Art. 1.
La Corte dei conti e' divisa in tre Sezioni delle quali una di controllo e due giurisdizionali ed e' composta di:
1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-procura tori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.
Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.
Il procuratore generale ed i vice-procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.
La Corte dei conti e' divisa in tre Sezioni delle quali una di controllo e due giurisdizionali ed e' composta di:
1 Presidente;
3 Presidenti di sezione;
22 Consiglieri;
1 Procuratore generale;
3 Vice-procura tori generali;
23 Primi referendari;
30 Referendari.
Il presidente della Corte presiede le Sezioni riunite, la Sezione del controllo e, quando lo stimi conveniente, le altre Sezioni.
Il procuratore generale ed i vice-procuratori generali rappresentano presso la Corte il pubblico ministero.
Un consigliere ha le funzioni di segretario generale.