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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2806/2022 RG in materia di risoluzione del contratto per inadempi- mento (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 2124 del 16.12.2021), verten- te tra c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Granata, Parte_1 C.F._1
c.f. appellante C.F._2
e
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Anania Controparte_1 C.F._3
Laudisi, c.f. , appellata C.F._4
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15.07.2025.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 15.07.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
intimò lo sfratto per morosità a , esponendo che: con Controparte_1 Parte_1
contratto stipulato il 18.02.2015, registrato il 24.02.2015 al n. 773 di Serie 3T, aveva conces-
1 so in locazione, per uso abitativo a un villino in San Michele di Serino, alla Parte_1
Via Cupa di Lella n. 1, con annessa corte circostante e garage;
che il canone annuo era stato concordato in € 7.800,00 da corrispondersi mediante bonifico in dodici rate eguali mensili di
€ 650,00 ciascuna, nel termine del giorno 5 di ogni mese;
che il conduttore, tuttavia, nono- stante gli impegni presi e i ripetuti solleciti, non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di novembre 2016. Ciò premesso, intimò lo sfratto per moro- sità e chiese l'emissione di ingiunzione di pagamento per l'ammontare dei canoni di locazio- ne scaduti, per la somma di € 3.250,00, nonché dei canoni a scadere fino al rilascio, oltre in- teressi e rivalutazione.
Si costituì in udienza l'intimato , opponendosi alla convalida dello sfratto, Parte_1
contestando l'inadempimento ed esibendo e depositando fotocopia di ricevuta di pagamen- to dei canoni reclamati e degli ulteriori canoni per tutta la durata del contratto di locazione.
L'intimante impugnò e contestò l'avversa produzione, affermando di aver sotto- CP_1
scritto esclusivamente una ricevuta dell'importo di € 650,00 inerente al pagamento del solo mese di ottobre 2016.
In seguito al mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. (ordinanza del 9.05.2017), con memoria integrativa disconobbe ex art. 214 c.p.c. la ricevuta di paga- Controparte_1
mento depositata in fotocopia da , per essere stato il contenuto della stes- Parte_1
sa alterato e così concluse: “A) accertare la sussistenza e la persistenza della morosità del convenuto e previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del sig.
condannare quest'ultimo al rilascio dell'immobile locato e al pagamento Parte_1
dei canoni di locazione scaduti, per la somma di € 7.150,00 (…) nonché dei canoni a scadere fino al rilascio, del 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione de quo per l'anno 2017, ammontanti ad € 78,00, già anticipate dall'attrice, giusta ricevuta di versamento che si deposita, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
F) con vittoria di spese, onora- ri ed ulteriori competenze legali.”.
Nella memoria integrativa ribadì di aver versato i canoni per la locazione Parte_1
dell'immobile fino a tutto il mese di febbraio 2019, precisando che le ragioni di questo pa- gamento anticipato erano da rinvenire in un accordo intercorso tra le parti, in virtù del quale la locatrice avrebbe eseguito sull'immobile locato una serie di interventi di manutenzione straordinaria;
pertanto, egli, su richiesta della locatrice, aveva corrisposto il pagamento dei
2 canoni anticipati per finanziare i lavori straordinari da eseguirsi. Ciò posto, così concluse: “ri- Parte gettare la domanda proposta dall'intimante (…), accertando che nulla è dovuto dal sig.
[...
alla sig.ra a titolo di canone di locazione fino a tutto il mese di febbraio 2019. Con CP_1
vittoria di spese e compenso per la presente procedura”.
Con ordinanza del 22.03.2018 venne disposta dal giudice la rinnovazione della procedura di mediazione.
Con ordinanza del 14.12.2018, il Tribunale, rilevato che con atto depositato all'udienza del
19.10.2018 aveva proposto personalmente querela di falso relativamente alla ricevu- CP_1
ta di pagamento depositato da e rilevato che aveva dichiarato di volersi avva- Pt_1 Pt_1
lere del documento in contestazione esibendone l'originale, autorizzò la presentazione della querela, fissò l'udienza per il deposito della stessa e successivamente dispose l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio grafologica. La causa fu poi presa in decisione e rimessa al collegio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ritenuto applicabile il rito ordinario in ossequio al disposto dell'art. 40, co.3, c.p.c..
2. All'esito dell'istruttoria (documenti e c.t.u.), il Tribunale di Avellino ha così provveduto:
“A. in accoglimento della querela di falso proposta da , ACCERTA E Controparte_1 [...]
la falsità del documento “ricevuta di pagamento” datato 12/10/2016 nella parte re- CP_2
lativa al secondo capoverso avente nel dettaglio il seguente contenuto “La sottoscritta di- chiara inoltre di aver ricevuto, a tutt'oggi, dal sig. , le seguenti somme per Parte_1
contanti, rispettivamente di: euro 2500,00 (…), euro 2800,00 (…), euro 2500,00 (…), euro
2800,00 (…), euro 2400,00 (…), euro 2500,00 (…), euro 2700,00 (…) a titolo di pagamenti an- ticipati dei canoni di locazione per il periodo da Novembre 2016 a Febbraio 2019”; B. ORDI-
NA che, ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p., il contenuto indicato al punto che precede sia cancellato dal documento “ri- cevuta di pagamento” di cui sopra, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
C. in accoglimento della domanda proposta da , PRONUNCIA la risoluzione Controparte_1
del Contratto di locazione, ad uso abitativo, intercorrente tra , quale par- Controparte_1
te locatrice e , quale conduttore, relativamente all'immobile sito in San Mi- Parte_1
chele di Serino (Av) alla via Cupa di Lella n. 1, con annessa corte e garage, meglio descritto nell'Atto di intimazione di sfratto, per grave inadempimento del suddetto conduttore;
D.
CO il convenuto al rilascio dell'immobile locato (…), fissando per Parte_1
3 l'esecuzione la data del 15 gennaio 2022; E. CO il convenuto al Parte_1
pagamento, in favore dell'attrice , della somma di €.18.200,00 a titolo di Controparte_1
canoni di locazione scaduti da novembre 2016 al febbraio 2019, nonché di €.78,00 pari al
50% delle spese di registrazione del contratto per l'anno 2017, il tutto oltre interessi, al tasso legale, dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. F. CO il convenuto
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice , delle spese di giudizio, Pt_1 Controparte_1
che si liquidano in €.76,00 per esborsi vivi ed in €.4.355,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso;
G. PONE definitivamente a carico del convenuto le Parte_1
spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con sepa- rato Decreto del 22.11.2021.
In motivazione il primo giudice osserva che:
- in merito alla querela di falso, ci si poteva rifare all'esito della c.t.u. che aveva rilevato che il documento in verifica era stato redatto in un duplice momento;
- va evidenziata la non linearità delle difese del convenuto durante il giudizio;
- in ogni caso la ricostruzione dei fatti offerta dal convenuto non è plausibile, considerando, per un verso, l'ingente importo delle somme che sarebbero state dal anticipate, no- Pt_1
nostante il basso reddito del convenuto, e per altro verso, la illogicità della motivazione ad- dotta a fondamento dei versamenti anticipati, ovvero che essi sarebbero serviti a finanziare i lavori straordinari che la locatrice avrebbe dovuto eseguire nell'immobile, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1576 c.c., vi è un generale obbligo di manutenzione a carico del locatore;
- va osservato che, qualora le parti avessero inteso dar corso a un accordo, esse avrebbero ragionevolmente dovuto provvedere a fissare lo stesso in forma scritta;
- il convenuto comunque aveva narrato il fatto in maniera generica, non avendo nemmeno dettagliatamente esplicitato quando, in che modo e in che termini l'asserito accordo con la locatrice sarebbe intervenuto;
- va accolta, alla luce delle precedenti osservazioni, la querela di falso proposta in via inci- dentale da , potendosi dire confermata la prospettazione per cui la parte Controparte_1
di ricevuta effettivamente e validamente sottoscritta fosse quella relativa al pagamento della mensilità di ottobre 2016, mentre la seconda parte della ricevuta, ovvero il secondo capo- verso, fosse stato inserito in un secondo momento;
4 - la creditrice ha dunque provato la fonte della pretesa creditoria, laddove non ha in- Pt_1
vece provato l'avvenuto pagamento dei canoni o altro fatto estintivo o modificativo dell'ob- bligazione;
- le prove orali non erano state ammesse in quanto articolare in forma generica e comunque non congrua anche nel periodare;
- l'inadempimento di è connotato da gravità. Pt_1
3. ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Pt_1
Corte d'Appello di Napoli (…), ammesse preventivamente le prove così come articolate nella comparsa di costituzione e risposta (…) datata 09/10/2017 e con i testi ivi indicati, in totale riforma della sentenza n. 2124/2021 (…), rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione sottoscritto inter partes per colpa del sig. ; accertare che nulla è Parte_1
dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di canone di locazione Parte_1 CP_1 CP_1
per il predetto contratto fino a tutto il mese di febbraio 2019; riammettere il sig. Parte_1
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con vittoria di spese e compensi pro-
[...]
fessionali di entrambi i gradi di giudizio”.
4. Si è costituita e ha così concluso: “A) Dichiarare inammissibile e co- Controparte_1
munque rigettare l'appello (…) in quanto generico, pretestuoso, strumentale, temerario, im- proponibile, improcedibile e infondato in fatto e diritto. B) (…). C) Con vittoria di spese, ono- rari ed ulteriori competenze legali”.
Ragioni della decisione
5. Con il primo motivo di appello, sostiene che il Tribunale abbia erroneamente di- Pt_1
chiarato la falsità della ricevuta di pagamento del 12.10.2016, interpretando in modo illogico la c.t.u. grafologica. In particolare, evidenzia che la c.t.u. ha accertato solo che il documento era stato stampato in due momenti – circostanza secondo l'appellante da lui mai contestata
– ma non ha provato che la sig.ra avesse firmato quando il secondo capoverso non CP_1
era ancora presente.
6. Con il secondo motivo di gravame, si duole della mancata ammissione delle pro- Pt_1
ve testimoniali.
7. Con il terzo motivo di appello lamenta che il Tribunale abbia fondato la decisione su ar- gomentazioni illogiche e su un'errata applicazione dell'onere della prova. Sul punto evidenzia che il giudice ha ritenuto non credibile la versione di richiamando l'asserita modestia Pt_1
5 dei suoi redditi e la presunta anomalia dei versamenti anticipati, formulando però mere sup- posizioni prive di riscontro e basate su elementi mai oggetto di prova. Rimprovera poi al Tri- bunale di aver ritenuto “non logico” che le parti avessero concordato anticipazioni dei cano- ni per finanziare lavori, senza considerare che simili pattuizioni sono del tutto lecite e fre- quenti nella pratica contrattuale. In conclusione, a fronte di una quietanza recante la firma autentica della locatrice, spettava a quest'ultima provare l'abusivo riempimento del docu- mento. Non avendolo fatto, e avendo il Tribunale valorizzato valutazioni soggettive di mera plausibilità, la domanda della sig.ra avrebbe dovuto essere rigettata. CP_1
8. Con il quarto motivo di gravame, sostiene che la revoca del beneficio del patroci- Pt_1
nio a spese dello Stato, disposta dal tribunale per avere il convenuto resistito in giudizio con
“colpa grave”, è una diretta conseguenza dell'erroneità della sentenza di primo grado;
per- tanto, l'accoglimento dell'appello dovrà comportare anche la riforma di tale statuizione.
9. L'appello è infondato.
Ritiene questa Corte che i primi tre motivi di gravame possano essere esaminati congiun- tamente in quanto tutti volti a censurare sostanzialmente la valutazione del materiale istrut- torio da parte del primo giudice, oltre che la mancata ammissione della prova testimoniale.
In via preliminare occorre evidenziare che, contrariamente a quanto assunto dall'appellan- te, la circostanza secondo cui questi avrebbe sin da subito ammesso che la ricevuta di paga- mento era stata redatta in due momenti successivi non corrisponde al vero.
Va evidenziato infatti che il convenuto, nel corso del giudizio, ha reso versioni tra loro non conciliabili sulla formazione della ricevuta del 12.10.2016: in un primo momento ha afferma- to che il documento era stato redatto per sostituire pregresse quietanze rilasciate di volta in volta (v. verbale di udienza del 4.05.2017 in cui si legge: “a giustificazione dei pagamenti fatti dichiara che si tratta di somme versate nel corso della durata del rapporto e che veniva corri- sposte di tanto in tanto su richiesta della locatrice;
quest'ultima rilasciava delle ricevute di volta in volta, ma onde rendere più chiara la situazione fu redatta la scrittura del 12.10.2016 al fine di sostituire le quietanze anteriori”). Successivamente ha sostenuto che il documento aveva avuto una formazione in “fasi successive” (v. verbale di udienza del 10.5.2019 in cui si legge: “il sig. fin dal primo verbale di udienza redatto in data 4.05.2017 nella fase Pt_1
cautelare, ha precisato che il documento in questione ha avuto una formazione in fasi suc- cessive”). In ultimo, nel verbale del 21.05.2019 di apertura delle operazioni peritali ha dichia-
6 rato che tale documento era stato “da lui redatto in due momenti temporali differenti (con alcuni giorni di distanza) utilizzando sempre la stessa stampante in dotazione presso la sua abitazione”.
Peraltro va evidenziato come la prima versione dei fatti, alla luce della quale la ricevuta di pagamento aveva la funzione di sostituire le quietanze precedenti, sia difficilmente concilia- bile con la prospettazione data da nella sua comparsa di costituzione e risposta in cui Pt_1
dichiara invece che “le ragioni del pagamento anticipato vanno ricercate in un accordo inter- corso tra le parti in virtù del quale la locatrice avrebbe eseguito sull'immobile locato una serie di interventi di manutenzione straordinaria” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e rispo- sta in primo grado).
Ciò premesso, essendo questo il quadro probatorio, va anzitutto detto che, a parere di questa Corte, il Tribunale ha correttamente ritenuto ammissibile la querela di falso proposta da , considerando che, sulla base della prospettazione dei fatti a essa sot- Controparte_1
tesa, la querelante avesse inteso dolersi dell'abusivo riempimento della ricevuta di paga- mento (c.d. riempimento absque pactis), lamentandosi sostanzialmente dell'alterazione e manipolazione del contenuto della stessa, per avere aggiunto il secondo periodo in Pt_1
un momento successivo rispetto alla firma del documento da parte di CP_1
Infatti, se è vero, in generale, che la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento ri- sulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta (cfr. Cass. ord. 22.08.2019, n. 21587; v. anche Cass. ord. 26.06.2023, n. 18234; Cass. ord. 18.01.2022, n.
1474; Cass. 14.12.2018, n. 32388; Cass. ord. 17.01.2018, n. 899; Cass. 27.08.2007, n. 18059;
Cass. 10.03.2006, n. 5245) – nel senso che nel caso di riempimento contra pacta non solo la parte che lo deduca non è onerata dalla proposizione di querela di falso, ma neppure le è consentito di proporla (cfr. Cass. ord. 4.07.2023, n. 18824) – è altrettanto vero che il riem- pimento avvenuto absque pactis o sine pactis ricorre anche quando la difformità della di- chiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la di- chiarazione e la sottoscrizione (cfr. Cass. 14.12.2018, n. 32388 cit.; Cass. 30.12.2011, n.
30226; Cass. ord. 7.05.2010, n. 11237; Cass. 22.05.2008, n. 13101; Cass. 27.08.2007, n.
18059 cit.).
7 Applicando i principi suddetti al caso di specie, correttamente il Tribunale ha ammesso la c.t.u. grafologica per verificare se la ricevuta di pagamento depositata da fosse stata Pt_1
oggetto di manipolazioni, in particolare con l'aggiunta del secondo capoverso in un momen- to successivo rispetto alla redazione originaria della prima parte.
Va aggiunto inoltre che, premesso, in generale, che il soggetto che proponga querela di fal- so può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato (come nel caso di specie) il riempimento di documento absque pactis, con conse- guente contestazione del nesso fra il testo e il suo autore (cfr. Cass. 22.06.2020, n. 12118), la
Corte condivide le analitiche e ampiamente motivate valutazioni del Tribunale di Avellino, avendo questo correttamente accertato la falsità materiale della scrittura privata del
12.10.2016 sulla base di numerosi elementi e, in particolare:
- sull'esito della c.t.u. che, attraverso un analitico confronto tra le due parti del documento, ha rilevato la “non contestualità di stampa del primo blocco e del secondo” (v. pag. 29 della relazione di c.t.u.) e ha concluso ritenendo che “si può affermare che il documento in verifica
è stato redatto in un duplice momento;
nel primo è stato il primo capoverso in una molto probabilmente alla barra sottostante la firma ed in un secondo momento o comunque in un momento immediatamente ma con differente stampante è stato stampato il secondo capo- verso e la data sottostante” (v. pag. 30 della relazione di c.t.u.);
- sul fatto che la difesa di non è stata sempre lineare e concordante (come prima am- Pt_1
piamente dimostrato);
- sul fatto che appare inverosimile che il conduttore, a fronte di un così gravoso e rischioso impegno assunto (corrispondere circa € 18.000,00 in via anticipata), non abbia deciso di mettere per iscritto tale presunto accordo intervenuto con la locatrice;
- sul fatto che la prospettazione del convenuto – secondo cui il pagamento anticipato dei ca- noni era stato chiesto dalla locatrice a titolo di finanziamento di lavori straordinari che que- sta si impegnava a svolgere sull'immobile oggetto della locazione – era rimasta comunque generica, non avendo il conduttore dettagliatamente esplicitato quando, in che modo ed in che termini tale accordo sarebbe intervenuto;
- sul fatto che appare comunque scarsamente credibile la motivazione dei pagamenti antici- pati in quanto, ai sensi dell'art. 1576 c.c., il locatore è già obbligato, per legge, alla manuten-
8 zione straordinaria dell'immobile.
Va inoltre ribadita la correttezza della decisione del Tribunale anche là dove non ha am- messo le prove orali così come articolate da Questi aveva chiesto di escutere Pt_1 Per_1
– sulla cui qualità non è dato sapere, in quanto non è stata mai specificata – sui se-
[...]
guenti capitoli di prova: “a) è vero che a fronte dell'esecuzione di lavori straordinari all'im- mobile locato, consistenti nella sistemazione delle infiltrazioni al piano seminterrato;
nella si- stemazione del tetto del fabbricato, con la sostituzione delle tegole;
nel rifacimento del si- stema di grondaie, atteso che le pluviali sono in più punti bucate e/o otturate;
nella sistema- zione degli infissi esterni con apposizione delle zanzariere;
b) è vero che le parti si erano al- tresì accordate affinché la locatrice automatizzasse il cancello di ingresso alla proprietà e che invece tale lavoro è stato eseguito dal sig. c) è vero che la sig.ra ha letto la ri- Pt_1 CP_1
cevuta del 12/10/2016 prima di sottoscriverla” (cfr. comparsa di costituzione e risposta di nel fascicolo telematico di primo grado). Pt_1
Ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale abbia ritenuto il capo formulato alla lettera a) inammissibile in quanto articolato in forma generica, sfornito di qualsiasi riferi- mento spazio temporale e peraltro privo di riscontri documentali;
il capo b), invece, è inam- missibile in quanto avente oggetto effettivamente irrilevante rispetto al motivo del conten- dere, così come anche il capo c) in quanto non avrebbe consentito di chiarire la principale questione oggetto di causa, ossia il contenuto della ricevuta di pagamento contestata e non se l'avesse letta prima di firmarla. CP_1
10. Alla luce di quanto esposto, i primi tre motivi di appello vanno rigettati e la sentenza di primo grado confermata in ogni sua parte. Resta assorbito il quarto motivo di gravame.
11. Spese del secondo grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55/2014 e suc- cessive modifiche. Scaglione relativo alle cause di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e de- cisionale (€ 1.843,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto,
9 rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
12. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Avellino n. 2124 del 16.12.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in euro 3.898,00 per compensi, oltre rimborso forfetario di spese ge- CP_1
nerali al 15%, CPA e IVA se dovuta e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari Parte_1
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
10
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2806/2022 RG in materia di risoluzione del contratto per inadempi- mento (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 2124 del 16.12.2021), verten- te tra c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Granata, Parte_1 C.F._1
c.f. appellante C.F._2
e
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Anania Controparte_1 C.F._3
Laudisi, c.f. , appellata C.F._4
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 15.07.2025.
La vicenda processuale
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 15.07.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
intimò lo sfratto per morosità a , esponendo che: con Controparte_1 Parte_1
contratto stipulato il 18.02.2015, registrato il 24.02.2015 al n. 773 di Serie 3T, aveva conces-
1 so in locazione, per uso abitativo a un villino in San Michele di Serino, alla Parte_1
Via Cupa di Lella n. 1, con annessa corte circostante e garage;
che il canone annuo era stato concordato in € 7.800,00 da corrispondersi mediante bonifico in dodici rate eguali mensili di
€ 650,00 ciascuna, nel termine del giorno 5 di ogni mese;
che il conduttore, tuttavia, nono- stante gli impegni presi e i ripetuti solleciti, non aveva provveduto al pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di novembre 2016. Ciò premesso, intimò lo sfratto per moro- sità e chiese l'emissione di ingiunzione di pagamento per l'ammontare dei canoni di locazio- ne scaduti, per la somma di € 3.250,00, nonché dei canoni a scadere fino al rilascio, oltre in- teressi e rivalutazione.
Si costituì in udienza l'intimato , opponendosi alla convalida dello sfratto, Parte_1
contestando l'inadempimento ed esibendo e depositando fotocopia di ricevuta di pagamen- to dei canoni reclamati e degli ulteriori canoni per tutta la durata del contratto di locazione.
L'intimante impugnò e contestò l'avversa produzione, affermando di aver sotto- CP_1
scritto esclusivamente una ricevuta dell'importo di € 650,00 inerente al pagamento del solo mese di ottobre 2016.
In seguito al mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. (ordinanza del 9.05.2017), con memoria integrativa disconobbe ex art. 214 c.p.c. la ricevuta di paga- Controparte_1
mento depositata in fotocopia da , per essere stato il contenuto della stes- Parte_1
sa alterato e così concluse: “A) accertare la sussistenza e la persistenza della morosità del convenuto e previa dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento del sig.
condannare quest'ultimo al rilascio dell'immobile locato e al pagamento Parte_1
dei canoni di locazione scaduti, per la somma di € 7.150,00 (…) nonché dei canoni a scadere fino al rilascio, del 50% delle spese di registrazione del contratto di locazione de quo per l'anno 2017, ammontanti ad € 78,00, già anticipate dall'attrice, giusta ricevuta di versamento che si deposita, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
F) con vittoria di spese, onora- ri ed ulteriori competenze legali.”.
Nella memoria integrativa ribadì di aver versato i canoni per la locazione Parte_1
dell'immobile fino a tutto il mese di febbraio 2019, precisando che le ragioni di questo pa- gamento anticipato erano da rinvenire in un accordo intercorso tra le parti, in virtù del quale la locatrice avrebbe eseguito sull'immobile locato una serie di interventi di manutenzione straordinaria;
pertanto, egli, su richiesta della locatrice, aveva corrisposto il pagamento dei
2 canoni anticipati per finanziare i lavori straordinari da eseguirsi. Ciò posto, così concluse: “ri- Parte gettare la domanda proposta dall'intimante (…), accertando che nulla è dovuto dal sig.
[...
alla sig.ra a titolo di canone di locazione fino a tutto il mese di febbraio 2019. Con CP_1
vittoria di spese e compenso per la presente procedura”.
Con ordinanza del 22.03.2018 venne disposta dal giudice la rinnovazione della procedura di mediazione.
Con ordinanza del 14.12.2018, il Tribunale, rilevato che con atto depositato all'udienza del
19.10.2018 aveva proposto personalmente querela di falso relativamente alla ricevu- CP_1
ta di pagamento depositato da e rilevato che aveva dichiarato di volersi avva- Pt_1 Pt_1
lere del documento in contestazione esibendone l'originale, autorizzò la presentazione della querela, fissò l'udienza per il deposito della stessa e successivamente dispose l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio grafologica. La causa fu poi presa in decisione e rimessa al collegio, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ritenuto applicabile il rito ordinario in ossequio al disposto dell'art. 40, co.3, c.p.c..
2. All'esito dell'istruttoria (documenti e c.t.u.), il Tribunale di Avellino ha così provveduto:
“A. in accoglimento della querela di falso proposta da , ACCERTA E Controparte_1 [...]
la falsità del documento “ricevuta di pagamento” datato 12/10/2016 nella parte re- CP_2
lativa al secondo capoverso avente nel dettaglio il seguente contenuto “La sottoscritta di- chiara inoltre di aver ricevuto, a tutt'oggi, dal sig. , le seguenti somme per Parte_1
contanti, rispettivamente di: euro 2500,00 (…), euro 2800,00 (…), euro 2500,00 (…), euro
2800,00 (…), euro 2400,00 (…), euro 2500,00 (…), euro 2700,00 (…) a titolo di pagamenti an- ticipati dei canoni di locazione per il periodo da Novembre 2016 a Febbraio 2019”; B. ORDI-
NA che, ai sensi dell'art. 537 c.p.p. e secondo le modalità previste dall'art. 675 secondo comma c.p.p., il contenuto indicato al punto che precede sia cancellato dal documento “ri- cevuta di pagamento” di cui sopra, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
C. in accoglimento della domanda proposta da , PRONUNCIA la risoluzione Controparte_1
del Contratto di locazione, ad uso abitativo, intercorrente tra , quale par- Controparte_1
te locatrice e , quale conduttore, relativamente all'immobile sito in San Mi- Parte_1
chele di Serino (Av) alla via Cupa di Lella n. 1, con annessa corte e garage, meglio descritto nell'Atto di intimazione di sfratto, per grave inadempimento del suddetto conduttore;
D.
CO il convenuto al rilascio dell'immobile locato (…), fissando per Parte_1
3 l'esecuzione la data del 15 gennaio 2022; E. CO il convenuto al Parte_1
pagamento, in favore dell'attrice , della somma di €.18.200,00 a titolo di Controparte_1
canoni di locazione scaduti da novembre 2016 al febbraio 2019, nonché di €.78,00 pari al
50% delle spese di registrazione del contratto per l'anno 2017, il tutto oltre interessi, al tasso legale, dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo. F. CO il convenuto
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice , delle spese di giudizio, Pt_1 Controparte_1
che si liquidano in €.76,00 per esborsi vivi ed in €.4.355,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso;
G. PONE definitivamente a carico del convenuto le Parte_1
spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con sepa- rato Decreto del 22.11.2021.
In motivazione il primo giudice osserva che:
- in merito alla querela di falso, ci si poteva rifare all'esito della c.t.u. che aveva rilevato che il documento in verifica era stato redatto in un duplice momento;
- va evidenziata la non linearità delle difese del convenuto durante il giudizio;
- in ogni caso la ricostruzione dei fatti offerta dal convenuto non è plausibile, considerando, per un verso, l'ingente importo delle somme che sarebbero state dal anticipate, no- Pt_1
nostante il basso reddito del convenuto, e per altro verso, la illogicità della motivazione ad- dotta a fondamento dei versamenti anticipati, ovvero che essi sarebbero serviti a finanziare i lavori straordinari che la locatrice avrebbe dovuto eseguire nell'immobile, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1576 c.c., vi è un generale obbligo di manutenzione a carico del locatore;
- va osservato che, qualora le parti avessero inteso dar corso a un accordo, esse avrebbero ragionevolmente dovuto provvedere a fissare lo stesso in forma scritta;
- il convenuto comunque aveva narrato il fatto in maniera generica, non avendo nemmeno dettagliatamente esplicitato quando, in che modo e in che termini l'asserito accordo con la locatrice sarebbe intervenuto;
- va accolta, alla luce delle precedenti osservazioni, la querela di falso proposta in via inci- dentale da , potendosi dire confermata la prospettazione per cui la parte Controparte_1
di ricevuta effettivamente e validamente sottoscritta fosse quella relativa al pagamento della mensilità di ottobre 2016, mentre la seconda parte della ricevuta, ovvero il secondo capo- verso, fosse stato inserito in un secondo momento;
4 - la creditrice ha dunque provato la fonte della pretesa creditoria, laddove non ha in- Pt_1
vece provato l'avvenuto pagamento dei canoni o altro fatto estintivo o modificativo dell'ob- bligazione;
- le prove orali non erano state ammesse in quanto articolare in forma generica e comunque non congrua anche nel periodare;
- l'inadempimento di è connotato da gravità. Pt_1
3. ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Pt_1
Corte d'Appello di Napoli (…), ammesse preventivamente le prove così come articolate nella comparsa di costituzione e risposta (…) datata 09/10/2017 e con i testi ivi indicati, in totale riforma della sentenza n. 2124/2021 (…), rigettare la domanda di risoluzione del contratto di locazione sottoscritto inter partes per colpa del sig. ; accertare che nulla è Parte_1
dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di canone di locazione Parte_1 CP_1 CP_1
per il predetto contratto fino a tutto il mese di febbraio 2019; riammettere il sig. Parte_1
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Con vittoria di spese e compensi pro-
[...]
fessionali di entrambi i gradi di giudizio”.
4. Si è costituita e ha così concluso: “A) Dichiarare inammissibile e co- Controparte_1
munque rigettare l'appello (…) in quanto generico, pretestuoso, strumentale, temerario, im- proponibile, improcedibile e infondato in fatto e diritto. B) (…). C) Con vittoria di spese, ono- rari ed ulteriori competenze legali”.
Ragioni della decisione
5. Con il primo motivo di appello, sostiene che il Tribunale abbia erroneamente di- Pt_1
chiarato la falsità della ricevuta di pagamento del 12.10.2016, interpretando in modo illogico la c.t.u. grafologica. In particolare, evidenzia che la c.t.u. ha accertato solo che il documento era stato stampato in due momenti – circostanza secondo l'appellante da lui mai contestata
– ma non ha provato che la sig.ra avesse firmato quando il secondo capoverso non CP_1
era ancora presente.
6. Con il secondo motivo di gravame, si duole della mancata ammissione delle pro- Pt_1
ve testimoniali.
7. Con il terzo motivo di appello lamenta che il Tribunale abbia fondato la decisione su ar- gomentazioni illogiche e su un'errata applicazione dell'onere della prova. Sul punto evidenzia che il giudice ha ritenuto non credibile la versione di richiamando l'asserita modestia Pt_1
5 dei suoi redditi e la presunta anomalia dei versamenti anticipati, formulando però mere sup- posizioni prive di riscontro e basate su elementi mai oggetto di prova. Rimprovera poi al Tri- bunale di aver ritenuto “non logico” che le parti avessero concordato anticipazioni dei cano- ni per finanziare lavori, senza considerare che simili pattuizioni sono del tutto lecite e fre- quenti nella pratica contrattuale. In conclusione, a fronte di una quietanza recante la firma autentica della locatrice, spettava a quest'ultima provare l'abusivo riempimento del docu- mento. Non avendolo fatto, e avendo il Tribunale valorizzato valutazioni soggettive di mera plausibilità, la domanda della sig.ra avrebbe dovuto essere rigettata. CP_1
8. Con il quarto motivo di gravame, sostiene che la revoca del beneficio del patroci- Pt_1
nio a spese dello Stato, disposta dal tribunale per avere il convenuto resistito in giudizio con
“colpa grave”, è una diretta conseguenza dell'erroneità della sentenza di primo grado;
per- tanto, l'accoglimento dell'appello dovrà comportare anche la riforma di tale statuizione.
9. L'appello è infondato.
Ritiene questa Corte che i primi tre motivi di gravame possano essere esaminati congiun- tamente in quanto tutti volti a censurare sostanzialmente la valutazione del materiale istrut- torio da parte del primo giudice, oltre che la mancata ammissione della prova testimoniale.
In via preliminare occorre evidenziare che, contrariamente a quanto assunto dall'appellan- te, la circostanza secondo cui questi avrebbe sin da subito ammesso che la ricevuta di paga- mento era stata redatta in due momenti successivi non corrisponde al vero.
Va evidenziato infatti che il convenuto, nel corso del giudizio, ha reso versioni tra loro non conciliabili sulla formazione della ricevuta del 12.10.2016: in un primo momento ha afferma- to che il documento era stato redatto per sostituire pregresse quietanze rilasciate di volta in volta (v. verbale di udienza del 4.05.2017 in cui si legge: “a giustificazione dei pagamenti fatti dichiara che si tratta di somme versate nel corso della durata del rapporto e che veniva corri- sposte di tanto in tanto su richiesta della locatrice;
quest'ultima rilasciava delle ricevute di volta in volta, ma onde rendere più chiara la situazione fu redatta la scrittura del 12.10.2016 al fine di sostituire le quietanze anteriori”). Successivamente ha sostenuto che il documento aveva avuto una formazione in “fasi successive” (v. verbale di udienza del 10.5.2019 in cui si legge: “il sig. fin dal primo verbale di udienza redatto in data 4.05.2017 nella fase Pt_1
cautelare, ha precisato che il documento in questione ha avuto una formazione in fasi suc- cessive”). In ultimo, nel verbale del 21.05.2019 di apertura delle operazioni peritali ha dichia-
6 rato che tale documento era stato “da lui redatto in due momenti temporali differenti (con alcuni giorni di distanza) utilizzando sempre la stessa stampante in dotazione presso la sua abitazione”.
Peraltro va evidenziato come la prima versione dei fatti, alla luce della quale la ricevuta di pagamento aveva la funzione di sostituire le quietanze precedenti, sia difficilmente concilia- bile con la prospettazione data da nella sua comparsa di costituzione e risposta in cui Pt_1
dichiara invece che “le ragioni del pagamento anticipato vanno ricercate in un accordo inter- corso tra le parti in virtù del quale la locatrice avrebbe eseguito sull'immobile locato una serie di interventi di manutenzione straordinaria” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e rispo- sta in primo grado).
Ciò premesso, essendo questo il quadro probatorio, va anzitutto detto che, a parere di questa Corte, il Tribunale ha correttamente ritenuto ammissibile la querela di falso proposta da , considerando che, sulla base della prospettazione dei fatti a essa sot- Controparte_1
tesa, la querelante avesse inteso dolersi dell'abusivo riempimento della ricevuta di paga- mento (c.d. riempimento absque pactis), lamentandosi sostanzialmente dell'alterazione e manipolazione del contenuto della stessa, per avere aggiunto il secondo periodo in Pt_1
un momento successivo rispetto alla firma del documento da parte di CP_1
Infatti, se è vero, in generale, che la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento ri- sulti avvenuto absque pactis e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo contra pacta (cfr. Cass. ord. 22.08.2019, n. 21587; v. anche Cass. ord. 26.06.2023, n. 18234; Cass. ord. 18.01.2022, n.
1474; Cass. 14.12.2018, n. 32388; Cass. ord. 17.01.2018, n. 899; Cass. 27.08.2007, n. 18059;
Cass. 10.03.2006, n. 5245) – nel senso che nel caso di riempimento contra pacta non solo la parte che lo deduca non è onerata dalla proposizione di querela di falso, ma neppure le è consentito di proporla (cfr. Cass. ord. 4.07.2023, n. 18824) – è altrettanto vero che il riem- pimento avvenuto absque pactis o sine pactis ricorre anche quando la difformità della di- chiarazione rispetto alla convenzione sia tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la di- chiarazione e la sottoscrizione (cfr. Cass. 14.12.2018, n. 32388 cit.; Cass. 30.12.2011, n.
30226; Cass. ord. 7.05.2010, n. 11237; Cass. 22.05.2008, n. 13101; Cass. 27.08.2007, n.
18059 cit.).
7 Applicando i principi suddetti al caso di specie, correttamente il Tribunale ha ammesso la c.t.u. grafologica per verificare se la ricevuta di pagamento depositata da fosse stata Pt_1
oggetto di manipolazioni, in particolare con l'aggiunta del secondo capoverso in un momen- to successivo rispetto alla redazione originaria della prima parte.
Va aggiunto inoltre che, premesso, in generale, che il soggetto che proponga querela di fal- so può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato (come nel caso di specie) il riempimento di documento absque pactis, con conse- guente contestazione del nesso fra il testo e il suo autore (cfr. Cass. 22.06.2020, n. 12118), la
Corte condivide le analitiche e ampiamente motivate valutazioni del Tribunale di Avellino, avendo questo correttamente accertato la falsità materiale della scrittura privata del
12.10.2016 sulla base di numerosi elementi e, in particolare:
- sull'esito della c.t.u. che, attraverso un analitico confronto tra le due parti del documento, ha rilevato la “non contestualità di stampa del primo blocco e del secondo” (v. pag. 29 della relazione di c.t.u.) e ha concluso ritenendo che “si può affermare che il documento in verifica
è stato redatto in un duplice momento;
nel primo è stato il primo capoverso in una molto probabilmente alla barra sottostante la firma ed in un secondo momento o comunque in un momento immediatamente ma con differente stampante è stato stampato il secondo capo- verso e la data sottostante” (v. pag. 30 della relazione di c.t.u.);
- sul fatto che la difesa di non è stata sempre lineare e concordante (come prima am- Pt_1
piamente dimostrato);
- sul fatto che appare inverosimile che il conduttore, a fronte di un così gravoso e rischioso impegno assunto (corrispondere circa € 18.000,00 in via anticipata), non abbia deciso di mettere per iscritto tale presunto accordo intervenuto con la locatrice;
- sul fatto che la prospettazione del convenuto – secondo cui il pagamento anticipato dei ca- noni era stato chiesto dalla locatrice a titolo di finanziamento di lavori straordinari che que- sta si impegnava a svolgere sull'immobile oggetto della locazione – era rimasta comunque generica, non avendo il conduttore dettagliatamente esplicitato quando, in che modo ed in che termini tale accordo sarebbe intervenuto;
- sul fatto che appare comunque scarsamente credibile la motivazione dei pagamenti antici- pati in quanto, ai sensi dell'art. 1576 c.c., il locatore è già obbligato, per legge, alla manuten-
8 zione straordinaria dell'immobile.
Va inoltre ribadita la correttezza della decisione del Tribunale anche là dove non ha am- messo le prove orali così come articolate da Questi aveva chiesto di escutere Pt_1 Per_1
– sulla cui qualità non è dato sapere, in quanto non è stata mai specificata – sui se-
[...]
guenti capitoli di prova: “a) è vero che a fronte dell'esecuzione di lavori straordinari all'im- mobile locato, consistenti nella sistemazione delle infiltrazioni al piano seminterrato;
nella si- stemazione del tetto del fabbricato, con la sostituzione delle tegole;
nel rifacimento del si- stema di grondaie, atteso che le pluviali sono in più punti bucate e/o otturate;
nella sistema- zione degli infissi esterni con apposizione delle zanzariere;
b) è vero che le parti si erano al- tresì accordate affinché la locatrice automatizzasse il cancello di ingresso alla proprietà e che invece tale lavoro è stato eseguito dal sig. c) è vero che la sig.ra ha letto la ri- Pt_1 CP_1
cevuta del 12/10/2016 prima di sottoscriverla” (cfr. comparsa di costituzione e risposta di nel fascicolo telematico di primo grado). Pt_1
Ritiene questa Corte che correttamente il Tribunale abbia ritenuto il capo formulato alla lettera a) inammissibile in quanto articolato in forma generica, sfornito di qualsiasi riferi- mento spazio temporale e peraltro privo di riscontri documentali;
il capo b), invece, è inam- missibile in quanto avente oggetto effettivamente irrilevante rispetto al motivo del conten- dere, così come anche il capo c) in quanto non avrebbe consentito di chiarire la principale questione oggetto di causa, ossia il contenuto della ricevuta di pagamento contestata e non se l'avesse letta prima di firmarla. CP_1
10. Alla luce di quanto esposto, i primi tre motivi di appello vanno rigettati e la sentenza di primo grado confermata in ogni sua parte. Resta assorbito il quarto motivo di gravame.
11. Spese del secondo grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55/2014 e suc- cessive modifiche. Scaglione relativo alle cause di valore compreso tra 5.200,01 e 26.000,00 euro.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.134,00), introduttiva (€ 921,00) e de- cisionale (€ 1.843,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto,
9 rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
12. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Avellino n. 2124 del 16.12.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
, liquidate in euro 3.898,00 per compensi, oltre rimborso forfetario di spese ge- CP_1
nerali al 15%, CPA e IVA se dovuta e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari Parte_1
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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