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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18975/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
Per l'avv. TONETTO GIANCARLO, oggi sostituito dall'avv. T. Tonetto Parte_1
per l'avv. ZABEO ALFREDO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tonetto precisa le conclusioni come in note conclusive e l'avv. Zabeo precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione.
I procuratori delle parti precisano che, qualora si ritenesse che l'assegno di mantenimento decorra dal 14.9.2020 e che debba procedersi alla decurtazione della somma di € 7.876,00, il corretto importo da precettare sarebbe stato pari ad € 17.046,56.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di conIGlio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi, preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. 18975/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Tonetto; Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Alfredo Zabeo; Controparte_2 C.F._2
PARTE OPPOSTA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il precetto, Parte_1 notificato in data 26.8.2023, con il quale intimava all'odierno opponente il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di euro € 24.222,56 (di cui € 17.073,99 per l'omesso versamento del contributo di mantenimento), in forza e in esecuzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 2307 del 04.07.2024.
A fondamento dell'opposizione rilevava:
1. che, erroneamente, la parte precettante aveva fatto decorrere l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in proprio favore da gennaio 2020, anziché dalla data di presentazione della domanda di mantenimento da parte della IG.ra (avvenuta con memoria di costituzione CP_1
del 14.9.2020);
2. che il conteggio dei crediti dovuti era errato, in quanto nell'atto di precetto si dava conto del versamento a favore della moglie di € 4.2000,00 in luogo della somma di € 7.876,00 risultante dalle dichiarazioni di redditi prodotte dall'opponente;
pagina 2 di 8 3. di non dover nulla all'odierna parte opposta in quanto, in primo luogo, la stessa era economicamente autosufficiente e, in ogni caso, il predetto credito andava compensato con il maggior credito, pari ad €
115.736,52, vantato dal SI. per avere integralmente corrisposto le rate del mutuo concluso Pt_1
unitamente alla moglie in costanza di matrimonio per l'acquisto della casa coniugale.
Pertanto, il SI. affermandosi creditore della predetta somma e sostenendo la sussistenza di tutti Pt_1
i requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. chiedeva a codesto Tribunale:
“Nel merito: previo accertamento e declaratoria che il SI. è creditore, ai sensi dell'art. Parte_1
1299 c.c. nei confronti della moglie SI.ra dell'importo di € 115.736,25 o del Controparte_1
diverso importo che risulterà di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, per quanto esposto in narrativa accertarsi e dichiararsi l'estinzione, ai sensi degli artt. 1241 1242 e 1243 c.c., del credito precettato, così come corretto.
Nel merito in via ulteriore: previo accertamento e declaratoria che il SI. è creditore nei Parte_1
confronti della moglie SI.ra dell'importo di € 115.736,25 o del diverso importo Controparte_1
che risulterà di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, operata la compensazione di cui alla precedente richiesta processuale, condannare la SI.ra a corrispondere Controparte_1 all'attore il residuo importo di € 98.339,69 (rettificato per quanto esposto in narrativa in € 17.396,56
l'importo precettato di € 24.222,56) o la diversa somma che risulterà di Giustizia oltre interessi ex art.
1284 quinto comma c.c. dalla data del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Affermava, in particolare:
1. che la dichiarazione dei redditi prodotta dall'odierno opponente, ove era indicato il versamento di euro 7.876,00 a favore dell'opposta, in luogo del diverso importo di euro 4.200,00 riconosciuto come ricevuto nell'atto di precetto, nulla provava, trattandosi di un'autodichiarazione;
2. che i pagamenti effettuati dal SI. dal 7.9.2006 al 4.7.2024, a titolo di mutuo, rientravano Pt_1
nella previsione di cui agli artt. 143 e 144 c.c. e, quindi, dovevano intendersi come effettuati da un coniuge nei confronti dell'altro in adempimento di un dovere coniugale;
3. che, dunque, la richiesta di compensazione era infondata in quanto la prestazione di pagamento eseguita dal SI. in qualità di coniuge, andava in ogni caso qualificata come obbligazione Pt_1
naturale, e, in quanto tale, non era ripetibile, a nulla rilevando, peraltro, l'asserita sufficienza giuridica ed economica della moglie.
Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo:
“Nel merito: Respingersi ogni domanda svolta da controparte sia di compensazione sia di condanna perché infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e compensi”.
pagina 3 di 8 La suesposta opposizione è solo parzialmente fondata.
Invero, con il citato precetto del 16.08.2024 è stata richiesta una somma, a titolo di concorso nel mantenimento della stessa opposta, superiore a quella effettivamente dovuta, in quanto deve essere quantificata in € 350,00 mensili, “con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale”, come stabilito nella sentenza del Tribunale di Venezia n. 2307, del 04.07.2024, a pag. 12.
Nell'atto di precetto, l'ammontare del contributo di mantenimento è stato calcolato fissando la decorrenza dell'omesso versamento, a partire da gennaio 2020 (mese del ricorso per la separazione giudiziale), periodo che non corrisponde alla data di presentazione della domanda giudiziale da parte della SI.ra , avvenuta con la costituzione del 14.9.2020. CP_1
Sul punto si evidenzia che, in via generale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda (ossia da quanto viene presentato l'atto in Tribunale), se in tale momento esistevano le condizioni per l'emanazione del relativo provvedimento, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr.
Cass. 17199/2013).
Nel caso in esame, il Tribunale di Venezia, con la sentenza di separazione, ha espressamente previsto che l'obbligo di mantenimento in capo al coniuge obbligato sussista dal momento di proposizione della domanda di separazione.
Atteso che l'odierna opposta si è costituita in giudizio il 14.9.2020, il SI. è tenuto a versare Pt_1
l'assegno mensile di mantenimento a partire da tale data.
Quanto al secondo motivo di opposizione, il IG. sostiene, come detto, di aver versato a titolo di Pt_1 contributi di mantenimento della moglie € 7.876,00 in luogo di € 4.200,00 dichiarati nell'atto di precetto.
Nel corso del giudizio, la opposta ha riconosciuto la verità di detta circostanza (cfr. terza memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.).
Ancora, parte opponente ritiene che nulla sia dovuto alla IG.ra perché la IGnora non avrebbe CP_1
i requisiti per avanzare tale pretesa essendo economicamente autosufficiente o, quanto meno, potendolo diventare con un minimo sforzo lavorativo.
Tuttavia, è necessario sottolineare che, anche ove mutassero le condizioni patrimoniali delle parti successivamente alla sentenza di separazione, tale mutamento non rileverebbe nel presente giudizio.
Invero, il giudice dell'opposizione, pur essendo tenuto a vagliare non solo i vizi formali, ma anche la legittimità degli atti posti a fondamento dell'esecuzione, non può provvedere in merito alla revoca o pagina 4 di 8 alla modifica delle condizioni stabilite nei procedimenti di separazione o divorzio, compreso quelle relative al mantenimento.
In tal senso si richiama il consolidato principio della Corte di Cassazione sul punto (cfr., tra le altre
Cass. civ., sent. n. 20303 del 2014): “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970”
(Cass. civ., sez. 3, sent. n. 17689 2019).
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha sottolineato che il fatto sopravvenuto rispetto a quanto stabilito in sede di separazione non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, c.d. “rebus sic stantibus” (cfr. Cass. ord. n. 16173 del
2015), riguardo alla quale i fatti sopravvenuti possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico. E, ciò in ragione del fatto che il rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha il diritto di percepire l'assegno di mantenimento e quello obbligato a versarlo
“perdura, nonostante si siano creati i presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, costituisce in definitiva l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti” (cfr.
Cass., 9 novembre 2001, n. 13872).
Si esamina, infine, la pretesa compensazione dei crediti vantati dal IG. nei confronti della Pt_1
moglie, in quanto comutuatari del mutuo contratto nel 2006 per l'acquisto della casa familiare.
Il IG. sarebbe creditore nei confronti della IG.ra , atteso che il mutuo contratto è stato Pt_1 CP_1
assunto solidalmente da entrambi i coniugi, ma assolto esclusivamente dall'opponente. Sulla base di ciò, ilsSI. ha sostenuto di avere diritto alla restituzione, ex art. 1299 c.c., della metà della Pt_1
somma pagate a titolo di ratei di mutuo e, ha, perciò, chiesto la compensazione del credito portato dal precetto con la maggior somma che ritiene dovuta.
Orbene, sul punto va ricordato il principio espresso di recente dalla Corte di Cassazione (sent sez. III,
21/02/2023, n.5385), in merito al dovere di contribuzione tra coniugi nei casi di cessazione della comunione di vita tra gli stessi, e alla possibilità di ripetere le somme utilizzate da un coniuge per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla coppia in costanza di matrimonio, tanto in generale, quanto con specifico riguardo al mutuo cointestato ma pagato da uno solo dei coniugi, in base al quale:
pagina 5 di 8 “in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva
o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale
l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”; con specifico riguardo al mutuo, “quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio).
Tale insegnamento si attaglia al caso di specie.
Ed allora, se, in ambito familiare, il principio, in base al quale nei rapporti interni tra i coobbligati in solido le parti di ciascuno si presumono uguali, deve essere contemperato con il diverso principio di solidarietà e dovere di reciproca assistenza caratterizzante il legame familiare sancito dall'art. 143 c.c, è onere di chi agisce in regresso (id est nel caso di specie il IG. provare che, differentemente da Pt_1
quanto dettato dall'art. 143 c.c., tra i coniugi vi fosse l'accordo di suddividere al 50% le spese del mutuo.
Ebbene, parte opponente si è limitata ad allegare di aver pagato esclusivamente ed integralmente le rate del mutuo, senza fornire alcuna prova che gli accordi assunti con la moglie fossero di contribuzione in misura paritetica alle spese di gestione familiare e, in particolare quelle di pagamento del mutuo contratto per la casa familiare.
Di contro, dagli atti si desume la prova che tra le parti all'epoca del matrimonio gli accordi economici fossero diversi, come evincibile dalla circostanza che l'opponente negli anni abbia pagato integralmente le spese relative al finanziamento contratto, senza chiedere nulla alla moglie prima della pagina 6 di 8 separazione (si veda comunicazione del 5.7.2024 – doc. 5 parte opponente – successiva alla sentenza di separazione del 4.7.2024, con cui il IG. avanza istanza di compensazione alla moglie), e dalla Pt_1
disparità reddituale emersa tra i coniugi, tale da indurre i giudici della separazione a porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie.
Non è dunque fondata la pretesa del IG. di accertamento del debito in capo alla parte opposta Pt_1
consistente in metà delle rate di mutuo pagate prima della pronuncia giudiziale di separazione, né andrà dichiarata la compensabilità con il credito vantato dalla IG.ra trattandosi di spese sostenute CP_3 durante il rapporto coniugale che rientrano nell'impegno assunto ex art. 143 c.c, come sopra evidenziato, non essendo provato un diverso accordo tra i coniugi in ordine alla misura del contributo di ciascuno.
Ed in ogni caso, le predette spese, secondo il recente orientamento della Cassazione poc'anzi richiamato, devono essere considerate come irripetibili in quanto sorrette da giusta causa, sussistendo un progetto di vita comune che i coniugi intendevano conseguire e che hanno concretizzato in costanza di matrimonio.
Ma la domanda risulta infondata anche con riguardo alla richiesta di restituzione della maggior somma delle rate di muto pagate dal SI. successivamente alla sentenza di separazione. Pt_1
Ed infatti, se la ripetibilità delle rate di mutuo può essere fatta valere dal coniuge solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), ciò è vero “purché
l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti” (si veda Cassazione civile sez. III, 21/02/2023, n.5385 già citata).
Ebbene, nella sentenza di separazione tra l'odierno opponente e la parte opposta, il Collegio ha determinato il quantum dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie tenendo in debita considerazione la circostanza che il IG. ha pagato, e stia pagando, in via esclusiva le rate del Pt_1 mutuo della casa coniugale (nella sentenza a pag. 12 si legge: “considerato anche che il ricorrente, di fatto, sta provvedendo al pagamento in via esclusiva delle rate del mutuo acceso dai coniugi per
l'acquisto della casa familiare, ritiene congruo il Collegio confermare l'importo stabilito in sede di provvedimenti presidenziali nella misura di euro 350,00, con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”).
Va, dunque, respinta l'eccezione di compensazione e la conseguente domanda riconvenzionale dell'opponente anche relativamente alle rate pagate successivamente alla sentenza di separazione.
Considerata la parziale reciproca soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
pagina 7 di 8 Va esclusa, poi, la applicabilità nel caso in esame dell'art. 96 co. 3 c.p.c., proprio in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione e dell'errato conteggio contenuto in precetto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 18975/2024 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_2
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto di a Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per la minor somma di € € Parte_1
17.046,56;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Diana Piovesana.
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12 marzo 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi:
Per l'avv. TONETTO GIANCARLO, oggi sostituito dall'avv. T. Tonetto Parte_1
per l'avv. ZABEO ALFREDO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tonetto precisa le conclusioni come in note conclusive e l'avv. Zabeo precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione.
I procuratori delle parti precisano che, qualora si ritenesse che l'assegno di mantenimento decorra dal 14.9.2020 e che debba procedersi alla decurtazione della somma di € 7.876,00, il corretto importo da precettare sarebbe stato pari ad € 17.046,56.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di conIGlio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi, preso atto delle note conclusionali depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. 18975/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giancarlo Tonetto; Parte_1 C.F._1
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Alfredo Zabeo; Controparte_2 C.F._2
PARTE OPPOSTA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il precetto, Parte_1 notificato in data 26.8.2023, con il quale intimava all'odierno opponente il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di euro € 24.222,56 (di cui € 17.073,99 per l'omesso versamento del contributo di mantenimento), in forza e in esecuzione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 2307 del 04.07.2024.
A fondamento dell'opposizione rilevava:
1. che, erroneamente, la parte precettante aveva fatto decorrere l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in proprio favore da gennaio 2020, anziché dalla data di presentazione della domanda di mantenimento da parte della IG.ra (avvenuta con memoria di costituzione CP_1
del 14.9.2020);
2. che il conteggio dei crediti dovuti era errato, in quanto nell'atto di precetto si dava conto del versamento a favore della moglie di € 4.2000,00 in luogo della somma di € 7.876,00 risultante dalle dichiarazioni di redditi prodotte dall'opponente;
pagina 2 di 8 3. di non dover nulla all'odierna parte opposta in quanto, in primo luogo, la stessa era economicamente autosufficiente e, in ogni caso, il predetto credito andava compensato con il maggior credito, pari ad €
115.736,52, vantato dal SI. per avere integralmente corrisposto le rate del mutuo concluso Pt_1
unitamente alla moglie in costanza di matrimonio per l'acquisto della casa coniugale.
Pertanto, il SI. affermandosi creditore della predetta somma e sostenendo la sussistenza di tutti Pt_1
i requisiti richiesti dall'art. 1243 c.c. chiedeva a codesto Tribunale:
“Nel merito: previo accertamento e declaratoria che il SI. è creditore, ai sensi dell'art. Parte_1
1299 c.c. nei confronti della moglie SI.ra dell'importo di € 115.736,25 o del Controparte_1
diverso importo che risulterà di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, per quanto esposto in narrativa accertarsi e dichiararsi l'estinzione, ai sensi degli artt. 1241 1242 e 1243 c.c., del credito precettato, così come corretto.
Nel merito in via ulteriore: previo accertamento e declaratoria che il SI. è creditore nei Parte_1
confronti della moglie SI.ra dell'importo di € 115.736,25 o del diverso importo Controparte_1
che risulterà di Giustizia per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, operata la compensazione di cui alla precedente richiesta processuale, condannare la SI.ra a corrispondere Controparte_1 all'attore il residuo importo di € 98.339,69 (rettificato per quanto esposto in narrativa in € 17.396,56
l'importo precettato di € 24.222,56) o la diversa somma che risulterà di Giustizia oltre interessi ex art.
1284 quinto comma c.c. dalla data del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria”.
Si costituiva in giudizio contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Affermava, in particolare:
1. che la dichiarazione dei redditi prodotta dall'odierno opponente, ove era indicato il versamento di euro 7.876,00 a favore dell'opposta, in luogo del diverso importo di euro 4.200,00 riconosciuto come ricevuto nell'atto di precetto, nulla provava, trattandosi di un'autodichiarazione;
2. che i pagamenti effettuati dal SI. dal 7.9.2006 al 4.7.2024, a titolo di mutuo, rientravano Pt_1
nella previsione di cui agli artt. 143 e 144 c.c. e, quindi, dovevano intendersi come effettuati da un coniuge nei confronti dell'altro in adempimento di un dovere coniugale;
3. che, dunque, la richiesta di compensazione era infondata in quanto la prestazione di pagamento eseguita dal SI. in qualità di coniuge, andava in ogni caso qualificata come obbligazione Pt_1
naturale, e, in quanto tale, non era ripetibile, a nulla rilevando, peraltro, l'asserita sufficienza giuridica ed economica della moglie.
Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo:
“Nel merito: Respingersi ogni domanda svolta da controparte sia di compensazione sia di condanna perché infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e compensi”.
pagina 3 di 8 La suesposta opposizione è solo parzialmente fondata.
Invero, con il citato precetto del 16.08.2024 è stata richiesta una somma, a titolo di concorso nel mantenimento della stessa opposta, superiore a quella effettivamente dovuta, in quanto deve essere quantificata in € 350,00 mensili, “con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale”, come stabilito nella sentenza del Tribunale di Venezia n. 2307, del 04.07.2024, a pag. 12.
Nell'atto di precetto, l'ammontare del contributo di mantenimento è stato calcolato fissando la decorrenza dell'omesso versamento, a partire da gennaio 2020 (mese del ricorso per la separazione giudiziale), periodo che non corrisponde alla data di presentazione della domanda giudiziale da parte della SI.ra , avvenuta con la costituzione del 14.9.2020. CP_1
Sul punto si evidenzia che, in via generale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda (ossia da quanto viene presentato l'atto in Tribunale), se in tale momento esistevano le condizioni per l'emanazione del relativo provvedimento, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (cfr.
Cass. 17199/2013).
Nel caso in esame, il Tribunale di Venezia, con la sentenza di separazione, ha espressamente previsto che l'obbligo di mantenimento in capo al coniuge obbligato sussista dal momento di proposizione della domanda di separazione.
Atteso che l'odierna opposta si è costituita in giudizio il 14.9.2020, il SI. è tenuto a versare Pt_1
l'assegno mensile di mantenimento a partire da tale data.
Quanto al secondo motivo di opposizione, il IG. sostiene, come detto, di aver versato a titolo di Pt_1 contributi di mantenimento della moglie € 7.876,00 in luogo di € 4.200,00 dichiarati nell'atto di precetto.
Nel corso del giudizio, la opposta ha riconosciuto la verità di detta circostanza (cfr. terza memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c.).
Ancora, parte opponente ritiene che nulla sia dovuto alla IG.ra perché la IGnora non avrebbe CP_1
i requisiti per avanzare tale pretesa essendo economicamente autosufficiente o, quanto meno, potendolo diventare con un minimo sforzo lavorativo.
Tuttavia, è necessario sottolineare che, anche ove mutassero le condizioni patrimoniali delle parti successivamente alla sentenza di separazione, tale mutamento non rileverebbe nel presente giudizio.
Invero, il giudice dell'opposizione, pur essendo tenuto a vagliare non solo i vizi formali, ma anche la legittimità degli atti posti a fondamento dell'esecuzione, non può provvedere in merito alla revoca o pagina 4 di 8 alla modifica delle condizioni stabilite nei procedimenti di separazione o divorzio, compreso quelle relative al mantenimento.
In tal senso si richiama il consolidato principio della Corte di Cassazione sul punto (cfr., tra le altre
Cass. civ., sent. n. 20303 del 2014): “con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione o di divorzio, possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c. o del divorzio di cui all'art. 9 della L. n. 898 del 1970”
(Cass. civ., sez. 3, sent. n. 17689 2019).
Con la sentenza citata la Corte di Cassazione ha sottolineato che il fatto sopravvenuto rispetto a quanto stabilito in sede di separazione non priva il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, c.d. “rebus sic stantibus” (cfr. Cass. ord. n. 16173 del
2015), riguardo alla quale i fatti sopravvenuti possono rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico. E, ciò in ragione del fatto che il rapporto obbligatorio fra il soggetto che ha il diritto di percepire l'assegno di mantenimento e quello obbligato a versarlo
“perdura, nonostante si siano creati i presupposti per la modificazione del suo contenuto o per la sua soppressione, finché non sopraggiunga una nuova pronuncia del giudice, il cui intervento, costituisce in definitiva l'unico mezzo a disposizione di entrambe le parti per far valere i mutati presupposti” (cfr.
Cass., 9 novembre 2001, n. 13872).
Si esamina, infine, la pretesa compensazione dei crediti vantati dal IG. nei confronti della Pt_1
moglie, in quanto comutuatari del mutuo contratto nel 2006 per l'acquisto della casa familiare.
Il IG. sarebbe creditore nei confronti della IG.ra , atteso che il mutuo contratto è stato Pt_1 CP_1
assunto solidalmente da entrambi i coniugi, ma assolto esclusivamente dall'opponente. Sulla base di ciò, ilsSI. ha sostenuto di avere diritto alla restituzione, ex art. 1299 c.c., della metà della Pt_1
somma pagate a titolo di ratei di mutuo e, ha, perciò, chiesto la compensazione del credito portato dal precetto con la maggior somma che ritiene dovuta.
Orbene, sul punto va ricordato il principio espresso di recente dalla Corte di Cassazione (sent sez. III,
21/02/2023, n.5385), in merito al dovere di contribuzione tra coniugi nei casi di cessazione della comunione di vita tra gli stessi, e alla possibilità di ripetere le somme utilizzate da un coniuge per l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla coppia in costanza di matrimonio, tanto in generale, quanto con specifico riguardo al mutuo cointestato ma pagato da uno solo dei coniugi, in base al quale:
pagina 5 di 8 “in via generale ed astratta, può soltanto affermarsi che sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione (eccessiva
o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale
l'operazione economica era stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza”; con specifico riguardo al mutuo, “quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità, salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n. 18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale) quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio).
Tale insegnamento si attaglia al caso di specie.
Ed allora, se, in ambito familiare, il principio, in base al quale nei rapporti interni tra i coobbligati in solido le parti di ciascuno si presumono uguali, deve essere contemperato con il diverso principio di solidarietà e dovere di reciproca assistenza caratterizzante il legame familiare sancito dall'art. 143 c.c, è onere di chi agisce in regresso (id est nel caso di specie il IG. provare che, differentemente da Pt_1
quanto dettato dall'art. 143 c.c., tra i coniugi vi fosse l'accordo di suddividere al 50% le spese del mutuo.
Ebbene, parte opponente si è limitata ad allegare di aver pagato esclusivamente ed integralmente le rate del mutuo, senza fornire alcuna prova che gli accordi assunti con la moglie fossero di contribuzione in misura paritetica alle spese di gestione familiare e, in particolare quelle di pagamento del mutuo contratto per la casa familiare.
Di contro, dagli atti si desume la prova che tra le parti all'epoca del matrimonio gli accordi economici fossero diversi, come evincibile dalla circostanza che l'opponente negli anni abbia pagato integralmente le spese relative al finanziamento contratto, senza chiedere nulla alla moglie prima della pagina 6 di 8 separazione (si veda comunicazione del 5.7.2024 – doc. 5 parte opponente – successiva alla sentenza di separazione del 4.7.2024, con cui il IG. avanza istanza di compensazione alla moglie), e dalla Pt_1
disparità reddituale emersa tra i coniugi, tale da indurre i giudici della separazione a porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie.
Non è dunque fondata la pretesa del IG. di accertamento del debito in capo alla parte opposta Pt_1
consistente in metà delle rate di mutuo pagate prima della pronuncia giudiziale di separazione, né andrà dichiarata la compensabilità con il credito vantato dalla IG.ra trattandosi di spese sostenute CP_3 durante il rapporto coniugale che rientrano nell'impegno assunto ex art. 143 c.c, come sopra evidenziato, non essendo provato un diverso accordo tra i coniugi in ordine alla misura del contributo di ciascuno.
Ed in ogni caso, le predette spese, secondo il recente orientamento della Cassazione poc'anzi richiamato, devono essere considerate come irripetibili in quanto sorrette da giusta causa, sussistendo un progetto di vita comune che i coniugi intendevano conseguire e che hanno concretizzato in costanza di matrimonio.
Ma la domanda risulta infondata anche con riguardo alla richiesta di restituzione della maggior somma delle rate di muto pagate dal SI. successivamente alla sentenza di separazione. Pt_1
Ed infatti, se la ripetibilità delle rate di mutuo può essere fatta valere dal coniuge solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate (cfr. Cass., sent. n. 1072/2018), ciò è vero “purché
l'accollo del mutuo da parte di uno solo dei coniugi non sia imposto dal giudice quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, o non sia previsto negli accordi delle parti” (si veda Cassazione civile sez. III, 21/02/2023, n.5385 già citata).
Ebbene, nella sentenza di separazione tra l'odierno opponente e la parte opposta, il Collegio ha determinato il quantum dell'assegno di mantenimento in favore della ex moglie tenendo in debita considerazione la circostanza che il IG. ha pagato, e stia pagando, in via esclusiva le rate del Pt_1 mutuo della casa coniugale (nella sentenza a pag. 12 si legge: “considerato anche che il ricorrente, di fatto, sta provvedendo al pagamento in via esclusiva delle rate del mutuo acceso dai coniugi per
l'acquisto della casa familiare, ritiene congruo il Collegio confermare l'importo stabilito in sede di provvedimenti presidenziali nella misura di euro 350,00, con decorrenza a far data dalla domanda giudiziale, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT”).
Va, dunque, respinta l'eccezione di compensazione e la conseguente domanda riconvenzionale dell'opponente anche relativamente alle rate pagate successivamente alla sentenza di separazione.
Considerata la parziale reciproca soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
pagina 7 di 8 Va esclusa, poi, la applicabilità nel caso in esame dell'art. 96 co. 3 c.p.c., proprio in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione e dell'errato conteggio contenuto in precetto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa n. 18975/2024 R.G. promossa da nei Parte_1
confronti di , ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_2
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto di a Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di per la minor somma di € € Parte_1
17.046,56;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Venezia, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Bianchi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Diana Piovesana.
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