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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1111/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4190/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 00040 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
1) n. Consorzio_2 (consorzio di bonifica 2012);
2) n. 09420130029938020000 (TARSU 2008-2009-2010-2011);
3) n. 09420160014253414000 (tassa automobilistica 2011 e 2012);
4) n. 09420180006659825000 (tassa automobilistica 2013 e 2014).
Ha chiesto l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle presupposte per prescrizioni dei relativi crediti.
Si è opposta ADER.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
ADER ha, infatti, dimostrato la rituale notifica dell'intimazione n. 09420239003859517000, relativa alle cartelle sopra menzionate ai n. 2, 3 e 4 per irreperibilità relativa, ai sensi degli artt. 60, 1° comma, dpr
600/73 e 140 cpc, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso nell'abitazione e spedizione della raccomandata informativa (il cui avviso di ricevimento prodotto). La notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 12.11.2023, ossia 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa.
Ciò rende inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata in precedenza in quanto avrebbero dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della medesima intimazione (cfr.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Successivamente alla predetta notifica (avvenuta il 12.11.2023) non sono maturati i termini di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c. e di 5 anni ex art. 5, comma 51, d.l. 953/1982 per le tasse auto, prima della notifica (il 21.3.2025), dell'intimazione impugnata.
Ha, inoltre, dimostrato anche la rituale notifica dell'intimazione n. 09420199009229733000, relativa alla cartella sub 1 a mezzo posta mediante consegna alla moglie convivente il 12.11.2019.
Come già detto, la notifica della predetta intimazione rende inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata in precedenza in quanto avrebbero dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della medesima intimazione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Dalla predetta data (12.11.2019), inoltre, il termine di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c. per i contributi consortili, maggiorato – per le cartelle già emesse, come nel caso di specie, prima dell'8.3.2020 – del periodo di 572 giorni (dall'8.3.2020 al 30.9.2021) di c.d. sospensione COVID ai sensi dell'art. 68, 1° comma, d.l. 18/2020, non è maturato prima della notifica (il 21.3.2025) dell'atto impugnato perché in scadenza il 7.6.2026.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore di parte resistente, con distrazione al suo procuratore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte resistente, con distrazione al suo procuratore.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4190/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 00040 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 Consorzio_1
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259000513604000 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti dell'ADER, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
1) n. Consorzio_2 (consorzio di bonifica 2012);
2) n. 09420130029938020000 (TARSU 2008-2009-2010-2011);
3) n. 09420160014253414000 (tassa automobilistica 2011 e 2012);
4) n. 09420180006659825000 (tassa automobilistica 2013 e 2014).
Ha chiesto l'annullamento dell'intimazione e delle cartelle presupposte per prescrizioni dei relativi crediti.
Si è opposta ADER.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
ADER ha, infatti, dimostrato la rituale notifica dell'intimazione n. 09420239003859517000, relativa alle cartelle sopra menzionate ai n. 2, 3 e 4 per irreperibilità relativa, ai sensi degli artt. 60, 1° comma, dpr
600/73 e 140 cpc, mediante deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso nell'abitazione e spedizione della raccomandata informativa (il cui avviso di ricevimento prodotto). La notifica si è perfezionata, ai sensi dell'art. 140 cpc, il 12.11.2023, ossia 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa.
Ciò rende inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata in precedenza in quanto avrebbero dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della medesima intimazione (cfr.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Successivamente alla predetta notifica (avvenuta il 12.11.2023) non sono maturati i termini di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c. e di 5 anni ex art. 5, comma 51, d.l. 953/1982 per le tasse auto, prima della notifica (il 21.3.2025), dell'intimazione impugnata.
Ha, inoltre, dimostrato anche la rituale notifica dell'intimazione n. 09420199009229733000, relativa alla cartella sub 1 a mezzo posta mediante consegna alla moglie convivente il 12.11.2019.
Come già detto, la notifica della predetta intimazione rende inammissibile l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata in precedenza in quanto avrebbero dovuto essere proposta con la tempestiva impugnazione della medesima intimazione (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Dalla predetta data (12.11.2019), inoltre, il termine di prescrizione di 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c. per i contributi consortili, maggiorato – per le cartelle già emesse, come nel caso di specie, prima dell'8.3.2020 – del periodo di 572 giorni (dall'8.3.2020 al 30.9.2021) di c.d. sospensione COVID ai sensi dell'art. 68, 1° comma, d.l. 18/2020, non è maturato prima della notifica (il 21.3.2025) dell'atto impugnato perché in scadenza il 7.6.2026.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore di parte resistente, con distrazione al suo procuratore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte resistente, con distrazione al suo procuratore.