Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 1256/2024 Rg/F avente per oggetto la separazione giudiziale promossa da:
, Parte_1 nata a [...] il [...] e residente in [...] (Cf.
) ed elettivamente domiciliata in Torino corso Francia n. 139 presso lo studio C.F._1
e la persona dell'Avv. Monica Malafoglia (Cf. ) che la rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] (Cf.
) rappresentato e difeso dall'avv. (Cf. C.F._3 Controparte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Torino, C.F._4 via Nazzaro n. 14. Giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio del 3.4.2025 Conclusioni Congiunte delle Parti L'Ill.mo Tribunale di Ivrea voglia disporre la separazione personale dei coniugi […] alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si impegnano a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_1 Per_2 Per_3 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre;
3) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative in particolare all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
4) Il padre potrà vedere e stare con i figli liberamente, secondo accordi con la madre ed, in caso di disaccordo, secondo le seguenti modalità:
- un week end al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio, compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo;
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-le intere vacanze pasquali, ad anni alterni;
-durante le vacanze estive, per tre settimane anche non consecutive tra giugno e settembre, comunicando alla madre, entro il 30 giugno di ogni anno, il periodo ed il luogo di vacanza prescelti;
-ogni anno, le vacanze di Carnevale o un eventuale Ponte, compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor;
CP_1
5) La casa coniugale è assegnata alla moglie che la abiterà con i figli, con l'uso di tutti gli arredi che la compongono;
6) La moglie si impegna a pagare per intero le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa coniugale, il sig.
si accollerà esclusivamente il 50% del compenso annuale dell'amministratore di Condominio;
CP_1
7) Il signor si impegna a versare, in favore della moglie, un contributo per mantenimento dei figli in misura CP_1 non superiore ad € 150,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese mediche, di quelle relative alle spese scolastiche ed ai libri scolastici, della retribuzione della baby-sitter qualora si rendesse necessario, tutte le spese dovranno essere previamente concordate;
8) L'assegno unico percepito dal signor sarà da questi versato alla moglie;
CP_1
9) Le detrazioni fiscali saranno usufruite al 50% da ciascun coniuge”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti 06/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1 in Volpiano il 05/09/2009, trascritto nel Registro di Stato Civile degli Atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 22, Parte II, Serie A, Anno 2009), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati tre figli: (22/10/2008), Per_1 Per_2
(29/10/2011) ed (19/11/2013). Ha agito parte ricorrente chiedendo pronunciarsi la Per_3 separazione. Si è costituita parte resistente e le Parti hanno consensualizzato la lite presentando conclusioni congiunte. e hanno dichiarato che Parte_1 Controparte_1 la comunione materiale e spirituale è venuta meno ed hanno dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni sopra viste. Ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte consensualizzate delle Parti come sopra rappresentate avendo il PM richiestone l'accoglimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata, Letti e applicati gli artt. 473 bis.21-22-51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Volpiano di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione consensualizzate indicate dalle Parti sopra riportate disponendo in conformità. Dichiara le spese di lite compensate tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, e per tutte le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 3.4.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pagina 2 di 2