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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1316/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.6885/2021 pubblicata il 3.12.2022 dal
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to L. Zito Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. non costituita CP_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il chiedeva l'accertamento Pt_1 dell'intercorrenza con la società di un rapporto di CP_1 lavoro subordinato a tempo pieno con l'inquadramento al livello IV del CCNL lavoratori addetti all'industria delle calzature e la condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in
€ 12.398,11, di cui euro 10.708,58 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 1.689,52 a titolo di TFR, oltre accessori nonché alla regolarizzazione della posizione contribuiva nei confronti dell'INPS. A tal fine il ricorrente allegava:
-di aver prestato attività di lavoro subordinato dal mese di luglio
2017 sino al mese di maggio 2018, data in cui il rapporto di lavoro cessava,
-di aver svolto l'attività lavorativa nel rispetto ed in conformità delle disposizioni e direttive che gli venivano, di volta in volta, impartite dal datore di lavoro, che provvedeva, inoltre, alla programmazione dei turni di lavoro settimanali,
-di essere stato soggetto al potere organizzativo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro, il quale oltre ad impartire le direttive di lavoro e ad esercitare le funzioni datoriali, provvedeva anche al pagamento della sua retribuzione mensile,
-di aver svolto la mansione di fresatore per suole e tacchi, addetto al reparto fondo,
-di aver lavorato dal lunedì al venerdì, sulla base di un turno predisposto dal datore di lavoro, nel rispetto del seguente orario: dalle ore 8.30 alle ore 17.30, con un'ora di pausa
(13.00/14.00) per un totale di 40 ore settimanali,
-di aver ricevuto solo la retribuzione di euro 55,00 al giorno, corrisposti in contanti, nulla a titolo di 13ma, 14ma, ferie, festività, permessi e TFR,
-di aver diritto al pagamento del complessivo importo di euro
12.398,11, di cui euro 10.708,58 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 1.689,52 a titolo di TFR (il tutto come da conteggi) con correlativa regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'INPS e dell' . CP_2
Parte convenuta si costituiva eccependo la nullità del ricorso;
nel merito confutava estensivamente l'avversa prospettazione concludendo per il rigetto della domanda.
pag. 2/7 Interrogato liberamente il ricorrente ed assunta prova per testi il GL rigettava la domanda ritenendo che le (uniche) due deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa fossero inattendibili, contraddittorie lacunose e soprattutto alquanto lontane dalla ricostruzione dei fatti narrati nel ricorso introduttivo e rilevando come il ricorrente avesse presentato altro ricorso (con diversa parte resistente) in cui vi era sovrapposizione del periodo di lavoro rivendicato.
Propone appello sostenendo che la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Napoli è affetta da gravi irregolarità e merita dunque di essere riformata avendo egli -diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure- offerto la prova su di sè gravante circa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, nonché della qualità e della quantità delle mansioni svolte, riconducibili al profilo professionale di fresatore liv.4 CCNL di categoria.
L'appellante sostiene che entrambi i testimoni escussi, inquadrati presso la resistente,
-lo hanno visto nell'esercizio delle sue mansioni di fresatore, alle dipendenze della resistente,
-hanno dichiarato che era quasi una prassi “non pagare i lavoratori” o portare gravi ritardi nel pagamento,
-hanno riferito del trasloco avvenuto dalla sede di AR a quella di Secondigliano, asserendo che sia la che CP_1 la erano de facto la medesima realtà, con medesimi Parte_2 lavoratori, medesimi strumenti di lavoro, medesimo datore di lavoro,
-hanno riportato gli orari di lavori rispettati dai lavoratori, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e la retribuzione giornaliera di euro 50,00 giornalieri,
-hanno indicato in il datore di lavoro, Parte_3
pag. 3/7 -hanno riferito della mansione da lui svolta di fresatore per suole e tacchi, addetto al reparto fondo,
-hanno confermato il periodo di lavoro dedotto in ricorso rilevando che il GL, in caso di lacunosità della prova, avrebbe dovuto comunque attivare i poteri di ufficio per consentire una integrazione probatoria.
L'appellante si duole altresì della negata liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Parte appellata, regolarmente citata, non si è costituita.
Alla udienza a trattazione cartolare del 3.4.25 (dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore), previo deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
************
L'appello è infondato e va rigettato avendo il Giudice di primo grado correttamente rigettato le domande spiegate dal ricorrente alla luce della contraddittoria e lacunosa prova testimoniale offerta.
È dato pacifico ed incontroverso come in caso di prestazione di lavoro “in nero” l'onere della prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con le caratteristiche e contenuti allegati, spetti al lavoratore che agisce in giudizio.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha ritenuto che le sole due testimonianze offerte da parte ricorrente non siano
(state) sufficienti alla formazione del suo libero convincimento atteso che entrambi i testi escussi non erano attendibili benchè entrambi abbiano dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente, in quanto hanno reso deposizioni contraddittorie lacunose e soprattutto alquanto lontane dalla ricostruzione dei fatti narrati nel ricorso introduttivo.
pag. 4/7 Appare opportuno sottolineare che il GL abbia rilevato altresì come il avesse proposto, nello stesso giorno ed assistito Pt_1 dallo stesso difensore, un “identico ricorso” (RG 3993/2020) per un arco temporale diverso e nei confronti di altra società (la riferibile, in verità, allo stesso titolare effettivo, Parte_2
indicando i medesimi testi, che quindi sono Parte_3 stati escussi con riferimento ad entrambi i giudizi.
Dal confronto tra i due ricorsi emergeva già una sovrapposizione di periodi in quanto il mese di luglio 2017 ricadeva nella prospettazione di ambedue i rapporti oggetto dei distinti giudizi: il rapporto con la da maggio 2013 a luglio 2017, il Parte_2 rapporto con la da luglio 2017 a maggio 2018. CP_1
Il Collegio rileva come tale aspetto della motivazione non sia stato per nulla contestato nell'atto di appello e come tale sovrapposizione dei periodi oggetto dei due ricorsi e la circostanza che (come si vedrà) non sia ben chiaro se ambedue i testi escussi abbiano lavorato solo per la o per CP_1 ambedue le società rafforza la contraddittorietà e lacunosità delle dichiarazioni testimoniali rese.
Dalle dichiarazioni dei testimoni emerge in primo luogo un evidente contrasto in ordine alla presunta decorrenza del rapporto di lavoro del con la in relazione al Pt_1 CP_1 trasferimento della attività dalla sede di AR (capannone della
) a quella di Secondigliano (della : il teste Pt_2 CP_1
ha riferito di aver lavorato ad AR fino a luglio Tes_1
2017, poi da settembre 2017 (quindi con pausa nel mese di agosto) presso la sede di Secondigliano;
dato quanto dichiarato sul periodo di lavoro nessuna prova può esserci in ordine all'inizio della prestazione di lavoro da parte del da luglio 2017, Pt_1 epoca in cui la non aveva ancora iniziato ad operare;
CP_1 il teste ha riferito dell'orario di lavoro rispettato presso la pag. 5/7 ma nulla ha dichiarato in ordine all'orario di lavoro Parte_2 presso la (limitandosi a riferire di aver svolto, lui, CP_1
8 ore); la teste pur riferendo del trasferimento da AR a Tes_2
Secondigliano dichiara di essersi dimessa all'inizio di agosto
2017 (perché non avrebbe accettato le condizioni proposte dal per il passaggio dalla alla Parte_3 Parte_2 CP_1
), quindi in epoca anteriore al periodo in cui la
[...] CP_1 avrebbe iniziato ad operare (cioè settembre 2017, e ciò appare anche in linea con il contenuto del libero interrogatorio del in primo grado laddove ha escluso che la fosse Parte_3 Tes_2 mai stata sua dipendente, indicandola solo come dipendente del figlio presso la , pertanto deve rilevarsi come la Parte_2 stessa abbia reso dichiarazioni riferite al periodo di lavoro presso la sede di AR (dove operava la e nulla ha Parte_2 riferito in ordine alla attività svolta dalla presso la CP_1 sede di Secondigliano, infatti ha lacunosamente dichiarato
“ricordo che rimase a lavorare nell'agosto nel 2017 quando Pt_1 sono andata via ma non so per quanto tempo”, tanto più che nulla avrebbe potuto riferire in via diretta essendosi dimessa ad agosto
2017 e non risultando (ex dichiarazione del teste Tes_1 alcuna attività lavorativa nel mese di agosto.
Condivisibilmente quindi il Giudice di prime cure ha motivato
“Ora, la deposizione del teste è inattendibile per i Tes_1 motivi detti, e riguarda un periodo temporale che va dal giugno
2017 che, a detta del ricorrente, ricadrebbe in un periodo in cui non lavorava più nello stabilimento di AR bensì in quello di
Secondigliano, mentre il teste dichiara che il Tes_1 trasferimento a Secondigliano vi fu nel settembre 2017. Si aggiunga che l deposizione della che invece avrebbe Tes_2 lavorato sin dal 2008 con il non solo è totalmente Parte_3 lacunosa sulla durata ma del tutto inaffidabile se una volta
pag. 6/7 incalzata (facendo mente locale), la stessa riferisce che l'inizio del rapporto risale al 2015.Inoltre si tratta di deposizione non utilizzabile avendo ella ha dichiarato di essersene andata ai primi di agosto 2017”.
L'appello va, pertanto, rigettato avendo il Giudice di primo grado correttamente rigettato le richieste del per carenza di Pt_1 prova.
Infondata è anche la censura dell'appellante in ordine alla mancata liquidazione del gratuito patrocinio non risultando depositata in primo grado (come indicato in sentenza) alcun documento in proposito (nelle note il procuratore si limitava a citare a fondamento della richiesta la domanda di ammissione n.
5739/2021-5629/2021, mai prodotta).
Nulla per le spese di lite del presente grado stante la contumacia della appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del presente grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Napoli 3.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 3.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1316/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.6885/2021 pubblicata il 3.12.2022 dal
Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro,
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to L. Zito Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. non costituita CP_1
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado il chiedeva l'accertamento Pt_1 dell'intercorrenza con la società di un rapporto di CP_1 lavoro subordinato a tempo pieno con l'inquadramento al livello IV del CCNL lavoratori addetti all'industria delle calzature e la condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in
€ 12.398,11, di cui euro 10.708,58 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 1.689,52 a titolo di TFR, oltre accessori nonché alla regolarizzazione della posizione contribuiva nei confronti dell'INPS. A tal fine il ricorrente allegava:
-di aver prestato attività di lavoro subordinato dal mese di luglio
2017 sino al mese di maggio 2018, data in cui il rapporto di lavoro cessava,
-di aver svolto l'attività lavorativa nel rispetto ed in conformità delle disposizioni e direttive che gli venivano, di volta in volta, impartite dal datore di lavoro, che provvedeva, inoltre, alla programmazione dei turni di lavoro settimanali,
-di essere stato soggetto al potere organizzativo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro, il quale oltre ad impartire le direttive di lavoro e ad esercitare le funzioni datoriali, provvedeva anche al pagamento della sua retribuzione mensile,
-di aver svolto la mansione di fresatore per suole e tacchi, addetto al reparto fondo,
-di aver lavorato dal lunedì al venerdì, sulla base di un turno predisposto dal datore di lavoro, nel rispetto del seguente orario: dalle ore 8.30 alle ore 17.30, con un'ora di pausa
(13.00/14.00) per un totale di 40 ore settimanali,
-di aver ricevuto solo la retribuzione di euro 55,00 al giorno, corrisposti in contanti, nulla a titolo di 13ma, 14ma, ferie, festività, permessi e TFR,
-di aver diritto al pagamento del complessivo importo di euro
12.398,11, di cui euro 10.708,58 a titolo di differenze di retribuzione ed euro 1.689,52 a titolo di TFR (il tutto come da conteggi) con correlativa regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale nei confronti dell'INPS e dell' . CP_2
Parte convenuta si costituiva eccependo la nullità del ricorso;
nel merito confutava estensivamente l'avversa prospettazione concludendo per il rigetto della domanda.
pag. 2/7 Interrogato liberamente il ricorrente ed assunta prova per testi il GL rigettava la domanda ritenendo che le (uniche) due deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa fossero inattendibili, contraddittorie lacunose e soprattutto alquanto lontane dalla ricostruzione dei fatti narrati nel ricorso introduttivo e rilevando come il ricorrente avesse presentato altro ricorso (con diversa parte resistente) in cui vi era sovrapposizione del periodo di lavoro rivendicato.
Propone appello sostenendo che la sentenza resa dal Parte_1
Tribunale di Napoli è affetta da gravi irregolarità e merita dunque di essere riformata avendo egli -diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure- offerto la prova su di sè gravante circa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, nonché della qualità e della quantità delle mansioni svolte, riconducibili al profilo professionale di fresatore liv.4 CCNL di categoria.
L'appellante sostiene che entrambi i testimoni escussi, inquadrati presso la resistente,
-lo hanno visto nell'esercizio delle sue mansioni di fresatore, alle dipendenze della resistente,
-hanno dichiarato che era quasi una prassi “non pagare i lavoratori” o portare gravi ritardi nel pagamento,
-hanno riferito del trasloco avvenuto dalla sede di AR a quella di Secondigliano, asserendo che sia la che CP_1 la erano de facto la medesima realtà, con medesimi Parte_2 lavoratori, medesimi strumenti di lavoro, medesimo datore di lavoro,
-hanno riportato gli orari di lavori rispettati dai lavoratori, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e la retribuzione giornaliera di euro 50,00 giornalieri,
-hanno indicato in il datore di lavoro, Parte_3
pag. 3/7 -hanno riferito della mansione da lui svolta di fresatore per suole e tacchi, addetto al reparto fondo,
-hanno confermato il periodo di lavoro dedotto in ricorso rilevando che il GL, in caso di lacunosità della prova, avrebbe dovuto comunque attivare i poteri di ufficio per consentire una integrazione probatoria.
L'appellante si duole altresì della negata liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
Parte appellata, regolarmente citata, non si è costituita.
Alla udienza a trattazione cartolare del 3.4.25 (dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore), previo deposito di note scritte ex art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
************
L'appello è infondato e va rigettato avendo il Giudice di primo grado correttamente rigettato le domande spiegate dal ricorrente alla luce della contraddittoria e lacunosa prova testimoniale offerta.
È dato pacifico ed incontroverso come in caso di prestazione di lavoro “in nero” l'onere della prova in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con le caratteristiche e contenuti allegati, spetti al lavoratore che agisce in giudizio.
Nel caso di specie il Giudice di primo grado ha ritenuto che le sole due testimonianze offerte da parte ricorrente non siano
(state) sufficienti alla formazione del suo libero convincimento atteso che entrambi i testi escussi non erano attendibili benchè entrambi abbiano dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente, in quanto hanno reso deposizioni contraddittorie lacunose e soprattutto alquanto lontane dalla ricostruzione dei fatti narrati nel ricorso introduttivo.
pag. 4/7 Appare opportuno sottolineare che il GL abbia rilevato altresì come il avesse proposto, nello stesso giorno ed assistito Pt_1 dallo stesso difensore, un “identico ricorso” (RG 3993/2020) per un arco temporale diverso e nei confronti di altra società (la riferibile, in verità, allo stesso titolare effettivo, Parte_2
indicando i medesimi testi, che quindi sono Parte_3 stati escussi con riferimento ad entrambi i giudizi.
Dal confronto tra i due ricorsi emergeva già una sovrapposizione di periodi in quanto il mese di luglio 2017 ricadeva nella prospettazione di ambedue i rapporti oggetto dei distinti giudizi: il rapporto con la da maggio 2013 a luglio 2017, il Parte_2 rapporto con la da luglio 2017 a maggio 2018. CP_1
Il Collegio rileva come tale aspetto della motivazione non sia stato per nulla contestato nell'atto di appello e come tale sovrapposizione dei periodi oggetto dei due ricorsi e la circostanza che (come si vedrà) non sia ben chiaro se ambedue i testi escussi abbiano lavorato solo per la o per CP_1 ambedue le società rafforza la contraddittorietà e lacunosità delle dichiarazioni testimoniali rese.
Dalle dichiarazioni dei testimoni emerge in primo luogo un evidente contrasto in ordine alla presunta decorrenza del rapporto di lavoro del con la in relazione al Pt_1 CP_1 trasferimento della attività dalla sede di AR (capannone della
) a quella di Secondigliano (della : il teste Pt_2 CP_1
ha riferito di aver lavorato ad AR fino a luglio Tes_1
2017, poi da settembre 2017 (quindi con pausa nel mese di agosto) presso la sede di Secondigliano;
dato quanto dichiarato sul periodo di lavoro nessuna prova può esserci in ordine all'inizio della prestazione di lavoro da parte del da luglio 2017, Pt_1 epoca in cui la non aveva ancora iniziato ad operare;
CP_1 il teste ha riferito dell'orario di lavoro rispettato presso la pag. 5/7 ma nulla ha dichiarato in ordine all'orario di lavoro Parte_2 presso la (limitandosi a riferire di aver svolto, lui, CP_1
8 ore); la teste pur riferendo del trasferimento da AR a Tes_2
Secondigliano dichiara di essersi dimessa all'inizio di agosto
2017 (perché non avrebbe accettato le condizioni proposte dal per il passaggio dalla alla Parte_3 Parte_2 CP_1
), quindi in epoca anteriore al periodo in cui la
[...] CP_1 avrebbe iniziato ad operare (cioè settembre 2017, e ciò appare anche in linea con il contenuto del libero interrogatorio del in primo grado laddove ha escluso che la fosse Parte_3 Tes_2 mai stata sua dipendente, indicandola solo come dipendente del figlio presso la , pertanto deve rilevarsi come la Parte_2 stessa abbia reso dichiarazioni riferite al periodo di lavoro presso la sede di AR (dove operava la e nulla ha Parte_2 riferito in ordine alla attività svolta dalla presso la CP_1 sede di Secondigliano, infatti ha lacunosamente dichiarato
“ricordo che rimase a lavorare nell'agosto nel 2017 quando Pt_1 sono andata via ma non so per quanto tempo”, tanto più che nulla avrebbe potuto riferire in via diretta essendosi dimessa ad agosto
2017 e non risultando (ex dichiarazione del teste Tes_1 alcuna attività lavorativa nel mese di agosto.
Condivisibilmente quindi il Giudice di prime cure ha motivato
“Ora, la deposizione del teste è inattendibile per i Tes_1 motivi detti, e riguarda un periodo temporale che va dal giugno
2017 che, a detta del ricorrente, ricadrebbe in un periodo in cui non lavorava più nello stabilimento di AR bensì in quello di
Secondigliano, mentre il teste dichiara che il Tes_1 trasferimento a Secondigliano vi fu nel settembre 2017. Si aggiunga che l deposizione della che invece avrebbe Tes_2 lavorato sin dal 2008 con il non solo è totalmente Parte_3 lacunosa sulla durata ma del tutto inaffidabile se una volta
pag. 6/7 incalzata (facendo mente locale), la stessa riferisce che l'inizio del rapporto risale al 2015.Inoltre si tratta di deposizione non utilizzabile avendo ella ha dichiarato di essersene andata ai primi di agosto 2017”.
L'appello va, pertanto, rigettato avendo il Giudice di primo grado correttamente rigettato le richieste del per carenza di Pt_1 prova.
Infondata è anche la censura dell'appellante in ordine alla mancata liquidazione del gratuito patrocinio non risultando depositata in primo grado (come indicato in sentenza) alcun documento in proposito (nelle note il procuratore si limitava a citare a fondamento della richiesta la domanda di ammissione n.
5739/2021-5629/2021, mai prodotta).
Nulla per le spese di lite del presente grado stante la contumacia della appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del presente grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
Napoli 3.4.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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