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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art 429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da con l'avv. De Vincentis Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. De Donno;
CP_1
convenuta
nonché
, con l'avv. Pultrone;
CP_2
terza chiamata in causa
avente ad oggetto: rimborso di spese legali.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.5.24, il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della quale Dirigente, chiedeva condannarsi la stessa al CP_1
pagamento di euro 66279,76 oltre accessori a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale r.g.n.r. n. 3650/2015 della procura della repubblica presso il tribunale di Taranto, definito con sentenza di assoluzione da parte della
Cassazione in data 3.4.23. successivamente è stato riunito altro giudizio avente per oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali con riferimento ad altro procedimento avente RGNR 6208/13 conclusosi con sentenza di assoluzione. Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda, previa chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice . CP_2
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda di manleva o in subordine ridurre l'indennizzo nei limiti del dovuto.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
*******************************************************
La domanda attorea è infondata.
L'istante, dirigente della è stato sottoposto in due diverse occasioni a CP_1
procedimento penale conclusosi con sentenza assolutoria.
Egli, premesso di avere comunicato alla in entrambe le ipotesi la nomina di CP_1
un proprio difensore di fiducia, chiede il rimborso delle relative spese legali, invocando a tal fine il disposto di cui all'art. 26 co. 6 del ccnl CP_3
22.12.2009, applicato nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il
[...]
quale stabilisce che “ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. L'azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, “se si interpreta
l'inciso 'fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite' alla luce dell'intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del citato ccnl i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell'esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l'interesse del datore e di assicurare a quest'ultimo lealtà e fedeltà. E' utile rammentare (…) che nel procedimento penale l'azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa corte ha rilevato in relazione all'analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore, e la tutela di quest'ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, e non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l'ipotesi del dolo o della colpa grave”: cfr. Cass. 15.2.2023 n. 4769.
Ebbene, anche nel caso di specie, come in quello scrutinato dalla S.C. nella sentenza appena citata, poiché l'istante era accusato di avere commesso i fatti contestati sostanzialmente abusando del proprio ufficio (come specificato nei capi di imputazione per i reati di cui all'art.314 cp e 323 cp), deve escludersi la sussistenza di fatti “direttamente connessi” all'esercizio delle funzioni, trattandosi invece di condotte poste in essere solo “in occasione” dell'esercizio delle stesse funzioni;
e soprattutto, deve negarsi la ricorrenza nella specie di una “comunanza di interessi” fra prestatore e datore di lavoro, vertendosi viceversa in ipotesi di evidente conflitto di interessi tra le parti, come è agevolmente desumibile già, in via generale, dalla collocazione dei reati di cui agli artt 314 e 323 c.p. tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e come confermato altresì, nella concreta fattispecie in esame, dalla intervenuta costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale: circostanza, questa, che, come precisato nella citata sentenza della S.C., da sola esclude l'assunzione degli oneri di difesa del dirigente da parte dell'azienda.
In altri termini, la norma in commento subordina l'accollo delle spese legali a carico dell'azienda alla duplice condizione che il procedimento penale abbia ad oggetto fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni e che non sussista tra le parti conflitto di interessi.
Nel caso in esame, difettano entrambe le condizioni prescritte.
La prima condizione, infatti, richiede un nesso non già di mera occasionalità, bensì di diretta strumentalità tra il fatto o l'atto del dipendente e l'espletamento del servizio, occorrendo “il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro”: cfr. Cass. 24.11.2008 n.
27871 in relazione all'analoga disciplina vigente per i dipendenti pubblici.
Tale ipotesi può ricorrere ove il dipendente abbia posto in essere atti o fatti potenzialmente lesivi di diritti o interessi di terzi (si pensi, ad esempio, al diniego del rilascio di un'autorizzazione amministrativa), restando invece esclusa in radice ove, come nel caso in esame, gli venga contestato un reato commesso in danno dello stesso datore di lavoro.
Né rileva, ai fini che qui interessano, l'intervenuta assoluzione dell'istante con formula piena dai reati a lui ascritti.
La valutazione in ordine alla sussistenza o meno del conflitto di interessi, infatti, deve necessariamente essere effettuata ex ante, sulla base della tipologia del fatto contestato al dipendente, ed a prescindere dall'accertamento della sussistenza in concreto del fatto medesimo: ciò in quanto nel procedimento (civile o penale) in cui il datore di lavoro si trovi in posizione contrapposta rispetto a quella del dipendente è impensabile l'assunzione, da parte del primo, degli oneri di difesa del secondo.
Le considerazioni sin qui svolte ostano di per sé all'accoglimento della domanda attorea.
Essa deve peraltro essere disattesa anche sotto un diverso profilo.
L'art. 26 co. 6 ccnl cit., infatti, nel disporre, al secondo periodo, che “l'azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso”, presuppone, ai fini della sua concreta applicazione, che sia l'azienda a individuare il legale che deve assistere il dirigente, sia pure previa acquisizione del gradimento di quest'ultimo. Viceversa, nel caso in esame è stato lo stesso istante a scegliersi il difensore, senza alcun previo accordo con l'azienda e senza che questa abbia mai espresso – neppure ex post – il proprio gradimento. Ne consegue l'insussistenza, anche sotto tale ulteriore profilo, del diritto dell'istante al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale cui è stato sottoposto.
Conclusivamente, la domanda attorea deve essere disattesa.
Dalla statuizione che precede resta assorbito l'esame della domanda di garanzia formulata in subordine dalla convenuta.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, in favore sia della convenuta, sia della terza, la cui chiamata in garanzia è stata causata dalla domanda attorea.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta i ricorsi riuniti;
2. condanna l'istante a rifondere alla CTP spa e alla le spese di CP_2
causa, liquidate per ciascuna parte in euro 5.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 5.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art 429 cpc
nella controversia di lavoro promossa da con l'avv. De Vincentis Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. De Donno;
CP_1
convenuta
nonché
, con l'avv. Pultrone;
CP_2
terza chiamata in causa
avente ad oggetto: rimborso di spese legali.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 24.5.24, il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze della quale Dirigente, chiedeva condannarsi la stessa al CP_1
pagamento di euro 66279,76 oltre accessori a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale r.g.n.r. n. 3650/2015 della procura della repubblica presso il tribunale di Taranto, definito con sentenza di assoluzione da parte della
Cassazione in data 3.4.23. successivamente è stato riunito altro giudizio avente per oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali con riferimento ad altro procedimento avente RGNR 6208/13 conclusosi con sentenza di assoluzione. Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda, previa chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice . CP_2
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, chiedeva dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda di manleva o in subordine ridurre l'indennizzo nei limiti del dovuto.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
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La domanda attorea è infondata.
L'istante, dirigente della è stato sottoposto in due diverse occasioni a CP_1
procedimento penale conclusosi con sentenza assolutoria.
Egli, premesso di avere comunicato alla in entrambe le ipotesi la nomina di CP_1
un proprio difensore di fiducia, chiede il rimborso delle relative spese legali, invocando a tal fine il disposto di cui all'art. 26 co. 6 del ccnl CP_3
22.12.2009, applicato nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti, il
[...]
quale stabilisce che “ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'azienda. L'azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, “se si interpreta
l'inciso 'fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite' alla luce dell'intero articolato, emerge evidente la volontà delle parti collettive di mantenere esente da responsabilità il dirigente che, pur avendo operato nel rispetto degli obblighi che dal rapporto di lavoro scaturiscono, si ritrovi esposto ad iniziative giudiziarie, civili o penali, in relazione alle quali non è ipotizzabile alcun conflitto con il datore, nel cui interesse il dirigente stesso ha operato. Esulano, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art. 26 del citato ccnl i casi in cui, come nella fattispecie, il dirigente, seppure in occasione dell'esercizio delle funzioni, ponga in essere condotte che, oltre a violare i precetti di legge, si pongano anche in contrasto con gli obblighi che scaturiscono dal rapporto di lavoro, che impone al prestatore di tutelare l'interesse del datore e di assicurare a quest'ultimo lealtà e fedeltà. E' utile rammentare (…) che nel procedimento penale l'azienda si era costituita parte civile, circostanza, questa, che da sola esclude, come questa corte ha rilevato in relazione all'analoga questione del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente pubblico, che possa operare la disciplina che fa carico al datore di lavoro di assumere come propria la difesa del dirigente. Quella disciplina, lo si ribadisce, postula necessariamente la comunanza di interessi fra datore e prestatore, e la tutela di quest'ultimo è assicurata in ragione di detta comunanza, che giustifica la necessità di tenere indenne il dirigente da responsabilità che discendano direttamente, e non mediatamente, dalla funzione svolta, salva l'ipotesi del dolo o della colpa grave”: cfr. Cass. 15.2.2023 n. 4769.
Ebbene, anche nel caso di specie, come in quello scrutinato dalla S.C. nella sentenza appena citata, poiché l'istante era accusato di avere commesso i fatti contestati sostanzialmente abusando del proprio ufficio (come specificato nei capi di imputazione per i reati di cui all'art.314 cp e 323 cp), deve escludersi la sussistenza di fatti “direttamente connessi” all'esercizio delle funzioni, trattandosi invece di condotte poste in essere solo “in occasione” dell'esercizio delle stesse funzioni;
e soprattutto, deve negarsi la ricorrenza nella specie di una “comunanza di interessi” fra prestatore e datore di lavoro, vertendosi viceversa in ipotesi di evidente conflitto di interessi tra le parti, come è agevolmente desumibile già, in via generale, dalla collocazione dei reati di cui agli artt 314 e 323 c.p. tra i delitti contro la pubblica amministrazione, e come confermato altresì, nella concreta fattispecie in esame, dalla intervenuta costituzione di parte civile del datore di lavoro nel processo penale: circostanza, questa, che, come precisato nella citata sentenza della S.C., da sola esclude l'assunzione degli oneri di difesa del dirigente da parte dell'azienda.
In altri termini, la norma in commento subordina l'accollo delle spese legali a carico dell'azienda alla duplice condizione che il procedimento penale abbia ad oggetto fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni e che non sussista tra le parti conflitto di interessi.
Nel caso in esame, difettano entrambe le condizioni prescritte.
La prima condizione, infatti, richiede un nesso non già di mera occasionalità, bensì di diretta strumentalità tra il fatto o l'atto del dipendente e l'espletamento del servizio, occorrendo “il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e quelli dell'ente pubblico datore di lavoro”: cfr. Cass. 24.11.2008 n.
27871 in relazione all'analoga disciplina vigente per i dipendenti pubblici.
Tale ipotesi può ricorrere ove il dipendente abbia posto in essere atti o fatti potenzialmente lesivi di diritti o interessi di terzi (si pensi, ad esempio, al diniego del rilascio di un'autorizzazione amministrativa), restando invece esclusa in radice ove, come nel caso in esame, gli venga contestato un reato commesso in danno dello stesso datore di lavoro.
Né rileva, ai fini che qui interessano, l'intervenuta assoluzione dell'istante con formula piena dai reati a lui ascritti.
La valutazione in ordine alla sussistenza o meno del conflitto di interessi, infatti, deve necessariamente essere effettuata ex ante, sulla base della tipologia del fatto contestato al dipendente, ed a prescindere dall'accertamento della sussistenza in concreto del fatto medesimo: ciò in quanto nel procedimento (civile o penale) in cui il datore di lavoro si trovi in posizione contrapposta rispetto a quella del dipendente è impensabile l'assunzione, da parte del primo, degli oneri di difesa del secondo.
Le considerazioni sin qui svolte ostano di per sé all'accoglimento della domanda attorea.
Essa deve peraltro essere disattesa anche sotto un diverso profilo.
L'art. 26 co. 6 ccnl cit., infatti, nel disporre, al secondo periodo, che “l'azienda fa assistere il dirigente da un legale che sia di gradimento del dirigente stesso”, presuppone, ai fini della sua concreta applicazione, che sia l'azienda a individuare il legale che deve assistere il dirigente, sia pure previa acquisizione del gradimento di quest'ultimo. Viceversa, nel caso in esame è stato lo stesso istante a scegliersi il difensore, senza alcun previo accordo con l'azienda e senza che questa abbia mai espresso – neppure ex post – il proprio gradimento. Ne consegue l'insussistenza, anche sotto tale ulteriore profilo, del diritto dell'istante al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale cui è stato sottoposto.
Conclusivamente, la domanda attorea deve essere disattesa.
Dalla statuizione che precede resta assorbito l'esame della domanda di garanzia formulata in subordine dalla convenuta.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, in favore sia della convenuta, sia della terza, la cui chiamata in garanzia è stata causata dalla domanda attorea.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta i ricorsi riuniti;
2. condanna l'istante a rifondere alla CTP spa e alla le spese di CP_2
causa, liquidate per ciascuna parte in euro 5.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap.
Taranto, 5.6.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE