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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/03/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4091 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato MORARA MARISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato MIRAGLIA PASQUALINO
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da verbale di udienza del
05/03/2025.
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono divorziate in forza di sentenza n. 164/2016 del 20/01/2016, pubblicata in data 25/01/2016, resa dall'intestato Tribunale nell'ambito della procedura per divorzio congiunto iscritta al n. 10257/2015 R.G., con cui, tra le altre, sono state regolamentate le condizioni economiche di mantenimento della prole ed inerenti alle modalità di frequentazione padre/figlie.
2. Con ricorso depositato in data 08/08/2024, parte ricorrente, nel dare atto che sono sopravvenuti fatti nuovi modificativi della situazione esistente al momento del divorzio, ha chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio di cui sopra, di disporre che, a decorrere dalla proposizione della domanda, il padre sia tenuto a contribuire mensilmente al mantenimento ordinario delle figlie e Per_1 Per_2
mediante il versamento, da effettuarsi alla madre, di un assegno periodico di €
500,00 (cinquecento) ciascuna (e così complessivamente € 1.000,00), somme rivalutabili sulla base dell'indice ISTAT come per legge e da corrispondersi sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie al compimento degli studi intrapresi;
di disporre che le spese straordinarie da corrispondersi nell'interesse delle figlie siano sostenute dalle parti nella misura del 60% a carico del padre e 40%
a carico della madre;
di disporre che, in considerazione dell'età di e Per_1 Per_2
il padre e le figlie potranno vedersi quando vorranno, previa tempestiva comunicazione, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e degli impegni scolastici/extrascolastici delle figlie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito, in data 03/01/2025, il resistente, chiedendo di rigettare le richieste di modifica della sentenza di divorzio formulate da parte ricorrente per mancanza dei presupposti di legge, in particolare di circostanze nuove atte a determinare un aumento al contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre, stante l'accertata immutata condizione economica del resistente.
4. All'esito dell'udienza del 05/02/2025, il Giudice, rilevato che il resistente non è comparso per giustificato motivo, ha rinviato all'udienza di comparizione delle parti del 05/03/2025, anche al fine di tentare la conciliazione.
pagina 2 di 3 5. All'udienza del 05/03/2025, il Giudice ha proposto alle parti di raggiungere un accordo nei termini seguenti:
“A parziale modifica delle condizioni di divorzio sig. corrisponderà un CP_1 contributo al mantenimento delle figlie di €. 400 ciascuna, fermo il 50% delle spese straordinarie. Il versamento sarà diretto alla figlia maggiorenne e quanto Per_1
alla figlia ancora minorenne dal raggiungimento della maggiore età. Per_2
L'assegno unico universale sarà trattenuto integralmente dalla sig.ra Parte_1
Spese del giudizio compensate”.
In detta sede, entrambe le parti hanno dichiarato di accettare l'accordo proposto.
§
Stante quanto innanzi, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti e lo recepisce poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della prole.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 164/2016 del
20/01/2016, pubblicata in data 25/01/2016, resa dall'intestato Tribunale nell'ambito della procedura per divorzio congiunto iscritta al n. 10257/2015 R.G.:
1. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti trascritto in parte motiva;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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