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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 820/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giada Pugnetti (c.f. ) del Foro di Reggio C.F._2
Emilia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa a
Sant'Ilario D'Enza (RE), Via Indipendenza 2/c ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del Docente”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “In via principale,
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a beneficiare della
“Carta del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022, o per quei diversi anni scolastici che saranno accertati in sede di giudizio, per l'importo di € 500,00 annui.
2) Conseguentemente, condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla ricorrente tramite la Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, o altro equipollente, la somma di euro 500,00 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato nella scuola statale, attivando a tal fine le necessarie procedure amministrative, in conformità a quanto avvenuto negli stessi anni scolastici per i docenti a tempo indeterminato dell'amministrazione scolastica statale. Per un importo complessivo pari a € 2.000,00, o quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio, oltre accessori come per legge, oppure
In via subordinata, riconoscere detto importo di € 2.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà stabilita dal Giudice anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, oltre interessi e rivalutazione . Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.08.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del CP_1
Pag. 2 di 9 dell' al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza ca rtolare del
30.03.2025 all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 3 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2018/2019, contratto di lavoro decorrente dal 05.10.2018 al 03.11.2018; dal 04.11.2018 al 31.01.2019; dal 01.02.2019 al
04.06.2019; dal 12.02.2019 al 05.06.2019; dal 18.03.2019 al
22.03.2019; dal 23.03.2019 al 22.05.2019; dal 23.05.2019 al
07.06.2019; dal 05.06.2019 al 07.06.2019; dal 08.06.2019 al
14.06.2019;
A.S. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 24.09.2019 al 30.06.2020;
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 11.09.2020 al 30.06.2021;
A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
Pag. 4 di 9 testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a
Pag. 5 di 9 una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento dell a P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
Pag. 6 di 9 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 3 0.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
a prestato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, tramite l'allegazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2022.
La domanda deve, pertan to, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della
Pag. 7 di 9 controversia, pari ad € 2.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/ 2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono ragion i per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 14.08.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituziona le dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e CdS, pubblicata il
Pag. 8 di 9 16.03.2022, senza che il abbia inteso modificare la CP_1
propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogn i altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 820/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_3
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 per un importo di € 2.000,00 a favore di Pt_1
oltre interessi sino al soddisfo.
[...]
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente, con distrazione Controparte_4
in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 460,00 per compensi oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 9 di 9
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 820/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giada Pugnetti (c.f. ) del Foro di Reggio C.F._2
Emilia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa a
Sant'Ilario D'Enza (RE), Via Indipendenza 2/c ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
resistente contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del Docente”.
Conclusioni
Per la ricorrente: “In via principale,
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a beneficiare della
“Carta del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022, o per quei diversi anni scolastici che saranno accertati in sede di giudizio, per l'importo di € 500,00 annui.
2) Conseguentemente, condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a riconoscere alla ricorrente tramite la Carta del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015, o altro equipollente, la somma di euro 500,00 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato nella scuola statale, attivando a tal fine le necessarie procedure amministrative, in conformità a quanto avvenuto negli stessi anni scolastici per i docenti a tempo indeterminato dell'amministrazione scolastica statale. Per un importo complessivo pari a € 2.000,00, o quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di giudizio, oltre accessori come per legge, oppure
In via subordinata, riconoscere detto importo di € 2.000,00, o quella somma maggiore o minore che sarà stabilita dal Giudice anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, oltre interessi e rivalutazione . Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.08.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del CP_1
Pag. 2 di 9 dell' al pagamento, in favore della Controparte_1
stessa, della somma complessiva pari ad € 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato e rimasto privo di riscontro.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza ca rtolare del
30.03.2025 all'esito della quale la causa – istruita documentalmente – viene posta in decisione ex art. 429 c.p.c.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pag. 3 di 9 Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che la ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
A.S. 2018/2019, contratto di lavoro decorrente dal 05.10.2018 al 03.11.2018; dal 04.11.2018 al 31.01.2019; dal 01.02.2019 al
04.06.2019; dal 12.02.2019 al 05.06.2019; dal 18.03.2019 al
22.03.2019; dal 23.03.2019 al 22.05.2019; dal 23.05.2019 al
07.06.2019; dal 05.06.2019 al 07.06.2019; dal 08.06.2019 al
14.06.2019;
A.S. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 24.09.2019 al 30.06.2020;
A.S. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 11.09.2020 al 30.06.2021;
A.S. 2021/2022, contratto di lavoro decorrente dal 04.09.2021 al 30.06.2022.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
Pag. 4 di 9 testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografic he, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a
Pag. 5 di 9 una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato d el , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarn e le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento dell a P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4,
Pag. 6 di 9 comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 3 0.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
a prestato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati.
Va altresì rilevata la prova della sussistenza del presupposto della permanenza della ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche, tramite l'allegazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2022.
La domanda deve, pertan to, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere alla ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici rispettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della
Pag. 7 di 9 controversia, pari ad € 2.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ed aggiornati dal D.M. 147/ 2022 per le controversie di lavoro;
considerati il valore effettivo della controversia, le sole fasi di studio ed introduttiva (data l'assenza di attività istruttoria e il mero riportarsi agli introduttivi nella fase decisoria), il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
(un'unica questione, ormai oggetto di numerose pronunce, che giustifica la riduzione ex art. 4 comma 4 D.M. citato), i contrasti giurisprudenziali sull'oggetto del giudizio. Sul punto, non si rinvengono ragion i per compensare le spese di lite sulla base della novità della questione trattata, atteso che la decisione della C.G.U.E. è del maggio 2022 e la presente causa è stata introdotta il 14.08.2024 e che nell'affrontare la questione di legittimità costituziona le dell'art. 92 comma II c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 13 comma I D.L.132/2014 convertito con modificazione nella L. n. 162/2014, la Corte Costituzionale ha rilevato che l'assoluta novità della questione sia riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (Corte
Costituzionale n. 77/2018), mentre nel caso in esame, all'epoca del deposito del ricorso ed ancor più della decisione, era già intervenuta C.G.U.E. 2022 (maggio) e CdS, pubblicata il
Pag. 8 di 9 16.03.2022, senza che il abbia inteso modificare la CP_1
propria azione e quindi dando vita al presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogn i altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 820/2024 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_3
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022 per un importo di € 2.000,00 a favore di Pt_1
oltre interessi sino al soddisfo.
[...]
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere alla ricorrente, con distrazione Controparte_4
in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 460,00 per compensi oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 31/3/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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