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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11570 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12325 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello, lesione personale”, riservata per la decisione in data 21.11.25,
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pasquale Ottaviano, presso il cui studio sito in Napoli, al c.so G. Garibaldi 62, elettivamente domicilia
APPELLANTE
E
p.Iva , n.q. di Fondo Garanzia Vittime della Strada Controparte_1 P.IVA_1 designato per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Agostino Depretis 145, presso lo studio dell'avv. Carmela Greco, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHÈ
, C.F.: , residente in [...] C.F._2
AN CA n. 24;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle controparti, impugnava Parte_1 la sentenza n. 40436/2022, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 28.11.22, con la quale il Giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria dallo stesso proposta. Spiegava i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2054 c.c.
e dell'art. 2697 c.c., per omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie e illogicità della sentenza;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., violazione dell'art. 2054 cc e dell'art. 2697 cc, per erroneo governo delle spese di lite e per aver condannato l'appellante al rimborso del contributo unificato e della marca da bollo. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello, di riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la responsabilità di CP_2
quale proprietaria dell'autovettura Peugeot tg. DB654NP, nella causazione del sinistro
[...] oggetto di causa, e di condannare l'odierna appellata al pagamento, in proprio favore, dei danni subiti, quantificati nella misura complessiva di euro 4.683,04 (di cui euro 2.222,72 per I.P. al 2,5%; per
I.T.P. gg. 30 al 75% € 1.142,78; per I.T.P gg.15 al 25% € 380,93, euro 936,61 per danno morale per danno morale) e comunque entro i limiti di 5.200,00 euro. Chiedeva, altresì, in caso di accoglimento della domanda, di ordinare, a mezzo Cancelleria, la comunicazione dell'emettenda sentenza all'IVASS, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 27.10.23, si costituiva la società , n.q. di FGVS, deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'appello ed evidenziando che la decisione del Giudice di prime cure in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'evento dannoso risultava priva di vizi. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento delle domande dell'appellante, chiedeva di limitarle a quanto provato, con vittoria di spese di lite.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 21.11.25, la causa veniva assegnata in decisione.
Va, preliminarmente, rilevato come il gravame sia tempestivo, perché proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., in assenza di notificazione della sentenza.
Tanto premesso, l'appello è solo parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di appello è infondato e non trova accoglimento.
Come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, infatti, le dichiarazioni rese da Tes_1
, unico teste escusso, sono generiche e lacunose e, in ogni caso, non consentono di ritenere
[...] provato l'evento dedotto in citazione.
2 Questi, infatti, riferiva che l'odierno appellante, a seguito dell'impatto, era “rimasto in piedi”, mentre nell'atto di citazione e nella lettera di messa in mora veniva allegato che lo stesso sarebbe caduto rovinosamente al suolo. La circostanza relativa alla mancata caduta al suolo, d'altra parte, risulta inequivocabilmente dalle stesse dichiarazioni rese dall'odierno appellante ai sanitari del Pronto
Soccorso e riportate dagli stessi.
Tale incongruità risulta dirimente perché relativa proprio alla dinamica del sinistro descritta in citazione e non provata, anzi contraddetta. La lacunosità del quadro probatorio, pertanto, non consente di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Al rigetto del primo motivo di gravame consegue il rigetto del secondo motivo di appello, nella parte relativa alla disciplina delle spese di lite. Le stesse, infatti, venivano correttamente poste a carico dell'odierna appellante, in base al criterio della soccombenza.
Trova, invece, accoglimento il secondo motivo di gravame nella parte in cui l'appellante deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Giudice di primo grado posto a suo carico il contributo unificato e i diritti di cancelleria (cd. marca da bollo), trattandosi di spese non dovute per legge, né sostenute dalla controparte.
Invero, la condanna al rimborso del contributo unificato presuppone che tale onere sia stato effettivamente anticipato dalla parte vittoriosa, non potendo essere addossate alla parte soccombente somme che non risultano versate (artt. 91–92 c.p.c.; artt. 9–14 d.P.R. 115/2002, cfr. Cass. 2691/2016), circostanza che certamente si verificava nel caso di specie, in cui la parte in favore della quale venivano liquidate tali spese era la convenuta, non tenuta ad anticipare dette somme (che devono essere anticipate dall'istante).
Ne consegue che la statuizione del Primo Giudice è viziata da errore di diritto, per violazione di norme imperative in materia di spese di lite.
Pertanto, la condanna al pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria deve essere caducata, con conseguente rideterminazione delle spese di primo grado, secondo il corretto principio della soccombenza, restando ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata.
Quanto alle spese del presente grado, tenuto conto che l'appello viene accolto solo parzialmente (e per un valore esiguo), il Tribunale ritiene equo compensarle nella misura del 20%. Le restanti spese sostenute da nella qualità di FGVS seguono la sostanziale soccombenza Controparte_1 dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M.
3 55/2014, applicati secondo il valore della controversia (fino a 5.200,00 euro) e ridotti del 30%, stante l'assenza di significative questioni in fatto e in diritto.
Nulla viene disposto sulle spese di lite di , stante la mancata costituzione della Controparte_2 stessa.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, sull'appello proposto da nei confronti delle , n.q. di in Parte_1 Controparte_1 CP_3
p.l.r.p.t. e di , avverso la sentenza n. 40436/2022, emessa dal Giudice di Pace di Controparte_2
Napoli, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata nella sola parte relativa alla condanna dell'attore al pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria;
- rigetta gli altri motivi di appello, con conferma delle ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado (anche relative alla disciplina dei compensi di lite);
- compensa nella misura del 20% le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di , n.q. di FGVS, in p.l.r.p.t, Controparte_1 della restante quota dell'80% delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.429,12 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli in data 10.12.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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