Art. 3.
Ai fini della realizzazione della nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis con i comuni della zona industriale di Maniago e col comune di Vajont, il Ministro per i lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 5 miliardi.
Per la concessione del contributo di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno trentacinquennale di lire 250 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1975, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Ai fini della realizzazione della nuova strada della Valcellina, nel comprensorio di Pordenone, destinata a collegare i comuni di Barcis ed Andreis con i comuni della zona industriale di Maniago e col comune di Vajont, il Ministro per i lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dai commi ottavo e undicesimo dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' autorizzato a concedere all'amministrazione provinciale di Pordenone, nel quadro della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e successive modificazioni, un contributo trentacinquennale nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 5 miliardi.
Per la concessione del contributo di cui al presente articolo e' autorizzato il limite di impegno trentacinquennale di lire 250 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1975, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.