Ordinanza cautelare 13 dicembre 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01707/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sicor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Toti Salvatore Musumeci, Alberto Marengo, Ivan Uglio e Carlotta Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariamichaela Li Volti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale (ASL) Città di Torino e Regione Piemonte, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“1. nelle sole parti indicate in narrativa, dell’autorizzazione n. 85/16, datata 9 agosto 2024, della Città di Torino - Divisione Servizi commercio e contenzioso amministrativo - Servizio Attività economiche e di Servizio - SUAP;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti ad essa precedenti, presupposti, susseguenti, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento impugnato, fra cui, espressamente:
a) la nota dello SUAP in data 25 gennaio 2024, sempre con riferimento alle sole parti indicate in narrativa;
b) il verbale del sopralluogo della Commissione di Vigilanza dell’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” eseguito presso la sede della ricorrente in data 15 aprile 2024, anch’esso relativamente alle sole parti indicate in narrativa;
c) la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, n. 1017/B2. 08/2024 del 26 luglio 2024, recante approvazione del verbale di sopralluogo di cui al punto b) che precede, anch’essa nelle parti indicate in narrativa;
d) la relazione conclusiva 15 luglio 2024 della Commissione di Vigilanza dell’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, allegata alla Deliberazione di cui al punto c) che precede, anch’essa nelle parti indicate in narrativa;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OR SRL il 28/5/2025:
per l’annullamento
2. del provvedimento della Città di Torino trasmesso a mezzo pec Protocollo n. 00005419/2025 del 27 marzo 2025, recante “DINIEGO dell’autorizzazione sanitaria per l’aggiunta della Medicina generale nell’ambulatorio medico polispecialistico di Torino – C.so Sicilia 51 e la conseguente conclusione con esito negativo del procedimento attivato con la presentazione della domanda prot. N. 2423 del 31/01/2024”;
- di tutti gli altri atti e provvedimenti ad essa precedenti, presupposti, susseguenti, conseguenti o comunque connessi con il provvedimento impugnato, fra cui, espressamente:
e) la nota prot. 36028 del 10 marzo 2025 dell’ASL Città di Torino, a firma del Vicepresidente della Commissione, di valutazione delle osservazioni inviate da Sicor Srl;
f) la nota prot. 00001235/2025 del 22 gennaio 2025, contenente comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda;
f) la relazione riservata dell’ASL Città di Torino, prot. 164251 del 15 novembre 2024;
g) ove occorrer possa la DCR 616/3149 del 22 febbraio 2000”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. ET AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza del 15 dicembre 2023 la società ricorrente – titolare di un poliambulatorio specialistico in possesso di autorizzazione sanitaria per le branche specialistiche di Odontoiatria, Dermatologia, Chirurgia vascolare e Otorinolaringoiatria – ha richiesto allo Sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune di Torino il rilascio dell’autorizzazione per la modifica dei locali e per l’aggiunta della specialità di “Medicina estetica”.
Con nota del 31 gennaio 2024 il Comune resistente ha rilevato che “ la Medicina estetica non è riconosciuta come specializzazione medica a livello ministeriale e come tale non può essere autorizzata; può essere esercitata solo da medici specializzati nelle discipline riconosciute come: Chirurgia plastica, Chirurgia maxillo-facciale, Dermatologia… ”.
In riscontro a tale comunicazione, con lettera del 26 febbraio 2024 la ricorrente ha modificato “ …la richiesta presentata, escludendo quindi la richiesta di ampliamento autorizzazione per “medicina estetica ”, specificando quanto segue: “ Come da Voi espresso, le pratiche afferenti alla medicina estetica possono infatti essere già svolte presso Sicor, grazie all’attuale autorizzazione relativa alla specialità di dermatologia (autorizzazione sanitaria n. 78/16 rilasciata dal Comune di Torino il 26 luglio 2016). Tali pratiche verranno svolte in Sicor da medici laureati in medicina e chirurgia ”. È stata inoltre allegata la dichiarazione di rinuncia alla specializzazione di Chirurgia vascolare.
Con nota del 29 febbraio 2024 il Comune resistente ha richiesto alla Commissione di Vigilanza dell’ASL Città di Torino il parere di competenza.
Con lettera del 10 aprile 2024, la ricorrente ha richiesto di modificare l’istanza con l’aggiunta della branca di Medicina Generale, ribadendo la volontà di rinunciare alla branca di Chirurgia vascolare.
Con nota dell’11 aprile 2024, il Comune resistente ha comunicato tale richiesta di modifica alla Commissione di Vigilanza dell’ASL, competente ad esprimere il parere.
A seguito di sopralluogo del 15 aprile 2024, la Commissione di Vigilanza, nella relazione conclusiva del 15 luglio 2024, ha espresso parere favorevole alla richiesta modifica dei locali, ha preso atto della modifica dell’attività con riguardo alla rinuncia alla branca specialistica di Chirurgia vascolare, e ha espresso parere non favorevole alla modifica dell’attività con riferimento alla richiesta di aggiunta della branca specialistica di Medicina generale al fine dell’effettuazione di trattamenti di Medicina estetica. Tale relazione conclusiva e il presupposto verbale di sopralluogo sono stati approvati dal Direttore Generale dell’ASL Città di Torino con deliberazione del 26 luglio 2024.
Sulla base di tali atti, il Comune di Torino, con provvedimento n. 85/16 del 9 agosto 2024, ha autorizzato la sola richiesta di modifica dei locali, specificando che “ Presso il Poliambulatorio saranno attive le branche specialistiche di Dermatologia, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria ” (è stato quindi preso atto della rinuncia alla branca specialistica della Chirurgia vascolare e non è stata autorizzata l’aggiunta della branca specialistica di Medicina generale).
Avverso tale provvedimento (e gli atti presupposti), nella parte in cui non ha autorizzato la richiesta di modifica dell’attività con l’aggiunta della branca specialistica di Medicina generale al fine dell’effettuazione di trattamenti di Medicina estetica, la ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa adozione di misure cautelari, l’accertamento della nullità o l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 498/2024, questa Sezione – “ Rilevato e considerato che: - il provvedimento impugnato, di contenuto negativo in relazione alla richiesta di “modifica dell’attività con l’aggiunta della medicina generale al fine dell’effettuazione di trattamenti di medicina estetica”, risulta essere stato emesso in mancanza della previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990; - il diniego di tale richiesta risulta privo di motivazione non essendo stati esplicitati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione” (art. 3 l. n. 241/1990), non rinvenibili né nel provvedimento impugnato né nel parere dell’A.S.L. Città di Torino… ” – ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame, ordinando “ …all’Amministrazione resistente di riaprire il procedimento relativo all’istanza di “modifica dell’attività con l’aggiunta della medicina generale al fine dell’effettuazione di trattamenti di medicina estetica”, consentendo alla ricorrente l’esercizio delle facoltà partecipative previste dalla l. n. 241/1990, e di concluderlo, previa acquisizione dei necessari pareri, con l’adozione di un nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato ”.
In ottemperanza alla predetta ordinanza, con nota del 15 gennaio 2025 il Comune di Torino ha comunicato alla ricorrente la riapertura del procedimento e i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis l. n. 241/1990.
Con lettera del 30 gennaio 2025, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo all’Amministrazione resistente, in via principale, di “ …adottare a conclusione del procedimento un provvedimento che espressamente autorizzi OR a svolgere attività di Medicina Generale/Estetica per mezzo di medico chirurgo quale è il dott… ”, e in via subordinata, di “ …adottare a conclusione del procedimento un provvedimento che riconosca che OR, in forza dell’autorizzazione alla Dermatologia, possa rendere in favore della sua pazientela prestazioni di medicina estetica per mezzo di medico chirurgo quale è il dott… ”.
Con provvedimento del 27 marzo 2025, il Comune di Torino – sulla base delle controdeduzioni dell’ASL (nota del 10 marzo 2025) che hanno confermato il parere sfavorevole espresso dalla Commissione di Vigilanza – ha negato alla ricorrente l’autorizzazione sanitaria a modificare l’attività con l’aggiunta della branca specialistica di Medicina generale.
Avverso tale provvedimento e gli atti presupposti (inclusa, “ove occorrer possa”, la Delibera del Consiglio Regionale del Piemonte n. 616/3149 del 22 febbraio 2000), la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendone, previa adozione delle misure cautelari, l’accertamento della nullità o l’annullamento.
All’udienza camerale del 25 giugno 2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e repliche.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa, a seguito della discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Occorre innanzitutto rilevare, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione sull’originario diniego della richiesta di modifica dell’attività con l’aggiunta della branca specialistica di Medicina generale al fine dell’effettuazione di trattamenti di Medicina estetica (provvedimento del 9 agosto 2024), essendo stato tale originario diniego sostituito da una nuova determinazione dell’Amministrazione sempre di contenuto negativo (provvedimento del 27 marzo 2025), adottata all’esito di una rinnovata istruttoria e valutazione e gravata con il ricorso per motivi aggiunti.
Si deve quindi passare all’esame di tale ultimo ricorso.
2. Con il motivo di cui all’ottavo punto del ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha censurato i provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, lamentando che l’Amministrazione resistente non avrebbe valutato le osservazioni presentate in sede procedimentale dalla stessa ricorrente.
Il motivo risulta infondato.
La motivazione dell’impugnato diniego di autorizzazione (provvedimento del 27 marzo 2025) richiama espressamente per relationem e riporta le valutazioni rese specificamente dall’ASL sulle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente (tali valutazioni sono state anche prodotte in giudizio, cfr. doc. 13 resistente).
Non si può pertanto ritenere violato nel caso di specie l’obbligo dell’Amministrazione procedente (previsto dall’art. 10 bis l. n. 241/1990) di dare ragione nella motivazione del provvedimento del mancato accoglimento delle osservazioni dell’istante, tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza secondo cui “ …l'obbligo del preavviso di rigetto non impone, ai fini della legittimità del provvedimento adottato, la confutazione analitica delle deduzioni dell'interessato, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale, purché non contenga elementi nuovi e non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10-bis, della L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2025, n. 3724) ” (Cons. di Stato, sent. n. 7644/2025).
3. Con i motivi di cui al sesto e settimo punto del ricorso per motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, la società ricorrente censura i provvedimenti impugnati per difetto di attribuzione, per violazione degli artt. 41 Cost. e 193 r.d. n. 1265/1934 (TULS), del d.p.r. 14 gennaio 1997 e della Delibera del Consiglio Regionale del Piemonte n. 616/3149, nonché per eccesso di potere. La ricorrente impugna altresì, quale atto presupposto, la predetta Delibera regionale qualora debba essere effettivamente interpretata nel senso indicato dal Comune resistente e dall’ASL.
3.1. In via preliminare, il Comune resistente ha eccepito la tardività dell’impugnazione della Delibera del Consiglio Regionale n. 616/3149.
L’eccezione è infondata.
L’interesse e la legittimazione all’impugnazione della Delibera regionale sono sorti in capo alla ricorrente solamente a seguito dell’emanazione del diniego di autorizzazione (provvedimento del 27 marzo 2025), espressamente motivato con riferimento a tale Delibera e tempestivamente impugnato con motivi aggiunti. In tale momento, infatti, si è concretizzata e attualizzata la lesione alla posizione giuridica soggettiva della ricorrente. Nessuna decadenza può pertanto ritenersi maturata nel caso di specie nei confronti di quest’ultima.
4. Nel merito, i motivi devono ritenersi infondati.
4.1. La ricorrente sostiene innanzitutto che sarebbe errato il presupposto da cui sono partite le Amministrazioni resistenti, costituito dal fatto che negli ambulatori polispecialistici è autorizzabile solamente lo svolgimento di attività medica rientrante nelle specializzazioni previste a livello ministeriale e che tale attività debba essere svolta in concreto da un medico avente la relativa specializzazione. In particolare, secondo la ricorrente la normativa richiamata nel provvedimento impugnato non richiederebbe tali presupposti, ma stabilirebbe solamente i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi che devono essere posseduti dalla struttura per ottenere l’autorizzazione.
La tesi di parte ricorrente non risulta condivisibile.
L’art. 193, comma 1, r.d. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) prevede che “ Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità ”.
L’art. 1 d.p.r. del 14 gennaio 1997 (“Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”) ha approvato – “ Ferma restando la competenza delle regioni e delle province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie…” – “… i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private…” .
Nell’ambito di tale atto di indirizzo, la disciplina autorizzatoria prevista dalla Regione Piemonte e applicata nel caso di specie dal Comune resistente e dall’ASL (Delibera del Consiglio Regionale del Piemonte del 22/02/2000, n. 616/3149, allegato 1 – Parte IV), nel prevedere i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, richiede altresì che “ Il medico/i deve/devono essere in possesso della specializzazione inerente la specifica attività clinica espletata e in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali e alla tipologia dell'attività svolta ”.
Tale disciplina pertanto, da un lato, prescrive il rispetto di determinati requisiti minimi per lo svolgimento nella struttura richiedente l’autorizzazione dell’attività inerente una determinata specialità medica – relativi essenzialmente ai locali, alle attrezzature e all’organizzazione (personale, materiali/farmaci, registrazione delle prestazioni, ecc.) –, e dall’altro, richiede che le prestazioni riferibili alle specialità mediche autorizzate siano erogate da medici in possesso del relativo titolo di specializzazione.
A fronte della sopra richiamata normativa regionale, emanata dalla Regione nell’esercizio della propria competenza in materia di autorizzazioni sanitarie, non può ritenersi illegittima l’impostazione seguita dall’ASL e dal Comune resistente secondo la quale l’autorizzazione all’esercizio di una determinata attività medica nell’ambito di un poliambulatorio può essere concessa solamente qualora tale attività rientri nell’ambito di una specializzazione prevista a livello ministeriale.
Ed invero, l’allegato 1 – Parte IV della D.C.R. 22/02/2000 n. 616-3149, contenente i requisiti minimi richiesti per ottenere l’autorizzazione fa espressamente riferimento, nella rubrica, alle “…strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ” e, nel corpo del testo, allo svolgimento di attività medica rientrante in una specialità o specializzazione (“ …le strutture eroganti prestazioni afferenti a più specialità devono individuare un responsabile medico con funzioni di direttore sanitario… ”; “ Il medico/i deve/devono essere in possesso della specializzazione inerente la specifica attività clinica espletata… ”). Del resto, anche le autorizzazioni rilasciate in precedenza alla società ricorrente hanno ad oggetto lo svolgimento di determinate branche specialistiche (Odontoiatria, Dermatologia, Chirurgia Vascolare/Angiologia e Otorinolaringoiatria, cfr. docc. 10 e 11 ricorso per motivi aggiunti) e nella stessa istanza presentata è stata richiesta la modifica dell’attività con l’aggiunta di una “specialità” (cfr. doc. 17 ricorso per motivi aggiunti).
Parimenti legittima deve ritenersi la richiesta corrispondenza tra l’attività medica specialistica per la quale il poliambulatorio è stato autorizzato e il titolo di specializzazione del medico che svolge in concreto tale attività nell’ambito della predetta struttura.
La diversa impostazione – consistente nel ritenere che, in presenza di un’autorizzazione rilasciata al poliambulatorio per una determinata branca specialistica, le relative prestazioni di assistenza specialistica possano essere effettuate, nell’ambito della predetta struttura, da qualunque medico abilitato all’esercizio della professione, anche se non in possesso del corrispondente titolo di specializzazione –, oltre a porsi in contrasto con il dato letterale della disciplina autorizzatoria regionale, risulterebbe incoerente con il sistema nel suo complesso volto a garantire la massima tutela della salute dei pazienti. Ed infatti, se una prestazione medica deve ritenersi rientrare nell’ambito di una determinata specializzazione, non si può ritenere che il relativo titolo di specializzazione del medico che esegue tale prestazione possa essere surrogato dall’autorizzazione per quella branca specialistica rilasciata alla struttura nella quale esercita, avendo ad oggetto tale autorizzazione essenzialmente la verifica dei locali, delle attrezzature e dell’organizzazione del poliambulatorio e non le competenze specialistiche del singolo medico.
Sulla scorta delle suindicate argomentazioni, deve pertanto ritenersi legittima e coerente con la tutela del diritto alla salute garantito dall’art. 32 Cost., la richiesta da parte dell’ASL, per lo svolgimento di una determinata attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, sia dell’autorizzazione rilasciata al poliambulatorio per tale attività sia del titolo di specializzazione del medico che la svolge nell’ambito della predetta struttura.
Nel caso di specie, sia la “Medicina estetica” sia la “Medicina generale” – per le quali la società ricorrente ha richiesto l’autorizzazione (in aggiunta alle branche specialistiche già autorizzate nel poliambulatorio) al fine di eseguire prestazioni di medicina estetica su tutto il corpo da parte di medici abilitati all’esercizio della professione – non costituiscono titoli di specializzazione riconosciuti a livello ministeriale (cfr. decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1589 del 18.09.2024 e 642 del 23.09.2025 e relativi allegati, la circostanza non è comunque oggetto di contestazione tra le parti). Né si può ritenere, per le ragioni sopra esposte, che – qualora le prestazioni di medicina estetica dovessero farsi rientrare in tutto o in parte nell’ambito della specializzazione di Dermatologia (come ha affermato l’Amministrazione resistente, cfr. doc. 2 resistente) – le stesse potrebbero essere effettuate nell’ambito del poliambulatorio della ricorrente anche da un medico non specializzato in Dermatologia per il solo fatto che alla predetta struttura sia stata rilasciata l’autorizzazione per tale specializzazione.
4.2. La ricorrente sostiene che l’interpretazione della disciplina autorizzatoria regionale seguita dall’ASL e dal Comune resistente condurrebbe a conseguenze irragionevoli atteso che un qualunque medico abilitato all’esercizio della professione potrebbe effettuare qualsiasi prestazione sanitaria di “Medicina estetica” nel proprio studio professionale, mentre non potrebbe eseguirle nell’ambito di un poliambulatorio specialistico, senza avere un titolo di specializzazione tra quelli indicati dall’ASL. Secondo la ricorrente, qualora non si potesse adottare una diversa interpretazione della predetta disciplina regionale, quest’ultima dovrebbe essere ritenuta a sua volta illegittima quale atto presupposto dei provvedimenti impugnati.
A sostegno di tale argomentazione, la ricorrente ha allegato una risposta dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino nella quale si afferma che “ L’esercizio della professione medica, in qualunque ambito svolto è subordinato al solo requisito dell’iscrizione all’Albo professionale, ad esclusione della radiologia che necessita del diploma di specializzazione. L’ambito della medicina estetica non fa eccezione e può essere esercitata con la semplice iscrizione all’Albo medici… ” (doc. 14 ricorrente).
Anche tale profilo di censura non risulta condivisibile.
Ad avviso del Collegio, la richiesta corrispondenza da parte della normativa autorizzatoria regionale tra la specializzazione del medico e l’attività clinica che svolge nell’ambito di un poliambulatorio non può ritenersi di per sé irragionevole, trattandosi di una struttura di “assistenza specialistica” in regime ambulatoriale che, come tale, ha una differente disciplina e regolamentazione rispetto ad uno studio professionale privato. Del resto, in relazione alle attività cliniche tradizionalmente rientranti nelle branche specialistiche riconosciute a livello ministeriale, non risulta in contestazione tra le parti la circostanza che all’interno di un poliambulatorio le prestazioni mediche ad esse inerenti possano essere svolte solamente da medici in possesso del relativo titolo di specializzazione e non da qualunque medico iscritto all’albo (cfr. pag. 4 delle controdeduzioni dell’ASL, doc. 13 resistente).
Inoltre, occorre rilevare che l’ambito della “Medicina estetica”, sulla base di quanto emerso dagli atti di causa, non risulta definito a livello normativo, né le parti hanno dedotto o allegato atti delle autorità sanitarie nei quali vengono individuate le tipologie di prestazioni sanitarie incluse nel predetto ambito.
In mancanza di una identificazione e delimitazione delle prestazioni mediche ricomprese nell’ambito della “Medicina estetica” – la quale sembra potere ricomprendere diverse tipologie di interventi e attività diagnostiche - terapeutiche con differente grado di “invasività”, coinvolgenti potenzialmente diverse branche specialistiche e accomunate dalla “finalità estetica” (cfr. avviso dell’Ordine dei Medici - Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia, doc. 16 ricorso per motivi aggiunti, e pag. 5 controdeduzioni dell’ASL, doc. 13 resistente) – non si può ritenere illegittimo il diniego di un’autorizzazione generale richiesta dalla società ricorrente al fine di svolgere per mezzo di un medico abilitato (e a prescindere dal titolo di specializzazione da quest’ultimo posseduto) qualsiasi prestazione di “Medicina estetica”, indipendentemente dal grado di invasività, dalla parte del corpo coinvolta e dalle specifiche competenze eventualmente richieste per determinate tipologie di attività o di interventi.
Del resto, a conferma della possibile ampiezza dell’ambito della “Medicina estetica”, nell’unica disposizione normativa richiamata negli atti di causa avente ad oggetto tale attività medica il legislatore ha espressamente indicato le tipologie di prestazioni di medicina estetica erogabili nell’ambito di una determinata specializzazione, prevedendo che “ Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso ” (art. 2, comma 2, l. n. 409/1985, come modificato dall’art. 15- ter , comma 4, lett. a), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2023, n. 56).
4.3. Da ultimo, la circostanza rappresentata dalla ricorrente che altri operatori economici avrebbero invece ottenuto da parte di Comuni diversi dal resistente l’autorizzazione allo svolgimento della “Medicina estetica”, senza rilievi o limitazioni, non comporta di per sé alcun vizio di legittimità del diniego impugnato, considerato peraltro che i provvedimenti autorizzatori prodotti in giudizio (docc. 23 e 24 ricorso per motivi aggiunti) non risultano in alcun modo motivati sul punto.
5. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni – nell’auspicio di un intervento normativo volto a disciplinare espressamente lo svolgimento dell’attività di “medicina estetica” sia a tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. sia a tutela della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. – il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità e novità della questione e delle difficoltà interpretative della normativa applicabile, oltre che della soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente sul ricorso introduttivo per la violazione procedimentale e il difetto di motivazione ravvisati dall’ordinanza cautelare nell’originario diniego.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
a) dichiara il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
b) respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA NE, Presidente FF
Marco Costa, Referendario
ET AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET AN | PA NE |
IL SEGRETARIO