TAR Torino, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3
TAR
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
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Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza comunicazione motivi ostativi e difetto di motivazione

    Il provvedimento impugnato è stato emesso in mancanza della previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e risulta privo di motivazione.

  • Rigettato
    Violazione art. 10 bis L. 241/1990

    Il diniego richiama le valutazioni dell'ASL sulle osservazioni della ricorrente, non potendosi ritenere violato l'obbligo di confutazione analitica.

  • Rigettato
    Difetto di attribuzione, violazione norme sanitarie e eccesso di potere

    La normativa regionale richiede la specializzazione del medico in relazione all'attività clinica svolta in un poliambulatorio, in coerenza con la tutela della salute. La Medicina estetica non è una specializzazione ministeriale riconosciuta e non può essere svolta genericamente da un medico abilitato in un poliambulatorio.

  • Rigettato
    Illegittimità della Delibera Regionale n. 616/3149

    L'interesse all'impugnazione della Delibera è sorto solo con il diniego di autorizzazione, rendendo l'eccezione di tardività infondata. Nel merito, la normativa regionale è coerente con la tutela della salute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 3
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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