Sentenza breve 13 marzo 2026
Decreto collegiale 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza breve 13/03/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00765/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2026, proposto da
FR AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Giovanni Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capizzi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza del Sindaco di Capizzi n. 3 in data 14 gennaio 2026, con cui è stata ordinata la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’abbandono di un veicolo fuori uso (Mercedes targata BY816BK) rinvenuto in località “Timpe Russo”, in un'area censita al foglio di mappa 46, particella 751; b) del verbale di accertamento e contestazione dei Carabinieri di Capizzi n. 2/2026 in data 9 gennaio 2026.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. DA HE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato: a) l'ordinanza del Sindaco di Capizzi n. 3 in data 14 gennaio 2026, con cui è stata ordinata la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’abbandono di un veicolo fuori uso (Mercedes targata BY816BK) rinvenuto in località “Timpe Russo”, in un'area censita al foglio di mappa 46, particella 751; b) il verbale di accertamento e contestazione dei Carabinieri di Capizzi n. 2/2026 in data 9 gennaio 2026.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) in data 9 gennaio 2026 i Carabinieri di Capizzi hanno accertato la presenza del veicolo sopra indicato in stato di abbandono nel sito già descritto, individuando l'interessato quale proprietario del mezzo; b) il Sindaco del Comune ha quindi adottato l’ordinanza in questa sede impugnata; c) in occasione della notifica dell'atto il ricorrente ha dichiarato di non essere più proprietario del mezzo e ha precisato che il passaggio di proprietà relativo alla vettura in questione era stato curato dall’acquirente; c) come risulta dalla documentazione del Pubblico Registro versata in atti, il veicolo è stato venduto in data 24 marzo 2025 a Maria Iraci, attuale proprietaria; d) l’articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che l’obbligo di rimozione grava su chi viola il divieto di abbandono in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, a condizione che la violazione sia a tali soggetti imputabile a titolo di dolo o colpa; e) la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti sull’area non è quindi oggettiva o di posizione, ma presuppone la dimostrazione rigorosa, con onere a carico dell’Amministrazione, dell’elemento soggettivo; f) nel caso di specie l’Amministrazione ha individuato quale destinatario del provvedimento il ricorrente in quanto ritenuto erroneamente proprietario del veicolo, omettendo di verificare chi fosse il soggetto effettivamente titolare del veicolo; g) il ricorrente ha adempiuto gli obblighi correlati al trasferimento di proprietà, sicché gli obblighi di custodia e corretta gestione del veicolo sono passati in capo all’acquirente, al quale devono essere indirizzati eventuali provvedimenti sanzionatori o ripristinatori.
Con memoria depositata in data 5 marzo 2026 il ricorrente ha rappresentato e documentato che il Comune di Capizzi, preso atto dell’evidente errore in cui l'Amministrazione era incorsa, aveva adottato l’ordinanza n. 14 in data 18 febbraio 2026, con cui aveva revoca con effetto immediato l'impugnata ordinanza n. 3 in data 14 gennaio 2026.
L'interessato ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite.
Nell’odierna camera di consiglio, dato avviso a verbale in merito alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
È manifesto che sia intervenuta la cessazione della materia del contendere, di talché la causa può essere definita con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del gravame, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio (anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 49, secondo comma, c.p.a.), risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
L'intervenuta cessazione della materia del contendere risulta, come è ovvio, dalla circostanza che l'Amministrazione ha revocato il provvedimento impugnato, riconoscendo l'errore in cui la stessa era incorsa.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Comune di Capizzi va condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo tenendo conto della semplicità della questione e delle fasi processuali che hanno avuto effettivamente luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere; 2) condanna l'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.834,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA HE, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA HE |
IL SEGRETARIO