Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3248/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3248/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_2 CodiceFiscale_2
Stefania Moretti (C.F.: ) e Roberta Mangiarotti (C.F.: CodiceFiscale_3 C.F._4
);
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in Cavenago
d'Adda (LO) in data 16.05.2015 (Atto N. 1 parte II serie A - anno 2015 - Comune di CAVENAGO
D'ADDA), e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nato in data [...]) e nata Per_1 Per_2 il 18.05.2016).
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
MODALITA' DI AFFIDO E COLLOCAMENTO:
2) I figli saranno affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., le decisioni di maggiore interesse relative alla prole. Le decisioni di maggior interesse e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
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MODALITA' DI VISITA:
4) Il padre potrà, fatto salvo ogni diverso migliore accordo, che verrà assunto di volta in volta e che terrà in primaria considerazione le esigenze di e vedere e tenere con sé i figli, presso Per_1 Per_2 la residenza dei nonni paterni (ove il sig. attualmente vive), in Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Pt_2
Galeotta Maiano, Via 1° Maggio 10, nei seguenti tempi:
- SETTIMANA A) lunedì pomeriggio con cena e riaccompagno presso la madre entro le ore 21.30
e week end, a partire dal venerdì sino alla domenica sera ore 21.30 con riaccompagno presso la mamma
- SETTIMANA B) mercoledì e giovedì pomeriggio con cena e riaccompagno presso la madre entro le ore 21.30
5) Entrambi i genitori si potranno recare a vedere i figli durante partite, allenamenti sportivi o recite scolastiche o cerimonie o in circostanze in cui è gradita la presenza da parte dei figli di entrambi i genitori indipendentemente dall'affidamento all'uno o all'altro dei genitori.
6) Sempre fatto salvo ogni diverso migliore accordo, da assumersi all'occorrenza e tenendo principalmente conto dei figli, il padre vedrà e terrà con sé i figli, presso la residenza dei nonni paterni, ove il sig. attualmente vive, in base alle seguenti tempistiche: Pt_2
- per metà delle vacanze natalizie, alternando con l'altro, di anno in anno, i periodi dal giorno di chiusura della scuola sino alla sera del 30 dicembre e dalla sera del 30 dicembre sino al giorno di ripresa della scuola. Vige tuttavia il regime dell'alternanza per i giorni di Natale e della Vigilia, di modo che almeno uno dei due giorni venga trascorso da ciascun genitore con i ragazzi;
- per metà delle vacanze pasquali, alternandosi, di anno in anno, con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, in periodi da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le restanti festività, sia civili sia religiose, secondo il criterio dell'alternanza annuale.
MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO FIGLI
7) Il sig. contribuirà al mantenimento ordinario indiretto dei figli e Pt_2 Per_1 Per_2 mediante il versamento mensile della somma di euro 500,00 (250 per ciascun figlio) sul cc bancario intestato alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal corrente mese di novembre 2024, con rivalutazione istat annuale, e ciò sino alla indipendenza economica degli stessi.
8) Il sig. contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie inerenti i figli, il tutto secondo Pt_2 lo schema e le modalità di cui alle Linee guida della Corte d'Appello di Milano siglate in data 14 novembre 2017, a precisamente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di pagina 2 di 4 corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinenti abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ricreative e ludiche (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo dieci giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro trenta giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi alla richiesta.
9) L'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla Sig.ra rinunciando il sig. Pt_1
a richiedere la quota del 50% ed autorizzando espressamente la mamma di e Pt_2 Per_1 Per_2 richiedere l'intero 100%. 10) La mensa scolastica di entrambi i bambini relativa all'anno scolastico 2023/2024 verrà interamente saldata dal sig. che si farà carico del pagamento complessivo. Pt_2
CASA FAMILIARE:
11) La casa familiare, sita in Sant'Angelo Lodigiano, di proprietà al 100% del sig. resta Pt_2 assegnata allo stesso che si farà interamente carico delle utenze.
12) Il mutuo, intestato unicamente al sig. continuerà ad essere corrisposto interamente dallo Pt_2 stesso.
13) La sig.ra unitamente ai figli, ha già lasciato la casa di Sant'Angelo alla firma del Pt_1 presente ricorso, spostando il proprio domicilio presso altra abitazione, con regolare contratto di locazione intestato alla medesima, sita in Villanova del Sillaro fraz. Bargano, alla Via S. Angelo n. 1.
14) Il sig. (in procinto di vendere quella che era la casa familiare) risiede attualmente presso Pt_2 la residenza dei di lui genitori, sita in in Sant'Angelo Lodigiano, Fraz. Galeotta Maiano, Via 1 Maggio
10, ed ivi vedrà e frequenterà i propri figli.
ULTERIORI QUESTIONI:
15) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di non avere alcunché da pretendere l'uno dall'altro. pagina 3 di 4 16) I coniugi reciprocamente autorizzano il rinnovo/rilascio dei documenti validi per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per i figli minori e a compiere tutto quanto necessario presso i competenti uffici.
17) Spese legali del presente procedimento compensate tra le parti”.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Alla successiva udienza virtuale del 15.01.2025, il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Cavenago d'Adda (LO) in data 16.05.2015 (Atto N. 1 parte II serie
A - anno 2015 - Comune di CAVENAGO D'ADDA);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cavenago d'Adda (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 30/01/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
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