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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 241 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 vertente tra nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliato in Petrosino, Via Ugo La Malfa, n. 27, presso lo studio dell'Avv.
Giovannella Maria Licari (indirizzo pec: , che Email_1
lo rappresenta e difende per mandato in atti ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto, depositato in data 12 febbraio 2025, e Parte_1 Pt_2
- premesso che, con sentenza n. 46/2024, pubblicata in data 29 maggio 2024 pronunciata
[...]
dal Tribunale ordinario di Marsala nella causa n. 343/2024 R.G., è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi - hanno chiesto la modifica delle precedenti condizioni di separazione alle diverse condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
Con ordinanza del 22 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma
3, c.p.c.
1 Preliminarmente, osserva il Collegio che a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato «modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n. 283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di separazione è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di separazione, è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di separazione personale fra le parti.
2. Nel caso concreto, tra le condizioni concordate in sede di separazione, le parti avevano previsto anche l'obbligo a carico di di trasferire la piena proprietà del fabbricato Parte_3
terrano di civile abitazione sito in Marsala, contrata Ponte Fiumarella, n. 269, iscritto nel catasto fabbricati del medesimo Comune, foglio 280, particella 85 e foglio 280, particella 311 e nel Catasto terreni al foglio 280, particella 85, nonché del fabbricato sito nel Comune di Marsala, e distinto in
Catasto al foglio 280, particella 335.
I ricorrenti hanno dedotto che «nell'accingersi a compiere le operazioni per il trasferimento hanno verificato che nella elencazione dei beni di proprietà di nel ricorso di separazione Pt_2
consensuale era mancante una particella di un terreno, ed in particolare la particella n. 269 del foglio 280
Inoltre, pur rimanendo nella sua intenzione di donare i suoi beni immobili e terreni al Pt_2
figlio , intende riservare a se stesso il diritto di abitazione, sempre con il benestare della Pt_4
per il fabbricato sito nel Comune di Marsala, distinto al foglio 280, particella 335». Parte_1
I ricorrenti hanno chiesto di modificare le condizioni della separazione tenendo conto di quanto sopra.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene insussistenti i presupposti per la modifica delle condizioni della separazione, non essendovi fatti sopravvenuti allegati e provati dalle parti in relazione al contenuto dell'accordo di separazione consensuale.
Deve rammentarsi che, in giurisprudenza, è consolidato il principio secondo cui ben possono convivere nel medesimo atto dette pattuizioni - quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione o nel divorzio, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione o al divorzio e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate. In particolare «Esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento allorché una delle parti ne
2 chieda la modifica o la conferma, in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c. o in sede di divorzio. In caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, infatti, è possibile la modificazione degli accordi solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.» (così, tra le tante, Cass. civ., n. 16909/2015).
Anche se nel caso in esame la pattuizione, consistente nell'assunzione da parte di Parte_3 dell'impegno futuro a trasferire, trova la sua causa diretta nella separazione - avendo egli manifestato in questo modo la volontà di adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minore, difetta nel caso di specie quel quid novi ossia quella circostanza sopravvenuta richiesta dalla giurisprudenza quale presupposto imprescindibile per procedere ad una modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
Le parti infatti non hanno dedotto nel presente giudizio di aver raggiunto un nuovo accordo modificativo del precedente per sopravvenute circostanze non sussistenti al momento della separazione e non prese in considerazione da parte del Tribunale nella relativa sentenza.
E, infatti, dalle allegazioni contenute nel ricorso congiunto emerge che sin dal Parte_3
momento dell'accordo in sede di separazione, depositato dinnanzi al Tribunale, si è impegnato a trasferire beni immobili.
L'assetto di interessi, così come composto dalle parti attraverso il suddetto accordo di separazione, risulta perciò immutato rispetto a quanto statuito in sentenza.
L'autorità giudiziaria - nell'ipotesi in cui le parti raggiungono un accordo complessivo sulle condizioni di separazione, che ricomprende anche la previsione di futuri trasferimenti immobiliari per la composizione di questioni di natura patrimoniale conseguenti alla disgregazione del nucleo familiare - non può che limitarsi a statuire espressamente sulle condizioni della separazione tipiche quali l'affidamento dei minori, l'assegno di mantenimento per i figli, l'assegno di mantenimento del coniuge, se richiesto, limitandosi, per il resto, a prendere semplicemente atto dell'accordo raggiunto dalle parti nell'esercizio della loro libertà negoziale. Non è perciò previsto alcun potere-dovere di sindacato giudiziale in ordine alla validità o efficacia in concreto dei futuri contratti che le parti si impegnano a stipulare dinnanzi ad un Notaio e men che meno in ordine alla corretta identificazione catastale degli immobili oggetto dei futuri impegni di trasferimento.
Nella fattispecie in esame viene perciò in rilievo solo un errore o omissione in ordine all'identificazione corretta dell'immobile indicato nell'accordo di separazione, nonché del contenuto dei diritti reali oggetto di riserva, riferibile alle parti e perciò da esse direttamente emendabile al momento della stipula del negozio di trasferimento dinnanzi al Notaio senza necessità di una pronuncia giudiziale di rettifica.
3 Sulla scorta dei superiori rilievi, non sussistendo i presupposti per la revisione delle condizioni di separazione così come statuite in sentenza, il ricorso proposto va respinto.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Rigetta il ricorso.
Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio fra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso, nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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