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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/07/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5286 dell'anno 2024 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Casalone Parte_1 Carlo, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
Resistente –
In data 07.07.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.07.2024 il ricorrente, dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CT, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza in proprio favore del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità, ad essere esentato dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché quello ad essere riconosciuto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda è fondata solo parzialmente e va accolta nei termini di seguito esposti. La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Per quanto concerne l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, l'art. 6 D.M. 01.02.1991 dispone che i soggetti affetti dalle patologie di cui alla predetta norma che cagionino un'invalidità pari o superiore al 67%, hanno diritto all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria sia per l'assistenza farmaceutica, limitatamente ai farmaci prescrivibili a carico del
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Servizio sanitario nazionale indicati dalla normativa, sia in relazione alle prestazioni strumentali di diagnostica e di laboratorio. In relazione allo status di persona con handicap, la l. n. 104/1992 all'art. 1 così stabilisce “La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”. Per raggiungere tali obiettivi, in attuazione dei principi costituzionali, la medesima legge riconosce in favore della persona handicappata o di chi la assiste una serie di diritti ed agevolazioni. Per persona handicappata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 104/1992, deve intendersi “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità (cfr. art. 3, commi 2 e 3, L. n. 104/1992). La condizione di soggetto portatore di “handicap grave” ai sensi dell'art. 3, co. 3, della già citata L. 104/1992 costituisce una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. In tale contesto è evidente come il rigetto della domanda amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dello status in esame da parte dell'adita (o l'assenza di risposta alla CP_2 domanda) ai sensi del successivo art. 4 impedisca al soggetto istante di ottenere tutti quei benefici che la legge prevede nei più disparati ambiti di esplicazione della vita dello stesso (dal mondo del lavoro alla sanità all'imposizione fiscale, etc…). Di conseguenza, a fronte del rigetto (o del silenzio) in questione, non può essere ragionevolmente negata all'interessato – a meno di non configurare un vero e proprio vuoto di tutela difficilmente giustificabile – la possibilità di agire in giudizio davanti al giudice per ottenere il riconoscimento del proprio status di soggetto portatore di handicap grave. Né a diversa conclusione può invero pervenirsi facendo riferimento alle note pronunce della S.C. secondo le quali, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 130 del d.lgs. 112/98, sarebbero da considerarsi inammissibili domande di mero accertamento dello status di invalido senza che le stesse siano accompagnate dalla contestuale richiesta di condanna dell'Ente deputato alla corresponsione della relativa provvidenza prevista dalla legge. In proposito basta infatti osservare come il semplice riconoscimento dello status di portatore di handicap grave consente immediatamente al soggetto interessato, senza necessità di alcuna pronuncia accessoria di condanna, di richiedere la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge in qualsivoglia settore di esplicazione della vita dello stesso (tanto che, a tal fine, l'art. 39 della L. 448/1998 prevede espressamente che “i soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, attestano, mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, l'esistenza delle condizioni personali richieste ai fini dell'adozione di provvedimenti amministrativi o dell'acquisizione di vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie e di ogni altra utilità, eroganti da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi”).
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D'altra parte, come ha di recente stabilito la Corte di Cassazione “è ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante, ben potendo configurarsi l'interesse ad agire in relazione ad uno "status", quale quello di invalidità totale, potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti ricollegata dall'ordinamento alla condizione fisica dell'invalido (cfr. Cass. Sez. Lav. 2691/2009, in materia di indennità di accompagnamento). Ciò premesso, sussiste la legittimazione passiva dell' in relazione all'accertamento CP_1 dell'handicap. L'art. 42 del D.L. 3/9/2003, n. 269, convertito in L. 24/11/2003, n.326, aveva stabilito che il ricorso giurisdizionale in tema di invalidità civile dovesse essere notificato anche al IS
, il quale assumeva, quindi, la veste di litisconsorte necessario e Controparte_3 poteva assistere, con un proprio consulente, alle operazioni peritali. Dunque, per espressa previsione CP_ di legge, oltre all' soggetto legittimato passivo era anche il suddetto IS. Sennonché, successivamente, il D.L. 30/9/2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, in L. CP_ 2/12/2005, n. 248, all'art. 10, 1° co., ha disposto il trasferimento all' “delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del IS dell'economia e delle finanze”; pertanto, in ossequio a quanto previsto dal secondo comma della predetta norma, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/03/2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26/05/2007), è stata data attuazione a tale trasferimento di competenze “a decorrere dal 1° aprile 2007”, con subentro, dalla medesima data, CP_ dell' al IS dell'Economia e delle Finanze “nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite”. Inoltre, l'art. 20 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, ha previsto, a far data dal 10.1.2010, il trasferimento di ogni residua competenza in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità all' , che riceve le relative domande amministrative e le CP_1 Cont trasmette alla competente, fa parte della stessa Commissione Medica e, quindi, è legittimato a resistere nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento in tali materie.
Orbene, nel caso in esame, il CT nominato in fase di a.t.p. e qui chiamato ad espletare un supplemento di perizia in ragione della documentazione medica successiva depositata da parte ricorrente, al termine della prima fase del giudizio, ha riconosciuto l'attore invalido nella misura del 61%, escludendo così la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste. Nello specifico, il consulente ha affermato che “Dalla valutazione degli atti esaminati e dalla visita medica in sede di operazioni peritali, si può affermare che il sig. sia affetta Parte_1 da: ipertensione arteriosa, Insufficienza respiratoria latente associata ad OSAS IN CPAP. Si effettua la valutazione percentuale delle infermità che abbiano un riscontro clinico ed una incidenza negativa sulla capacità lavorativa -e segnatamente l'Ipertensione arteriosa e l' Insufficienza respiratoria latente associata ad OSAS IN CPAP - con riferimento alle Tabelle di Invalidità Civile (D.M. 5/2/1992) di seguito riportate e si esegue un calcolo con formula intermedia Salomonica per patologie concorrenti sullo stesso organo od apparato ed un calcolo riduzionistico per individuare l'invalidità totale secondo la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1 IP2)
[…] Si precisa che l'ernia discale posteriore mediana in L5-S1, ha un riscontro esclusivamente strumentale (vedi RMN del 12.10.2023), non suffragato dal riscontro clinico di deficit funzionale né in sede di operazioni peritali né da quanto riscontrato dalla visita specialistica ortopedica(vedi referto del 25.10.2023) che esclude una genesi vertebrale della “riferita difficoltà alla deambulazione” vista “la scarsa sintomatologia algica”. Pertanto, dai calcoli risultanti dalle formule citate, dopo una valutazione complessiva, si può affermare che il ricorrente sig. presenti una riduzione della capacità Parte_1 lavorativa pari al 61%” (cfr. CT atp agli atti e alla quale si rinvia).
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Rispetto a tali conclusioni, parte ricorrente ha eccepito che il Consulente non avrebbe correttamente applicato la formula riduzionistica di AZ né avrebbe valutato altre due patologie da cui lo stesso risultava affetto e la loro incidenza sul compimento delle attività quotidiane. Ebbene, il CT, in sede di supplemento di perizia, alla luce della nuova documentazione medica depositata nella fase di merito, ha affermato che “Alla luce della nuova documentazione, successiva al deposito dell'elaborato peritale, si effettua la valutazione percentuale delle infermità che abbiano un riscontro clinico ed una incidenza negativa sulla capacità lavorativa -e segnatamente l'Ipertensione arteriosa, l'Insufficienza respiratoria latente associata ad OSAS IN CPAP, Intervento di erniectomia e discectomia in L5-S1, Disturbo ansioso depressivo reattivo, con riferimento alle Tabelle di Invalidità Civile (D.M. 5/2/1992) di seguito riportate e si esegue un calcolo con formula intermedia per patologie concorrenti sullo stesso organo od apparato ed un calcolo Parte_2 riduzionistico per individuare l'invalidità totale secondo la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 + IP2 – (IP1 IP2).
[…] Le due certificazioni psichiatriche presenti in atti, già richiamate, concludono entrambe con la diagnosi di “Disturbo ansioso depressivo reattivo a stress” con conseguente prescrizione terapeutica di 3 gocce/die di EX (benzodiazepina) e 2 cp/die di TA (TA è un medicinale di origine vegetale d'uso tradizionale contenente estratto di passiflora- dal foglietto illustrativo). La descrizione della diagnosi e la blanda terapia prescritta, non lasciano dubbi sulla lieve intensità del disturbo descritto. Le minorazioni fisiche e psichiche descritte, non sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (cfr. supplemento di perizia agli atti e al quale si rinvia). Sulla base di tali valutazioni, dunque, il Consulente ha riconosciuto che presenta Parte_1 una riduzione della capacità lavorativa pari al 78%, giungendo così a riconoscere che “Visto il quadro clinico-funzionale riscontrato in corso di operazioni peritali e la documentazione clinica presente agli atti, si ritiene poter rispondere ai quesiti posti dal Sig. Giudice, affermando che: NON sussistono le condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto a: PENSIONE DI INABILITA' CIVILE, ED HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ. SUSSISTONO le condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto a: ESENZIONE TICKET Decorrenza dal 23.05.2024”. Dunque, le conclusioni rese dal CT nel presente giudizio appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, in quanto coerenti ed adeguatamente motivate. Il Consulente ha in questa sede dato prova di aver correttamente valutato la documentazione medica successiva e l'incidenza della stessa sul calcolo della percentuale di invalidità complessiva del ricorrente. Di conseguenza, non residua alcun dubbio in ordine alla correttezza della valutazione peritale. Pertanto, avendo il CT affermato che il ricorrente risulta invalido nella misura del 78% a far data da epoca successiva alla domanda amministrativa e che tale percentuale è idonea ad integrare il requisito sanitario per ottenere il solo riconoscimento del diritto ad essere esentato dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sussistono i presupposti per un parziale accoglimento della domanda. Di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto di a beneficiare dell'esenzione Parte_1 dalla partecipazione alla spesa sanitaria dal 23.05.2024. Deve inoltre dichiararsi non sussistente il requisito sanitario per percepire la pensione di inabilità civile ed i benefici di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992. In considerazione del fatto che la domanda relativa all'esenzione ticket non è stata accolta dalla domanda amministrativa ma da epoca successiva, non potendosi in tal modo censurare la valutazione della competente Commissione Medica, considerato altresì il rigetto delle altre domande, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio. Le spese di CT devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 08.07.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo a per beneficiare Parte_1 dell'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria dal 23.05.2024;
2) dichiara che non sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari utili a percepire la pensione di inabilità né quelli per essere riconosciuto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità;
3) compensa le spese processuali tra le parti;
4) pone le spese di CT definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 07.07.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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