Articolo 1 della Legge 3 maggio 1955, n. 390
Articolo 2
Versione
2 giugno 1955
Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione degli istituti di istruzione media e di comandarli presso il Museo nazionale del Risorgimento in Torino per assicurare il funzionamento dell'ente e consentirgli il compimento di particolari studi e ricerche intese a diffondere meglio la conoscenza di quel periodo della storia italiana.
Il Museo assume a suo carico gli oneri relativi alle retribuzioni dei professori soprariferiti.
Entrata in vigore il 2 giugno 1955