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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/05/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova - Sezione Lavoro in persona del dott. ALESSANDRO BARENGHI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 943/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata nel fascicolo telematico, dagli Parte_1
Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A.
-ricorrente
CONTRO il , in persona del Ministro in carica Controparte_1
-convenuto contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, sostiene di avere svolto, una serie di contratti a termine,
con mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente
– nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei “fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015.
L'inadempimento da parte del è proseguito nonostante la diffida della ricorrente.
La stessa ha altresì chiesto il riconoscimento, di una particolare porzione della retribuzione contrattualmente prevista, la c.d.
“Retribuzione Professionale Docenti” (nel seguito, per brevità, anche solo “RPD”), istituita dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il personale del comparto scuola.
Il , infatti, da sempre riconosce la detta RPD ai soli docenti di CP_1
ruolo ed ai docenti precari con contatto a termine scadente il 31 agosto,
o il 30 giugno o alla conclusione delle attività didattiche, ma non ai docenti precari con supplenza breve e temporanea, resa ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. 124/1999, di durata inferiore a quella annuale, anche nel caso in cui il docente abbia lavorato per l'intero anno scolastico, ma con una sequenza di contratti brevi;
il mancato pagamento della RPD ai
“precari” con contratti brevi si pone in violazione del principio comunitario della parità di trattamento fra lavoratori a TD e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla direttiva CE 70/99;
Il , benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio ditalchè si è proceduto in sua contumacia.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza, in seguito a discussione orale dei difensori delle parti, che hanno richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
È pacifico che la ricorrente non abbia percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai periodi di lavoro corrispondenti alla vigenza dei contratti a termine. E' pacifico (oltre che documentalmente provato: v. buste paga), infine, che la richiedente non abbia percepito neppure la
RPD,
Quanto alla disciplina applicabile alla prestazione oggetto delle domande, la carta elettronica del docente è stata istituita con l'art. 1, co.
121 ss. legge n. 107/2015.bDa ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata su rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c. (Cass.
27 ottobre 2023 n. 29961), ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:-la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle
“dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;-la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”;-si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;-l'obbligazione del , relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in
“obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
-la carta è
normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
-il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione” [dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;-non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);-la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della
L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
-irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente;
Risulta altresì provato la ricorrente ha prestato servizio come supplente per l'intera durata degli anni scolastici.
La Suprema Corte, intervenuta nel procedimento ex art 363 bis CPC, ha dettato i seguenti principi: l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame;
la carta è utilizzabile secondo le modalità
previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
del pari permane, in tali casi, l'interesse del all'adempimento con modalità specifiche;
la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla prestazione della carta per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione di scopo;
rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
RPD Venendo alla RPD, di cui alla domanda della ricorrente, deve richiamarsi, innanzitutto, quanto recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte:
<
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo,
al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale
della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono
attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori
articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per
il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del
compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su
posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi
disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante
mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per
ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD,
includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine
rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è
collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di
impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è
tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in
generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n.
22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a
tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e
Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a
tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha
affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi
disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere
incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se
necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno… [v. supra]; b) il principio di non discriminazione non può essere
interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
«non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere,
in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché
proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è
sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura
pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non
di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura
ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici
italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e
costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di
una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto
della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di
applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo,
erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato,
in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del
lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui CP_1
la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile
con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di
incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata
clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo,
nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata,
fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del
diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere,… che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza
differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere
dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la
tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni CP_1
di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»>> (Cass. ord. n. 20015/2018; conf. Cass.
ord. 6293/2020).
La Suprema Corte, nel provvedimento, ha enunciato, dunque, il principio di diritto secondo il quale:
<l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola,
interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla
clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il
personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie
di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del
trattamento accessorio>>.
Allora, deve ritenersi che anche alla richiedente spettasse, in relazione ai periodi di lavoro a tempo determinato dedotti nel ricorso
(a.s. 2018/2019), la componente della retribuzione prevista per il personale docente, costituita dalla “Retribuzione Professionale
Docenti”, e che abbia diritto, quindi, ad ottenerne la corresponsione.
Del resto, non può dubitarsi che, svolgendo una supplenza in sostituzione di altro docente (di ruolo), abbia reso una prestazione lavorativa sostanzialmente corrispondente a quella del personale sostituito. Dunque, non delineandosi, in generale e con particolare riguardo alla situazione della ricorrente nell'anno per cui vi è domanda, significative difformità nell'attività svolta a tempo determinato, rispetto a quella del personale di ruolo, e pertanto ragioni oggettive di differenziazione, anche la domanda alla RPD deve essere accolta.
Deve inoltre osservarsi che la ricorrente ha quantificato l'importo dovutole, tramite i conteggi costituenti parte integrante del ricorso, nella somma di € 258,66 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Nella specie, certamente, nessuna contestazione che possa considerarsi tale in senso tecnico (ma neppure generica), è stata mossa dall'Amministrazione convenuta al conteggio predisposto dalla ricorrente.
Va altresì dichiarato, quindi, il diritto della ricorrente alla corresponsione della RPD per l'a.s. 2018/2019, in relazione ai periodi lavorati in qualità di docente a tempo determinato;
oltre accessori di legge.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire della carta elettronica per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un totale di 4 aa.ss; condanna pertanto il a pagare alla ricorrente la somma di euro
2.000,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di accredito al saldo;
dichiara altresì tenuto e pertanto condanna il Controparte_1
a corrisponderle a titolo di Retribuzione Professionale
[...]
Docenti per l'a.s. 2018/2019, la somma pari ad € 258,66; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente le spese di lite, spese Controparte_3
che liquida in complessivi €1900,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Genova 07/05/2025
IL GIUDICE
Alessandro Barenghi