposizione alla revoca;
- che qualora i cessionari fossero stati a conoscenza della citata invalidità originaria della concessione demaniale, mai avrebbero investito i propri risparmi ed assunto ulteriori obbligazioni per acquisire la titolarità di una concessione della durata di pochi anni, con conseguente diritto di questi ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte in dipendenza di un contratto nullo o, in alternativa, la riduzione del prezzo della cessione, atteso che e non avevano Controparte_3 Controparte_4 comunicato ai cessionari in buona fede la precarietà del bene in acquisizione;
- che il valore delle quote doveva essere necessariamente ridotto atteso il godimento solamente parziale del bene acquistato per soli due anni in luogo dei dieci previsti, per un corrispettivo complessivo, determinato in via equitativa, di € 83.200,00 in luogo dei 320.000,00 originariamente previsti;
- che i cessionari avevano corrisposto la somma complessiva di € 210.000,00, con conseguente diritto degli stessi a non corrispondere quanto dovuto alle scadenze del 30.9.2023 (€ 50.000,00), del
30.9.2024 (30.000,00) e del 20.9.2025 (€ 30.000,00), nonché alla ripetizione della somma complessiva di € 126.800,00;
- che i tentativi di comporre bonariamente la controversia avevano avuto esito negativo.
Tanto premesso, gli attori eccepivano la violazione, da parte dei cedenti, degli obblighi di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni, con conseguente sussistenza della loro responsabilità precontrattuale, invocando, altresì, l'applicabilità al caso di specie degli artt. 1490 e
1497 c.c..
Parte attrice concludeva quindi come in epigrafe riportato.
2.- Con comparsa depositata il 6.5.2023 si costituivano in giudizio e , Controparte_3 Controparte_4 deducendo:
- che erano stati soci di proprietaria dell'azienda dedita Controparte_9 all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, giusta autorizzazione n.
002/2004;
- che l'occupazione e l'esercizio della citata attività, insistendo su area demaniale marittima, era stata nel tempo legittimata dalle concessioni rilasciate dalle competenti autorità (concessione demaniale reg. n. 20 rilasciata con determinazione della n. 106 del 9.2.2004 successivamente Controparte_10 integrata con determinazione della n. 2333 del 3.8.2009, che ha legittimato Controparte_10
l'occupazione in località Porto Pollo del Comune di Palau di un'area demaniale marittima di mq.
65,00 di superficie coperta per la posa di un chioso bar di mq. 35 e mq. 25 di veranda coperta e ulteriori mq. 5 per condotta idrica;
concessione demaniale rinnovata una prima volta sino al
31.12.2015, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 18 del D.L. n. 194 del 2009 nonché una seconda volta con determinazione del n. 104 del 22.5.2014 sino al 31.12.2020, Controparte_8 in applicazione di quanto disposto dall'art. 34-duodecies della legge 17.12.2012 n. 221);
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 30.12.2018, era stata prevista la proroga di quindici anni delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, sicché la citata concessione doveva considerarsi valida sino al 31.12.2033;
- che a distanza di quasi due anni dalla legge n. 145 del 2018, sia le fonti nazionali che regionali avevano ribadito e rafforzato il principio dell'estensione delle concessioni demaniali marittime vigenti fino al 31.12.2033;
- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 47/34 del 24.9.2020, era stato disposto di “adottare atti ricognitivi che prevedano la data di estensione al 31.12.2033, previa acquisizione della manifestazione di volontà di accedere alla prosecuzione delle attività di cui all'art. 182 D.L. n. 34/2020”, tanto che il Direttore Generale Enti Locale aveva adottato la determinazione n. Parte_4
3114 - prot. n. 34254 - del 29.10.2020, con cui aveva ribadito che la proroga della scadenza delle suddette concessioni demaniali fino al 31.12.2033, ai sensi dell'art. 182, comma secondo del D.L. n.
34 del 19.5.2020, così come modificato dalla L. di conversione n. 77 del 17.7.2020;
- che , in data 16.11.2020, aveva presentato al Comune di Palau la dichiarazione di Controparte_4 interesse ad ottenere la proroga della concessione in oggetto al 31.12.2033;
- che, con nota prot. n. 19018 del 29.12.2020, il Comune di Palau aveva comunicato la ricezione della domanda chiedendo della documentazione integrativa, prontamente prodotta e, medio tempore, gli attori avevano manifestato il loro interesse all'acquisto dell'azienda, tanto che avevano intrapreso delle trattative;
- che, con determinazione n. 25 del 5.3.2021, il aveva esteso la durata della Controparte_8 concessione demaniale n. 106 del 9.2.2004 al 31.12.2033;
- che nel corpo della concessione l'Amministrazione procedente aveva, tuttavia, apposto una clausola, in cui era stato stabilito che, laddove fosse sopravvenuta una diversa disciplina normativa ovvero una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che avesse dichiarato la previsione nazionale di estensione della durata della concessione demaniale marittima confliggente con il diritto comunitario, la suddetta Autorità avrebbe provveduto, in sede di autotutela, ad annullare-revocare- rettificare il provvedimento;
- che, con e-mail del 9.3.2021, aveva trasmesso a e ad Controparte_4 Controparte_1 Pt_1 la determinazione n. 25 del 5.3.2021 e le trattative erano, quindi, divenute più stringenti,
[...] tanto che gli attori avevano deciso di avvalersi della consulenza di un avvocato per formulare una prima offerta irrevocabile di acquisto di quote societarie, con termine al 10.4.2021, che era stata, poi, trasmessa ai con e-mail del 25.3.2021; CP_4
- che quanto affermato da controparte era pretestuoso, in quanto gli attori, sin dalla formulazione della prima proposta irrevocabile di acquisto:
1) avevano riconosciuto di aver ricevuto dai convenuti la determinazione n. 25 del 5.3.2021;
2) avevano dichiarato di aver preso visione e di aver accettato il contenuto dell'atto di proroga della concessione demaniale;
3) avevano stabilito liberamente di obbligarsi a promuovere i ricorsi in primo e in secondo grado avverso eventuali provvedimenti di ritiro della citata concessione demaniale, condizionatamente alla sussistenza di ragionevoli elementi da porsi a fondamento della presentazione dei predetti ricorsi amministrativi, anche se meramente strumentali alla prosecuzione della gestione;
4) avevano garantito il pagamento dei ratei dovuti anche durante lo svolgimento dei giudizi e fino alla decisione di merito del Consiglio di Stato, salvo in caso di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento di ritiro della concessione in via definitiva e di conseguente perdita della disponibilità dell'area demaniale e dei beni oggetto di concessione marittima, ipotesi in cui gli incrementi annuali del prezzo dovevano intendersi sospesi in attesa del provvedimento definitivo di merito e come definitivamente non dovuti in caso di provvedimento di merito avverso alla società ricorrente;
- che anche nella seconda versione della proposta irrevocabile di acquisto dell'1.4.2021 era presente la clausola con cui gli attori avevano convenuto liberamente che il pagamento delle rate del prezzo successive alla prima era sottoposto alla condizione risolutiva individuata nella pronuncia di una sentenza definitiva di revoca della concessione demaniale in oggetto, con la conseguenza che la parte acquirente-cessionaria sarebbe stata liberata dall'obbligazione di eseguire i pagamenti con scadenza successiva al passaggio in giudicato, mentre sarebbero rimasti definitivamente acquisite le somme dovute anteriormente, nonché la clausola secondo cui gli attori si sarebbero obbligati a promuovere, sia in primo che in secondo grado, i ricorsi avverso gli eventuali provvedimenti di ritiro della concessione demaniale ed a garantire i pagamenti residui ancora dovuti, anche durante lo svolgimento dei giudizi e fino alla decisione di merito del Consiglio di Stato;
- che le clausole contenute nella proposta irrevocabile del 1.4.2021 erano state pedissequamente riprodotte anche nella successiva terza versione dell'8.4.2021;
- che in data 19.5.2021, previa redazione dell'inventario della società e costituzione di fideiussione in favore dei , le parti avevano sottoscritto la versione definitiva del contratto di cessione di CP_4 quote e modifica di patti sociali della in cui il prezzo della Controparte_9 cessione era stato convenuto in € 320.000,00, di cui € 150.000,00 da corrispondersi alla sottoscrizione mediante assegni bancari non trasferibili ed i residui € 170.000,00 con bonifici con scadenza rispettivamente al 30.9.2022 per € 60.000,00, al 30.9.2023 per € 50.000,00, al 30.9.2024 per €
30.000,00 ed al 30.9.2025 per € 30.000,00);
- che i cessionari avevano quindi esercitato la relativa attività imprenditoriale tanto nella stagione
2021 che in quella 2022;
- che in data 10.8.2022 era pervenuta ai due Fassetta una nota con cui gli attori chiedevano di modificare il prezzo e le relative modalità di pagamento, facendo leva sulle sentenze del Consiglio di
Stato n. 17 e n. 18 del 9.11.2021, non ancora passate in giudicato, richiesta cui i convenuti avevano risposto negativamente;
- che, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 118 del 5.8.2022, il legislatore aveva disposto che le concessioni demaniali esistenti continuavano ad avere efficacia fino al 31.12.2024, ovvero, in presenza di ragioni oggettive ostative alla conclusione della procedura selettiva entro il 31.12.2024, l'autorità competente, con atto motivato, avrebbe potuto differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31.12.2025;
- che, in ogni caso, sino alla data di conclusione della citata procedura, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente era comunque legittima anche in relazione all'art. 1161 del c. nav.;
- che, in ogni caso, all'art 10-quater del D.L. n. 198 del 29.12.2022, convertito nella L. n. 14 del
24.2.2023, il legislatore aveva statuito che le concessioni e i rapporti di cui all'art. 3 comma primo lett. a) e b) della L. n. 118 del 5.8.2022 dovessero continuare ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori;
- che la lesione lamentata da controparte era, pertanto, meramente ipotetica, poiché le richieste afferenti alla perdita della concessione al 31.12.2023 erano inammissibili ed infondate, con conseguente difetto di una lesione attuale della posizione soggettiva degli attori, i quali avevano continuato ad esercitare regolarmente la concessione demaniale;
- che, per espressa previsione di legge, le concessioni demaniali marittime mantenevano la propria efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi titoli, che venivano affidati previo esperimento di procedura competitiva, in presenza del requisito della scarsità delle risorse naturali e del presupposto dell'interesse transfrontaliero, profili entrambi da dimostrare.
Tanto premesso, i convenuti eccepivano:
- l'infondatezza dell'addebito di mala fede contrattuale loro ascritto, poiché, alla data di stipula della convenzione del 21.5.2021, non avrebbero potuto essere a conoscenza della sopravvenienza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 9.11.2021;
- l'insussistenza di clausole vessatorie, atteso che i convenuti, sin dalle trattative prodromiche al perfezionamento del contratto, erano a conoscenza dello stato di fatto e di diritto della concessione in esame;
- la inapplicabilità al caso di specie della garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c.
e della riduzione del prezzo ex art. 1497 c.c., poiché la convenzione intervenuta tra le parti aveva ad oggetto la cessione delle quote sociali e non la concessione demaniale in sé, nonché, in ogni caso,
l'inutile decorso del termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., con conseguente decadenza dalla garanzia;
- la inammissibilità della domanda di riduzione del prezzo fondata sul presupposto secondo cui gli attori avrebbero potuto esercitare la concessione solamente sino al 31.12.2023, atteso che, per espressa previsione di legge, le concessioni demaniali erano state prorogate;
- l'infondatezza dell'avversa domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c..
Tanto premesso, la parte convenuta concludeva quindi come in epigrafe riportato. 3.- Parte attrice, con la memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., precisava che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 2192 del 1.3.2023, aveva espressamente stabilito che i commi n. 682 e n. 683 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, unitamente alla norma contenuta nell'art. 10-quater comma terzo del
D.L. n. 198 del 29.12.2022, convertito nella L. n. 14 del 24.2.2023, erano in contrasto con l'art. 12 della Direttiva n. 2006/123/CE e dovevano, pertanto, essere disapplicati.
I convenuti, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c., precisava che il termine del 31.12.2024 previsto dall'art. 3, comma I della L. n. 118 del 2022, come modificata dalla L. n. 14 del 2023, era attuale ed evidenziava la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 12 della Direttiva 2006/123 CEE, stante il difetto del requisito, ivi previsto, della scarsità della risorsa naturale, come risultante dal comunicato del Governo del 5.10.2023.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 18.12.2023 e Controparte_3 Controparte_4 esponevano che, nelle more del giudizio, la Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza n. 32559 del 23.11.2023, aveva annullato la sentenza n. 18 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del
9.11.2021.
La causa era, quindi, istruita in via meramente documentale ed era, poi, trattenuta in decisione il
14.2.2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
I convenuti, con la comparsa conclusionale, evidenziava che, nelle more del procedimento, l'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, conv. con legge 14 novembre 2024, n. 166, recante “Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive” aveva disposto, per consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento, che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive avrebbero continuato ad avere efficacia quantomeno sino al 30.9.2027 e che tale previsione legislativa era stata recepita dalla che, con la deliberazione n. 54/9 del 30.12.2024 e con la determinazione Controparte_10 direttoriale n. 1049 del 13.3.2025, aveva fissato al 30.9.2027 il termine di scadenza delle concessioni provvisorie individuate nominativamente nell'elenco allegato, ivi inclusa quella nella titolarità de
[...]
.. Controparte_11
4.- In primo luogo va rilevato che la causa non è di competenza della sezione specializzata in materia di imprese, in quanto relativa a cessione di quote relative a società di persone ( e, Parte_3 dunque, di competenza del Giudice monocratico della medesima sezione, per cui va previamente riassegnata nel registro di cancelleria alla sezione XVI ordinaria.
5.- La domanda attorea proposta in via principale non è risultata fondata e va respinta. Gli attori, con la memoria ex art. 183, co, VI, n. 1 c.p.c., hanno contestato la vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di cessione di quote e modifica dei patti sociali di Controparte_9 del 19.5.2021, rubricata “regolamentazione del prezzo”, nel passaggio in cui “Le parti
[...] convengono espressamente che qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente atto e prima del pagamento dell'ultima rata di prezzo, venisse pronunciata una sentenza definitiva passata in giudicato che statuisca la revoca della concessione demaniale marittima n. 106 rilasciata alla
Società il 9 febbraio 2004 e prorogata sino al 31 dicembre 2033 con Determina n. 25 del 5 marzo
2021 del Responsabile del Settore Ambiente e Demanio del Comune di Palau, le parti cessionarie - ciascuna per quanto di sua spettanza - saranno liberate dall'obbligo di eseguire il pagamento delle rate di prezzo con scadenza successiva alla data di passaggio in giudicato della sentenza, mentre resteranno definitivamente acquisiti i pagamenti effettuati prima di detta data e comunque dovuti i pagamenti con scadenza antecedente detta data ed eventualmente non ancora eseguiti. I cessionari si obbligano a promuovere i ricorsi in primo ed in secondo grado, rispettivamente avanti al TAR
Sardegna ed al Consiglio di Stato, avverso gli eventuali provvedimenti di ritiro della concessione demaniale ed a garantire i pagamenti residui ancora dovuti, anche durante lo svolgimento dei giudizi
e fino a quando i provvedimenti diventino incontrovertibili e definitivi per effetto di una sentenza di merito del Consiglio di Stato”, con conseguente mancata debenza, a far data dal 31.12.2023, di qualsiasi somma a titolo di pagamento del prezzo della cessione quote.
Giova premettere che non è applicabile a favore degli attori la tutela consumeristica, essendo evidente che, nella stipulazione del contratto di cessione di quote per cui è causa, hanno agito per scopi imprenditoriali, segnatamente per acquisire la partecipazione nella società Controparte_9
, divenendone i quattro soci pro quota, rispettivamente, e del
[...] Controparte_1 Parte_2
30% ciascuna e e del 20% ciascuno, società avente quale oggetto CP_2 Parte_1 sociale la somministrazione di cibi e bevande, la gestione di stabilimenti balneari e il commercio al dettaglio di abbigliamento e la società è titolare della concessione demaniale marittima su cui si controverte.
Deve, dunque, analizzarsi l'eccezione attorea alla luce della disciplina di cui all'art. 1341 c.c., secondo cui, in mancanza di specifica approvazione per iscritto, ad opera della parte aderente, di clausole vessatorie predisposte da un contraente per una serie indeterminata di rapporti, le stesse sono inefficaci.
Giova premettere l'ammissibilità dell'eccezione, ancorché sollevata con la memoria ex art. 183, co.
VI, n. 1 c.p.c., vigente ratione temporis, poiché, per consolidata giurisprudenza, premesso che il giudizio sulla necessità che una clausola contrattuale debba essere specificamente approvata per iscritto a norma dell'art. 1341 cod. civ., non può essere compiuto per la prima volta nel giudizio di cassazione, perché la valutazione circa la natura vessatoria della clausola è un giudizio di fatto, che può essere formulato soltanto interpretando la clausola nel contesto complessivo del contratto, per stabilirne significato e portata, tuttavia, detta valutazione risulti già acquisita agli atti del processo, la nullità per mancata specifica approvazione per iscritto può essere eccepita o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. civ. sez. L., n. 26987 del 22/12/2009).
Nondimeno, la suddetta eccezione è infondata.
L'elenco delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341, comma II c.c. è tassativo, pertanto, la relativa disciplina non può essere estesa a fattispecie differenti;
orbene, la clausola in esame, che concorre a determinare la prestazione posta a carico di una delle parti del contratto, non rientra in alcuna delle tipologie di clausole contenute nell'art. 1341 c.c., non comportando limitazioni di responsabilità per i predisponenti, né la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, né comporta a carico dell'aderente decadenze o limitazioni alla facoltà di oppone eccezioni;
la clausola non determina restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, né introduce tacite proroghe o rinnovazioni del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
La suddetta clausola, concorrendo a determinare la portata della prestazione di una delle parti e, quindi, l'oggetto del contratto, non è vessatoria e, pertanto, non necessitava di specifica approvazione per iscritto.
Sul punto occorre altresì rilevare che “possono qualificarsi come contratti “per adesione”, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). Per converso, esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative tra le parti (cfr. ex plurimis, Cass., 19/03/2018, n. 6753; Cass. 15/04/2015, n. 7605; Cass.
19/05/2006, n. 11757; Cass., 15/02/2002, n. 2208)” (Cass. civ. sez. 1 ordinanza 28.2.2019 n. 5971).
Nel caso di specie, risulta pacificamente dagli atti che il contratto di cessione quote in oggetto è stato sottoscritto all'esito di trattative tra le parti, che hanno condotto alla redazione di tre distinte proposte irrevocabili di acquisto di quote societarie. Difettano, quindi, i presupposti per applicare la disciplina codicistica in materia di clausole vessatorie. 5.- Stante la validità e l'efficacia della clausola sopra menzionata, occorre esaminare la domanda subordinata di riduzione del prezzo pattuito dalle parti in ordine con il contratto di cessione delle quote della di partes stipulato il 19.5.2021, con cui gli attori Parte_3 Controparte_12 hanno chiesto la riduzione del prezzo pattuito di € 320.000,00 alla minor somma di € 83.200,00. Gli attori hanno chiesto la riduzione del prezzo in ragione del fatto che, secondo la loro prospettazione, la concessione balneare in oggetto sarebbe scaduta il 31.12.2023, pertanto hanno chiesto di accertare la non debenza del pagamento delle rate del prezzo con scadenza successiva a tale data.
La domanda è priva di pregio.
Conformemente alla giurisprudenza di legittimità e di merito, facendo seguito ad orientamento già espresso ripetutamente dall'Ufficio (Trib. Roma, sez. imprese 5/10/2015, n. 19814), che si richiama testualmente, la consistenza patrimoniale della società nell'ambito della cessione di quote od azioni di quest'ultima rileva solo in presenza di una specifica garanzia assunta dal cedente. Invero, la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.
Pertanto, le carenze o i vizi relativi alla consistenza e alle caratteristiche dei beni ricompresi nel patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione di tale contratto solo se sono state fornite a tale riguardo dal cedente specifiche garanzie contrattuali, anche se non vi è bisogno che esse vengano così espressamente qualificate, sufficiente essendo che il rilascio della garanzia si evinca inequivocabilmente dal contratto (Cass. civ. sez. 1 sentenza 29.8.1995 n. 9067; Cass. civ. sez. 3 sentenza 19.7.2007 n. 16031; Cass. civ. sez. 1 sentenza 28.3.1996 n. 2843; Cass. civ. sez. 1 sentenza
21.6.1996 n. 5773; Cass. civ. sez. 1 sentenza 13.12.2006 n. 26690).
In via generale, infatti, il vizio e il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, può attenere, in via generale, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico, come detto, solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che renda annullabile il contratto. D'altra parte, è stato correttamente osservato che il patrimonio sociale appartiene alla società e non ai soci, i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sodali e subiscono, per effetto delle perdite del capitale sociale, solo un danno riflesso a causa della diminuzione del valore della loro partecipazione. In altre parole, le tutele apprestate dalla legge - sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell'esatta e corretta esecuzione del contratto) - proteggono l'interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale.
In sintesi, la giurisprudenza ammette che la cessione della quota attuata sul presupposto di una determinata consistenza patrimoniale della società, si possa inquadrare nell'ambito di un complesso regolamento negoziale, il quale abbia per oggetto non solo l'acquisizione di un generico status socii, ma anche ulteriori obblighi, a carico del cedente;
tali obblighi possono per relationem essere collegati dalle parti, appunto, a una certa consistenza del patrimonio ovvero a determinate caratteristiche di beni sociali specificamente considerati, sino a rendere applicabile in via analogica le norme in tema di vendita, a condizione, come detto, che il cedente abbia, sul punto, assunto una specifica e dettagliata garanzia (Cass. civ. sez. 3 sentenza 19.7.2007 n. 16031).
I più recenti interventi della giurisprudenza di legittimità consentono così di ritenere abbandonato quell'orientamento, peraltro del tutto minoritario, che attribuiva automatica rilevanza anche alla stessa consistenza del patrimonio sociale a prescindere da qualsiasi garanzia prestata dal cedente al cessionario (Cass. civ. sez. 1 sentenza 9.9.2004 n. 18181) e ciò sulla base della considerazione secondo la quale le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale;
pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede.
Sulla base di tali premesse, tale giurisprudenza era giunta ad ammettere la possibilità di applicare i rimedi previsti per la vendita (azione di riduzione e di risoluzione) ex artt. 1490 e ss. c.c. ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione ex art. 1453 c.c., in ipotesi di vendita aliud pro alio, qualora fosse emersa una differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa o qualitativa del patrimonio sociale e quella indicata nel contratto (Cass. civ. sez. 1 sentenza 9.9.2004 n. 18181 citata, secondo la quale la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi “radicalmente diversi” da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.).
Il più recente indirizzo della Cassazione, nel riprendere il più risalente orientamento, ha invece rilevato che la valutazione da compiere riguarda solo la qualità dei diritti e degli obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia in grado di assicurare, senza poter attribuire alcun automatico rilievo al valore economico, indirettamente desumibile dalla partecipazione sociale, in quanto quest'ultimo non attiene all'oggetto del contratto.
Nella stessa prospettiva si pone la giurisprudenza di merito che ha ulteriormente ribadito che la cessione delle partecipazioni sociali (azioni o quote) è un atto di disposizione patrimoniale che non ha per oggetto direttamente i beni sociali, poiché il bene mobile trasferito è dato dalla partecipazione sociale stessa, la quale esprime l'insieme dei diritti patrimoniali ed amministrativi che qualificano, secondo la tipica disciplina legale, lo status di socio. Quindi, la differente consistenza dei beni patrimoniali della società non incide sull'oggetto del contratto, o sulla qualità della partecipazione, e la sopravvenienza di passività o la minusvalenza di cespiti attivi, per effetto dei quali il valore del patrimonio sociale risulti diminuito, non possono costituire un vizio rilevante ai sensi della disposizione prevista dall'art. 1490 c.c., qualora l'alienante non abbia espressamente assunto la garanzia circa la consistenza del patrimonio sociale (Trib. Milano 10.5.2006 n. 5414, ma anche Trib.
Roma 19.9.2011; Trib. Milano 14.9.1992 secondo il quale il valore dei beni sociali non è rilevante ai fini della cessione della partecipazione sociale, con la conseguenza che il minor valore di essi rispetto al previsto non costituisce vizio rilevante ai sensi dell'art. 1490 c.c. salvo che l'alienante non abbia espressamente assunto la garanzia del valore del patrimonio aziendale).
In conclusione, secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale ormai dominante, al di fuori dell'ipotesi del dolo, il cedente risponde solo se ha assunto una conferente garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta.
Venendo al caso di specie, parte attrice ha effettivamente dedotto che i , nel corso delle CP_4 trattative prodromiche alla stipulazione del contratto di cessione quote in oggetto, avrebbero scientemente celato alla controparte contraente la circostanza secondo cui la concessione demaniale marittima in oggetto, facente parte integrante del contratto alla luce della clausola di rideterminazione del prezzo, sarebbe stata assolutamente precaria, non utilizzabile sin dal momento della stipula del contratto del 19.5.2021 o che sarebbe stata comunque valida solamente sino al 31.12.2023.
La deduzione è priva di fondamento.
Dal tenore letterale delle tre proposte irrevocabili di acquisto in data 25.3.2021, 1.4.2021 e 8.4.2021 versate in atti è evidente che i cessionari fossero a conoscenza del dibattito giuridico sotteso alla validità e all'efficacia delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative per contrarietà al diritto comunitario, tanto da prevedere, nel testo di tutte le citate proposte, di clausole che prevedevano una diversa determinazione del prezzo da applicarsi qualora la concessione in oggetto fosse stata revocata.
Non è, dunque, configurabile il dolo in contrahendo dei convenuti in ordine alla data di scadenza della concessione demaniale marittima in oggetto, né può ravvisarsi una condotta di questi ultimi contraria alle regole di correttezza e buona fede.
Non è ravvisabile neanche l'errore essenziale dei cessionari, atteso che, in tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2,
c.c., relativo all'errore essenziale, essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti (Cass. civ. sez. 6, ordinanza n. 17053 del 16/06/2021).
E' priva di pregio, infine, la prospettazione attorea, secondo cui la concessione demaniale marittima in oggetto è scaduta il 31.12.2023.
La esercente l'attività di commercio e somministrazione di Controparte_9 alimenti e bevande in base all'autorizzazione commerciale n. 002/2004, svolgeva la propria attività presso un locale costituito da un chiosco e dalla prospiciente area occupata con tavoli e sedie, in
Comune di Palau, località Porto Pollo. Insistendo in area demaniale marittima, l'occupazione e l'esercizio dell'attività è stata oggetto di concessione demaniale marittima, che risultava prorogata fino al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 34 duodecies della legge 17 dicembre 2012, n. 221.
In seguito, preso atto di quanto disposto dall'art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dalla sull'estensione della durata delle concessioni Controparte_13 demaniali marittime al 31 dicembre 2033 e alle modalità per conseguire il formale riconoscimento, il
16 novembre 2020 il presentava al Comune di Palau l'“atto dichiarativo di manifestazione CP_4 di volontà ed interesse” per l'estensione al 31 dicembre 2033 della concessione demaniale” e, con nota prot. n. 19018 del 29 dicembre 2020, il Comune di Palau comunicava la ricezione della domanda e richiedeva documentazione integrativa, prontamente prodotta. Con determinazione n. 25 del 5 marzo 2021, quindi, il ha prorogato la durata della concessione demaniale della Controparte_8
Società convenuta al 31.12.2033.
Nelle more del procedimento, è intervenuto il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, conv. con legge 14 novembre 2024, n. 166, recante “Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive”, che, modificando l'art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha statuito che: “al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al
30 settembre 2027 ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive”.
Con deliberazione n. 54/9 del 30 dicembre 2024, la ha disposto di “prendere atto Controparte_10 del dettato normativo di cui all'art. 1 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166”, statuendo che “le concessioni provvisorie già rilasciate o rilasciande potranno fornire i servizi di cui ai relativi rapporti concessori fino alla data di decorrenza della nuova assegnazione della concessione in ossequio e nel rispetto degli istituti previsti dal
Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, preventivabile al massimo entro il
30.9.2027”.
In attuazione della predetta deliberazione, con determinazione direttoriale n. 1049 del 13 marzo 2025, rubricata “Rimodulazione del cronoprogramma per il rinnovo delle concessioni demaniali di cui alla
DGR 54/9 del 30.12.2024 - Rideterminazione del termine di scadenza delle concessioni provvisorie ex art. 10 del Regolamento C.d.N. - Provincia Nord-Est Gallura - Finalità turistico ricreative”, la
Regione ha fissato al 30 settembre 2027 il termine di scadenza delle concessioni provvisorie CP_10 individuate nell'elenco allegato e tra le concessioni demaniali prorogate al 2027 nel Comune di Palau
è compresa quella di cui è titolare numero concessione Controparte_11 provvisoria 770; data rilascio conc. provvis.: 30.7.2024; ID S.I.D: 2010F002347.
Questi ultimi due provvedimenti sono sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, quindi la produzione in allegato alla comparsa conclusionale deve ritenersi ammissibile, considerato che la parte attrice era posta in condizione di esercitare al riguardo il diritto di difesa con la memoria di replica.
Ebbene, risulta per tabulas che la concessione demaniale marittima su cui si controverte era valida ed efficace al momento della stipulazione del contratto inter partes e che è stata prorogata al
30/9/2027, pertanto le doglianze attoree in ordine alla determinazione del prezzo della cessione delle quote sociali sono in ogni caso infondate.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree di nullità e annullamento del contratto, nonché di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni.
Quanto alla pretesa risarcitoria attorea, la domanda è sfornita di idonea allegazione e prova della natura e dell'entità del danno asseritamente subito e da risarcire. Ai fini della risarcibilità ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve infatti allegare non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale ed adeguata allegazione (cfr. Cass. SU
26972/2008).
Nella specie, difettano la prova della condotta inadempiente o illegittima della convenuta e del danno patrimoniale sofferto, oltre che del nesso causale. Non è, infatti, configurabile alcuna condotta dei convenuti illecita per violazione delle regole di correttezza e buona fede nella fase prodromica alla stipulazione del contratto e in quella concomitante.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono determinate in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 in base al valore di causa dichiarato (indeterminabile, da qualificare di media complessità).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, previa riassegnazione del fascicolo alla sezione ordinaria in luogo della sezione specializzata in materia di impresa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 11389/2023 tra Controparte_1 CP_2 Parte_1
e , ogni contraria domanda, eccezione e deduzione Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 disattesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande proposte da Controparte_1 CP_2 Parte_1 Pt_2 avverso e;
[...] Controparte_3 Controparte_4
2. CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquidano in € 7.500,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Roma, 27/11/2025 Il Giudice RI CI