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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4056/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4056/2021 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. L. Manfredini;
ATTORI contro quale procuratrice di CP_1 Controparte_2 con l'avv. T. Zilioli;
CONVENUTA
Oggetto: fideiussione;
Conclusioni: come da verbale del 7.11.2024
Per gli opponenti:
In via pregiudiziale di merito:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in capo alla per non essere la Controparte_3 titolare del credito azionato;
Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia o comunque annullare e revocare il suindicato decreto ingiuntivo n.ro 838/2020;
- accogliere l'eccezione di prescrizione e/o decadenza;
- emettere ogni ulteriore ed utile provvedimento ritenuto di giustizia;
- Condannare parte opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art.96 cpc per responsabilità aggravata, avendo l'opposta agito in giudizio con mala fede o colpa grave;
pagina 1 di 3 - Condannare l'opposta soccombente al pagamento delle spese di causa, diritti ed onorari di avvocato con attribuzione.
In via istruttoria: Si reitera la richiesta di ammissione di CTU contabile.
Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione:
NEL MERITO
1) in via preliminare, per le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione proposta dagli opponenti in quanto tardiva e difettante dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.;
2) in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda preliminare di inammissibilità, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta ed ogni domanda, eccezione e/o contestazione ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
3) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertarsi e dichiararsi che gli opponenti sono debitori nei confronti della Banca dell'importo azionato in via monitoria, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio fino al saldo, o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente a pagare fino alla concorrenza del debito, dette somme a Controparte_2
IN OGNI CASO: Spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre rimborso di IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e – fideiussori - hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 838/2020 Parte_1 Parte_1 del 19.2.2020 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare, in solido, la somma di € 266.343,41, somma dovuta in forza del mutuo chirografario n. 4053079 concesso a BRC di Rossetti S.p.A. in liquidazione, debitrice principale, dichiarata fallita in data 18.4.2013.
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno dedotto: a) l'impossibilità di proporre opposizione nei termini di legge, avendo essi dovuto attendere la restituzione, da parte della banca originariamente titolare del rapporto contrattuale, della documentazione necessaria al fine di contestare la pretesa monitoria, nonché a causa della pandemia da covid-19; b) la liberazione dei fideiussori in data 10.2.1998 da parte della banca, su loro richiesta;
c) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, non avendo fornita prova della cessione del credito contestato;
d) la prescrizione del credito ingiunto.
quale procuratrice di (“ ”) ha eccepito la tardività Controparte_4 Controparte_5 CP_2 dell'opposizione e ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. pagina 2 di 3 ***
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, poiché proposta tardivamente.
Come noto, l'art. 650 c.p.c. richiede, quale condizione di ammissibilità dell'opposizione tardiva, la mancata conoscenza del provvedimento monitorio per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 1976, ha previsto l'illegittimità dell'art. 650, comma 1
c.p.c. nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
Grava sull'opponente l'onere di provare le circostanze sopra citate.
Dalla documentazione agli atti risulta che il provvedimento monitorio – emesso in data 19.2.2020 – è stato regolarmente notificato a mezzo servizio postale a tutti gli ingiunti, che hanno personalmente ritirato l'atto in data 6.3.2020.
Posto che il decreto ingiuntivo è stato notificato agli intimati durante il periodo dell'emergenza pandemica, trova applicazione la sospensione straordinaria dei termini processuali ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1,
DL 23/2020. In forza della sospensione, il termine ultimo per la proposizione dell'opposizione scadeva il
18.6.2020. L'opposizione è stata notificata a mezzo pec il 29.3.2021, ossia diversi mesi dopo la scadenza del termine ultimo decadenziale.
Non integra il caso fortuito né la forza maggiore la riferita indisponibilità, in capo agli odierni opponenti, della documentazione utile ai fini dell'opposizione.
La circostanza dedotta dagli opponenti – secondo cui il titolo fatto valere in sede monitoria sarebbe inesistente in quanto la fideiussione era stata riconosciuta nel 1998 come nulla e priva di efficacia dalla banca originaria creditrice – pur trovando riscontro nella documentazione prodotta - non può essere presa in considerazione (nemmeno come forza di exceptio doli rilevabile d'ufficio), alla pari degli altri motivi di impugnazione, essendo dirimente al riguardo l'inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività espletata, come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara l'opposizione tardiva inammissibile;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 11.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 4056/2021 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. L. Manfredini;
ATTORI contro quale procuratrice di CP_1 Controparte_2 con l'avv. T. Zilioli;
CONVENUTA
Oggetto: fideiussione;
Conclusioni: come da verbale del 7.11.2024
Per gli opponenti:
In via pregiudiziale di merito:
- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in capo alla per non essere la Controparte_3 titolare del credito azionato;
Nel merito, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia o comunque annullare e revocare il suindicato decreto ingiuntivo n.ro 838/2020;
- accogliere l'eccezione di prescrizione e/o decadenza;
- emettere ogni ulteriore ed utile provvedimento ritenuto di giustizia;
- Condannare parte opposta al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa ex art.96 cpc per responsabilità aggravata, avendo l'opposta agito in giudizio con mala fede o colpa grave;
pagina 1 di 3 - Condannare l'opposta soccombente al pagamento delle spese di causa, diritti ed onorari di avvocato con attribuzione.
In via istruttoria: Si reitera la richiesta di ammissione di CTU contabile.
Per l'opposta:
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione:
NEL MERITO
1) in via preliminare, per le ragioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione proposta dagli opponenti in quanto tardiva e difettante dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c.;
2) in via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda preliminare di inammissibilità, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, respingendo l'opposizione ex adverso proposta ed ogni domanda, eccezione e/o contestazione ivi formulata, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
3) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertarsi e dichiararsi che gli opponenti sono debitori nei confronti della Banca dell'importo azionato in via monitoria, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio fino al saldo, o eventualmente della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente a pagare fino alla concorrenza del debito, dette somme a Controparte_2
IN OGNI CASO: Spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre rimborso di IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
e – fideiussori - hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 838/2020 Parte_1 Parte_1 del 19.2.2020 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto loro di pagare, in solido, la somma di € 266.343,41, somma dovuta in forza del mutuo chirografario n. 4053079 concesso a BRC di Rossetti S.p.A. in liquidazione, debitrice principale, dichiarata fallita in data 18.4.2013.
A fondamento dell'opposizione gli attori hanno dedotto: a) l'impossibilità di proporre opposizione nei termini di legge, avendo essi dovuto attendere la restituzione, da parte della banca originariamente titolare del rapporto contrattuale, della documentazione necessaria al fine di contestare la pretesa monitoria, nonché a causa della pandemia da covid-19; b) la liberazione dei fideiussori in data 10.2.1998 da parte della banca, su loro richiesta;
c) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, non avendo fornita prova della cessione del credito contestato;
d) la prescrizione del credito ingiunto.
quale procuratrice di (“ ”) ha eccepito la tardività Controparte_4 Controparte_5 CP_2 dell'opposizione e ha chiesto il rigetto delle pretese attoree. pagina 2 di 3 ***
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile, poiché proposta tardivamente.
Come noto, l'art. 650 c.p.c. richiede, quale condizione di ammissibilità dell'opposizione tardiva, la mancata conoscenza del provvedimento monitorio per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 del 1976, ha previsto l'illegittimità dell'art. 650, comma 1
c.p.c. nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.
Grava sull'opponente l'onere di provare le circostanze sopra citate.
Dalla documentazione agli atti risulta che il provvedimento monitorio – emesso in data 19.2.2020 – è stato regolarmente notificato a mezzo servizio postale a tutti gli ingiunti, che hanno personalmente ritirato l'atto in data 6.3.2020.
Posto che il decreto ingiuntivo è stato notificato agli intimati durante il periodo dell'emergenza pandemica, trova applicazione la sospensione straordinaria dei termini processuali ex art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1,
DL 23/2020. In forza della sospensione, il termine ultimo per la proposizione dell'opposizione scadeva il
18.6.2020. L'opposizione è stata notificata a mezzo pec il 29.3.2021, ossia diversi mesi dopo la scadenza del termine ultimo decadenziale.
Non integra il caso fortuito né la forza maggiore la riferita indisponibilità, in capo agli odierni opponenti, della documentazione utile ai fini dell'opposizione.
La circostanza dedotta dagli opponenti – secondo cui il titolo fatto valere in sede monitoria sarebbe inesistente in quanto la fideiussione era stata riconosciuta nel 1998 come nulla e priva di efficacia dalla banca originaria creditrice – pur trovando riscontro nella documentazione prodotta - non può essere presa in considerazione (nemmeno come forza di exceptio doli rilevabile d'ufficio), alla pari degli altri motivi di impugnazione, essendo dirimente al riguardo l'inammissibilità dell'opposizione tardiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa, dello scaglione applicabile, dell'attività espletata, come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara l'opposizione tardiva inammissibile;
condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 11.4.2025
Il giudice
Davide Scaffidi pagina 3 di 3