Art. 2.
Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1 luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il godimento dei benefici di cui al precedente articolo ha effetto dal 1 luglio 1951, qualora l'interessato ne faccia domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.