Sentenza 10 giugno 1988
Massime • 1
In tema di conversione della mezzadria (od altro rapporto associativo agrario) in affitto, secondo la previsione dell'art. 25 della legge 3 maggio 1982 n. 203, nel testo fissato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 138 del 7 maggio 1984, lo "adeguato apporto del concedente alla condirezione dell'impresa", il quale, in Mancanza di consenso delle parti, è ostativo alla conversione medesima, è ravvisabile ogni qual volta si accerti che il concedente abbia esercitato, personalmente od a mezzo di propri rappresentanti, i doveri inerenti alla condirezione della impresa mezzadrile, e, pertanto, non può essere escluso per il solo fatto dell'inadempienza ad alcuni obblighi del contratto, quali quelli attinenti alla retribuzione del lavoro mezzadrile, alla concessione della casa colonica od alle innovazioni da apportare nella conduzione dell'impresa, ove non si sia venuta meno detta condirezione dell'impresa, con una trasformazione del rapporto che veda assegnata al concedente la qualità di mero percettore di reddito ed attribuita la direzione dell'impresa soltanto al mezzadro.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/06/1988, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1988 |
Testo completo
In tema di conversione della IA (od altro rapporto associativo agrario) in affitto, secondo la previsione dell'art. 25 della legge 3 maggio 1982 n. 203, nel testo fissato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 138 del 7 maggio 1984, lo "adeguato apporto del concedente alla condirezione dell'impresa", il quale, in Mancanza di consenso delle parti, è ostativo alla conversione medesima, è ravvisabile ogni qual volta si accerti che il concedente abbia esercitato, personalmente od a mezzo di propri rappresentanti, i doveri inerenti alla condirezione della impresa mezzadrile, e, pertanto, non può essere escluso per il solo fatto dell'inadempienza ad alcuni obblighi del contratto, quali quelli attinenti alla retribuzione del lavoro mezzadrile, alla concessione della casa colonica od alle innovazioni da apportare nella conduzione dell'impresa, ove non si sia venuta meno detta condirezione dell'impresa, con una trasformazione del rapporto che veda assegnata al concedente la qualità di mero percettore di reddito ed attribuita la direzione dell'impresa soltanto al mezzadro.*