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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8043/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 luglio 2024 da
1)GNa , Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Nerviano con l'Avv. Laura Luisa Forni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) GN , Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Nerviano con l'Avv. Michaela Albanese presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 05/04/1997
(anno 1997 atto n. 60 reg. 2 parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 2376/2024 emessa in data 16/10/2024 e pubblicata il
18/12/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., passata in giudicato.
pagina 1 di 3 con la seguente figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/7/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere in primo luogo la separazione omologata e in seguito la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita a Nerviano, Via Tonale 22 e relative pertinenze (cantina e box), è in vendita ed il ricavato, decurtato dell'importo residuo del mutuo, verrà diviso in pari quota tra le parti;
2) il GN , che occupa la casa coniugale, continuerà a permanervi sino alla vendita, Pt_2 facendosi integralmente carico della rata mensile del mutuo e di tutte le spese ordinarie e straordinarie ad essa inerenti;
3) le parti dichiarano di non avere più alcuna pretesa reciproca, legata o connessa al vincolo matrimoniale, a nessun titolo, causa o ragione, dedotta o deducibile, eccezion fatta per l'esecuzione degli obblighi di cui al punto 1 e 2, avendo definito in questa sede tutti i loro rapporti matrimoniali, patrimoniali ed economici.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 5/4/1997 tra
e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10 luglio 2024 da
1)GNa , Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] Nerviano con l'Avv. Laura Luisa Forni presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) GN , Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Nerviano con l'Avv. Michaela Albanese presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 05/04/1997
(anno 1997 atto n. 60 reg. 2 parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 2376/2024 emessa in data 16/10/2024 e pubblicata il
18/12/2024 nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., passata in giudicato.
pagina 1 di 3 con la seguente figlia: nata a [...] il [...], cittadina italiana, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/7/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere in primo luogo la separazione omologata e in seguito la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la casa familiare sita a Nerviano, Via Tonale 22 e relative pertinenze (cantina e box), è in vendita ed il ricavato, decurtato dell'importo residuo del mutuo, verrà diviso in pari quota tra le parti;
2) il GN , che occupa la casa coniugale, continuerà a permanervi sino alla vendita, Pt_2 facendosi integralmente carico della rata mensile del mutuo e di tutte le spese ordinarie e straordinarie ad essa inerenti;
3) le parti dichiarano di non avere più alcuna pretesa reciproca, legata o connessa al vincolo matrimoniale, a nessun titolo, causa o ragione, dedotta o deducibile, eccezion fatta per l'esecuzione degli obblighi di cui al punto 1 e 2, avendo definito in questa sede tutti i loro rapporti matrimoniali, patrimoniali ed economici.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 5/4/1997 tra
e;
Parte_1 Parte_2
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025 pagina 2 di 3 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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