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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA
Seconda Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 20 maggio 2025 alle ore 12:15 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 130/2020
Sono comparsi
Per parte attrice l'Avv. Maria Rita Stassi;
Per parte convenuta l'Avv. Maurizio Grisafi in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
Schifano Sabina;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
L'Avv. Stassi conclude riportandosi alle note conclusive depositate il 20.5.2024;
l'Avv. Grisafi si riporta alle note conclusive in atti e chiede che la causa venga posta in decisione;
Al termine della discussione orale, il Giudice comunica che leggerà il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in serata e le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti.
Alle ore 13:37 il Giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito. Riaperto il verbale alle ore 19:34 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1
Piazzale Ungheria n. 58 presso lo studio dell'Avv. Paolo Cardullo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore-
Contro
(P.Iva. ), in persona del Direttore Generale Controparte_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Pietro Nenni n. 85, presso lo studio Controparte_3 dell'Avv. Sabina Schifano, che la rappresenta e difende, per procura in atti;
-convenuta-
nonché contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 5;
, nata a [...] il [...], residente in [...]; CP_5 , nato a [...] il [...] e residente a [...], n.q. di CP_6 amministratore di sostegno di . Controparte_4
-convenuti contumaci -
OGGETTO: Risarcimento danni- Lesioni personali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione l'attrice esponeva che: in data 28.03.2018 intorno alle ore 15,00, in Menfi (AG) nella SP41, si trovava, nella qualità di trasportata, nel sedile posteriore dell'autovettura Peugeot 106 tg. AW047XE di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. quando, CP_5 Controparte_7 quest'ultimo, giunto all'altezza dell'oleificio Gatto D'Oro, perdeva il controllo del mezzo ed invadendo la corsia di marcia opposta, urtava l'autocarro modello Iveco 330 tg. AG370735; che, in conseguenza dell'impatto tra i due mezzi, la trasportata sig.ra che non indossava Parte_1 la cintura di sicurezza, poiché il sedile posteriore della Peugeot 106 non ne era dotato, riportava lesioni personali, per le quali veniva condotta, dapprima presso il PS l'Ospedale di Sciacca e successivamente presso l'Ospedale Civico di Palermo.
L'attrice chiedeva, quindi, di “Accertare e dichiarare che la sig.ra era trasportata Parte_1 nel veicolo Peugeot tg: AW047XE; Nel merito ritenere responsabili del sinistro in una misura non inferiore al 70% considerando una corresponsabilità dell'attrice perché non indossava i presidi di sicurezza) il conducente del veicolo Peugeot tg: AW047XE, sig. Controparte_4 conseguentemente, Condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento in favore della sig.ra
, per le lesioni riportate e per le spese sostenute, della complessiva somma di euro Parte_1
294.806,00 o alla diversa somma che si riterrà opportuna in conseguenza delle risultanze dell'espletanda C.T.U. medico-legale ovvero del grado di complessità di corresponsabilità accertata;
Condannare, infine, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e compensi con distrazione in favore dello scrivente procuratore distrattario”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
12.05.2020, la , la quale preliminarmente ha eccepito la nullità della Controparte_2 citazione in giudizio del sig. ai sensi del combinato disposto dagli artt. 75 e 164, co. 2, CP_4
c.p.c. poiché soggetto ammesso ad amministrazione di sostegno e, dunque, impossibilitato a costituirsi direttamente in giudizio;
quanto al merito, non ha contestato specificamente il fatto storico come narrato in citazione limitandosi ad eccepire la non risarcibilità dei danni patiti dall'attrice e/o la riduzione del chiesto risarcimento poiché la stessa non indossava al momento di verificazione del sinistro, come dalla medesima dichiarato, le prescritte cinture di sicurezza. Ha contestato il quantum debeatur.
La convenuta concludeva quindi chiedendo: “1. In via preliminare ritenere e dichiarare
l'INCAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO del Sig. poiché soggetto ammesso ad Controparte_4 amministrazione di sostegno;
2. Nel merito, rigettare l'avversa domanda ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva nell'occorso incidente, ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c., dell'attrice, per violazione dell'art.172 c.d.s. ed accettazione del rischio per le regioni meglio espresse in narrativa;
3. In subordine, ritenere sussistente il concorso di colpa maggioritario e preponderante nella causazione del sinistro dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., per la ragioni sopra espresse;
4. In ulteriore subordine, ritenere dovuto il risarcimento dei danni nei limiti di quanto risulterà provato in corso di causa decurtato della quota prevalente di responsabilità a carico dell'attrice; 5.
Condannare parte avversa al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Con ordinanza del 20.09.2022 , veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti per le ragioni specificate nel provvedimento in questione cui si rinvia.
In data 20.10.2022 parte attrice depositava atto di citazione in rinnovazione notificato a mezzo UNEP ai sig.ri e Controparte_4 CP_5
La causa veniva istruita mediante prove documentali e consulenza medico-legale.
All'esito veniva disposto un rinvio per precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine per il deposito di note autorizzate.
All'udienza del 5.11.2024, fissata per la discussione, veniva rilevata d'ufficio la nullità della citazione rinnovata e notificata a ed a il 12.10.2022 mancando il codice CP_5 Controparte_4 fiscale o la data e luogo di nascita dei convenuti;
veniva inoltre disposto che la rinnovazione nei confronti di fosse effettuata anche nei confronti dell'amministratore di Controparte_4 sostegno dello stesso in base a quanto previsto nel verbale di nomina ove è richiamato l'art. 374 n. 5
c.c.
In data 13.01.2025, parte attrice depositava atto di citazione in rinnovazione nei confronti dei convenuti e , n. q. di amministratore di sostegno CP_5 Controparte_4 CP_6 di . Controparte_4
All'udienza del 15.04.2025 previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e quale amministratore di sostegno CP_5 Controparte_4 CP_6 di e la causa veniva rinviava per discussione 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna. Controparte_4
MOTIVI DI DIRITTO
1. Va in via preliminare dato atto dell'avvenuta notifica della citazione in rinnovazione nei confronti dei convenuti e dell'amministratore di sostegno di ritenuta necessaria per le Controparte_4 ragioni di cui al provvedimento del 5.11.2024 cui si rinvia, convenuti non costituitisi.
Il contraddittorio pertanto risulta integrato.
2. Passando al merito, la domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei soli confronti della convenuta e previo riconoscimento del concorso di colpa in capo alla Controparte_2 danneggiata.
Va innanzitutto osservato che – secondo giurisprudenza ormai consolidata – in caso di scontro fra autoveicoli, la persona trasportata a qualunque titolo, anche di cortesia, può ottenere a norma dell'art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente e dal proprietario dell'altro veicolo (cfr. Cass. civ. n.
4353/2004), avvalendosi nell'uno come nell'altro caso della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c.
e facendo, perciò, valere la responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. civ. n. 24749/2007; Cass. civ.,
n. 23918/2007; Cass. civ., n. 17848/2007; Cass. civ., n. 3937/2007; Cass. civ., n. 13130/2006; Cass. civ., n. 1873/2006; Cass. civ., n. 21115/2005).
Inoltre, può ottenere il risarcimento diretto dall'assicurazione del mezzo sul quale è trasportata ai sensi dell'art. 141 codice delle assicurazioni (Cass. civ. sezioni unite 35318 del 2022).
Detta disposizione stabilisce che, in caso di sinistro stradale con scontro tra due o più veicoli, il trasportato, a qualsiasi titolo, è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro e si prescinde totalmente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salva l'ipotesi del caso fortuito. L'impresa assicuratrice del vettore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile secondo quanto stabilisce l'art. 150.
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che: «Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava ai momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. (così anche Cass. n. 10410/16). Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell'art. 2697 cod. civ., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (Cassazione civile sentenza n. 20654 del 2016; Cass.
Civ. n. 10410 del 2016). Nel caso di specie l'attrice ha agito in giudizio nei confronti della , Controparte_2 compagnia assicurativa del proprietario dell'autoveicolo la quale, costituitasi, non ha contestato il verificarsi del sinistro, né che dallo stesso sia derivato l'evento dannoso per l'attrice, avendo la società mosso contestazioni sull'irrisarcibilità del danno e/o sulla riduzione del chiesto risarcimento non avendo l'attrice indossato i presidi di sicurezza obbligatori ex lege.
Ha agito inoltre nei confronti del conducente del mezzo e del proprietario, rimasti contumaci, applicandosi nei loro confronti il disposto dell'art. 2054 co. 1 e 3 c.c.
Tanto evidenziato, per quanto concerne la posizione dell'assicurazione, non è necessario che l'attore dimostri il verificarsi del sinistro e la riconducibilità allo stesso del danno.
Quanto alla posizione del conducente dell'autoveicolo e del proprietario, ai fini della prova dell'an del sinistro, parte attrice ha allegato la relazione del sinistro e il verbale contenente accertamenti e rilievi redatto dai Carabinieri di Menfi, risultando quindi l'onere probatorio assolto.
Per quanto concerne la responsabilità di conducente e proprietario del mezzo, l'art. 2054 c.c., ai commi 1 e 3, prevede che, affinché vadano esenti, il primo dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, il secondo, che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà.
Nel caso di specie i predetti convenuti, rimasti contumaci, non hanno provato la ricorrenza dei presupposti per l'esenzione di responsabilità.
3. Quanto alla risarcibilità del danno occorre rilevare quanto segue.
Tenuta al risarcimento del danno conseguenza patito dalla terza trasportata è, in forza dell'art. 141 codice assicurazioni, applicabile al caso di specie, unicamente la , impresa Controparte_2 di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava la terza trasportata.
Il risarcimento, pertanto, non può essere pronunciato solidalmente anche nei confronti del conducente e del proprietario del mezzo.
3.1 Passando alla misura della corresponsabilità imputabile a parte attrice per non aver indossato le cinture di sicurezza, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, cui questo Tribunale intende dare seguito, il mancato allaccio della cintura di sicurezza non pregiudica il diritto al risarcimento del danno (Cass. sent. n. 26855/2017; Cass. sent. n. 7777/2014)
A tale stregua, deve quindi concludersi per la risarcibilità dei danni patiti dall'attrice nella qualità di terza trasportata, potendo rilevare il fatto che il traportato non indossava la cintura di sicurezza della ai fini di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Invero, l'art. 172 C.d.S. impone l'utilizzo delle cinture di sicurezza non operando distinzione alcuna fra la seduta posteriore e anteriore del veicolo;
l'allaccio delle cinture di sicurezza rappresenta un fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, poiché l'utilizzo di tale dispositivo cautelare consente, in ipotesi di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l'impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall'abitacolo.
L'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce una condotta colposa del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. (applicabile in tema di responsabilità aquiliana in quanto richiamato dall'art. 2056 c.c.) e legittima la riduzione del risarcimento del danno.
Nel caso di specie, la circostanza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza è confessata da parte attrice (cfr. atto di citazione e relazione di integrazione del rapporto di incidente stradale del
18.05.2018).
E' dunque incontestato il fatto che il passeggero abbia tenuto una condotta in violazione di quanto disposto dall'art. 172 C.d.S.
Deve, quindi concludersi per la risarcibilità del danno, in misura ridotta, in favore del terzo trasportato.
La misura del concorso di colpa della danneggiata può essere quantificato nel 50%, con conseguente riduzione in tale misura del danno conseguenza.
4. Passando ora all'esame del profilo relativo al quantum di danno da risarcire, l'attrice, in base alla relazione del CTU, ha riportato, in conseguenza del sinistro, danni consistenti in “esiti di frattura del pavimento dell'orbita di destra, trattata in ostesintesi tramite mesh in titanio fissata con viti, da pregresso valido trauma facciale, con permanenza di offuscamento della vista e lieve diplopia nei gradi estremi della visione verso l'alto e verso il basso, lieve asimmetria facciale, lieve enoftalmo e lieve esotropia dell'occhio destro. esiti di pregressa frattura ulnare destra”.
Detti danni sono stati quantificati nella percentuale di 18% di danno biologico permanente mentre, quanto al danno biologico temporaneo, il CTU lo ha stimato in: I.T.T. al 100% di gg 30 (trenta) I.T.P. al 75% di gg 20 (venti) I.T.P. al 50% di gg 20 (venti) I.T.P. al 25% di gg 20 (venti).
In merito alle spese mediche sostenute il CTU ha riconosciuto congruo il rimborso delle prestazioni mediche documentate agli atti per un importo complessivo pari ad € 2.162,66.
Quanto all'entità della percentuale riconosciuta nel 18% parte convenuta ha contestato l'elaborato peritale rappresentando come, per quanto concerne la valutazione espressa dal CTU (danno biologico permanente pari al 18%), la stessa sia sovrastimata rispetto al reale quadro clinico attuale, ritenendo equa una valutazione di danno biologico permanente complessivo non superiore al 15%, tenuto conto degli irrilevanti esiti della frattura dell'ulna di destra e delle risultanze dell'ultimo test di Hess-
Lancaster. Ha, altresì, chiesto al CTU di rispondere al quesito postogli dal Giudice “se le lesioni riportate siano compatibili con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di Parte_2 specificando se ed in quale misura percentuale il corretto uso delle cinture avrebbe potuto
[...] eliminare o ridurre l'entità delle lesioni”.
Sul punto il consulente d'ufficio, in risposta alle osservazioni, ha ampiamente motivato il proprio giudizio medico rappresentando che nella sua stima il CTP non ritiene meritevole di valutazione la pregressa frattura orbitaria, tra l'altro trattata in osteosintesi con l'inserimento di mesh di titanio fissata con viti, la pregressa frattura zigomatica, la riduzione del campo visivo, l'indubbio danno estetico, rappresentato dalla, sia pur lieve, asimmetria del viso, dal, sia pur lieve, enoftalmo e dalla comparsa, sia pur lieve, di un infossamento in regione zigomatica durante il sorriso.
Quanto alla mancata risposta al quesito riguardante l'uso della cintura di sicurezza ha rappresentato che il suo corretto utilizzo, avrebbe presumibilmente ridotto di un 50% le lesioni conseguenti all'evento traumatico.
Il Consulente con l'elaborato peritale, esente da vizi logici ed errori materiali, quindi pienamente condivisibile da questo decidente, ha fornito esaustiva risposta alle osservazioni di parte.
Con riferimento al danno non patrimoniale giova rilevare che la liquidazione dell'unica voce di danno non patrimoniale subito dalla ricorrente va effettuata, equitativamente, tenendo conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”) suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Ciò premesso, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, la componente biologica del danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad € 73.735,00, già comprensiva di una componente anche a titolo di danno morale, calcolato come di seguito precisato: età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni;
percentuale di invalidità permanente 18%; punto di danno biologico € 3.071,83; danno non patrimoniale risarcibile € 67.795,00; danno da invalidità temporanea € 5.940,00. La componente di danno morale viene riconosciuta in misura standard mancando una specifica prova di danni più gravi e ulteriori a tale titolo rispetto a quelli presumibilmente derivanti dal tipo di danno biologico patito.
L'importo sopra calcolato deve essere ridotto del 50%, in ragione del concorso di colpa della danneggiata, per un totale di € 36.867,50.
Tale importo, deve essere devalutato alla data dell'evento (marzo 2018) per un totale di € 30.903,19
e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata per un totale di €
40.620,61. Sulla somma ad oggi rivalutata sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
Va poi risarcito a parte attrice il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
In proposito può essere confermato l'importo riconosciuto come congruo nella misura di € 2.162,66 oltre interessi in misura legale (€ 224,51) per un totale di € 2.387,17, importo che deve essere decurtato del 50% per il concorso di colpa della danneggiata residuando un danno patrimoniale risarcibile di € 1.193,58, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Il danno complessivamente dovuto a parte attrice ammonta ad € 41.814,19.
5. Le spese seguono la soccombenza solo nei confronti della . Controparte_2
Nulla va disposto in relazione alle spese di lite nei confronti degli altri convenuti rimasti contumaci.
Sono, infine, poste definitivamente a carico della anche le spese della CTU Controparte_2
medico – legale.
A tal proposito va confermato il quantum liquidato all'udienza del 13 aprile 2021 nella misura di
290,00 euro cui vanno aggiunti accessori come per legge, importo corrisposto dall'attrice e da porsi definitivamente a carico della . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il concorso di colpa di parte attrice nella causazione del danno nella misura Parte_1 del 50% e per l'effetto;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma complessiva di € 41.814,19 oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...]
presente pronuncia e sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di risarcimento nei confronti di e;
CP_5 Controparte_4
- Condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore di Controparte_2
parte attrice, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge oltre alle spese pari ad € 545,00 (spese di CU e marca); - Pone le spese di CTU, liquidate all'udienza del 03/10/2023 in € 290,00, oltre agli accessori di legge, definitivamente a carico della convenuta . Controparte_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Sciacca, 20.5.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio
Seconda Civile
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 20 maggio 2025 alle ore 12:15 innanzi al giudice Valentina Del Rio, nell'udienza relativa al procedimento N.R.G. 130/2020
Sono comparsi
Per parte attrice l'Avv. Maria Rita Stassi;
Per parte convenuta l'Avv. Maurizio Grisafi in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
Schifano Sabina;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale.
L'Avv. Stassi conclude riportandosi alle note conclusive depositate il 20.5.2024;
l'Avv. Grisafi si riporta alle note conclusive in atti e chiede che la causa venga posta in decisione;
Al termine della discussione orale, il Giudice comunica che leggerà il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in serata e le parti dichiarano di rinunciare ad essere presenti.
Alle ore 13:37 il Giudice si ritira in camera di consiglio per la redazione della sentenza come di seguito. Riaperto il verbale alle ore 19:34 il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2020 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Palermo, Parte_1
Piazzale Ungheria n. 58 presso lo studio dell'Avv. Paolo Cardullo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore-
Contro
(P.Iva. ), in persona del Direttore Generale Controparte_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliata in Agrigento, Via Pietro Nenni n. 85, presso lo studio Controparte_3 dell'Avv. Sabina Schifano, che la rappresenta e difende, per procura in atti;
-convenuta-
nonché contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 5;
, nata a [...] il [...], residente in [...]; CP_5 , nato a [...] il [...] e residente a [...], n.q. di CP_6 amministratore di sostegno di . Controparte_4
-convenuti contumaci -
OGGETTO: Risarcimento danni- Lesioni personali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione l'attrice esponeva che: in data 28.03.2018 intorno alle ore 15,00, in Menfi (AG) nella SP41, si trovava, nella qualità di trasportata, nel sedile posteriore dell'autovettura Peugeot 106 tg. AW047XE di proprietà della sig.ra e condotta dal sig. quando, CP_5 Controparte_7 quest'ultimo, giunto all'altezza dell'oleificio Gatto D'Oro, perdeva il controllo del mezzo ed invadendo la corsia di marcia opposta, urtava l'autocarro modello Iveco 330 tg. AG370735; che, in conseguenza dell'impatto tra i due mezzi, la trasportata sig.ra che non indossava Parte_1 la cintura di sicurezza, poiché il sedile posteriore della Peugeot 106 non ne era dotato, riportava lesioni personali, per le quali veniva condotta, dapprima presso il PS l'Ospedale di Sciacca e successivamente presso l'Ospedale Civico di Palermo.
L'attrice chiedeva, quindi, di “Accertare e dichiarare che la sig.ra era trasportata Parte_1 nel veicolo Peugeot tg: AW047XE; Nel merito ritenere responsabili del sinistro in una misura non inferiore al 70% considerando una corresponsabilità dell'attrice perché non indossava i presidi di sicurezza) il conducente del veicolo Peugeot tg: AW047XE, sig. Controparte_4 conseguentemente, Condannare i convenuti, in solido fra loro, al risarcimento in favore della sig.ra
, per le lesioni riportate e per le spese sostenute, della complessiva somma di euro Parte_1
294.806,00 o alla diversa somma che si riterrà opportuna in conseguenza delle risultanze dell'espletanda C.T.U. medico-legale ovvero del grado di complessità di corresponsabilità accertata;
Condannare, infine, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese e compensi con distrazione in favore dello scrivente procuratore distrattario”.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
12.05.2020, la , la quale preliminarmente ha eccepito la nullità della Controparte_2 citazione in giudizio del sig. ai sensi del combinato disposto dagli artt. 75 e 164, co. 2, CP_4
c.p.c. poiché soggetto ammesso ad amministrazione di sostegno e, dunque, impossibilitato a costituirsi direttamente in giudizio;
quanto al merito, non ha contestato specificamente il fatto storico come narrato in citazione limitandosi ad eccepire la non risarcibilità dei danni patiti dall'attrice e/o la riduzione del chiesto risarcimento poiché la stessa non indossava al momento di verificazione del sinistro, come dalla medesima dichiarato, le prescritte cinture di sicurezza. Ha contestato il quantum debeatur.
La convenuta concludeva quindi chiedendo: “1. In via preliminare ritenere e dichiarare
l'INCAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO del Sig. poiché soggetto ammesso ad Controparte_4 amministrazione di sostegno;
2. Nel merito, rigettare l'avversa domanda ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva nell'occorso incidente, ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c., dell'attrice, per violazione dell'art.172 c.d.s. ed accettazione del rischio per le regioni meglio espresse in narrativa;
3. In subordine, ritenere sussistente il concorso di colpa maggioritario e preponderante nella causazione del sinistro dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., per la ragioni sopra espresse;
4. In ulteriore subordine, ritenere dovuto il risarcimento dei danni nei limiti di quanto risulterà provato in corso di causa decurtato della quota prevalente di responsabilità a carico dell'attrice; 5.
Condannare parte avversa al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Con ordinanza del 20.09.2022 , veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti per le ragioni specificate nel provvedimento in questione cui si rinvia.
In data 20.10.2022 parte attrice depositava atto di citazione in rinnovazione notificato a mezzo UNEP ai sig.ri e Controparte_4 CP_5
La causa veniva istruita mediante prove documentali e consulenza medico-legale.
All'esito veniva disposto un rinvio per precisazione delle conclusioni e discussione orale, con termine per il deposito di note autorizzate.
All'udienza del 5.11.2024, fissata per la discussione, veniva rilevata d'ufficio la nullità della citazione rinnovata e notificata a ed a il 12.10.2022 mancando il codice CP_5 Controparte_4 fiscale o la data e luogo di nascita dei convenuti;
veniva inoltre disposto che la rinnovazione nei confronti di fosse effettuata anche nei confronti dell'amministratore di Controparte_4 sostegno dello stesso in base a quanto previsto nel verbale di nomina ove è richiamato l'art. 374 n. 5
c.c.
In data 13.01.2025, parte attrice depositava atto di citazione in rinnovazione nei confronti dei convenuti e , n. q. di amministratore di sostegno CP_5 Controparte_4 CP_6 di . Controparte_4
All'udienza del 15.04.2025 previa verifica della regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e quale amministratore di sostegno CP_5 Controparte_4 CP_6 di e la causa veniva rinviava per discussione 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna. Controparte_4
MOTIVI DI DIRITTO
1. Va in via preliminare dato atto dell'avvenuta notifica della citazione in rinnovazione nei confronti dei convenuti e dell'amministratore di sostegno di ritenuta necessaria per le Controparte_4 ragioni di cui al provvedimento del 5.11.2024 cui si rinvia, convenuti non costituitisi.
Il contraddittorio pertanto risulta integrato.
2. Passando al merito, la domanda risarcitoria di parte attrice merita accoglimento nei soli confronti della convenuta e previo riconoscimento del concorso di colpa in capo alla Controparte_2 danneggiata.
Va innanzitutto osservato che – secondo giurisprudenza ormai consolidata – in caso di scontro fra autoveicoli, la persona trasportata a qualunque titolo, anche di cortesia, può ottenere a norma dell'art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente e dal proprietario dell'altro veicolo (cfr. Cass. civ. n.
4353/2004), avvalendosi nell'uno come nell'altro caso della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c.
e facendo, perciò, valere la responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. civ. n. 24749/2007; Cass. civ.,
n. 23918/2007; Cass. civ., n. 17848/2007; Cass. civ., n. 3937/2007; Cass. civ., n. 13130/2006; Cass. civ., n. 1873/2006; Cass. civ., n. 21115/2005).
Inoltre, può ottenere il risarcimento diretto dall'assicurazione del mezzo sul quale è trasportata ai sensi dell'art. 141 codice delle assicurazioni (Cass. civ. sezioni unite 35318 del 2022).
Detta disposizione stabilisce che, in caso di sinistro stradale con scontro tra due o più veicoli, il trasportato, a qualsiasi titolo, è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro e si prescinde totalmente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salva l'ipotesi del caso fortuito. L'impresa assicuratrice del vettore ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile secondo quanto stabilisce l'art. 150.
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare che: «Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava ai momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit. (così anche Cass. n. 10410/16). Piuttosto, va affermato che, in ossequio al disposto dell'art. 2697 cod. civ., spetta comunque al terzo trasportato, che agisca in giudizio, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, per il risarcimento del danno, non solo provare quest'ultimo, ma anche fornire la prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire” (Cassazione civile sentenza n. 20654 del 2016; Cass.
Civ. n. 10410 del 2016). Nel caso di specie l'attrice ha agito in giudizio nei confronti della , Controparte_2 compagnia assicurativa del proprietario dell'autoveicolo la quale, costituitasi, non ha contestato il verificarsi del sinistro, né che dallo stesso sia derivato l'evento dannoso per l'attrice, avendo la società mosso contestazioni sull'irrisarcibilità del danno e/o sulla riduzione del chiesto risarcimento non avendo l'attrice indossato i presidi di sicurezza obbligatori ex lege.
Ha agito inoltre nei confronti del conducente del mezzo e del proprietario, rimasti contumaci, applicandosi nei loro confronti il disposto dell'art. 2054 co. 1 e 3 c.c.
Tanto evidenziato, per quanto concerne la posizione dell'assicurazione, non è necessario che l'attore dimostri il verificarsi del sinistro e la riconducibilità allo stesso del danno.
Quanto alla posizione del conducente dell'autoveicolo e del proprietario, ai fini della prova dell'an del sinistro, parte attrice ha allegato la relazione del sinistro e il verbale contenente accertamenti e rilievi redatto dai Carabinieri di Menfi, risultando quindi l'onere probatorio assolto.
Per quanto concerne la responsabilità di conducente e proprietario del mezzo, l'art. 2054 c.c., ai commi 1 e 3, prevede che, affinché vadano esenti, il primo dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, il secondo, che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà.
Nel caso di specie i predetti convenuti, rimasti contumaci, non hanno provato la ricorrenza dei presupposti per l'esenzione di responsabilità.
3. Quanto alla risarcibilità del danno occorre rilevare quanto segue.
Tenuta al risarcimento del danno conseguenza patito dalla terza trasportata è, in forza dell'art. 141 codice assicurazioni, applicabile al caso di specie, unicamente la , impresa Controparte_2 di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava la terza trasportata.
Il risarcimento, pertanto, non può essere pronunciato solidalmente anche nei confronti del conducente e del proprietario del mezzo.
3.1 Passando alla misura della corresponsabilità imputabile a parte attrice per non aver indossato le cinture di sicurezza, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, cui questo Tribunale intende dare seguito, il mancato allaccio della cintura di sicurezza non pregiudica il diritto al risarcimento del danno (Cass. sent. n. 26855/2017; Cass. sent. n. 7777/2014)
A tale stregua, deve quindi concludersi per la risarcibilità dei danni patiti dall'attrice nella qualità di terza trasportata, potendo rilevare il fatto che il traportato non indossava la cintura di sicurezza della ai fini di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Invero, l'art. 172 C.d.S. impone l'utilizzo delle cinture di sicurezza non operando distinzione alcuna fra la seduta posteriore e anteriore del veicolo;
l'allaccio delle cinture di sicurezza rappresenta un fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, poiché l'utilizzo di tale dispositivo cautelare consente, in ipotesi di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l'impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall'abitacolo.
L'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce una condotta colposa del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227, 1 comma, c.c. (applicabile in tema di responsabilità aquiliana in quanto richiamato dall'art. 2056 c.c.) e legittima la riduzione del risarcimento del danno.
Nel caso di specie, la circostanza del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza è confessata da parte attrice (cfr. atto di citazione e relazione di integrazione del rapporto di incidente stradale del
18.05.2018).
E' dunque incontestato il fatto che il passeggero abbia tenuto una condotta in violazione di quanto disposto dall'art. 172 C.d.S.
Deve, quindi concludersi per la risarcibilità del danno, in misura ridotta, in favore del terzo trasportato.
La misura del concorso di colpa della danneggiata può essere quantificato nel 50%, con conseguente riduzione in tale misura del danno conseguenza.
4. Passando ora all'esame del profilo relativo al quantum di danno da risarcire, l'attrice, in base alla relazione del CTU, ha riportato, in conseguenza del sinistro, danni consistenti in “esiti di frattura del pavimento dell'orbita di destra, trattata in ostesintesi tramite mesh in titanio fissata con viti, da pregresso valido trauma facciale, con permanenza di offuscamento della vista e lieve diplopia nei gradi estremi della visione verso l'alto e verso il basso, lieve asimmetria facciale, lieve enoftalmo e lieve esotropia dell'occhio destro. esiti di pregressa frattura ulnare destra”.
Detti danni sono stati quantificati nella percentuale di 18% di danno biologico permanente mentre, quanto al danno biologico temporaneo, il CTU lo ha stimato in: I.T.T. al 100% di gg 30 (trenta) I.T.P. al 75% di gg 20 (venti) I.T.P. al 50% di gg 20 (venti) I.T.P. al 25% di gg 20 (venti).
In merito alle spese mediche sostenute il CTU ha riconosciuto congruo il rimborso delle prestazioni mediche documentate agli atti per un importo complessivo pari ad € 2.162,66.
Quanto all'entità della percentuale riconosciuta nel 18% parte convenuta ha contestato l'elaborato peritale rappresentando come, per quanto concerne la valutazione espressa dal CTU (danno biologico permanente pari al 18%), la stessa sia sovrastimata rispetto al reale quadro clinico attuale, ritenendo equa una valutazione di danno biologico permanente complessivo non superiore al 15%, tenuto conto degli irrilevanti esiti della frattura dell'ulna di destra e delle risultanze dell'ultimo test di Hess-
Lancaster. Ha, altresì, chiesto al CTU di rispondere al quesito postogli dal Giudice “se le lesioni riportate siano compatibili con il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte di Parte_2 specificando se ed in quale misura percentuale il corretto uso delle cinture avrebbe potuto
[...] eliminare o ridurre l'entità delle lesioni”.
Sul punto il consulente d'ufficio, in risposta alle osservazioni, ha ampiamente motivato il proprio giudizio medico rappresentando che nella sua stima il CTP non ritiene meritevole di valutazione la pregressa frattura orbitaria, tra l'altro trattata in osteosintesi con l'inserimento di mesh di titanio fissata con viti, la pregressa frattura zigomatica, la riduzione del campo visivo, l'indubbio danno estetico, rappresentato dalla, sia pur lieve, asimmetria del viso, dal, sia pur lieve, enoftalmo e dalla comparsa, sia pur lieve, di un infossamento in regione zigomatica durante il sorriso.
Quanto alla mancata risposta al quesito riguardante l'uso della cintura di sicurezza ha rappresentato che il suo corretto utilizzo, avrebbe presumibilmente ridotto di un 50% le lesioni conseguenti all'evento traumatico.
Il Consulente con l'elaborato peritale, esente da vizi logici ed errori materiali, quindi pienamente condivisibile da questo decidente, ha fornito esaustiva risposta alle osservazioni di parte.
Con riferimento al danno non patrimoniale giova rilevare che la liquidazione dell'unica voce di danno non patrimoniale subito dalla ricorrente va effettuata, equitativamente, tenendo conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato.
Come precisato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”) suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Ciò premesso, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, la componente biologica del danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad € 73.735,00, già comprensiva di una componente anche a titolo di danno morale, calcolato come di seguito precisato: età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni;
percentuale di invalidità permanente 18%; punto di danno biologico € 3.071,83; danno non patrimoniale risarcibile € 67.795,00; danno da invalidità temporanea € 5.940,00. La componente di danno morale viene riconosciuta in misura standard mancando una specifica prova di danni più gravi e ulteriori a tale titolo rispetto a quelli presumibilmente derivanti dal tipo di danno biologico patito.
L'importo sopra calcolato deve essere ridotto del 50%, in ragione del concorso di colpa della danneggiata, per un totale di € 36.867,50.
Tale importo, deve essere devalutato alla data dell'evento (marzo 2018) per un totale di € 30.903,19
e poi di anno in anno rivalutato, secondo l'indice ISTAT, dall'evento alla data odierna, con riconoscimento degli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata per un totale di €
40.620,61. Sulla somma ad oggi rivalutata sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
Va poi risarcito a parte attrice il danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
In proposito può essere confermato l'importo riconosciuto come congruo nella misura di € 2.162,66 oltre interessi in misura legale (€ 224,51) per un totale di € 2.387,17, importo che deve essere decurtato del 50% per il concorso di colpa della danneggiata residuando un danno patrimoniale risarcibile di € 1.193,58, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Il danno complessivamente dovuto a parte attrice ammonta ad € 41.814,19.
5. Le spese seguono la soccombenza solo nei confronti della . Controparte_2
Nulla va disposto in relazione alle spese di lite nei confronti degli altri convenuti rimasti contumaci.
Sono, infine, poste definitivamente a carico della anche le spese della CTU Controparte_2
medico – legale.
A tal proposito va confermato il quantum liquidato all'udienza del 13 aprile 2021 nella misura di
290,00 euro cui vanno aggiunti accessori come per legge, importo corrisposto dall'attrice e da porsi definitivamente a carico della . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il concorso di colpa di parte attrice nella causazione del danno nella misura Parte_1 del 50% e per l'effetto;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma complessiva di € 41.814,19 oltre interessi al tasso legale dalla data della
[...]
presente pronuncia e sino al soddisfo;
- rigetta la domanda di risarcimento nei confronti di e;
CP_5 Controparte_4
- Condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore di Controparte_2
parte attrice, che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale dell'avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge oltre alle spese pari ad € 545,00 (spese di CU e marca); - Pone le spese di CTU, liquidate all'udienza del 03/10/2023 in € 290,00, oltre agli accessori di legge, definitivamente a carico della convenuta . Controparte_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Sciacca, 20.5.2025
Il Giudice
Valentina Del Rio