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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/07/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 529/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente fra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Caputo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Bojano
(CB) alla via Molise n. 85 presso lo studio del difensore;
-Ricorrente-
E
CP_1
-Convenuto contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per parte ricorrente come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato l'8.4.2025, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di modificare le condizioni economiche della famiglia di fatto disciplinate con decreto dell'intestato Tribunale emesso il 1^.4.2022, chiedendo: l'aumento dell'assegno di mantenimento previsto per ciascuno dei due figli da euro 200,00 ciascuno mensili ad euro 250,00 ciascuno mensili (per complessivi euro 500,00 mensili) da rivalutarsi agli indici ISTAT, oltre all'attribuzione integrale, in proprio favore, dell'assegno unico.
A sostegno della domanda ha premesso: che le condizioni economiche attualmente in vigore, come disciplinate dal Tribunale, prevedono l'assegno di mantenimento mensile a carico del padre ed in favore di ciascun figlio pari ad euro 200,00 mensili
(per complessivi euro 400,00), oltre alla ripartizione dell'assegno unico in favore di ciascun genitore nei limiti della metà dell'importo spettante;
che non è stata disposta la rivalutazione ISTAT dei predetti importi;
il sopravvenuto aumento del costo della vita e delle esigenze dei due figli, in fase di crescita;
il mancato rispetto delle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, con conseguente maggiore onere economico a suo carico;
le significative difficoltà economiche in cui versa.
La parte convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, di tal che ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'udienza del
1^.7.2025, in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 2.7.2025 è stato acquisito il parere del PM, favorevole all'accoglimento della domanda.
*** La domanda è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione: deve essere disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
deve essere, invece, respinta la domanda relativa alla percezione integrale dell'Assegno
Unico.
1. Sull'assegno di mantenimento
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una
pagina 2 di 6 molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici – tra i quali certamente rientrano anche gli immobili, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- La ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento da euro 200,00 ad euro 250,00 per ciascun figlio;
ha allegato le ultime tre dichiarazioni dei redditi, nelle quali risultano redditi dichiarati per euro 7.896,00 (redditi anno 2021), euro
7.149,00 (redditi anno 2022), euro 2.426,00 (redditi anno 2023), oltre agli ultimi estratti conto periodici, dai quali non emergono giacenze non coerenti con i redditi dichiarati;
è collocataria prevalente dei due figli minori (nato nel 2011) e Per_1 nato nel 2015); Per_2
pagina 3 di 6 - il convenuto non si è costituito in giudizio, dunque nulla è dato sapere in ordine alle sue condizioni economiche;
parimenti nulla è dato desumere dal provvedimento del Tribunale, richiamato e depositato dalla parte ricorrente, in quanto ha recepito l'accordo intervenuto illo tempore tra le parti, senza illustrare le sostanze delle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento che il convenuto è tenuto a versare in favore di ciascun figlio minore debba essere aumentato ad euro 230,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e ciò in quanto: non è necessaria la puntuale allegazione e prova delle aumentate esigenze dei figli minori, in quanto costituisce fatto notorio che le esigenze dei bambini aumentino parallelamente alla loro crescita, insieme ai loro interessi e di pari passo con lo sviluppo della loro personalità; parimenti è fatto notorio il dato dell'inflazione, valutato insieme alla circostanza per cui gli importi in commento e sino ad ora corrisposti non sono stati oggetto di rivalutazione dal 2022 ad oggi, non essendo stato espressamente previsto.
2. Sull'Assegno unico
In punto di ripartizione dell'assegno unico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare alla previsione di legge, per cui detto assegno deve essere ripartito in egual misura tra i genitori.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore pagina 4 di 6 affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall' ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_2 successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Quale precipitato immediato dell'applicazione del dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare – in assenza di un espresso accordo tra le parti di segno contrario, l'assegno unico dovrà essere percepito in pari misura da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dunque al 50% da ciascun genitore.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda;
per la metà non compensata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni trattate, alle difese delle parti e alla celebrazione di un'unica udienza, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa;
il pagamento deve essere disposto in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione della parte ricorrente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dispone che versi, a titolo CP_1 di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 230,00 per ciascun figlio (complessivi euro 460,00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a , entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità Parte_1 che quest'ultima vorrà indicare;
- Rigetta per il resto;
- Compensa per metà le spese di lite tra le parti e, per la metà non compensata, condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi euro 726,50, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate, da versare allo
Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G..
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 529/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente fra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Caputo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Bojano
(CB) alla via Molise n. 85 presso lo studio del difensore;
-Ricorrente-
E
CP_1
-Convenuto contumace-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni: per parte ricorrente come in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato l'8.4.2025, ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di modificare le condizioni economiche della famiglia di fatto disciplinate con decreto dell'intestato Tribunale emesso il 1^.4.2022, chiedendo: l'aumento dell'assegno di mantenimento previsto per ciascuno dei due figli da euro 200,00 ciascuno mensili ad euro 250,00 ciascuno mensili (per complessivi euro 500,00 mensili) da rivalutarsi agli indici ISTAT, oltre all'attribuzione integrale, in proprio favore, dell'assegno unico.
A sostegno della domanda ha premesso: che le condizioni economiche attualmente in vigore, come disciplinate dal Tribunale, prevedono l'assegno di mantenimento mensile a carico del padre ed in favore di ciascun figlio pari ad euro 200,00 mensili
(per complessivi euro 400,00), oltre alla ripartizione dell'assegno unico in favore di ciascun genitore nei limiti della metà dell'importo spettante;
che non è stata disposta la rivalutazione ISTAT dei predetti importi;
il sopravvenuto aumento del costo della vita e delle esigenze dei due figli, in fase di crescita;
il mancato rispetto delle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del padre, con conseguente maggiore onere economico a suo carico;
le significative difficoltà economiche in cui versa.
La parte convenuta, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, di tal che ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'udienza del
1^.7.2025, in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
In data 2.7.2025 è stato acquisito il parere del PM, favorevole all'accoglimento della domanda.
*** La domanda è in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione: deve essere disposto l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
deve essere, invece, respinta la domanda relativa alla percezione integrale dell'Assegno
Unico.
1. Sull'assegno di mantenimento
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una
pagina 2 di 6 molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n. 25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici – tra i quali certamente rientrano anche gli immobili, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- La ricorrente ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento da euro 200,00 ad euro 250,00 per ciascun figlio;
ha allegato le ultime tre dichiarazioni dei redditi, nelle quali risultano redditi dichiarati per euro 7.896,00 (redditi anno 2021), euro
7.149,00 (redditi anno 2022), euro 2.426,00 (redditi anno 2023), oltre agli ultimi estratti conto periodici, dai quali non emergono giacenze non coerenti con i redditi dichiarati;
è collocataria prevalente dei due figli minori (nato nel 2011) e Per_1 nato nel 2015); Per_2
pagina 3 di 6 - il convenuto non si è costituito in giudizio, dunque nulla è dato sapere in ordine alle sue condizioni economiche;
parimenti nulla è dato desumere dal provvedimento del Tribunale, richiamato e depositato dalla parte ricorrente, in quanto ha recepito l'accordo intervenuto illo tempore tra le parti, senza illustrare le sostanze delle parti.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento del minore, “trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare” (sul punto, Cass. civ. n. 17578/2023).
Ciò posto, esaminando complessivamente le evidenze istruttorie sopra esposte, ritiene il Collegio che l'assegno di mantenimento che il convenuto è tenuto a versare in favore di ciascun figlio minore debba essere aumentato ad euro 230,00 per ciascun figlio, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e ciò in quanto: non è necessaria la puntuale allegazione e prova delle aumentate esigenze dei figli minori, in quanto costituisce fatto notorio che le esigenze dei bambini aumentino parallelamente alla loro crescita, insieme ai loro interessi e di pari passo con lo sviluppo della loro personalità; parimenti è fatto notorio il dato dell'inflazione, valutato insieme alla circostanza per cui gli importi in commento e sino ad ora corrisposti non sono stati oggetto di rivalutazione dal 2022 ad oggi, non essendo stato espressamente previsto.
2. Sull'Assegno unico
In punto di ripartizione dell'assegno unico, ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per derogare alla previsione di legge, per cui detto assegno deve essere ripartito in egual misura tra i genitori.
Ed invero, “occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 211 della legge 19 maggio 1975 n.
151, il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. Ciò vale indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
12770 del 23/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003).
Se, dunque, è testualmente previsto che, in caso di affido esclusivo ad uno dei genitori, gli assegni familiari per i figli debbano essere percepiti dal genitore pagina 4 di 6 affidatario, nulla è espressamente previsto dalla disposizione richiamata per il caso, assai più frequente, in cui l'affido dei figli è condiviso, come nella specie.
In materia di assegni familiari è intervenuto di recente il d.lgs. 29 dicembre 2021, n.
230, che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, a decorrere dal
1^ marzo 2022.
Ai sensi dell'art. 2, beneficiari dell'assegno sono i nuclei familiari e l'assegno spetta,
“nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5”. Il comma 4 prevede che l'assegno sia corrisposto dall' ed erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche CP_2 successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
ne consegue, allora, che, in caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.
Il Legislatore ha inteso dunque ricollegare (come in passato per gli assegni familiari) la spettanza per intero dell'assegno unico per i figli a carico ad uno solo dei genitori alla condizione dell'affidamento esclusivo ad solo uno di essi (oltre che alla mancanza di accordo tra loro), mentre ha, in via generale, espressamente affermato che l'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Quale precipitato immediato dell'applicazione del dato normativo, al quale non vi è motivo di derogare – in assenza di un espresso accordo tra le parti di segno contrario, l'assegno unico dovrà essere percepito in pari misura da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dunque al 50% da ciascun genitore.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate per la metà, avuto riguardo all'accoglimento parziale della domanda;
per la metà non compensata seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni trattate, alle difese delle parti e alla celebrazione di un'unica udienza, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa;
il pagamento deve essere disposto in favore dell'Erario, in ragione dell'ammissione della parte ricorrente vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda, dispone che versi, a titolo CP_1 di mantenimento dei figli minori, l'importo mensile di euro 230,00 per ciascun figlio (complessivi euro 460,00), rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da corrispondere a , entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità Parte_1 che quest'ultima vorrà indicare;
- Rigetta per il resto;
- Compensa per metà le spese di lite tra le parti e, per la metà non compensata, condanna alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi euro 726,50, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate, da versare allo
Stato ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G..
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
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