Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 637/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 16.08.2022 da
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Parte_1
Osvaldo Pettene e Giuliana Franzoni che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Monica Caliaro che la rappresenta e difende con l'avv. Annamaria
Moschini per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 71/2022 del Tribunale di Verona
In punto: risarcimento danno differenziale – infortunio sul lavoro
Causa trattata all'udienza del 3.04.2025
Conclusioni per parte appellante: “1. NEL MERITO: previo accoglimento di uno o piu' di uno dei motivi del presente ricorso, previa in ogni caso la decurtazione della somma di € 80 mila
(ottantamila) versata ante causam e l'accertamento della entità delle somme erogate ed erogande da alla ricorrente a titolo di CP_2
indennizzo in relazione all'infortunio subito e per cui è causa, rigettarsi la domanda risarcitoria così come formulata da controparte siccome infondata o, quanto meno, condannarsi la convenuta alla minor somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese;
2. in via istruttoria: si produce copia autentica della sentenza impugnata con attestazione di conformità nonché fascicolo di parte del grado pendente;
”
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello di
Venezia, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Verona n. 71/2022 pubblicata il 14.02.2022, correggendo l'importo della somma dovuta in favore della signora
nell'importo di € 179.191,79 (per mero errore Parte_2
materiale indicato in € 179.091,19), oltre agli interessi legali dall'evento (19.6.2015) al saldo.
2. Con vittoria di spese e compenso professionale anche del presente grado, oltre al rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 16.08.2022 la sig.ra Pt_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il
[...]
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Tribunale di Verona, accertata la responsabilità della stessa, quale titolare della ditta individuale Stemar, nella causazione dell'infortunio sul lavoro subito dall'ex dipendente in data Controparte_1
19.06.2015, l'ha condannata al risarcimento del danno differenziale
(nella duplice componente non patrimoniale e patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica) e al rimborso delle spese mediche sostenute, per complessivi Euro 179.091,19 oltre interessi legali dall'evento al saldo.
Il Giudice di prime cure, in particolare, valorizzando anche la mancata contestazione da parte della convenuta in riferimento alla dinamica del sinistro, così come accertata nel verbale dello ha affermato la Pt_3
responsabilità di quest'ultima in relazione alla causazione del sinistro in ragione del fatto di aver messo a disposizione della lavoratrice, non adeguatamente formata, un macchinario privo dei necessari dispositivi di sicurezza (una macchina ribobinatrice) il cui utilizzo aveva provocato la presa e il trascinamento delle braccia da parte del tessuto in avvolgimento sull'aspo in rotazione, terminando gravi lesioni ad entrambe le braccia. All'esito della CTU medico legale, ha riconosciuto un danno biologico permanente nella misura del 50%, ed ha liquidato il danno non patrimoniale subito applicando le tabelle del
Tribunale di NO con applicazione di una ulteriore personalizzazione nella misura del 20%. Il Tribunale ha altresì liquidato il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, quantificandolo facendo applicazione dei criteri indicati dalla sentenza della Cassazione n. 22714/2022 tenendo conto del triplo della pensione sociale quale reddito di riferimento in ragione della condizione di precarietà lavorativa della ricorrente. Ha, quindi, operato lo scomputo di quanto riconosciuto dall' a titolo di CP_2
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
danno biologico e patrimoniale (capitalizzazione della rendita e ratei erogati) ai fini del calcolo del danno differenziale.
L'originaria convenuta propone appello sulla base di due motivi:
a) Con il primo censura la sentenza di primo grado per aver riconosciuto oltre al danno biologico e l'aumento per sofferenza morale, anche un'ulteriore personalizzazione del 20% in mancanza di adeguate allegazioni e prove a sostegno della necessità di personalizzazione in aumento del danno;
b) Con il secondo motivo si duole per la liquidazione di un danno differenziale da perdita della capacità lavorativa specifica e, sul punto, rileva l'assenza adeguate allegazioni in ordine alla compromissione della capacità lavorativa specifica e sostiene che l'iter argomentativo della CTU sarebbe incerto a tal proposito, senza operare una chiara distinzione tra perdita della capacità lavorativa generica e della capacità lavorativa specifica. Rileva, inoltre, che solo nelle note conclusive la ricorrente aveva individuato un'entità risarcitoria tale da produrre un danno differenziale positivo rispetto alle somme percepite dall a titolo di danno patrimoniale, mentre CP_2
l'importo indicato per tale posta di danno nel ricorso introduttivo era inferiore a quanto riconosciuto dall' , con CP_2
conseguente assorbimento del danno civilisticamente determinato nell'indennizzo riconosciuto dall' . CP_3
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente argomentando a sostegno dell'infondatezza delle doglianze di parte appellante e chiedendo il rigetto del gravame.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, è stata discussa e decisa all'udienza del 3.04.2025.
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – In via preliminare si rileva come non sia oggetto di appello l'an della responsabilità datoriale in ordine all'infortunio occorso alla lavoratrice appellata, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione sul punto.
2 – Il primo motivo d'appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha affermato di voler applicare le tabelle del
Tribunale di NO (nell'edizione vigente al momento della decisione) per liquidare il danno non patrimoniale connesso al grado di inabilità permanente accertato nella misura del 50%. Il valore del punto di danno biologico corrispondente ad un'invalidità permanente del 50% è pari ad Euro 6.368,43. A tale valore, che corrisponde alla sola componente del danno biologico in senso stretto, ha applicato una maggiorazione del 20% a titolo di personalizzazione, ottenendo l'importo di Euro 7.642,12, poi moltiplicato per 50 al fine di ottenere la somma di Euro 382.105,00. Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il giudice di primo grado non ha tenuto conto della maggiorazione del punto pari al 50% a titolo di incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore atteso che, in tal caso, il valore finale del punto sarebbe stato pari ad Euro 9.552,64, come emergente dalla lettura della tabella. Si è, invece, limitato ad applicare una maggiorazione del 20% a titolo di personalizzazione.
Il riconoscimento di tale maggiorazione, contestata dalla parte appellante con la formulazione del primo motivo d'appello, risulta coerente con la condizione soggettiva della lavoratrice che non solo ha subito una lesione permanente della propria integrità psicofisica nella misura del 50% ma tale lesione ha inciso significativamente sulla sua vita quotidiana tenuto conto del deficit di movimento di entrambe le braccia, in particolare con riferimento all'arto superiore destro e
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
all'impossibilità di compiere movimenti fini e prese a pinza con la mano destra in soggetto destrimane, nonché tendo presenti i visibili esiti cicatriziali (soprattutto sull'arto superiore destro). Tale complessiva condizione risulta certamente idonea ad incidere negativamente – oltre il mero danno biologico – sul ruolo di madre, per la connessa incapacità di attendere a molte attività e incombenze quotidiane, nonché sul valore – uomo (donna, in questo caso) sia sotto il profilo soggettivo, della percezione di sé, sia sotto il profilo dinamico relazionale. Con riferimento alle limitazioni risulta significativo quanto affermato dal CTU: “Deformazione marcata del
III distale di avambraccio, con salienza e superficializzazione dei mezzi di sintesi a livello, in particolare, della faccia ulnare di polso.
Mano ingentilita, edematosa ed atteggiata a riposo in semiflessione.
Per quanto attiene alla mobilizzazione: - spalla: elevazione non oltre
120°, abduzione fino a 160°, extra ed intrarotazione ridotta di circa
30° rispetto alla controlaterale.- polso: flessione dorsale possibile, solo passivamente, per 70°; abolita la flessione palmare. - mano: accennati i movimenti delle dita, fascicolazioni nel tentativo di allargarle a ventaglio. Chiusura a pugno non possibile, anch'essa solo accennata. Movimenti fini non possibili. Pinze non eseguibili”.
Per tali ragioni si ritiene infondata la censura svolta che afferisce al riconoscimento della maggiorazione a titolo di personalizzazione nella misura del 20%.
3 – Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
L'appellante censura la decisione sotto un duplice profilo: a) la sentenza si sarebbe limitata a richiamare un passaggio piuttosto generico della CTU, in cui ci si riferisce indistintamente alla capacità lavorativa generica e a quella specifica, in assenza di concreti elementi di prova circa la compromissione della capacità lavorativa specifica o
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
di una dequalificazione professionale tale da provocare una concreta diminuzione della capacità reddituale;
b) il giudice avrebbe liquidato un danno differenziale in ragione del riconoscimento di un maggior danno alla capacità lavorativa specifica rispetto a quanto era stato indicato nel ricorso introduttivo del giudizio (quantificazione poi rivista al rialzo solo nelle note conclusive della ricorrente).
Entrambi i profili non appaiono concludenti ai fini dell'invocata riforma della sentenza.
3.1 - Quanto al primo. L'appellante non mette in discussione la perdita del lavoro (a termine) in conseguenza del sinistro ma rileva che non vi sarebbero sufficienti elementi a sostegno di una effettiva compromissione della capacità di reddituale. Il CTU, nel proprio elaborato peritale rileva: “dall'ingresso in Italia la signora ha sempre avuto impieghi di tipo manuale e tale andrà quindi considerata la capacità lavorativa specifica della stessa (operaio generico). Ebbene, in funzione dei postumi anatomici e funzionali residuati all'infortunio del giugno 2015, è indubbio che, tanto la capacità lavorativa generica quanto quella specifica siano ad oggi severamente compromesse. Al fine di inquadrare e per far intendere la severità di tale compromissione si ritiene che la definizione corrispondente al coefficiente di correzione (0,8) attribuito in ambito sia del tutto CP_2
calzante. Tale definizione è assolutamente coerente al grado di compromissione dell'integrità psico-fisica attualmente obiettivabile e funzionalmente apprezzabile nella signora. Senz'altro, infatti, la menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche”, concludendo poi con il rilievo che “nel caso oggetto di discussione, per le attitudini lavorative della paziente e per il prevalente coinvolgimento dell'arto
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
superiore dominante, si ritiene che il livello di compromissione sia pari ad almeno i 2/3 della validità dell'individuo (validità residua
1/3)”.
Tali rilievi svolti dal CTU sono stati richiamati e fatti propri dal giudice di prime cure. Non si rinviene, al contrario di quanto affermato dall'appellante, alcuna confusione tra perdita della capacità lavorativa generica e della capacità lavorativa specifica. Come noto,
“il danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica, derivante da postumi macropermanenti, è un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello da incapacità lavorativa specifica ed è configurabile in presenza di una invalidità di gravità tale da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali)” (Cass. sez. III, n. 19922 del 12/07/2023). La Suprema
Corte ha, infatti, chiarito – superando un precedente orientamento – che “Va pertanto escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (cfr. Cass.,
16/1/2013, n. 908). La lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica”
(Cass. sez. III, 15/09/2023, n. 26641). Di contro, la perdita della
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
capacità lavorativa specifica consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto e il conseguente danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona (cfr. Cass. sez. III, n. 16628 del 12/06/2023).
Tanto premesso, il CTU, partendo dal presupposto – non oggetto di doglianza nel ricorso in appello – secondo cui “la signora ha sempre avuto impieghi di tipo manuale e tale andrà quindi considerata la capacità lavorativa specifica della stessa (operaio generico)”, in ragione delle rilevanti lesioni subite agli arti superiori, peraltro con maggiore compromissione dell'arto superiore destro in soggetto destrimane, ha coerentemente affermato una compromissione tanto della capacità lavorativa generica, quanto della capacità lavorativa specifica. E d'altro canto, risulta del tutto logica tale conclusione, in particolare con riferimento proprio alla capacità lavorativa specifica, visto che le mansioni operaie manuali (come quelle svolte dalla lavoratrice) richiedono più di altre una piena funzionalità delle mani.
Non risulta oggetto di specifica censura, invece, la quantificazione nella misura di due terzi che, comunque, è stata indicata sulla base di argomenti privi di vizi logici, anche in coerenza con la valutazione espressa dall' CP_2
3.2 - Quanto all'ulteriore profilo riferito alla quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica in misura superiore a quanto indicato in ricorso, si rileva come il giudice di primo grado non sia incorso in vizio di ultrapetizione. È stato affermato dalla Suprema
Corte che “Quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata ovvero dell'importo, non quantificato, eventualmente
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo” (Cass. sez. lav., n. 20707 del 10/08/2018). Nel caso di specie nel ricorso introduttivo era stato quantificato il danno facendo applicazione degli ormai superati criteri di cui al R.D. n. 1403/1922 chiedendo, comunque nelle conclusioni il “risarcimento, in favore della signora dei danni tutti da questa subìti, Controparte_1
quantificati nella somma di € 751.080,74, decurtate le somme già corrisposte alla danneggiata, nei limiti del cosiddetto danno differenziale, salva la diversa somma che risulterà in corso di causa”.
Il Giudice di prime cure, facendo applicazione di più attuali criteri di liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ha quindi provveduto a quantificare la somma spettante (da cui ha poi detratto gli importi riconosciuti dall a titolo di danno CP_2
patrimoniale), senza esorbitare dai limiti della domanda attorea visto che nelle conclusioni del ricorso si era fatto riferimento anche alla diversa somma che sarebbe risultata in corso di causa.
4 – Risulta, invece, fondata l'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla parte appellata atteso che il giudice di primo grado è incorso in due errori di calcolo. L'operazione matematica consistita nel sottrarre dall'importo liquidato a titolo di danno biologico permanente le somme riconosciute dall' a tale titolo, cui poi si CP_2
aggiunge il risarcimento del danno biologico temporaneo (utilizzando gli importi puntualmente indicati nella sentenza), determina il risultato di Euro 190.581,62, mentre il Tribunale ha indicato come risultato il diverso importo di Euro 190.481,62. Tale errore si ripercuote a catena
~ 10 ~ Corte d'Appello di Venezia
nei successivi passaggi (alle pagg. 11 e 12) e, da ultimo, nel calcolo finale del risarcimento liquidato (comprensivo del danno non patrimoniale, patrimoniale e del rimborso delle spese mediche) il
Tribunale compie un ulteriore errore scrivendo erroneamente l'ammontare dei centesimi – giungendo all'importo di Euro
179.091,19, mentre il risultato corretto è di Euro 179.191,79, come rilevato dall'appellata. Si tratta di evidenti errori materiali nel riportare i risultati dei calcoli indicati e, pertanto, sono suscettibili di correzione senza necessità di apposito motivo di appello incidentale (cfr. Cass. n.
7706 del 16/05/2003 secondo cui “Nell'ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello”; nello stesso senso Cass. n. 19284 del 12/09/2014).
5 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori prossimi ai medi (senza tener conto della fase istruttoria, non svolta).
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− Rigetta l'appello;
− In accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla parte appellata, dispone che nella sentenza di primo grado, a pag. 9, decima riga, in luogo di “euro
190.481,62” si intenda scritto “euro 190.581,62”; a pag. 11, terzultima riga, in luogo di “euro 190.481,62”, si intenda scritto
“euro 190.581,62”; a pag. 12, seconda riga, in luogo di “euro
259.091,19” si intenda scritto “euro 259.191,79”; a pag. 12, sesta riga, in luogo di “euro 179.091,19” si intenda scritto “euro
179.191,79” e che nel dispositivo, dopo le parole “somma complessiva di”, in luogo di “euro 179.091,19”, si intenda scritto “euro 179.191,79”;
− Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano in complessivi Euro 9.500 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
− Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 3.04.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
~ 12 ~