TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/04/2026, n. 6842
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Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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Decreto cautelare 31 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
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Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittima retroattività della fissazione dei tetti di spesa

    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondate le doglianze relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. Le imprese erano consapevoli del tetto di spesa nazionale e del potenziale obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Tribunale rigetta questa censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse già sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, inclusi i principi relativi alle quote di ripiano e alla misura del concorso delle aziende.

  • Rigettato
    Violazione dei principi europei in materia di evidenza pubblica

    Il Tribunale afferma che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sulle singole procedure di affidamento o sui contratti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover partecipare al ripiano.

  • Rigettato
    Difficoltà di distinguere il costo del bene dal costo del servizio

    Il Tribunale ritiene che il payback incida sul fatturato complessivo e che le imprese, consapevoli del meccanismo, avrebbero dovuto fatturare correttamente distinguendo il costo del bene da quello del servizio. Le linee guida del modello CE distinguono già tali voci.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per illegittima retroattività della fissazione dei tetti di spesa

    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondate le doglianze relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. Le imprese erano consapevoli del tetto di spesa nazionale e del potenziale obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Tribunale rigetta questa censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse già sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, inclusi i principi relativi alle quote di ripiano e alla misura del concorso delle aziende.

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    Il Tribunale afferma che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sulle singole procedure di affidamento o sui contratti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover partecipare al ripiano.

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    Difficoltà di distinguere il costo del bene dal costo del servizio

    Il Tribunale ritiene che il payback incida sul fatturato complessivo e che le imprese, consapevoli del meccanismo, avrebbero dovuto fatturare correttamente distinguendo il costo del bene da quello del servizio. Le linee guida del modello CE distinguono già tali voci.

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    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondate le doglianze relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. Le imprese erano consapevoli del tetto di spesa nazionale e del potenziale obbligo di ripiano.

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    Il Tribunale rigetta questa censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse già sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, inclusi i principi relativi alle quote di ripiano e alla misura del concorso delle aziende.

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    Il Tribunale afferma che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sulle singole procedure di affidamento o sui contratti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover partecipare al ripiano.

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    Il Tribunale ritiene che il payback incida sul fatturato complessivo e che le imprese, consapevoli del meccanismo, avrebbero dovuto fatturare correttamente distinguendo il costo del bene da quello del servizio. Le linee guida del modello CE distinguono già tali voci.

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    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondate le doglianze relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. Le imprese erano consapevoli del tetto di spesa nazionale e del potenziale obbligo di ripiano.

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    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Tribunale rigetta questa censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse già sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, inclusi i principi relativi alle quote di ripiano e alla misura del concorso delle aziende.

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    Il Tribunale afferma che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sulle singole procedure di affidamento o sui contratti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover partecipare al ripiano.

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    Il Tribunale ritiene che il payback incida sul fatturato complessivo e che le imprese, consapevoli del meccanismo, avrebbero dovuto fatturare correttamente distinguendo il costo del bene da quello del servizio. Le linee guida del modello CE distinguono già tali voci.

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    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondate le doglianze relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. Le imprese erano consapevoli del tetto di spesa nazionale e del potenziale obbligo di ripiano.

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    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Tribunale rigetta questa censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse già sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, inclusi i principi relativi alle quote di ripiano e alla misura del concorso delle aziende.

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    Il Tribunale afferma che il payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sulle singole procedure di affidamento o sui contratti, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover partecipare al ripiano.

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    Il Tribunale ritiene che il payback incida sul fatturato complessivo e che le imprese, consapevoli del meccanismo, avrebbero dovuto fatturare correttamente distinguendo il costo del bene da quello del servizio. Le linee guida del modello CE distinguono già tali voci.

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    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondate le doglianze relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. Le imprese erano consapevoli del tetto di spesa nazionale e del potenziale obbligo di ripiano.

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    Il Tribunale rigetta questa censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse già sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, inclusi i principi relativi alle quote di ripiano e alla misura del concorso delle aziende.

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    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondate le doglianze relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. Le imprese erano consapevoli del tetto di spesa nazionale e del potenziale obbligo di ripiano.

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    Violazione di legge e eccesso di potere per mancato rispetto delle tempistiche normative

    Il Tribunale rigetta questa censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse già sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, inclusi i principi relativi alle quote di ripiano e alla misura del concorso delle aziende.

  • Rigettato
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    Il Tribunale ritiene che il payback incida sul fatturato complessivo e che le imprese, consapevoli del meccanismo, avrebbero dovuto fatturare correttamente distinguendo il costo del bene da quello del servizio. Le linee guida del modello CE distinguono già tali voci.

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    Il Tribunale ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015, rendendo non fondate le doglianze relative alla retroattività e alla lesione dell'affidamento. Le imprese erano consapevoli del tetto di spesa nazionale e del potenziale obbligo di ripiano.

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    Il Tribunale rigetta questa censura, ritenendo che il meccanismo del payback fosse già sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78/2015, inclusi i principi relativi alle quote di ripiano e alla misura del concorso delle aziende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/04/2026, n. 6842
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6842
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo