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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3374/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo ConSIliere rel. dott.ssa Cristina Ravera ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3374/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Adalberto Castoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Corso di Porta Nuova n.15, giusta procura in atti.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Francesco Errico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rapallo
(GE), via Magenta n. 1/A, giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: mutuo pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
PER : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o in merito, in riforma totale dell'impugnata sentenza, così giudicare:
– Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
nel merito
1. in via principale, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 6436/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 13/06/2020 per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. accertare, con sentenza di accertamento negativo, per i motivi di cui in narrativa, che la richiesta di pagamento degli importi di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
nei confronti di è illegittima, infondata e comunque contraria a Parte_1
buona fede e, accertato e dichiarato il credito (ceduto alla opponente) di euro 27.400, ovvero in subordine di euro 7.600, per danni cagionati dalla SInora Controparte_1
come esposti in narrativa, dichiarare, per l'effetto e previa dichiarazione di compensazione, che nulla è dovuto da , cessionario del credito da Parte_1
risarcimento danni, in relazione alla pretesa della CP_1
3. in ogni caso, anche in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare un credito di compensare, in tutto o in parte lo Controparte_1
stesso, con le somme di cui rivendica il pagamento per i motivi di cui Parte_1
in premessa e in ogni caso condannare la SInora a pagare la Controparte_1
residua somma di euro di euro 22.116,05 ovvero quella diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio oltre interessi di legge (anche ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica del presente atto) e rivalutazione dalla data del 17 aprile 2018 al saldo
pagina 2 di 12 effettivo ovvero da determinarsi anche in via equitativa. Con riserva di agire per i maggiori danni in separata sede.
5. chiede di essere ammessa alla prova per interrogatorio formale e testi di cui ai fatti dedotti in atti e segnatamente quelli di cui alla memoria ex art. 183 vi comma n. 2 e 3 ivi inclusi quelli non ammessi con i testi indicati e nelle medesime memorie.
6. Con il favore delle spese, diritti e onorari, oltre spese generali ex art. 15 L.P., 2%.
CPA e IVA se dovuta, relativi al doppio grado di giudizio.”
PER Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- in via preliminare dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile;
- nel merito respingere integralmente l'atto di appello proposto dalla SI.ra
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n° 8576/2023 pubbl. il 03.11.2023, Repert. n°
9130/2023 del 03.11.2023. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La SI.ra – destinataria del decreto ingiuntivo n. 6436/2020 per la Parte_1
somma di euro 5.283,95, ottenuto dalla SI.ra – ha interposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 8576/2023, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione avente ad oggetto il predetto provvedimento monitorio, ritenendo provato il credito vantato dall'opposta e, al contrario, insussistente il maggior controcredito risarcitorio eccepito in via di compensazione ed azionato in via riconvenzionale dalla SI.ra . Parte_1
Vicende processuali
1) La SI.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6436/2020 con il quale il Tribunale di Milano l'aveva condannata al pagamento in pagina 3 di 12 favore di della somma di euro 5.283,95 quale debito residuo di un Controparte_1
mutuo (per originari euro 40.000,00), erogatole dall'opposta in data 27.3.2014. A sostegno dell'opposizione deduceva:
- di aver partecipato, nel 2018, ad un'asta per l'acquisto di un immobile sito in Arese
(MI), costituendo all'uopo la società PSN s.r.l.;
- che la SI.ra aveva promesso ex art. 1822 c.c. di concedere a mutuo alla predetta CP_1
società la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile in caso di aggiudicazione, domandando, a garanzia dell'obbligo restitutorio, di essere nominata amministratore unico della PSN s.r.l.;
- che, versata la causazione di euro 7.600,00 ed ottenuta l'aggiudicazione, la SI.ra si rifiutava ingiustificatamente di erogare la provvista per l'acquisto CP_1
dell'immobile, dimettendosi dalla carica di amministratore;
- che, conseguentemente, il Tribunale revocava l'aggiudicazione, incamerando la cauzione;
- che, dunque, PSN s.r.l. subiva un danno pari all'importo della cauzione incamerata dal
Tribunale (euro 7.600,00), oltre ad un ulteriore pregiudizio per euro 19.800,00 pari alla somma al cui pagamento la società era stata condannata dal Tribunale delle esecuzioni immobiliari ai sensi dell'art. 587 co.2 c.c., in qualità di aggiudicataria inadempiente1;
- che siffatto credito risarcitorio – pari a complessivi euro 27.400,00 (di cui euro
7.600,00 di cauzione + euro 19.800,00 di condanna ex art. 578 c.p.c.) – veniva ceduto da
PSN s.r.l. alla SI.ra , la quale era quindi legittimata ad opporlo in Parte_1
compensazione al credito vantato dalla SI.ra per le rate residue del Controparte_1
mutuo stipulato in data 27.3.2014;
- che, conseguentemente, il credito di euro 5.283,95 oggetto del D.I. (e pari alle ultime sette rate del mutuo) doveva ritenersi estinto per compensazione. 1 L'art. 587 co. 2 c.p.c. prevede, infatti, la condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo dell'aggiudicazione revocata (nella specie euro 76.000) e il prezzo di aggiudicazione dell'incanto successivo (nella specie 48.600), al netto della cauzione (nel caso in esame, pari ad euro 7.600) pagina 4 di 12 Concludeva, dunque, domandando:
- in via principale, di revocare il decreto opposto;
- in via riconvenzionale, di accertare il credito risarcitorio della SI.ra Parte_1
per euro 27.400,00 e, per l'effetto, operata la compensazione con il controcredito vantato dalla SI.ra in sede monitoria, di condannare quest'ultima al pagamento della CP_1
differenza, pari ad euro 22.116,05.
2) Si costituiva in giudizio la SI.ra contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e instando per la conferma del decreto opposto. Domandava altresì la condanna dell'opponente al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3) Istruita la causa mediante assunzione di prove orali, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8576/2023, rigettava integralmente l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto e disattendendo le ulteriori domande di parte opponente (nonché la domanda risarcitoria avanzata dall'opposta ex art. 96 c.p.c.).
Queste, sinteticamente, le ragioni poste dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento:
- la SI.ra aveva riconosciuto di aver ottenuto dalla SI.ra la somma Parte_1 CP_1
di euro 40.000,00 a titolo di mutuo e di non aver provveduto al rimborso delle ultime sette rate;
- doveva, conseguentemente, ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. il credito della SI.ra per l'importo di euro 5.283,95; CP_1
- non vi era, invece, prova del credito risarcitorio vantato dalla SI.ra , Parte_1
essendo rimasto indimostrato che la SI.ra si fosse obbligata a concedere un CP_1
mutuo alla società PSN s.r.l.: dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, infatti, era emerso che la SI.ra si fosse limitata a mere dichiarazioni di intenti, CP_1
non tradottesi in un vero e proprio preliminare di mutuo;
- nessun inadempimento contrattuale poteva, dunque, essere imputabile alla SI.ra con conseguente inconfigurabilità di un obbligo risarcitorio a suo carico. CP_1
pagina 5 di 12 4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la SI.ra , formulando Parte_1
un unico motivo di appello con il quale è stata censurata l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrato che la SI.ra avesse promesso ex CP_1
art. 1822 c.c. di mutuare a PSN s.r.l. la somma necessaria per l'acquisto dell'immobile all'asta.
Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, tale circostanza sarebbe stata suffragata dalle dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, i quali avrebbero confermato che la SI.ra si era impegnata a fornire alla PSN s.r.l. la provvista CP_1
necessaria per l'acquisto dell'immobile, a fronte della nomina ad amministratore unico della società promissaria mutuataria.
La circostanza per cui l'accordo fosse stato effettivamente concluso sarebbe risultata ulteriormente dimostrata dal fatto che PSN s.r.l. ne avesse dato parziale esecuzione, avendo provveduto a nominare la SI.ra quale suo amministratore unico (Cfr. CP_1
visura PSN s.r.l. sub doc. 2 fascicolo primo grado ). Parte_1
In ogni caso, l'appellante ha dedotto che, quand'anche non si fosse ritenuta raggiunta la prova in ordine al perfezionamento del preliminare di mutuo, la SI.ra sarebbe CP_1
stata, comunque, tenuta al risarcimento del danno per l'importo di euro 27.400,00 a titolo di responsabilità precontrattuale per aver ingenerato con la propria condotta un legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto.
5) Si è costituita in giudizio la SI.ra eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.
6) Alla prima udienza del 6.3.2024, il conSIliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 30.4.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 6 di 12 Motivi della decisione
7) Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla SI.ra ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello, nel suo Controparte_1
complesso, è stato articolato in maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
8) Tanto premesso, relativamente al merito si osserva quanto segue.
9) La controversia prende le mosse da un credito di euro 5.283,95 vantato in sede monitoria dalla SI.ra nei confronti di a titolo di Controparte_1 Parte_1
mutuo.
Sia l'an che il quantum di siffatto credito costituiscono circostanze pacifiche in atti, oltre che coperte da giudicato interno. La SI.ra , infatti, ha riconosciuto, Parte_1
nel corso del giudizio di opposizione, di aver ricevuto a mutuo la somma di euro 40.000 dalla SI.ra e di non aver provveduto al rimborso delle ultime sette rate per CP_1
complessivi euro 5.283,95.
Il Tribunale, sulla base di tale dichiarazione confessoria, ha conseguentemente ritenuto provato il credito vantato dall'opposta e la statuizione non è stata oggetto di impugnazione. La SI.ra , odierna appellante, infatti, ha censurato Parte_1
l'impugnata sentenza solo nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto indimostrato il maggior controcredito di euro 27.400 portato in compensazione dall'opponente, rigettando, per l'effetto, la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento della differenza per complessivi euro 22.116,05 (27.400 -
5.283,95).
10) Nella prospettazione della SI.ra , la somma di euro 27.400 integrerebbe Parte_1
un credito risarcitorio conseguente all'inadempimento della SI.ra all'obbligo CP_1
pagina 7 di 12 dalla medesima assunto di concedere un mutuo alla società PSN s.r.l. la somma necessaria per l'acquisto di un immobile di cui la società si era resa aggiudicataria nell'ambito di una procedura di incanto pubblico.
In particolare, la SI.ra ha allegato che la società PSN s.r.l., avendo Parte_1
interesse ad acquistare un immobile all'asta, ma essendo sopravvista delle necessarie disponibilità economiche, si era rivolta alla SI.ra la quale si sarebbe impegnata CP_1
ex art. 1822 c.c. ad erogare la somma a mutuo in caso di aggiudicazione, a fronte della nomina alla carica di amministratore unico della PSN s.r.l.; senonché ottenuta l'aggiudicazione e versata la cauzione, la SI.ra si sarebbe ingiustificatamente CP_1
rifiutata di dar seguito all'impegno assunto.
11) Il Tribunale ha disatteso tale ricostruzione, ritenendo non provata l'assunzione da parte della SI.ra di un'obbligazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1822 c.c. CP_1
Ad avviso del Tribunale dall'istruttoria era infatti emersa la sola assunzione di un impegno non travalicante “lo stadio degli intenti”.
12) La Corte ritiene di aderire alla valutazione del Tribunale per le ragioni di seguito esposte.
13) Dall'istruttoria espletata in corso di causa è effettivamente emerso che la SI.ra avesse in qualche modo manifestato la propria disponibilità a partecipare CP_1
all'operazione immobiliare avuta di mira dalla SI.ra ; senonché i contorni di Parte_1
un siffatto impegno risultano estremamente nebulosi, anche a fronte delle dichiarazioni rilasciate dalla SI.ra in sede di interrogatorio formale. CP_1
L'odierna appellata, infatti, ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti di causa, anch'essa ritenuta plausibile dalla Corte: la SI.ra si sarebbe impegnata CP_1
esclusivamente ad avanzare, a nome della PSN s.r.l., una richiesta di finanziamento alla propria banca di fiducia. Sarebbe stato, invero, estremamente difficile per l'odierna appellante ottenere un mutuo bancario, atteso lo scarso merito creditizio di cui godeva a causa delle problematiche finanziarie che avevano in passato interessato lei e la sua pagina 8 di 12 famiglia. In buona sostanza, la SI.ra si sarebbe resa semplicemente disponibile a CP_1
fungere da prestanome: solo a questo fine avrebbe accettato la nomina alla carica di amministratore unico della PSN s.r.l., carica da cui si sarebbe dimessa a seguito del rifiuto comunque opposto dalla Banca alla richiesta di finanziamento.
14) Ritiene la Corte che entrambe le alternative prospettazioni siano sfornite di adeguato supporto probatorio.
La prova testimoniale assunta in corso di causa si è infatti rivelata all'uopo non risolutiva.
Invero, il SI. (commercialista della PSN s.r.l.) – indicato come teste dalla Tes_1
stessa SI.ra si è limitato ad affermare genericamente che la SI.ra Tes_2 CP_1
avrebbe dovuto essere nominata amministratrice “a garanzia del finanziamento” (Cfr. verbale udienza del 3.5.2022), senza meglio circoscrivere siffatta affermazione che potrebbe, dunque, suffragare entrambe le tesi.
“A garanzia del finanziamento” potrebbe SInificare, come sostenuto dall'odierna appellante, che la SI.ra si sarebbe impegnata a concedere un mutuo alla PSN CP_1
s.r.l., assumendo la carica di amministratore della società a garanzia dell'obbligo restitutorio (controllando direttamente la gestione sociale della mutuataria, infatti, la avrebbe potuto più facilmente assicurarsi la restituzione della somma finanziata). CP_1
La dichiarazione del teste potrebbe essere, tuttavia, interpretata anche nel Tes_1
senso che la nomina ad amministratrice della SI.ra avrebbe garantito alla società CP_1
maggiori chance di ottenere un finanziamento bancario.
15) Parimenti generiche – e a tratti addirittura contraddittorie– si rivelano le dichiarazioni rese anche dagli altri due testi, i SI.ri e Testimone_3 [...]
(la cui attendibilità, oltretutto, risulta quanto meno attenuata, trattandosi Tes_4
rispettivamente del padre e della sorella dell'odierna appellante).
Entrambi i testimoni, infatti, hanno affermato che la SI.ra si sarebbe impegnata a CP_1
concedere le somme a mutuo alla PSN s.r.l. ovvero a prestare garanzie per l'operazione pagina 9 di 12 (teste : “ la SInora si era offerta alternativamente o di finanziare la Testimone_3
società per l'acquisto; o di dare i titoli in garanzia”; teste : “ho Testimone_4
sentito la SInora personalmente in alcune cene dire che avrebbe corrisposto la CP_1
somma per l'asta anche eventualmente svincolando dei titoli o con un assegno circolare. Non so dire poi quali siano stati gli accordi tra di loro io ho sentito dire che avrebbe dato garanzie per l'operazione” - Cfr. verbale udienza 3.5.2022).
Tali dichiarazioni si rivelano, tuttavia, tra loro incompatibili.
Invero, delle due l'una: o la SI.ra si era impegnata ad erogare direttamente alla CP_1
società il finanziamento oppure aveva manifestato solo la propria disponibilità a prestare garanzia per un mutuo che avrebbe dovuto essere concesso da un soggetto terzo.
A ciò si aggiunga che tutte le dichiarazioni testimoniali (compresa quella del SI.
) anche laddove fanno riferimento alla pretesa promessa di mutuo, risultano Tes_1
estremamente vaghe circe le modalità di erogazione della somma: il SI. , Tes_1
infatti, ha dichiarato che la SI.ra “sarebbe dovuta andare in banca dove aveva il CP_1
proprio patrimonio per capire se finanziare la famiglia che poi avrebbe Parte_1
finanziato la società o finanziare direttamente la società”; i SI.ri e Tes_3 [...]
hanno invece fatto riferimento ad un non meglio precisato disinvestimento Tes_4
di titoli.
16) A fronte di dichiarazioni testimoniali di tale tenore e in assenza di qualsivoglia prova documentale del preteso impegno assunto dalla SI.ra ritiene la Corte che non CP_1
possa ritenersi raggiunta la prova della promessa di mutuo ex art. 1822 c.c., dedotta da parte appellante a fondamento delle proprie pretese. La citata norma configura, infatti, un contratto preliminare di mutuo (ex uno latere) che, come tale, richiede che il contenuto del contratto definitivo sia individuato in modo sufficientemente preciso e completo, sì da non rendere necessaria nessuna ulteriore discussione per decidere in ordine agli elementi dell'accordo da perfezionare.
pagina 10 di 12 Nel caso in esame, invece, il contenuto del futuro contratto non risulta in alcun modo definito, essendo incerte non solo le modalità di erogazione del preteso mutuo, ma la stessa natura dell'obbligazione asseritamente promessa dalla SI.ra la prova CP_1
testimoniale non è stata infatti in grado di chiarire se l'odierna appellata avesse manifestato la propria disponibilità a concedere un mutuo ovvero se si fosse limitata a promettere di farsi garante di un finanziamento che avrebbe dovuto invece essere concesso da un soggetto terzo.
17) Per le medesime ragioni deve essere rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante, in via di subordine, ai sensi dell'art. 1337 c.c.
L'estrema nebulosità delle risultanze istruttorie non consente, infatti, a questa Corte di individuare con chiarezza i termini dell'andamento delle trattative da cui la SI.ra CP_1
sarebbe ingiustificatamente receduta.
18) Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
19) Al rigetto dell'appello consegue la condanna della SI.ra al pagamento Parte_1
delle spese del grado, liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
20) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8576/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 11 di 12 2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1
le spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi Controparte_1
euro 3.966 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge,
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 30 aprile 2025.
Il conSIliere est. Il Presidente
Lorenzo Orsenigo Marianna Galioto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo ConSIliere rel. dott.ssa Cristina Ravera ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3374/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Adalberto Castoro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano,
Corso di Porta Nuova n.15, giusta procura in atti.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Francesco Errico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rapallo
(GE), via Magenta n. 1/A, giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: mutuo pagina 1 di 12 CONCLUSIONI:
PER : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria in rito e/o in merito, in riforma totale dell'impugnata sentenza, così giudicare:
– Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
nel merito
1. in via principale, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 6436/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 13/06/2020 per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. accertare, con sentenza di accertamento negativo, per i motivi di cui in narrativa, che la richiesta di pagamento degli importi di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
nei confronti di è illegittima, infondata e comunque contraria a Parte_1
buona fede e, accertato e dichiarato il credito (ceduto alla opponente) di euro 27.400, ovvero in subordine di euro 7.600, per danni cagionati dalla SInora Controparte_1
come esposti in narrativa, dichiarare, per l'effetto e previa dichiarazione di compensazione, che nulla è dovuto da , cessionario del credito da Parte_1
risarcimento danni, in relazione alla pretesa della CP_1
3. in ogni caso, anche in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare un credito di compensare, in tutto o in parte lo Controparte_1
stesso, con le somme di cui rivendica il pagamento per i motivi di cui Parte_1
in premessa e in ogni caso condannare la SInora a pagare la Controparte_1
residua somma di euro di euro 22.116,05 ovvero quella diversa somma che dovesse risultare nel corso del giudizio oltre interessi di legge (anche ex art. 1284 c.c. dalla data di notifica del presente atto) e rivalutazione dalla data del 17 aprile 2018 al saldo
pagina 2 di 12 effettivo ovvero da determinarsi anche in via equitativa. Con riserva di agire per i maggiori danni in separata sede.
5. chiede di essere ammessa alla prova per interrogatorio formale e testi di cui ai fatti dedotti in atti e segnatamente quelli di cui alla memoria ex art. 183 vi comma n. 2 e 3 ivi inclusi quelli non ammessi con i testi indicati e nelle medesime memorie.
6. Con il favore delle spese, diritti e onorari, oltre spese generali ex art. 15 L.P., 2%.
CPA e IVA se dovuta, relativi al doppio grado di giudizio.”
PER Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano:
- in via preliminare dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile;
- nel merito respingere integralmente l'atto di appello proposto dalla SI.ra
[...]
perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n° 8576/2023 pubbl. il 03.11.2023, Repert. n°
9130/2023 del 03.11.2023. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La SI.ra – destinataria del decreto ingiuntivo n. 6436/2020 per la Parte_1
somma di euro 5.283,95, ottenuto dalla SI.ra – ha interposto appello Controparte_1
avverso la sentenza n. 8576/2023, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione avente ad oggetto il predetto provvedimento monitorio, ritenendo provato il credito vantato dall'opposta e, al contrario, insussistente il maggior controcredito risarcitorio eccepito in via di compensazione ed azionato in via riconvenzionale dalla SI.ra . Parte_1
Vicende processuali
1) La SI.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6436/2020 con il quale il Tribunale di Milano l'aveva condannata al pagamento in pagina 3 di 12 favore di della somma di euro 5.283,95 quale debito residuo di un Controparte_1
mutuo (per originari euro 40.000,00), erogatole dall'opposta in data 27.3.2014. A sostegno dell'opposizione deduceva:
- di aver partecipato, nel 2018, ad un'asta per l'acquisto di un immobile sito in Arese
(MI), costituendo all'uopo la società PSN s.r.l.;
- che la SI.ra aveva promesso ex art. 1822 c.c. di concedere a mutuo alla predetta CP_1
società la provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile in caso di aggiudicazione, domandando, a garanzia dell'obbligo restitutorio, di essere nominata amministratore unico della PSN s.r.l.;
- che, versata la causazione di euro 7.600,00 ed ottenuta l'aggiudicazione, la SI.ra si rifiutava ingiustificatamente di erogare la provvista per l'acquisto CP_1
dell'immobile, dimettendosi dalla carica di amministratore;
- che, conseguentemente, il Tribunale revocava l'aggiudicazione, incamerando la cauzione;
- che, dunque, PSN s.r.l. subiva un danno pari all'importo della cauzione incamerata dal
Tribunale (euro 7.600,00), oltre ad un ulteriore pregiudizio per euro 19.800,00 pari alla somma al cui pagamento la società era stata condannata dal Tribunale delle esecuzioni immobiliari ai sensi dell'art. 587 co.2 c.c., in qualità di aggiudicataria inadempiente1;
- che siffatto credito risarcitorio – pari a complessivi euro 27.400,00 (di cui euro
7.600,00 di cauzione + euro 19.800,00 di condanna ex art. 578 c.p.c.) – veniva ceduto da
PSN s.r.l. alla SI.ra , la quale era quindi legittimata ad opporlo in Parte_1
compensazione al credito vantato dalla SI.ra per le rate residue del Controparte_1
mutuo stipulato in data 27.3.2014;
- che, conseguentemente, il credito di euro 5.283,95 oggetto del D.I. (e pari alle ultime sette rate del mutuo) doveva ritenersi estinto per compensazione. 1 L'art. 587 co. 2 c.p.c. prevede, infatti, la condanna dell'aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo dell'aggiudicazione revocata (nella specie euro 76.000) e il prezzo di aggiudicazione dell'incanto successivo (nella specie 48.600), al netto della cauzione (nel caso in esame, pari ad euro 7.600) pagina 4 di 12 Concludeva, dunque, domandando:
- in via principale, di revocare il decreto opposto;
- in via riconvenzionale, di accertare il credito risarcitorio della SI.ra Parte_1
per euro 27.400,00 e, per l'effetto, operata la compensazione con il controcredito vantato dalla SI.ra in sede monitoria, di condannare quest'ultima al pagamento della CP_1
differenza, pari ad euro 22.116,05.
2) Si costituiva in giudizio la SI.ra contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto e instando per la conferma del decreto opposto. Domandava altresì la condanna dell'opponente al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3) Istruita la causa mediante assunzione di prove orali, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8576/2023, rigettava integralmente l'opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto e disattendendo le ulteriori domande di parte opponente (nonché la domanda risarcitoria avanzata dall'opposta ex art. 96 c.p.c.).
Queste, sinteticamente, le ragioni poste dal Tribunale a fondamento del proprio convincimento:
- la SI.ra aveva riconosciuto di aver ottenuto dalla SI.ra la somma Parte_1 CP_1
di euro 40.000,00 a titolo di mutuo e di non aver provveduto al rimborso delle ultime sette rate;
- doveva, conseguentemente, ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. il credito della SI.ra per l'importo di euro 5.283,95; CP_1
- non vi era, invece, prova del credito risarcitorio vantato dalla SI.ra , Parte_1
essendo rimasto indimostrato che la SI.ra si fosse obbligata a concedere un CP_1
mutuo alla società PSN s.r.l.: dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, infatti, era emerso che la SI.ra si fosse limitata a mere dichiarazioni di intenti, CP_1
non tradottesi in un vero e proprio preliminare di mutuo;
- nessun inadempimento contrattuale poteva, dunque, essere imputabile alla SI.ra con conseguente inconfigurabilità di un obbligo risarcitorio a suo carico. CP_1
pagina 5 di 12 4) Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la SI.ra , formulando Parte_1
un unico motivo di appello con il quale è stata censurata l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrato che la SI.ra avesse promesso ex CP_1
art. 1822 c.c. di mutuare a PSN s.r.l. la somma necessaria per l'acquisto dell'immobile all'asta.
Nella prospettazione di parte appellante, al contrario, tale circostanza sarebbe stata suffragata dalle dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, i quali avrebbero confermato che la SI.ra si era impegnata a fornire alla PSN s.r.l. la provvista CP_1
necessaria per l'acquisto dell'immobile, a fronte della nomina ad amministratore unico della società promissaria mutuataria.
La circostanza per cui l'accordo fosse stato effettivamente concluso sarebbe risultata ulteriormente dimostrata dal fatto che PSN s.r.l. ne avesse dato parziale esecuzione, avendo provveduto a nominare la SI.ra quale suo amministratore unico (Cfr. CP_1
visura PSN s.r.l. sub doc. 2 fascicolo primo grado ). Parte_1
In ogni caso, l'appellante ha dedotto che, quand'anche non si fosse ritenuta raggiunta la prova in ordine al perfezionamento del preliminare di mutuo, la SI.ra sarebbe CP_1
stata, comunque, tenuta al risarcimento del danno per l'importo di euro 27.400,00 a titolo di responsabilità precontrattuale per aver ingenerato con la propria condotta un legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contratto.
5) Si è costituita in giudizio la SI.ra eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.
6) Alla prima udienza del 6.3.2024, il conSIliere istruttore ha fissato l'udienza ex art. 352 c.p.c. al 30.4.2025, con concessione dei termini perentori previsti dalla disposizione del codice di rito;
in quella sede la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pagina 6 di 12 Motivi della decisione
7) Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla SI.ra ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'appello, nel suo Controparte_1
complesso, è stato articolato in maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'odierno impugnante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
8) Tanto premesso, relativamente al merito si osserva quanto segue.
9) La controversia prende le mosse da un credito di euro 5.283,95 vantato in sede monitoria dalla SI.ra nei confronti di a titolo di Controparte_1 Parte_1
mutuo.
Sia l'an che il quantum di siffatto credito costituiscono circostanze pacifiche in atti, oltre che coperte da giudicato interno. La SI.ra , infatti, ha riconosciuto, Parte_1
nel corso del giudizio di opposizione, di aver ricevuto a mutuo la somma di euro 40.000 dalla SI.ra e di non aver provveduto al rimborso delle ultime sette rate per CP_1
complessivi euro 5.283,95.
Il Tribunale, sulla base di tale dichiarazione confessoria, ha conseguentemente ritenuto provato il credito vantato dall'opposta e la statuizione non è stata oggetto di impugnazione. La SI.ra , odierna appellante, infatti, ha censurato Parte_1
l'impugnata sentenza solo nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto indimostrato il maggior controcredito di euro 27.400 portato in compensazione dall'opponente, rigettando, per l'effetto, la domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento della differenza per complessivi euro 22.116,05 (27.400 -
5.283,95).
10) Nella prospettazione della SI.ra , la somma di euro 27.400 integrerebbe Parte_1
un credito risarcitorio conseguente all'inadempimento della SI.ra all'obbligo CP_1
pagina 7 di 12 dalla medesima assunto di concedere un mutuo alla società PSN s.r.l. la somma necessaria per l'acquisto di un immobile di cui la società si era resa aggiudicataria nell'ambito di una procedura di incanto pubblico.
In particolare, la SI.ra ha allegato che la società PSN s.r.l., avendo Parte_1
interesse ad acquistare un immobile all'asta, ma essendo sopravvista delle necessarie disponibilità economiche, si era rivolta alla SI.ra la quale si sarebbe impegnata CP_1
ex art. 1822 c.c. ad erogare la somma a mutuo in caso di aggiudicazione, a fronte della nomina alla carica di amministratore unico della PSN s.r.l.; senonché ottenuta l'aggiudicazione e versata la cauzione, la SI.ra si sarebbe ingiustificatamente CP_1
rifiutata di dar seguito all'impegno assunto.
11) Il Tribunale ha disatteso tale ricostruzione, ritenendo non provata l'assunzione da parte della SI.ra di un'obbligazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1822 c.c. CP_1
Ad avviso del Tribunale dall'istruttoria era infatti emersa la sola assunzione di un impegno non travalicante “lo stadio degli intenti”.
12) La Corte ritiene di aderire alla valutazione del Tribunale per le ragioni di seguito esposte.
13) Dall'istruttoria espletata in corso di causa è effettivamente emerso che la SI.ra avesse in qualche modo manifestato la propria disponibilità a partecipare CP_1
all'operazione immobiliare avuta di mira dalla SI.ra ; senonché i contorni di Parte_1
un siffatto impegno risultano estremamente nebulosi, anche a fronte delle dichiarazioni rilasciate dalla SI.ra in sede di interrogatorio formale. CP_1
L'odierna appellata, infatti, ha prospettato una diversa ricostruzione dei fatti di causa, anch'essa ritenuta plausibile dalla Corte: la SI.ra si sarebbe impegnata CP_1
esclusivamente ad avanzare, a nome della PSN s.r.l., una richiesta di finanziamento alla propria banca di fiducia. Sarebbe stato, invero, estremamente difficile per l'odierna appellante ottenere un mutuo bancario, atteso lo scarso merito creditizio di cui godeva a causa delle problematiche finanziarie che avevano in passato interessato lei e la sua pagina 8 di 12 famiglia. In buona sostanza, la SI.ra si sarebbe resa semplicemente disponibile a CP_1
fungere da prestanome: solo a questo fine avrebbe accettato la nomina alla carica di amministratore unico della PSN s.r.l., carica da cui si sarebbe dimessa a seguito del rifiuto comunque opposto dalla Banca alla richiesta di finanziamento.
14) Ritiene la Corte che entrambe le alternative prospettazioni siano sfornite di adeguato supporto probatorio.
La prova testimoniale assunta in corso di causa si è infatti rivelata all'uopo non risolutiva.
Invero, il SI. (commercialista della PSN s.r.l.) – indicato come teste dalla Tes_1
stessa SI.ra si è limitato ad affermare genericamente che la SI.ra Tes_2 CP_1
avrebbe dovuto essere nominata amministratrice “a garanzia del finanziamento” (Cfr. verbale udienza del 3.5.2022), senza meglio circoscrivere siffatta affermazione che potrebbe, dunque, suffragare entrambe le tesi.
“A garanzia del finanziamento” potrebbe SInificare, come sostenuto dall'odierna appellante, che la SI.ra si sarebbe impegnata a concedere un mutuo alla PSN CP_1
s.r.l., assumendo la carica di amministratore della società a garanzia dell'obbligo restitutorio (controllando direttamente la gestione sociale della mutuataria, infatti, la avrebbe potuto più facilmente assicurarsi la restituzione della somma finanziata). CP_1
La dichiarazione del teste potrebbe essere, tuttavia, interpretata anche nel Tes_1
senso che la nomina ad amministratrice della SI.ra avrebbe garantito alla società CP_1
maggiori chance di ottenere un finanziamento bancario.
15) Parimenti generiche – e a tratti addirittura contraddittorie– si rivelano le dichiarazioni rese anche dagli altri due testi, i SI.ri e Testimone_3 [...]
(la cui attendibilità, oltretutto, risulta quanto meno attenuata, trattandosi Tes_4
rispettivamente del padre e della sorella dell'odierna appellante).
Entrambi i testimoni, infatti, hanno affermato che la SI.ra si sarebbe impegnata a CP_1
concedere le somme a mutuo alla PSN s.r.l. ovvero a prestare garanzie per l'operazione pagina 9 di 12 (teste : “ la SInora si era offerta alternativamente o di finanziare la Testimone_3
società per l'acquisto; o di dare i titoli in garanzia”; teste : “ho Testimone_4
sentito la SInora personalmente in alcune cene dire che avrebbe corrisposto la CP_1
somma per l'asta anche eventualmente svincolando dei titoli o con un assegno circolare. Non so dire poi quali siano stati gli accordi tra di loro io ho sentito dire che avrebbe dato garanzie per l'operazione” - Cfr. verbale udienza 3.5.2022).
Tali dichiarazioni si rivelano, tuttavia, tra loro incompatibili.
Invero, delle due l'una: o la SI.ra si era impegnata ad erogare direttamente alla CP_1
società il finanziamento oppure aveva manifestato solo la propria disponibilità a prestare garanzia per un mutuo che avrebbe dovuto essere concesso da un soggetto terzo.
A ciò si aggiunga che tutte le dichiarazioni testimoniali (compresa quella del SI.
) anche laddove fanno riferimento alla pretesa promessa di mutuo, risultano Tes_1
estremamente vaghe circe le modalità di erogazione della somma: il SI. , Tes_1
infatti, ha dichiarato che la SI.ra “sarebbe dovuta andare in banca dove aveva il CP_1
proprio patrimonio per capire se finanziare la famiglia che poi avrebbe Parte_1
finanziato la società o finanziare direttamente la società”; i SI.ri e Tes_3 [...]
hanno invece fatto riferimento ad un non meglio precisato disinvestimento Tes_4
di titoli.
16) A fronte di dichiarazioni testimoniali di tale tenore e in assenza di qualsivoglia prova documentale del preteso impegno assunto dalla SI.ra ritiene la Corte che non CP_1
possa ritenersi raggiunta la prova della promessa di mutuo ex art. 1822 c.c., dedotta da parte appellante a fondamento delle proprie pretese. La citata norma configura, infatti, un contratto preliminare di mutuo (ex uno latere) che, come tale, richiede che il contenuto del contratto definitivo sia individuato in modo sufficientemente preciso e completo, sì da non rendere necessaria nessuna ulteriore discussione per decidere in ordine agli elementi dell'accordo da perfezionare.
pagina 10 di 12 Nel caso in esame, invece, il contenuto del futuro contratto non risulta in alcun modo definito, essendo incerte non solo le modalità di erogazione del preteso mutuo, ma la stessa natura dell'obbligazione asseritamente promessa dalla SI.ra la prova CP_1
testimoniale non è stata infatti in grado di chiarire se l'odierna appellata avesse manifestato la propria disponibilità a concedere un mutuo ovvero se si fosse limitata a promettere di farsi garante di un finanziamento che avrebbe dovuto invece essere concesso da un soggetto terzo.
17) Per le medesime ragioni deve essere rigettata anche la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante, in via di subordine, ai sensi dell'art. 1337 c.c.
L'estrema nebulosità delle risultanze istruttorie non consente, infatti, a questa Corte di individuare con chiarezza i termini dell'andamento delle trattative da cui la SI.ra CP_1
sarebbe ingiustificatamente receduta.
18) Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
19) Al rigetto dell'appello consegue la condanna della SI.ra al pagamento Parte_1
delle spese del grado, liquidate nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
20) Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8576/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 11 di 12 2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1
le spese del presente grado di appello, liquidate in complessivi Controparte_1
euro 3.966 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge,
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 30 aprile 2025.
Il conSIliere est. Il Presidente
Lorenzo Orsenigo Marianna Galioto
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