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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3927 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10 settembre 2024, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1946 e residente a Perugia, elettivamente domiciliato a Perugia, Via Oberdan n. 50 presso lo Studio dell'Avv. Franco Matarangolo, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
Attore
Contro
con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, Controparte_1
codice fiscale e P. IVA in persona del procuratore speciale della P.IVA_1 P.IVA_2
Società Avv. Stefano Longhini, giusta procura per notaio di Milano del Persona_1
19.10.2021 (rep. 1437 - racc. 525), rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Fabio Lepri del Foro di Roma
( ), dall'Avv. Salvatore Pino del Foro di Milano Email_1
( , dall'Avv. Giovanni Mangialardi del Foro di Milano Email_2
( e dall'Avv. Rossano Ponti del Foro di Spoleto Email_3
(Avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio Email_4
di quest'ultimo in Perugia, piazza IV Novembre n. 36;
Convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da fatto illecito.
Conclusioni: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: nel merito in via principale accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa degli atti, la responsabilità della resistente
[...]
(C.F. ), in abbreviato in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore, per tutti i danni causati dalle trasmissioni messe in onda dalla società convenuta, come individuate nella premessa del ricorso, per la causali di cui sempre in premessa e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidare, anche in via equitativa, nella somma di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo saldo, o in quella diversa somma che risulterà di giustizia. In ogni caso, spese, compenso professionale, spese generali
e accessori di legge interamente rifusi”; per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via pregiudiziale, rilevare e dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 30 bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 11 c.p.p., dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Firenze;
- in via subordinata alla non creduta affermazione di competenza, dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande tutte del dr. ; - Parte_1
condannare in tutti i casi il dr. alle spese, oltre Iva, CPA e rimborso forfetario 15 %, Parte_1
anche della fase a rito sommario”.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 5.9.22 e ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio (di seguito indicata anche come Controparte_1 [...]
, concessionaria della rete televisiva sulla quale va in onda la trasmissione “IA la CP_2
notizia”, per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati dalla violazione dei propri diritti alla reputazione, all'immagine, al nome e alla riservatezza, a sua volta derivata dalla messa in onda di alcuni servizi televisivi nel corso della menzionata trasmissione.
In punto di fatto il ricorrente, che all'epoca rivestiva la carica di Presidente del Tribunale di
Perugia, ha lamentato che la trasmissione televisiva “IA la notizia”, nel dare particolare risalto alla vicenda riguardante la vendita all'asta giudiziaria di un orologio Rolex poi rilevatosi falso, aveva riportato informazioni non corrette o addirittura false, superato i limiti di continenza nelle modalità di narrazione e pubblicato la propria foto senza consenso, così ledendo il suo onore e la sua reputazione nonché quella del Tribunale di Perugia. In particolare, ha esposto: di essere stato avvicinato nei corridoi del Tribunale in data
14.10.15 da inviato del programma, il quale gli chiedeva lumi in merito alla Controparte_3
vicenda del falso Rolex e di avergli risposto di dover prima assumere informazioni, invitandolo a ricontattare il Tribunale in seguito;
di aver quindi ricevuto, in pari data, una mail nella quale la redazione di gli richiedeva un'intervista, mai concessa;
di aver appreso che Controparte_3
in data 16.10.15 era stato messo in onda un servizio intitolato “Asta giudiziaria: vendita oggetti falsi” nel corso del quale veniva dato conto del colloquio avvenuto nei corridoi del Tribunale;
che il 20.10.15 era stato messo in onda un altro servizio, nel quale si dava conto dell'assenza di misure di sicurezza per l'accesso al Tribunale di Perugia e, da ultimo, il 27.10.15, un ulteriore servizio dal titolo “Merce tarocca aste giudiziarie” nel corso del quale comparivano alcuni figuranti che esponevano uno striscione con il suo nome, esponevano gigantografie del proprio volto, non autorizzate, e facevano un coretto nel corso del quale proferivano un triplice “bravo” con tono di dileggio, ringraziandolo per aver aperto gli occhi a tutti coloro che volessero acquistare sul reale funzionamento delle aste giudiziarie. Tutte le trasmissioni erano anticipate da articoli sui giornali locali e nazionali che riprendevano e rilanciavano la notizia.
Ritenendo che, a dispetto dell'archiviazione della querela in sede penale, gli episodi riferiti integrino gli estremi della diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto specifico – essendo stata ingenerata nel pubblico la erronea convinzione che la responsabilità della vicenda fosse ascrivibile alla propria incompetenza - e di violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in via equitativa in complessivi euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ed alla refusione delle spese processuali.
costituitasi per chiedere il rigetto della domanda, ha preliminarmente avanzato CP_2
richiesta di mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario;
ha poi eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Firenze, operando il combinato disposto degli artt. 11 c.p.p. e 30-bis c.p.c.; da ultimo, ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente in relazione alle presunte lesioni derivate dalle espressioni rivolte non direttamente alla sua persona bensì, impersonalmente e genericamente, al Tribunale di Perugia. Nel merito, la convenuta ha sostenuto che la trasmissione IA la notizia esercita il diritto di critica (e non di cronaca) e, pertanto, non è tenuta né alla rigorosa ricostruzione dei fatti accaduti né all'obiettività dei dettagli riportati. Ha poi evidenziato, in sintesi, che i fatti narrati nel corso delle puntate andate in onda rispondono a verità e sono stati comunque raccontati con pertinenza e continenza. Alcuna accusa era stata mossa al Tribunale di Perugia e direttamente al ricorrente, sia personalmente sia come Presidente del Tribunale, né in merito alla vicenda dell'orologio falso venduto all'asta né in merito alla sicurezza degli uffici di giustizia, in quanto i servizi erano volti esclusivamente ad informare i cittadini circa fatti di rilevanza pubblica. Da ultimo, la convenuta ha argomentato sull'insussistenza della violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza. Ha poi eccepito, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, la mancanza di prova del danno subìto e del nesso causale.
Disposto con ordinanza del 6.6.23 il mutamento del rito da sommario in ordinario, la causa
è stata istruita mediante lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, ritenuto non necessario lo svolgimento di istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.9.24, sulle riportate conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
1. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. Si condividono, infatti, le motivazioni rese dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24945/2021, a cui si rimanda, secondo la quale, considerato il dato letterale dell'art. 30 bis c.p.c., non sussiste alcuna ipotesi di eccezionale spostamento di competenza nel caso in cui il magistrato, parte in causa, sia collocato a riposo nel momento in cui viene instaurato il giudizio. È infatti l'attualità delle funzioni l'unico profilo rilevante ai fini del radicamento della competenza. Dal momento che il ricorrente, alla data del deposito del ricorso introduttivo, era già in quiescenza da alcuni anni,
è stata correttamente ritenuta la non operatività della disposizione di cui all'art. 30 bis c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento conseguente alle espressioni lesive dell'immagine del Tribunale di Perugia. È pacifico, infatti, che l'attacco alla reputazione di un ente, di un'entità collettiva o di una istituzione ben può estendere la propria azione lesiva anche nei confronti dei singoli appartenenti, legittimando gli stessi a dolersene nelle opportune sedi. Nel caso che ci occupa è indubbio che le eventuali espressioni diffamatorie rivolte nei confronti di un Tribunale possano ledere anche i diritti del soggetto persona fisica incaricato di presiederlo, attenendo poi al merito della causa la valutazione sulla effettiva lesività delle affermazioni oggetto di causa.
2. Nel merito, “IA la notizia” è un programma televisivo, in onda su Canale 5, dedito alla satira politica e di costume, che si pone tra gli obiettivi anche quello di raccogliere denunce e segnalazione da parte di cittadini, approfondire le vicende ritenute di interesse collettivo e documentarle in chiave ironica tramite video inchieste mandate in onda nel corso della trasmissione. Seppur la struttura del programma imiti quella di un telegiornale, con conduttori che dallo studio introducono e lanciano i servizi registrati dagli “inviati”, i toni utilizzati e l'aspetto delle scenografie sono quelli tipici di un programma di intrattenimento.
In questo contesto, la redazione del programma ha raccolto la segnalazione di un telespettatore il quale, dopo aver acquistato ad un'asta giudiziaria un orologio credendolo un
Rolex, si era poi avveduto che trattavasi di un falso. La vicenda, seguita dall'inviato
[...]
aveva visto coinvolto l'attore , chiamato a fornire chiarimenti CP_3 Parte_1
sull'accaduto in veste di Presidente del Tribunale di Perugia, nel cui ambito si era svolta la procedura di vendita giudiziaria.
L'attore lamenta nell'atto introduttivo che, al fine di comunicare al pubblico gli esiti dell'inchiesta, la trasmissione aveva mandato in onda tre servizi che, per alcuni passaggi e modalità espositive, avevano leso i propri diritti. In particolare:
a) la trasmissione aveva dichiarato che “il Tribunale di Perugia vende Rolex tarocchi”. Tale affermazione è, a parere dell'attore, falsa, in quanto il Tribunale si limita a disporre la vendita dei beni sottoposti a pignoramento;
in secondo luogo, negli atti della procedura di vendita l'orologio era indicato come “dichiarato all'atto del pignoramento Rolex”. Ogni responsabilità
è quindi da ascriversi semmai all'esecutato o all'acquirente, che prima dell'acquisto avrebbe dovuto, come in suo potere, far periziare l'oggetto;
b) nel servizio del 16.10.15 l'inviato aveva dichiarato che la denuncia contro il CP_3
Tribunale di Perugia si era trasformata in denuncia contro ignoti “quasi a far intendere che vi sia stato un complotto degli uffici giudiziari per difendere il Tribunale” (cfr. pag. 7 del ricorso). Anche tale affermazione sarebbe falsa poiché la denuncia era rivolta esclusivamente contro “qualsivoglia persona responsabile dell'illecito perpetrato nei miei confronti” e, pertanto, contro ignoti;
sarebbero state inoltre fornite informazioni non corrette sulla disposta archiviazione del procedimento;
c) l'intero servizio del 20.10.15 sull'assenza di sicurezza ai varchi di accesso al Tribunale e l'accostamento della problematica alla vicenda del falso Rolex erano volti unicamente a mettere in cattiva luce la direzione del Tribunale di Perugia;
d) nei servizi in questione, erano state attribuite al Presidente parole dallo stesso Parte_1
mai pronunciate. Nello specifico, nel servizio andato in onda il 27.10.15 Controparte_3
attorniato da alcune persone, dichiarava: “Pensavamo che le aste giudiziarie fossero tutelate da un organo principe, il Tribunale, e invece proprio nella persona del Presidente, il sior Aldo
, abbiamo scoperto che le cose non stanno così. Ma lo sapevate? Parte_1 Parte_1
Bravo! Bravo Bravo! Bravo! Perché ci ha aperto gli occhi, noi non lo Parte_1 Parte_1
sapevamo. In realtà oggi quando qualcuno compra una cosa all'asta giudiziaria del
Tribunale, può comprare un tarocco e deve pure stare zitto perché, se denuncia, gli portano via il tarocco e non gli danno i soldi. Ce lo ha detto . Bravo! Bravo! Parte_1 Parte_1
. Al termine, la conduttrice della trasmissione, Hunziker, aveva Parte_1 Parte_1 CP_4
aggiunto: “Beh, prendendo per buone le dichiarazioni del dott. , e perché non farlo, Parte_1
è un Presidente di un Tribunale, ci fanno venire il dubbio che tutti gli acquisti fatti presso una qualsiasi asta giudiziaria italiana, possano non essere tutelati dai rispettivi Tribunali”.
Nella trasmissione del 16.10.15, inoltre, aveva falsamente riferito che il ricorrente si CP_3
era impegnato a verificare se fosse stato il Tribunale a dire che il Rolex era vero;
e) sempre nel corso della trasmissione del 27.10.15 era stato esposto uno striscione con il nome ed erano state esposte alcune stampe della fotografia del proprio volto senza il Parte_1
necessario consenso, in violazione dei diritti all'immagine e alla riservatezza.
A parere di chi scrive, dall'attenta visione dei file video depositati da entrambe le parti, emerge come lesivo il contenuto del solo servizio del 27.10.15, nella parte in cui sono attribuite ad parole, dallo stesso mai pronunciate, che appaiono obiettivamente Parte_1 disdicevoli se si ha riguardo al ruolo istituzione da questi ricoperto. Da quanto riferito dall'inviato e dal commento della conduttrice in studio Michelle Hunziker, si desume CP_3
infatti che il ricorrente, Presidente del Tribunale di Perugia, avrebbe dichiarato alla trasmissione che alle aste giudiziarie possono essere acquistati oggetti falsi e che, se ciò accade, il malcapitato acquirente non deve denunciare se non vuole perdere soldi e “tarocco”; è infatti lo stesso a dichiarare “Ce lo ha detto ” e la conduttrice a rafforzare il “riferito” CP_3 Parte_1
parlando di “dichiarazioni di ”. Ma dagli atti del procedimento è emerso, al contrario, Parte_1
che si era limitato a riferire a che lo incontrò nel corridoio del Parte_1 Controparte_3
Tribunale, di dover approfondire la questione e che chiese all'inviato della trasmissione di ricontattare il Tribunale in seguito;
la circostanza è infatti riferita anche dallo stesso CP_3
nel servizio del 16.10.15: “Abbiamo parlato con il Presidente in persona (…) il quale ci ha detto che verificherà (…)”. Non è affatto emerso, né è stato allegato, che al di fuori di questo unico colloquio, vi siano stati altri contatti tra la trasmissione e il Presidente del Tribunale di Perugia, ad eccezione della sola missiva da quest'ultimo in data 19.10.15 alla redazione della trasmissione (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) che non contiene alcune delle dichiarazioni attribuitegli.
In questo contesto, non può essere riconosciuta la sussistenza di presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, espressione della libertà di informazione e di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione, che permettono di scriminare la condotta lesiva: la veridicità dei fatti, l'interesse sociale alla conoscenza degli stessi e la continenza, intesa come adeguatezza della forma espressiva utilizzata. Mentre appaiono sussistente l'interesse sociale alla conoscenza dei fatti narrati nei tre servizi della trasmissione e la rilevanza pubblicistica delle vicende (quindi sia la vendita dell'orologio falso, sia i problemi di sicurezza degli accessi ai locali del Tribunale), difettano infatti gli altri due presupposti.
Quanto al profilo della “verità”, va preliminarmente rilevato che il suo rispetto deve essere valutato in maniera “attenuata” e meno rigorosa quando si verte nell'ipotesi di esercizio di diritto di critica anziché di diritto di cronaca. In più occasioni, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la satira, in tema di diffamazione a mezzo stampa, si sottrae alla rigorosa osservanza del parametro della verità, ma ciò non significa che possa spingersi sino ad attribuire alla persona condotte mai tenute o parole mai pronunciate, a maggior ragione se da queste possa derivare una deformazione dell'immagine, anche professionale, e se tale attribuzione non sia strumentalmente collegata alla manifestazione di un dissenso ragionato.
Se quindi non era assolutamente onere della redazione di IA la notizia, trasmissione satirica, quello di approfondire in maniera puntuale la notizia della vendita all'asta dell'orologio falso, analizzando anche da un punto di vista tecnico-giuridico i meccanismi di funzionamento delle aste giudiziarie e le eventuali ripartizioni di compiti e responsabilità, era invece onere della stessa astenersi dal riferire di avere ottenuto direttamente dal Presidente del Tribunale, , informazioni da questi mai riferite. Parte_1
Nel filmato in questione emerge inoltre il difetto del requisito della continenza in quanto i toni utilizzati, seppure propri del tipo di trasmissione, non erano certamente appropriati e pertinenti al contesto, al livello della polemica e ai fatti narrati. A differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il destinatario del dileggio satirico della puntata in questione era unicamente, e senza una reale necessità narrativa, (non il Tribunale in sé); Parte_1
questi, di fronte ai propri uffici, in una piazza che ospita la sede del Tribunale civile e della
Corte d'Appello, è stato sarcasticamente dileggiato, sotto forma di divertito ringraziamento, per l'informazione in tesi da lui fornita con il coro di un gruppetto di persone che intonava il suo nome agitando alcune grandi fotografie del suo viso e uno striscione con scritto il suo nome. Le modalità espressive del disappunto che il servizio voleva esprimere appaiono particolarmente offensive, svilenti e sicuramente inappropriate, soprattutto se si consideri il limitatissimo, se non nullo, coinvolgimento nella vicenda della vendita del Rolex falso del
Presidente del Tribunale, come ben spiegato dallo stesso alla redazione con la missiva del
19.10.15, precedente rispetto alla messa in onda del servizio.
Quanto alla lamentata violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza del ricorrente in ragione dell'esposizione al pubblico televisivo dello striscione con il suo nome e delle fotografie ritraenti il suo viso, va precisato quanto segue. La disciplina del diritto all'immagine è contenuta nell'art. 10 e negli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22.4.41 (legge sul diritto d'autore). In base alla disciplina anzidetta, non occorre il consenso della persona ritratta quando, tra le altre, la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto e quando la riproduzione è collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Tuttavia, il ritratto non può essere esposto quando l'esposizione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata. La notorietà della persona ritratta consente la pubblicazione purché sussista un effettivo interesse pubblico ad una maggiore conoscenza di tale persona e ad una più completa informazione e quindi vi sia una esigenza di pubblica informazione.
Nel caso che ci occupa, non è possibile rinvenire alcuna esigenza di pubblica informazione che giustifichi la divulgazione delle fattezze del Presidente del Tribunale di Perugia;
ciò in quanto la notizia di interesse pubblico oggetto del servizio era la vendita di un orologio falso ad un'asta giudiziaria e non certo le dichiarazioni (che per altro la trasmissione sapeva non essere state mai pronunciate) rese dal ricorrente;
le modalità con le quali l'immagine di
è stata comunicata al pubblico, inoltre, appaiono ultronee anche rispetto ad un Parte_1
eventuale interesse alla diffusione.
Non si rinviene, al contrario, alcun contenuto lesivo dei diritti dell'attore negli altri passaggi dei servizi messi in onda indicati. Sul punto si richiamano le argomentazioni già esposte in merito alla non necessità del rigido rispetto del principio di verità nel caso di esercizio del diritto di critica.
3. Il danno arrecato all'attore per la lesione dei beni immateriali dell'onore, della reputazione e dell'immagine è danno avente natura unitaria, non è “in re ipsa” e si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione nella sfera giuridica del soggetto leso;
pertanto deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione della comunicazione lesiva, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. La liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. n. 2685/23).
Nella vicenda oggetto di causa, avuto riguardo al delicato ruolo istituzionale ricoperto dall'attore al momento del fatto, alla notorietà della trasmissione televisiva IA la Notizia, alla peculiarità della vicenda in cui è stato coinvolto e alle modalità del coinvolgimento, sussistono sufficienti indici della sofferenza morale patita per l'ingiusta diffamazione. Tuttavia, si ritiene che le conseguenze pregiudizievoli subite debbano essere liquidate in via equitativa in una somma inferiore rispetto al quantum richiesto. Deve, infatti, tenersi conto che la vicenda sembra essere rimasta circoscritta alla messa in onda della trasmissione: i tre trafiletti di giornale depositati con il ricorso introduttivo (cfr. doc. 11, 12 e 14) non riportano il nome del
Presidente del Tribunale né riferimenti impersonali alla sua figura istituzionale. Si limitano, inoltre, a dare atto in maniera estremamente sintetica dell'accaduto, rinviando al futuro per ulteriori sviluppi (“Non resta che attendere e vedere la puntata girata a Perugia”; “L'inviato di IA ha deciso di mettersi subito in moto per verificare la veridicità della notizia. Adesso non resta che attendere lo speciale che verrà mandato in onda”; “Da qui il tentativo di CP_3
di parlare con i responsabili delle aste per capire cosa sia successo”). Inoltre, l'articolo, ben più approfondito, pubblicato a firma di sul quotidiano Il Messaggero (doc. Controparte_5
15) e la lettera di solidarietà inviata all'attore in qualità di Presidente del Tribunale dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia (doc. 16), rendono evidente che l'immagine e la reputazione del ricorrente non sono state intaccate nell'ambiente professionale a lui più prossimo. Da ultimo, come detto, solo uno dei tre servizi mandati in onda è stato ritenuto effettivamente lesivo dei diritti della personalità del ricorrente.
Si ritiene quindi congruo liquidare in via equitativa la somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Deve anche evidenziarsi che il riconoscimento dell'ingiustizia del danno è già di per sé almeno in parte satisfattivo della lesione morale subita.
La somma liquidata è da intendersi all'attualità, e va maggiorata dei soli interessi legali dalla decisione al saldo.
4. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare;
parte convenuta è pertanto tenuta a rifonderle all'attore, nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo conto dei parametri medi di cui allo scaglione determinato sulla base della somma liquidata (criterio del decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda della causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al saldo.
2) Condanna a rifondere ad le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compensi professionali ed euro
264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia, il 22 gennaio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA – Sezione Prima Civile – in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3927 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10 settembre 2024, vertente tra:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1946 e residente a Perugia, elettivamente domiciliato a Perugia, Via Oberdan n. 50 presso lo Studio dell'Avv. Franco Matarangolo, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
Attore
Contro
con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, Controparte_1
codice fiscale e P. IVA in persona del procuratore speciale della P.IVA_1 P.IVA_2
Società Avv. Stefano Longhini, giusta procura per notaio di Milano del Persona_1
19.10.2021 (rep. 1437 - racc. 525), rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Fabio Lepri del Foro di Roma
( ), dall'Avv. Salvatore Pino del Foro di Milano Email_1
( , dall'Avv. Giovanni Mangialardi del Foro di Milano Email_2
( e dall'Avv. Rossano Ponti del Foro di Spoleto Email_3
(Avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio Email_4
di quest'ultimo in Perugia, piazza IV Novembre n. 36;
Convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento del danno da fatto illecito.
Conclusioni: per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: nel merito in via principale accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa degli atti, la responsabilità della resistente
[...]
(C.F. ), in abbreviato in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante pro tempore, per tutti i danni causati dalle trasmissioni messe in onda dalla società convenuta, come individuate nella premessa del ricorso, per la causali di cui sempre in premessa e per l'effetto condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da liquidare, anche in via equitativa, nella somma di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo saldo, o in quella diversa somma che risulterà di giustizia. In ogni caso, spese, compenso professionale, spese generali
e accessori di legge interamente rifusi”; per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via pregiudiziale, rilevare e dichiarare la propria incompetenza ai sensi dell'art. 30 bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 11 c.p.p., dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Firenze;
- in via subordinata alla non creduta affermazione di competenza, dichiarare inammissibili ovvero rigettare le domande tutte del dr. ; - Parte_1
condannare in tutti i casi il dr. alle spese, oltre Iva, CPA e rimborso forfetario 15 %, Parte_1
anche della fase a rito sommario”.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 5.9.22 e ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio (di seguito indicata anche come Controparte_1 [...]
, concessionaria della rete televisiva sulla quale va in onda la trasmissione “IA la CP_2
notizia”, per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivati dalla violazione dei propri diritti alla reputazione, all'immagine, al nome e alla riservatezza, a sua volta derivata dalla messa in onda di alcuni servizi televisivi nel corso della menzionata trasmissione.
In punto di fatto il ricorrente, che all'epoca rivestiva la carica di Presidente del Tribunale di
Perugia, ha lamentato che la trasmissione televisiva “IA la notizia”, nel dare particolare risalto alla vicenda riguardante la vendita all'asta giudiziaria di un orologio Rolex poi rilevatosi falso, aveva riportato informazioni non corrette o addirittura false, superato i limiti di continenza nelle modalità di narrazione e pubblicato la propria foto senza consenso, così ledendo il suo onore e la sua reputazione nonché quella del Tribunale di Perugia. In particolare, ha esposto: di essere stato avvicinato nei corridoi del Tribunale in data
14.10.15 da inviato del programma, il quale gli chiedeva lumi in merito alla Controparte_3
vicenda del falso Rolex e di avergli risposto di dover prima assumere informazioni, invitandolo a ricontattare il Tribunale in seguito;
di aver quindi ricevuto, in pari data, una mail nella quale la redazione di gli richiedeva un'intervista, mai concessa;
di aver appreso che Controparte_3
in data 16.10.15 era stato messo in onda un servizio intitolato “Asta giudiziaria: vendita oggetti falsi” nel corso del quale veniva dato conto del colloquio avvenuto nei corridoi del Tribunale;
che il 20.10.15 era stato messo in onda un altro servizio, nel quale si dava conto dell'assenza di misure di sicurezza per l'accesso al Tribunale di Perugia e, da ultimo, il 27.10.15, un ulteriore servizio dal titolo “Merce tarocca aste giudiziarie” nel corso del quale comparivano alcuni figuranti che esponevano uno striscione con il suo nome, esponevano gigantografie del proprio volto, non autorizzate, e facevano un coretto nel corso del quale proferivano un triplice “bravo” con tono di dileggio, ringraziandolo per aver aperto gli occhi a tutti coloro che volessero acquistare sul reale funzionamento delle aste giudiziarie. Tutte le trasmissioni erano anticipate da articoli sui giornali locali e nazionali che riprendevano e rilanciavano la notizia.
Ritenendo che, a dispetto dell'archiviazione della querela in sede penale, gli episodi riferiti integrino gli estremi della diffamazione a mezzo stampa aggravata dall'attribuzione di un fatto specifico – essendo stata ingenerata nel pubblico la erronea convinzione che la responsabilità della vicenda fosse ascrivibile alla propria incompetenza - e di violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in via equitativa in complessivi euro 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione, ed alla refusione delle spese processuali.
costituitasi per chiedere il rigetto della domanda, ha preliminarmente avanzato CP_2
richiesta di mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario;
ha poi eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Perugia in favore del Tribunale di Firenze, operando il combinato disposto degli artt. 11 c.p.p. e 30-bis c.p.c.; da ultimo, ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente in relazione alle presunte lesioni derivate dalle espressioni rivolte non direttamente alla sua persona bensì, impersonalmente e genericamente, al Tribunale di Perugia. Nel merito, la convenuta ha sostenuto che la trasmissione IA la notizia esercita il diritto di critica (e non di cronaca) e, pertanto, non è tenuta né alla rigorosa ricostruzione dei fatti accaduti né all'obiettività dei dettagli riportati. Ha poi evidenziato, in sintesi, che i fatti narrati nel corso delle puntate andate in onda rispondono a verità e sono stati comunque raccontati con pertinenza e continenza. Alcuna accusa era stata mossa al Tribunale di Perugia e direttamente al ricorrente, sia personalmente sia come Presidente del Tribunale, né in merito alla vicenda dell'orologio falso venduto all'asta né in merito alla sicurezza degli uffici di giustizia, in quanto i servizi erano volti esclusivamente ad informare i cittadini circa fatti di rilevanza pubblica. Da ultimo, la convenuta ha argomentato sull'insussistenza della violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza. Ha poi eccepito, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, la mancanza di prova del danno subìto e del nesso causale.
Disposto con ordinanza del 6.6.23 il mutamento del rito da sommario in ordinario, la causa
è stata istruita mediante lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, ritenuto non necessario lo svolgimento di istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.9.24, sulle riportate conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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1. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata. Si condividono, infatti, le motivazioni rese dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24945/2021, a cui si rimanda, secondo la quale, considerato il dato letterale dell'art. 30 bis c.p.c., non sussiste alcuna ipotesi di eccezionale spostamento di competenza nel caso in cui il magistrato, parte in causa, sia collocato a riposo nel momento in cui viene instaurato il giudizio. È infatti l'attualità delle funzioni l'unico profilo rilevante ai fini del radicamento della competenza. Dal momento che il ricorrente, alla data del deposito del ricorso introduttivo, era già in quiescenza da alcuni anni,
è stata correttamente ritenuta la non operatività della disposizione di cui all'art. 30 bis c.p.c.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento conseguente alle espressioni lesive dell'immagine del Tribunale di Perugia. È pacifico, infatti, che l'attacco alla reputazione di un ente, di un'entità collettiva o di una istituzione ben può estendere la propria azione lesiva anche nei confronti dei singoli appartenenti, legittimando gli stessi a dolersene nelle opportune sedi. Nel caso che ci occupa è indubbio che le eventuali espressioni diffamatorie rivolte nei confronti di un Tribunale possano ledere anche i diritti del soggetto persona fisica incaricato di presiederlo, attenendo poi al merito della causa la valutazione sulla effettiva lesività delle affermazioni oggetto di causa.
2. Nel merito, “IA la notizia” è un programma televisivo, in onda su Canale 5, dedito alla satira politica e di costume, che si pone tra gli obiettivi anche quello di raccogliere denunce e segnalazione da parte di cittadini, approfondire le vicende ritenute di interesse collettivo e documentarle in chiave ironica tramite video inchieste mandate in onda nel corso della trasmissione. Seppur la struttura del programma imiti quella di un telegiornale, con conduttori che dallo studio introducono e lanciano i servizi registrati dagli “inviati”, i toni utilizzati e l'aspetto delle scenografie sono quelli tipici di un programma di intrattenimento.
In questo contesto, la redazione del programma ha raccolto la segnalazione di un telespettatore il quale, dopo aver acquistato ad un'asta giudiziaria un orologio credendolo un
Rolex, si era poi avveduto che trattavasi di un falso. La vicenda, seguita dall'inviato
[...]
aveva visto coinvolto l'attore , chiamato a fornire chiarimenti CP_3 Parte_1
sull'accaduto in veste di Presidente del Tribunale di Perugia, nel cui ambito si era svolta la procedura di vendita giudiziaria.
L'attore lamenta nell'atto introduttivo che, al fine di comunicare al pubblico gli esiti dell'inchiesta, la trasmissione aveva mandato in onda tre servizi che, per alcuni passaggi e modalità espositive, avevano leso i propri diritti. In particolare:
a) la trasmissione aveva dichiarato che “il Tribunale di Perugia vende Rolex tarocchi”. Tale affermazione è, a parere dell'attore, falsa, in quanto il Tribunale si limita a disporre la vendita dei beni sottoposti a pignoramento;
in secondo luogo, negli atti della procedura di vendita l'orologio era indicato come “dichiarato all'atto del pignoramento Rolex”. Ogni responsabilità
è quindi da ascriversi semmai all'esecutato o all'acquirente, che prima dell'acquisto avrebbe dovuto, come in suo potere, far periziare l'oggetto;
b) nel servizio del 16.10.15 l'inviato aveva dichiarato che la denuncia contro il CP_3
Tribunale di Perugia si era trasformata in denuncia contro ignoti “quasi a far intendere che vi sia stato un complotto degli uffici giudiziari per difendere il Tribunale” (cfr. pag. 7 del ricorso). Anche tale affermazione sarebbe falsa poiché la denuncia era rivolta esclusivamente contro “qualsivoglia persona responsabile dell'illecito perpetrato nei miei confronti” e, pertanto, contro ignoti;
sarebbero state inoltre fornite informazioni non corrette sulla disposta archiviazione del procedimento;
c) l'intero servizio del 20.10.15 sull'assenza di sicurezza ai varchi di accesso al Tribunale e l'accostamento della problematica alla vicenda del falso Rolex erano volti unicamente a mettere in cattiva luce la direzione del Tribunale di Perugia;
d) nei servizi in questione, erano state attribuite al Presidente parole dallo stesso Parte_1
mai pronunciate. Nello specifico, nel servizio andato in onda il 27.10.15 Controparte_3
attorniato da alcune persone, dichiarava: “Pensavamo che le aste giudiziarie fossero tutelate da un organo principe, il Tribunale, e invece proprio nella persona del Presidente, il sior Aldo
, abbiamo scoperto che le cose non stanno così. Ma lo sapevate? Parte_1 Parte_1
Bravo! Bravo Bravo! Bravo! Perché ci ha aperto gli occhi, noi non lo Parte_1 Parte_1
sapevamo. In realtà oggi quando qualcuno compra una cosa all'asta giudiziaria del
Tribunale, può comprare un tarocco e deve pure stare zitto perché, se denuncia, gli portano via il tarocco e non gli danno i soldi. Ce lo ha detto . Bravo! Bravo! Parte_1 Parte_1
. Al termine, la conduttrice della trasmissione, Hunziker, aveva Parte_1 Parte_1 CP_4
aggiunto: “Beh, prendendo per buone le dichiarazioni del dott. , e perché non farlo, Parte_1
è un Presidente di un Tribunale, ci fanno venire il dubbio che tutti gli acquisti fatti presso una qualsiasi asta giudiziaria italiana, possano non essere tutelati dai rispettivi Tribunali”.
Nella trasmissione del 16.10.15, inoltre, aveva falsamente riferito che il ricorrente si CP_3
era impegnato a verificare se fosse stato il Tribunale a dire che il Rolex era vero;
e) sempre nel corso della trasmissione del 27.10.15 era stato esposto uno striscione con il nome ed erano state esposte alcune stampe della fotografia del proprio volto senza il Parte_1
necessario consenso, in violazione dei diritti all'immagine e alla riservatezza.
A parere di chi scrive, dall'attenta visione dei file video depositati da entrambe le parti, emerge come lesivo il contenuto del solo servizio del 27.10.15, nella parte in cui sono attribuite ad parole, dallo stesso mai pronunciate, che appaiono obiettivamente Parte_1 disdicevoli se si ha riguardo al ruolo istituzione da questi ricoperto. Da quanto riferito dall'inviato e dal commento della conduttrice in studio Michelle Hunziker, si desume CP_3
infatti che il ricorrente, Presidente del Tribunale di Perugia, avrebbe dichiarato alla trasmissione che alle aste giudiziarie possono essere acquistati oggetti falsi e che, se ciò accade, il malcapitato acquirente non deve denunciare se non vuole perdere soldi e “tarocco”; è infatti lo stesso a dichiarare “Ce lo ha detto ” e la conduttrice a rafforzare il “riferito” CP_3 Parte_1
parlando di “dichiarazioni di ”. Ma dagli atti del procedimento è emerso, al contrario, Parte_1
che si era limitato a riferire a che lo incontrò nel corridoio del Parte_1 Controparte_3
Tribunale, di dover approfondire la questione e che chiese all'inviato della trasmissione di ricontattare il Tribunale in seguito;
la circostanza è infatti riferita anche dallo stesso CP_3
nel servizio del 16.10.15: “Abbiamo parlato con il Presidente in persona (…) il quale ci ha detto che verificherà (…)”. Non è affatto emerso, né è stato allegato, che al di fuori di questo unico colloquio, vi siano stati altri contatti tra la trasmissione e il Presidente del Tribunale di Perugia, ad eccezione della sola missiva da quest'ultimo in data 19.10.15 alla redazione della trasmissione (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) che non contiene alcune delle dichiarazioni attribuitegli.
In questo contesto, non può essere riconosciuta la sussistenza di presupposti del legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, espressione della libertà di informazione e di manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione, che permettono di scriminare la condotta lesiva: la veridicità dei fatti, l'interesse sociale alla conoscenza degli stessi e la continenza, intesa come adeguatezza della forma espressiva utilizzata. Mentre appaiono sussistente l'interesse sociale alla conoscenza dei fatti narrati nei tre servizi della trasmissione e la rilevanza pubblicistica delle vicende (quindi sia la vendita dell'orologio falso, sia i problemi di sicurezza degli accessi ai locali del Tribunale), difettano infatti gli altri due presupposti.
Quanto al profilo della “verità”, va preliminarmente rilevato che il suo rispetto deve essere valutato in maniera “attenuata” e meno rigorosa quando si verte nell'ipotesi di esercizio di diritto di critica anziché di diritto di cronaca. In più occasioni, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la satira, in tema di diffamazione a mezzo stampa, si sottrae alla rigorosa osservanza del parametro della verità, ma ciò non significa che possa spingersi sino ad attribuire alla persona condotte mai tenute o parole mai pronunciate, a maggior ragione se da queste possa derivare una deformazione dell'immagine, anche professionale, e se tale attribuzione non sia strumentalmente collegata alla manifestazione di un dissenso ragionato.
Se quindi non era assolutamente onere della redazione di IA la notizia, trasmissione satirica, quello di approfondire in maniera puntuale la notizia della vendita all'asta dell'orologio falso, analizzando anche da un punto di vista tecnico-giuridico i meccanismi di funzionamento delle aste giudiziarie e le eventuali ripartizioni di compiti e responsabilità, era invece onere della stessa astenersi dal riferire di avere ottenuto direttamente dal Presidente del Tribunale, , informazioni da questi mai riferite. Parte_1
Nel filmato in questione emerge inoltre il difetto del requisito della continenza in quanto i toni utilizzati, seppure propri del tipo di trasmissione, non erano certamente appropriati e pertinenti al contesto, al livello della polemica e ai fatti narrati. A differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il destinatario del dileggio satirico della puntata in questione era unicamente, e senza una reale necessità narrativa, (non il Tribunale in sé); Parte_1
questi, di fronte ai propri uffici, in una piazza che ospita la sede del Tribunale civile e della
Corte d'Appello, è stato sarcasticamente dileggiato, sotto forma di divertito ringraziamento, per l'informazione in tesi da lui fornita con il coro di un gruppetto di persone che intonava il suo nome agitando alcune grandi fotografie del suo viso e uno striscione con scritto il suo nome. Le modalità espressive del disappunto che il servizio voleva esprimere appaiono particolarmente offensive, svilenti e sicuramente inappropriate, soprattutto se si consideri il limitatissimo, se non nullo, coinvolgimento nella vicenda della vendita del Rolex falso del
Presidente del Tribunale, come ben spiegato dallo stesso alla redazione con la missiva del
19.10.15, precedente rispetto alla messa in onda del servizio.
Quanto alla lamentata violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza del ricorrente in ragione dell'esposizione al pubblico televisivo dello striscione con il suo nome e delle fotografie ritraenti il suo viso, va precisato quanto segue. La disciplina del diritto all'immagine è contenuta nell'art. 10 e negli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22.4.41 (legge sul diritto d'autore). In base alla disciplina anzidetta, non occorre il consenso della persona ritratta quando, tra le altre, la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto e quando la riproduzione è collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Tuttavia, il ritratto non può essere esposto quando l'esposizione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata. La notorietà della persona ritratta consente la pubblicazione purché sussista un effettivo interesse pubblico ad una maggiore conoscenza di tale persona e ad una più completa informazione e quindi vi sia una esigenza di pubblica informazione.
Nel caso che ci occupa, non è possibile rinvenire alcuna esigenza di pubblica informazione che giustifichi la divulgazione delle fattezze del Presidente del Tribunale di Perugia;
ciò in quanto la notizia di interesse pubblico oggetto del servizio era la vendita di un orologio falso ad un'asta giudiziaria e non certo le dichiarazioni (che per altro la trasmissione sapeva non essere state mai pronunciate) rese dal ricorrente;
le modalità con le quali l'immagine di
è stata comunicata al pubblico, inoltre, appaiono ultronee anche rispetto ad un Parte_1
eventuale interesse alla diffusione.
Non si rinviene, al contrario, alcun contenuto lesivo dei diritti dell'attore negli altri passaggi dei servizi messi in onda indicati. Sul punto si richiamano le argomentazioni già esposte in merito alla non necessità del rigido rispetto del principio di verità nel caso di esercizio del diritto di critica.
3. Il danno arrecato all'attore per la lesione dei beni immateriali dell'onore, della reputazione e dell'immagine è danno avente natura unitaria, non è “in re ipsa” e si identifica non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione nella sfera giuridica del soggetto leso;
pertanto deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione della comunicazione lesiva, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima. La liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. n. 2685/23).
Nella vicenda oggetto di causa, avuto riguardo al delicato ruolo istituzionale ricoperto dall'attore al momento del fatto, alla notorietà della trasmissione televisiva IA la Notizia, alla peculiarità della vicenda in cui è stato coinvolto e alle modalità del coinvolgimento, sussistono sufficienti indici della sofferenza morale patita per l'ingiusta diffamazione. Tuttavia, si ritiene che le conseguenze pregiudizievoli subite debbano essere liquidate in via equitativa in una somma inferiore rispetto al quantum richiesto. Deve, infatti, tenersi conto che la vicenda sembra essere rimasta circoscritta alla messa in onda della trasmissione: i tre trafiletti di giornale depositati con il ricorso introduttivo (cfr. doc. 11, 12 e 14) non riportano il nome del
Presidente del Tribunale né riferimenti impersonali alla sua figura istituzionale. Si limitano, inoltre, a dare atto in maniera estremamente sintetica dell'accaduto, rinviando al futuro per ulteriori sviluppi (“Non resta che attendere e vedere la puntata girata a Perugia”; “L'inviato di IA ha deciso di mettersi subito in moto per verificare la veridicità della notizia. Adesso non resta che attendere lo speciale che verrà mandato in onda”; “Da qui il tentativo di CP_3
di parlare con i responsabili delle aste per capire cosa sia successo”). Inoltre, l'articolo, ben più approfondito, pubblicato a firma di sul quotidiano Il Messaggero (doc. Controparte_5
15) e la lettera di solidarietà inviata all'attore in qualità di Presidente del Tribunale dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Perugia (doc. 16), rendono evidente che l'immagine e la reputazione del ricorrente non sono state intaccate nell'ambiente professionale a lui più prossimo. Da ultimo, come detto, solo uno dei tre servizi mandati in onda è stato ritenuto effettivamente lesivo dei diritti della personalità del ricorrente.
Si ritiene quindi congruo liquidare in via equitativa la somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Deve anche evidenziarsi che il riconoscimento dell'ingiustizia del danno è già di per sé almeno in parte satisfattivo della lesione morale subita.
La somma liquidata è da intendersi all'attualità, e va maggiorata dei soli interessi legali dalla decisione al saldo.
4. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare;
parte convenuta è pertanto tenuta a rifonderle all'attore, nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo conto dei parametri medi di cui allo scaglione determinato sulla base della somma liquidata (criterio del decisum).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda della causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore di della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al saldo.
2) Condanna a rifondere ad le spese Controparte_1 Parte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compensi professionali ed euro
264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, iva se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Perugia, il 22 gennaio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè