TRIB
Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/01/2024, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 38963/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 38963/2020 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – danno da emotrasfusioni promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELUCCHI Parte_1 C.F._1
LUIGI del Foro di Genova, elettivamente domiciliata in Milano, via Piranesi 22 presso lo studio dell'avv. Alberto Cappellaro parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale, in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO è domiciliato
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 12.10.2023 e richiamato all'udienza del 17.10.2023.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 16.10.2023 e richiamato all'udienza del 17.10.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
L'attrice esponeva di essere vedova di (23.01.1959 – 04.01.2018) e che Parte_1 Persona_1 il aveva contratto il virus HBV e HC in seguito a trasfusioni di sangue infetto occorse tra il Per_1
1969 e il 1984 ed era poi deceduto nel 2018 a causa di un linfoma non-Hodgkin, causalmente connesso all'epatite C. Ella conveniva pertanto in giudizio il deducendone la Controparte_1 pagina 1 di 6 responsabilità per la morte del coniuge, quale conseguenza ultima delle trasfusioni di sangue infetto, e chiedendone quindi la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio.
Si costituiva il eccependo l'infondatezza delle domande attoree e chiedendo, in Controparte_1 subordine, dedursi dal danno risarcibile le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge
210/1992.
Dopo istruttoria documentale, la causa, riassegnata nuovamente a questo Giudice in data 01.09.2023 al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 17.10.2023 sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate nei limiti di cui appresso.
È pacifico tra le parti e comunque documentato (doc.
3-7 att.) che il affetto da emofilia, subì Per_1 numerose trasfusioni nel periodo tra il 1969 e il 1984 e che nel 1977 scoprì di essere positivo al virus HBV e nel 1990 a quello HC (cfr. anche doc. 8).
Dal doc. 8 emerge, inoltre, che nel 1994 la Commissione medico ospedaliera dell'ospedale militare di
Milano, in sede di richiesta di indennizzo ex lege 210/1992 formulata dal stesso, riconobbe il Per_1 nesso di causa tra trasfusione e infezione HBV/HC, riconoscimento poi fatto proprio dal CP_1
(doc. 9).
Nel 2014, il ha anche riconosciuto, accogliendo il ricorso gerarchico contro il primo diniego CP_1 della Commissione medico ospedaliera, il nesso di causa tra l'infezione HC e il linfoma non-Hodgkin successivamente sviluppato dal (doc. 12). Per_1
Nel 2018, infine, la di Milano, in sede di Organizzazione_1 richiesta di indennizzo ex lege 210/1992 da parte dell'odierna attrice, ha accertato il nesso causale anche tra il decesso del e il linfoma non-Hodgkin, a sua volta correlato all'infezione da HC Per_1
(doc. 30 att.) ed infatti nel 2019 fu riconosciuto l'indennizzo di 77.468,53 euro all'attrice, quale avente diritto ex art. 2 comma 3 l. 210/1992 (doc. 1 ). CP_1
A riguardo, il Tribunale condivide i principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 19129/2023) e, anche rivedendo il proprio precedente orientamento conforme, ex multis, a Cass. 15734/2018 e Cass. 22183/2019, osserva che, alla luce dell'arresto del massimo organo nomofilattico, deve ormai escludersi che i giudizi e le valutazioni delle commissioni mediche in punto nesso causale tra trasfusione e infezione/decesso siano imputabili al stesso CP_1
e, come tali, indiscutibili, alla stregua di dichiarazioni con valore confessorio.
Deve, tuttavia, ritenersi che il riconoscimento ministeriale dell'indennizzo ex lege 210/1992 all'attrice costituisca “un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il per contrastarne CP_1 l'efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità precisione e concordanza che la caratterizzano” (Cass. S.U. 19129/2023, §21).
Il documentato riconoscimento dell'indennizzo all'attrice (per accertamento di nesso causale tra infezione HC/linfoma e decesso, doc. 30) e l'accertamento, anche da parte del stesso in CP_1 sede di ricorso gerarchico, del nesso causale tra linfoma non-Hodgkin e infezione HC e tra infezioni
HC/HBV e trasfusioni (doc. 8 e 12) – che si presume sia sfociato poi nel riconoscimento di un indennizzo anche al stesso – consente, unitamente alla documentazione medica in atti, di Per_1 affermare in via presuntiva il nesso causale tra le trasfusioni effettuate nel periodo 1969-1984 e pagina 2 di 6 l'infezione HBV/HC nonché tra l'infezione HC e la morte del avvenuta per linfoma non- Per_1
Hodgkin, patologia ascrivibile alle conseguenze dell'infezione stessa da HC.
Né il convenuto ha allegato specifici elementi idonei a scalfire tale presunzione, avendo CP_1 concentrato le sue difese soprattutto sull'assenza di colpa del nella somministrazione, CP_1 all'epoca, di sangue infetto.
In conclusione, a fronte della documentazione prodotta, dei giudizi sanitari sul nesso causale operati
(anche in sede di ricorso gerarchico) dalle commissioni medico-ospedaliere, del riconoscimento degli indennizzi da parte del e in assenza di derivazioni causali alternative prospettate in modo CP_1 specifico e plausibile da parte convenuta, ritiene questo Tribunale che la morte di sia Persona_1 ascrivibile al linfoma non-Hodgkin, quale infausta evoluzione dell'epatopatia HBV/HC correlata, a sua volta evoluzione, secondo l'id quod plerumque accidit, del contagio da HBV e HC avvenuto in seguito alle trasfusioni del periodo 1969-1984.
A ciò consegue la responsabilità del per il contagio del de cuius, per la morte dello stesso, CP_1 eziologicamente connessa al predetto contagio, e pertanto per il danno lamentato dall'attrice iure proprio per la perdita del coniuge.
Questo Tribunale ritiene, infatti, che, all'epoca delle trasfusioni subite dal (1969-1984), il Per_1
avrebbe dovuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, attuare adeguati controlli Controparte_1 sulla presenza di virus di epatiti nel sangue trasfuso, sicché l'infezione da HBV e HC contratta per trasfusione di sangue infetto in quel periodo è riconducibile alla negligenza e dunque al fatto colposo del , preposto alla salute pubblica e, in particolare, “all'organizzazione, funzionamento e CP_1 coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale” (art. 1 l. 592/1967), essendo peraltro sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione secondo cui è configurabile la responsabilità colposa del in subiecta materia per trasfusioni effettuate a partire dalla fine CP_1 degli anni '60 (cfr. ex multis Cass. 14748/2022; Cass. 8495/2020).
Resta ora da accertare e quantificare i danni-conseguenza patiti dall'attrice iure proprio.
A titolo di danno patrimoniale, può essere riconosciuto l'importo richiesto di
3.740 euro per spese funerarie, trattandosi di spese strettamente connesse al decesso del e congrue, secondo valori Per_1 correnti.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Parte attrice domanda, poi, e soprattutto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto col coniuge, deceduto, come si è visto, in conseguenza dell'infezione da HC contratta a seguito di trasfusione di sangue infetto.
Tale voce di danno è risarcibile e il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere: pagina 3 di 6 “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, dunque, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dall'attrice: la vittima aveva 58 anni all'epoca del decesso ed era coniuge convivente dell'attrice (doc.
1-2 att.). Non risulta che i coniugi abbiano avuto figli.
Considerate queste circostanze di fatto, considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione, da parte del convenuto, di alcuna circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti affettivi tra la vittima e il superstite, questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo all'attrice, del danno morale da sofferenza per la morte del congiunto.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle Tabelle a punti in uso dal 2022 presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.365 euro e 1.461,20 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in 336.500 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in 146.120 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
pagina 4 di 6 La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2022 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dall'attrice per la perdita del coniuge può essere quantificato come segue:18 punti per l'età del coniuge al momento del decesso (58 anni); 16 punti per la propria età (66 anni); 16 punti per la convivenza;
16 punti per l'assenza di altri congiunti superstiti.
In ordine al parametro E, si osserva che l'attrice ha allegato un rapporto affettivo con il coniuge di intensità ordinaria, allegando di averlo assistito durante la lunga malattia e di soffrire di disturbi di ansia e del sonno. Non emergono dunque, nemmeno dalle allegazioni di parte, circostanze da cui desumere un rapporto di straordinaria ed eccezionale intensità, rientrando nell'ordinarietà, secondo l'id quod plerumque accidit, che un coniuge assista l'altro coniuge durante la malattia e che il coniuge superstite possa soffrire di ansia e turbamenti per il lutto. La convivenza e l'assenza di figli della coppia e pertanto la condizione di relativa solitudine dell'attrice successivamente al decesso del coniuge sono già state valorizzate per la quantificazione dei parametri C e D. Alla luce di tali considerazioni, possono dunque riconoscersi 10 punti in relazione al parametro E.
In totale, pertanto, sono riconosciuti all'attrice 76 punti, sicché il danno patito è liquidato in 255.740 euro (3.365 * 76).
Da tale importo deve essere sottratta la somma riconosciuta all'attrice dal a titolo di CP_1 indennizzo per morte del congiunto ex art. 2 comma 3 l. 210/1992, indennizzo che non viene liquidato ai familiari in virtù di un vincolo successorio ma soltanto in virtù del vincolo di parentela (cfr. Cass. 11407/2018), sicché trattasi di somma riconosciuta all'attrice iure proprio e, come tale, deducibile dal danno liquidato anch'esso iure proprio. L'art. 2 comma 3 l. 210/1992, infatti, prevede l'erogazione dell'indennizzo ai familiari della vittima alla stregua di misura assistenziale per coloro che appartengono al nucleo familiare della vittima, a prescindere dalla qualità di erede della vittima, essendo peraltro previsto anche a favore di chi (fratelli della vittima) potrebbe non essere affatto erede, nemmeno legittimario, della vittima.
Ed infatti la Corte di Cassazione ha precisato che “il diritto al ristoro poggia, perciò, su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, di cui gli appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto in ragione del mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto in virtù di una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, per il quale essi si trovino a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì economica del venir meno di un congiunto” (Cass. 11407/2018).
Sulla generale deducibilità dal danno risarcibile delle somme corrisposte a titolo di indennizzo ex lege
210/1992 è sufficiente richiamare consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
20909/2018).
L'indennizzo ammonta a 77.468,53 euro ed è stato corrisposto nel gennaio 2019 (cfr. doc. 1
). CP_1
E dunque, applicando i principi di cui a Cass. 9950/2017 e Cass. 6347/2014, l'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro 255.740, e l'indennizzo (da trattarsi alla stregua di un acconto), liquidato in moneta del gennaio 2019, devono essere devalutati in base agli indici Org_2 alla data del decesso del (gennaio 2018) ottenendo così rispettivamente le somme di 218.395 Per_1 euro e di 76.930 euro, sicché il capitale residuo ammonta ad euro 141.465.
pagina 5 di 6 All'importo liquidato deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 255.740 euro – come devalutato alla data dell'illecito in euro 218.395 e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U.
1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dal 04.01.2018 al gennaio 2019, data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo capitale residuo (euro 141.465) – come rivalutato anno per anno – dal gennaio
2019 alla presente sentenza;
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Le spese sono poste a carico di parte convenuta, soccombente in via prevalente, e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro (in relazione al decisum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità del per il decesso di quale Controparte_1 Persona_1 conseguenza ultima dell'infezione HBV/HC derivante da emotrasfusioni e per l'effetto, tenuto conto dell'indennizzo già corrisposto ai sensi della legge 210/1992,
CONDANNA il a pagare a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua di euro 141.465 oltre:
- interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 255.740 euro, come devalutato al gennaio 2018 e poi rivalutato anno per anno, dal gennaio 2018 (data del decesso) al gennaio
2019 (data del pagamento dell'indennizzo);
- interessi al tasso legale sul credito residuo di 141.465 euro, come rivalutato anno per anno, dalla data del pagamento dell'indennizzo alla presente sentenza;
- interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 3.740, oltre rivalutazione secondo Org_ indice dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in complessivi euro 9.050 per compensi (euro 2.200 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 545 per esborsi, con distrazione a favore dell'avv. Luigi Delucchi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 25 gennaio 2024
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Decima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 38963/2020 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – danno da emotrasfusioni promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELUCCHI Parte_1 C.F._1
LUIGI del Foro di Genova, elettivamente domiciliata in Milano, via Piranesi 22 presso lo studio dell'avv. Alberto Cappellaro parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1 P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale, in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO è domiciliato
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte attrice
Come da foglio di p.c. depositato il 12.10.2023 e richiamato all'udienza del 17.10.2023.
Parte convenuta
Come da foglio di p.c. depositato il 16.10.2023 e richiamato all'udienza del 17.10.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).
L'attrice esponeva di essere vedova di (23.01.1959 – 04.01.2018) e che Parte_1 Persona_1 il aveva contratto il virus HBV e HC in seguito a trasfusioni di sangue infetto occorse tra il Per_1
1969 e il 1984 ed era poi deceduto nel 2018 a causa di un linfoma non-Hodgkin, causalmente connesso all'epatite C. Ella conveniva pertanto in giudizio il deducendone la Controparte_1 pagina 1 di 6 responsabilità per la morte del coniuge, quale conseguenza ultima delle trasfusioni di sangue infetto, e chiedendone quindi la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito iure proprio.
Si costituiva il eccependo l'infondatezza delle domande attoree e chiedendo, in Controparte_1 subordine, dedursi dal danno risarcibile le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge
210/1992.
Dopo istruttoria documentale, la causa, riassegnata nuovamente a questo Giudice in data 01.09.2023 al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 17.10.2023 sulle conclusioni richiamate in epigrafe.
La causa è matura per la decisione e le domande di parte attrice sono fondate nei limiti di cui appresso.
È pacifico tra le parti e comunque documentato (doc.
3-7 att.) che il affetto da emofilia, subì Per_1 numerose trasfusioni nel periodo tra il 1969 e il 1984 e che nel 1977 scoprì di essere positivo al virus HBV e nel 1990 a quello HC (cfr. anche doc. 8).
Dal doc. 8 emerge, inoltre, che nel 1994 la Commissione medico ospedaliera dell'ospedale militare di
Milano, in sede di richiesta di indennizzo ex lege 210/1992 formulata dal stesso, riconobbe il Per_1 nesso di causa tra trasfusione e infezione HBV/HC, riconoscimento poi fatto proprio dal CP_1
(doc. 9).
Nel 2014, il ha anche riconosciuto, accogliendo il ricorso gerarchico contro il primo diniego CP_1 della Commissione medico ospedaliera, il nesso di causa tra l'infezione HC e il linfoma non-Hodgkin successivamente sviluppato dal (doc. 12). Per_1
Nel 2018, infine, la di Milano, in sede di Organizzazione_1 richiesta di indennizzo ex lege 210/1992 da parte dell'odierna attrice, ha accertato il nesso causale anche tra il decesso del e il linfoma non-Hodgkin, a sua volta correlato all'infezione da HC Per_1
(doc. 30 att.) ed infatti nel 2019 fu riconosciuto l'indennizzo di 77.468,53 euro all'attrice, quale avente diritto ex art. 2 comma 3 l. 210/1992 (doc. 1 ). CP_1
A riguardo, il Tribunale condivide i principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. S.U. 19129/2023) e, anche rivedendo il proprio precedente orientamento conforme, ex multis, a Cass. 15734/2018 e Cass. 22183/2019, osserva che, alla luce dell'arresto del massimo organo nomofilattico, deve ormai escludersi che i giudizi e le valutazioni delle commissioni mediche in punto nesso causale tra trasfusione e infezione/decesso siano imputabili al stesso CP_1
e, come tali, indiscutibili, alla stregua di dichiarazioni con valore confessorio.
Deve, tuttavia, ritenersi che il riconoscimento ministeriale dell'indennizzo ex lege 210/1992 all'attrice costituisca “un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il per contrastarne CP_1 l'efficacia è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità precisione e concordanza che la caratterizzano” (Cass. S.U. 19129/2023, §21).
Il documentato riconoscimento dell'indennizzo all'attrice (per accertamento di nesso causale tra infezione HC/linfoma e decesso, doc. 30) e l'accertamento, anche da parte del stesso in CP_1 sede di ricorso gerarchico, del nesso causale tra linfoma non-Hodgkin e infezione HC e tra infezioni
HC/HBV e trasfusioni (doc. 8 e 12) – che si presume sia sfociato poi nel riconoscimento di un indennizzo anche al stesso – consente, unitamente alla documentazione medica in atti, di Per_1 affermare in via presuntiva il nesso causale tra le trasfusioni effettuate nel periodo 1969-1984 e pagina 2 di 6 l'infezione HBV/HC nonché tra l'infezione HC e la morte del avvenuta per linfoma non- Per_1
Hodgkin, patologia ascrivibile alle conseguenze dell'infezione stessa da HC.
Né il convenuto ha allegato specifici elementi idonei a scalfire tale presunzione, avendo CP_1 concentrato le sue difese soprattutto sull'assenza di colpa del nella somministrazione, CP_1 all'epoca, di sangue infetto.
In conclusione, a fronte della documentazione prodotta, dei giudizi sanitari sul nesso causale operati
(anche in sede di ricorso gerarchico) dalle commissioni medico-ospedaliere, del riconoscimento degli indennizzi da parte del e in assenza di derivazioni causali alternative prospettate in modo CP_1 specifico e plausibile da parte convenuta, ritiene questo Tribunale che la morte di sia Persona_1 ascrivibile al linfoma non-Hodgkin, quale infausta evoluzione dell'epatopatia HBV/HC correlata, a sua volta evoluzione, secondo l'id quod plerumque accidit, del contagio da HBV e HC avvenuto in seguito alle trasfusioni del periodo 1969-1984.
A ciò consegue la responsabilità del per il contagio del de cuius, per la morte dello stesso, CP_1 eziologicamente connessa al predetto contagio, e pertanto per il danno lamentato dall'attrice iure proprio per la perdita del coniuge.
Questo Tribunale ritiene, infatti, che, all'epoca delle trasfusioni subite dal (1969-1984), il Per_1
avrebbe dovuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, attuare adeguati controlli Controparte_1 sulla presenza di virus di epatiti nel sangue trasfuso, sicché l'infezione da HBV e HC contratta per trasfusione di sangue infetto in quel periodo è riconducibile alla negligenza e dunque al fatto colposo del , preposto alla salute pubblica e, in particolare, “all'organizzazione, funzionamento e CP_1 coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale” (art. 1 l. 592/1967), essendo peraltro sufficiente richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Cassazione secondo cui è configurabile la responsabilità colposa del in subiecta materia per trasfusioni effettuate a partire dalla fine CP_1 degli anni '60 (cfr. ex multis Cass. 14748/2022; Cass. 8495/2020).
Resta ora da accertare e quantificare i danni-conseguenza patiti dall'attrice iure proprio.
A titolo di danno patrimoniale, può essere riconosciuto l'importo richiesto di
3.740 euro per spese funerarie, trattandosi di spese strettamente connesse al decesso del e congrue, secondo valori Per_1 correnti.
A tale somma va aggiunta la rivalutazione dalla data dell'esborso alla sentenza nonché interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno;
sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Parte attrice domanda, poi, e soprattutto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto col coniuge, deceduto, come si è visto, in conseguenza dell'infezione da HC contratta a seguito di trasfusione di sangue infetto.
Tale voce di danno è risarcibile e il Tribunale, esclusa ogni affermazione di danno in re ipsa, richiama i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 3767/2018, secondo cui “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite”.
In detta sentenza la Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto, che questo Tribunale ritiene di condividere: pagina 3 di 6 “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”.
Nel caso di specie, dunque, vi sono sufficienti elementi per ritenere provato, in punto an, il danno lamentato dall'attrice: la vittima aveva 58 anni all'epoca del decesso ed era coniuge convivente dell'attrice (doc.
1-2 att.). Non risulta che i coniugi abbiano avuto figli.
Considerate queste circostanze di fatto, considerata la presunzione di cui al principio di diritto dianzi richiamato e considerata altresì l'assenza di allegazione, da parte del convenuto, di alcuna circostanza idonea a dimostrare l'assenza di rapporti affettivi tra la vittima e il superstite, questo Tribunale ritiene provata la sussistenza, in capo all'attrice, del danno morale da sofferenza per la morte del congiunto.
In ordine al quantum, il Tribunale osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è necessariamente liquidato in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c. e tale liquidazione in via equitativa deve tenere adeguatamente conto di tutte le rilevanti circostanze del caso concreto e, al contempo, assicurare uniformità rispetto a casi analoghi (cfr. Cass. 10579/2021).
Proprio al fine di assicurare tale uniformità di giudizio, questo Tribunale richiama gli innovativi principi inaugurati da Cass. 10579/2021 e ritiene che tale voce di danno debba essere liquidata in applicazione di “una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In applicazione di tale principio di diritto, che fornisce un ulteriore ed utile criterio orientativo nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questo Tribunale fa applicazione delle Tabelle a punti in uso dal 2022 presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, Tabelle che risultano conformi alle recenti indicazioni della Suprema Corte, prevedendo il criterio a punto, un valore medio del punto basato sui precedenti e l'indicazione di punteggi per specifici parametri (tra cui quelli indicati come indefettibili dalla Cassazione stessa), con possibilità altresì di applicare un correttivo finale, al ricorrere di circostanze particolari.
In base a tali Tabelle, si attribuiscono punti in relazione all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, all'eventuale convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti ed alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
La somma dei punti così individuata si moltiplica per il “valore punto” (pari a 3.365 euro e 1.461,20 euro per fratelli/nipoti), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in 336.500 euro (nel caso della perdita del genitore, figlio, coniuge/convivente more uxorio) e in 146.120 euro (nel caso della perdita di fratello/nipote).
Deve, infine, osservarsi che talune delle circostanze prese in esame dalle Tabelle (età, convivenza, presenza di altri congiunti superstiti) possono essere agevolmente dimostrate, anche documentalmente.
pagina 4 di 6 La prova dell'intensità e qualità del rapporto perduto, invece, è meno agevole e puntuale e potrà essere raggiunta anche in via presuntiva, sulla base sia degli altri parametri (età, convivenza, etc.) sia dell'allegazione e dimostrazione, da parte del danneggiato, di specifiche circostanze di fatto attinenti alla relazione.
Applicando i principi sin qui espressi e le Tabelle 2022 del Tribunale al caso di specie, il danno non patrimoniale patito dall'attrice per la perdita del coniuge può essere quantificato come segue:18 punti per l'età del coniuge al momento del decesso (58 anni); 16 punti per la propria età (66 anni); 16 punti per la convivenza;
16 punti per l'assenza di altri congiunti superstiti.
In ordine al parametro E, si osserva che l'attrice ha allegato un rapporto affettivo con il coniuge di intensità ordinaria, allegando di averlo assistito durante la lunga malattia e di soffrire di disturbi di ansia e del sonno. Non emergono dunque, nemmeno dalle allegazioni di parte, circostanze da cui desumere un rapporto di straordinaria ed eccezionale intensità, rientrando nell'ordinarietà, secondo l'id quod plerumque accidit, che un coniuge assista l'altro coniuge durante la malattia e che il coniuge superstite possa soffrire di ansia e turbamenti per il lutto. La convivenza e l'assenza di figli della coppia e pertanto la condizione di relativa solitudine dell'attrice successivamente al decesso del coniuge sono già state valorizzate per la quantificazione dei parametri C e D. Alla luce di tali considerazioni, possono dunque riconoscersi 10 punti in relazione al parametro E.
In totale, pertanto, sono riconosciuti all'attrice 76 punti, sicché il danno patito è liquidato in 255.740 euro (3.365 * 76).
Da tale importo deve essere sottratta la somma riconosciuta all'attrice dal a titolo di CP_1 indennizzo per morte del congiunto ex art. 2 comma 3 l. 210/1992, indennizzo che non viene liquidato ai familiari in virtù di un vincolo successorio ma soltanto in virtù del vincolo di parentela (cfr. Cass. 11407/2018), sicché trattasi di somma riconosciuta all'attrice iure proprio e, come tale, deducibile dal danno liquidato anch'esso iure proprio. L'art. 2 comma 3 l. 210/1992, infatti, prevede l'erogazione dell'indennizzo ai familiari della vittima alla stregua di misura assistenziale per coloro che appartengono al nucleo familiare della vittima, a prescindere dalla qualità di erede della vittima, essendo peraltro previsto anche a favore di chi (fratelli della vittima) potrebbe non essere affatto erede, nemmeno legittimario, della vittima.
Ed infatti la Corte di Cassazione ha precisato che “il diritto al ristoro poggia, perciò, su una concezione di famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, di cui gli appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto in ragione del mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto in virtù di una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, per il quale essi si trovino a patire, per colpa dello Stato, la perdita oltre che affettiva, altresì economica del venir meno di un congiunto” (Cass. 11407/2018).
Sulla generale deducibilità dal danno risarcibile delle somme corrisposte a titolo di indennizzo ex lege
210/1992 è sufficiente richiamare consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
20909/2018).
L'indennizzo ammonta a 77.468,53 euro ed è stato corrisposto nel gennaio 2019 (cfr. doc. 1
). CP_1
E dunque, applicando i principi di cui a Cass. 9950/2017 e Cass. 6347/2014, l'intero danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale in euro 255.740, e l'indennizzo (da trattarsi alla stregua di un acconto), liquidato in moneta del gennaio 2019, devono essere devalutati in base agli indici Org_2 alla data del decesso del (gennaio 2018) ottenendo così rispettivamente le somme di 218.395 Per_1 euro e di 76.930 euro, sicché il capitale residuo ammonta ad euro 141.465.
pagina 5 di 6 All'importo liquidato deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati:
i) sull'intero credito risarcitorio di 255.740 euro – come devalutato alla data dell'illecito in euro 218.395 e poi rivalutato anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U.
1712/1995 e Cass. 19987/2016 – dal 04.01.2018 al gennaio 2019, data di pagamento dell'acconto;
ii) sul solo capitale residuo (euro 141.465) – come rivalutato anno per anno – dal gennaio
2019 alla presente sentenza;
Sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Le spese sono poste a carico di parte convenuta, soccombente in via prevalente, e sono liquidate, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra
52.000 e 260.000 euro (in relazione al decisum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il modesto numero di questioni trattate, nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
DICHIARA la responsabilità del per il decesso di quale Controparte_1 Persona_1 conseguenza ultima dell'infezione HBV/HC derivante da emotrasfusioni e per l'effetto, tenuto conto dell'indennizzo già corrisposto ai sensi della legge 210/1992,
CONDANNA il a pagare a , Controparte_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma residua di euro 141.465 oltre:
- interessi al tasso legale sull'intero credito risarcitorio di 255.740 euro, come devalutato al gennaio 2018 e poi rivalutato anno per anno, dal gennaio 2018 (data del decesso) al gennaio
2019 (data del pagamento dell'indennizzo);
- interessi al tasso legale sul credito residuo di 141.465 euro, come rivalutato anno per anno, dalla data del pagamento dell'indennizzo alla presente sentenza;
- interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 3.740, oltre rivalutazione secondo Org_ indice dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
CONDANNA il a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Controparte_1 Parte_1 in complessivi euro 9.050 per compensi (euro 2.200 per fase di studio;
euro 1.500 per fase introduttiva;
euro 2.850 per fase istruttoria ed euro 2.500 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 545 per esborsi, con distrazione a favore dell'avv. Luigi Delucchi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano, il 25 gennaio 2024
Il Giudice
Marco Carbonaro
pagina 6 di 6