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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 3077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3077 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 09.07.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9763/2024 R.G. promossa da
, n. il 07/11/1974 a NAPOLI (NA), rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. IERVOLINO FLORIDA e dall'avv. ZAMBARDINO PIER
PAOLO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertata l'insussistenza delle minorazioni uditive fonatorie previste dalla legge n° 381/70 e ritenuto il ricorrente non meritevole né della pensione per sordi né dell'indennità di comunicazione), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (pensione per sordi, indennità di comunicazione).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1 conferma delle conclusioni della CTU.
2. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 23.07.2024 e l'opposizione depositata in data 24.07.2024 .
3. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
2 Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
4. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede.
Il CTU nominato nella relazione integrativa richiesta in questa fase di opposizione ha evidenziato: “l'ampia e risalente documentazione sanitaria in atti consente di accertare che già in epoca infantile — come comprovato dagli accertamenti audiometrici eseguiti presso l'Università degli Studi di Napoli fin dal 1981 — il sig.
presentava un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale, tale da richiedere precoce Parte_1 protesizzazione acustica, cicli di logopedia e monitoraggi continuativi, elementi questi pienamente indicativi di una compromissione precoce dell'udito e delle capacità fonatorie.
Pertanto, si deve riconoscere che il ricorrente presenta i presupposti medico-legali previsti per l'accesso ai benefici richiesti, avendo attualmente un deficit ≥75 dB HL e avendo
3 sofferto sin dall'infanzia di una forma di ipoacusia clinicamente significativa insorta in età prelinguale o perilinguale, tale da condizionare l'apprendimento del linguaggio.
Alla luce delle superiori precisazioni, il sottoscritto CTU intende integralmente rettificare le precedenti conclusioni, riconoscendo la sussistenza, in capo al sig. Parte_1 dei requisiti sanitari per l'accesso alla pensione per sordi e all'indennità di comunicazione, con decorrenza individuabile dalla data della domanda amministrativa presentata il
27/07/2023.”
E' stata disposta la convocazione personale del CTU il quale, all' udienza del
09.07.2025, ha ribadito le conclusioni contenute nell'integrazione disposta nella presente fase precisando” di aver erroneamente non riconosciuto in fase di ATP perché ritenevo necessario che il ricorrente dimostrasse un livello audiometrico superiore ai 75 decibel già prima dei 12 anni, dalla lettura della documentazione in atti si evince che il deficit audiometrico era già presente prima dei dodici anni e tale deficit ha inciso in maniera rilevante sull'acquisizione del linguaggio verbale, sulla base di quanto esplicato ho ritenuto sussistente il requisito sanitario per le prestazioni richieste con decorrenza dalla domanda” (cfr. verbale d'udienza del 9.7.2025).
Alla stregua di tali considerazioni e condividendo gli esiti dei chiarimenti disposti nella presente fase di opposizione, va accertata la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario ai fini pensione per sordi, indennità di comunicazione con decorrenza dalla visita di revisione del 27.07.2023.
5. Quanto al governo delle spese di lite, le stesse vengono compensate nella misura di 1/3 in considerazione dell'esito dei chiarimenti resi dal CTU nella presente fase accertamenti peritali e delle difese svolte dalle parti. La restante parte segue la soccombenza e si liquida nella misura già ridotta ed indicata nel dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in atti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o
4 deduzione, così provvede:
- accerta la sussistenza in capo a del requisito Parte_1
sanitario per il riconoscimento della pensione per sordi con decorrenza dal
1.8.2023;
- accerta la sussistenza in capo a Parte_1 dell'indennità di comunicazione con decorrenza dal 1.8.23;
- condanna l' al pagamento dei 2/3 delle spese di lite nei confronti CP_1
della parte ricorrente che liquida in complessivi 1.925,00 oltre spese generali IVA
e CPA come per legge da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
- dichiara per il resto le spese compensate;
- pone definitivamente a carico dell le spese dell'accertamento CP_1 peritale, liquidato in atti.
Aversa, 09.07.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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