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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 63/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIANOLA BAZZINI ENRICA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
IN PUNTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del
13.12.2023 (procedimento R.G. n. 4196/2021); oggetto: permesso di soggiorno art. 19, secondo comma, TUI.
Assegnata a decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, celebrata in forma pagina 1 di 6 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2021, il signor (di Parte_1
seguito anche solo signor “ ), cittadino marocchino nato il Parte_1
02.07.1986, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna la Questura di e CP_2
il per ottenere l'annullamento del provvedimento di Controparte_1
diniego del permesso di soggiorno emesso il 16.11.2020 e notificato il
02.03.2021, con cui era stata rigettata l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, presentata in quanto coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, sul presupposto che il richiedente fosse separato dalla moglie e non fosse stato, comunque, reperito presso l'abitazione “coniugale”.
Il ricorrente allegava, tra l'altro:
− di essere sposato dal 2013 con la signora cittadina Persona_1
italiana, dalla quale si era effettivamente separato nel 2018, salvo riconciliarsi il 14.11.2019 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di CP_2
− che la circostanza per cui il signor non era stato rinvenuto in Parte_1
casa costituiva motivazione del tutto empirica, inconferente e insufficiente a giustificare il diniego del rinnovo, non sussistendo alcuna norma che imponga l'obbligo di permanere nella propria abitazione in caso di coniugio, come confermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte che escludeva il requisito della convivenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1 richiamando la relazione dell'amministrazione e i documenti allegati.
pagina 2 di 6 Sentito il ricorrente all'udienza del 14.12.2021, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 13.12.2023 resa nel procedimento R.G. n. 4196/2021, respingeva il ricorso, da un lato confermando le conclusioni dell'amministrazione con riguardo alla insussistenza del requisito della convivenza, dall'altro, concludendo per la pericolosità sociale del signor alla luce dei reati Parte_1
da questi commessi.
In particolare, il Tribunale precisava che il ricorrente aveva inizialmente presentato domanda di permesso di soggiorno “UE” ai sensi del d.lgs. n.
30/2007, in seguito rinunciandovi, e integrando/modificando la domanda con istanza ai sensi dell'art. 19, secondo comma, d.lgs. n. 286/1998.
Sulla base della documentazione in atti e dall'istruttoria, era da escludersi che potesse ritenersi provata la convivenza tra il ricorrente e la moglie, anche perché quest'ultima neppure si era presentata a testimoniare, nonostante tre convocazioni e la mancanza di prova in ordine a eventuali impedimenti a comparire.
In ogni caso, la condotta del signor documentata in atti, consentiva Parte_1
di concludere per la sua attuale pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 13, primo comma, d.lgs. n. 286/1998.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor
[...]
per i seguenti Parte_1
motivi.
1. Il Tribunale, non potendo disconoscere l'efficacia del matrimonio, ha concluso per la insussistenza della convivenza e il conseguente difetto dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, incorrendo, tuttavia, in errore, poiché la giurisprudenza ha escluso che il requisito della convivenza sia necessario per il rilascio del permesso per i cittadini stranieri rientranti nella categoria di cui all'art. 30, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 286/1998.
pagina 3 di 6 2. Il Tribunale ha errato nel valutare la sussistenza della pericolosità sociale a carico del signor sia perché i reati di cui si è reso Parte_1
responsabile sono risalenti nel tempo e poco rilevanti, sia in considerazione del fatto che, nel bilanciamento degli interessi, prevale l'interesse all'unità della famiglia.
Il signor ha, quindi, diritto al rilascio di permesso di soggiorno per Parte_1
motivi familiari e, in subordine, per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 2, T.U.I.
Non si è costituito il e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Parte appellante ha precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello non merita accoglimento.
Il primo motivo di impugnazione è incentrato sulla disamina dell'istituto regolato dall'art. 30, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 286/1998.
Tuttavia, il signor che aveva in un primo momento chiesto Parte_1 all'amministrazione il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno di cui alla norma sopracitata, vi ha poi espressamente rinunciato con atto del 12.06.2020, formulando istanza ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n.
286/1998, e, quindi, dell'art. 28, primo comma, lett. b), d.p.r. n. 394/1999, che presuppone espressamente la stabile convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.
“Il disposto dell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale non è consentita l'espulsione del cittadino straniero convivente con un familiare di cittadinanza italiana, va interpretato nel senso che la convivenza deve sostanziarsi nella effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora” (Cass. civ., ord. n. 17551/2024).
pagina 4 di 6 Ogni considerazione/allegazione/deduzione riguardante l'art. 30 d.lgs. n.
286/1998 è, quindi, inammissibile e, comunque, irrilevante.
Quanto all'accertamento dell'insussistenza di alcuna stabile convivenza con la signora contenuto nella decisione impugnata, l'appello non contiene Per_1
alcuna censura, né specifica, né generica, dovendosi, quindi, considerare consolidate le conclusioni assunte sul punto dal Tribunale, peraltro sorrette da più che adeguata, anche perché documentata, motivazione.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, qualsiasi censura risulta assorbita.
Si ritiene, in ogni caso, opportuno osservare che il provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio non contiene alcun riferimento alla pericolosità sociale del signor sicché la decisione impugnata, sul punto, sarebbe Parte_1
viziata da ultrapetizione, per avere respinto il ricorso sulla base di questioni estranee al contenuto dell'atto oggetto di opposizione, in quanto non rilevate dall'amministrazione.
Infine, quanto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi speciali ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 2, T.U.I., si osserva che, oltre alla novità della domanda rispetto alle istanze formulate nel corso del giudizio di primo grado,
l'istanza non è sostenuta da alcuna specifica allegazione, se non il generico richiamo al fatto che l'allontanamento dell'appellante dal territorio italiano comporterebbe una lesione a radicati interessi familiari, lavorativi, sociali ed economici che attengono alla sfera della vita privata.
Di tali interessi non solo non vi è prova, ma manca financo la pur minima allegazione, non avendo il signor dedotto alcuna circostanza idonea Parte_1
a dimostrare in che cosa si concretino tali radicati interessi.
∞ ∞ ∞
Nulla sulle spese, considerata la contumacia dell'amministrazione appellata.
Non risulta in atti documentazione attestante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellante.
pagina 5 di 6 In ogni caso, anche alla luce di quanto stabilito da Cass. civ., SS.UU., sent. n.
4315/2020 in tema di patrocinio a spese dello Stato, sussistono, nei termini ivi indicati, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
II – nulla sulle spese;
III - sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti di parte appellante dell'art. 13, primo comma quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 63/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GIANOLA BAZZINI ENRICA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
IN PUNTO: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del
13.12.2023 (procedimento R.G. n. 4196/2021); oggetto: permesso di soggiorno art. 19, secondo comma, TUI.
Assegnata a decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, celebrata in forma pagina 1 di 6 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2021, il signor (di Parte_1
seguito anche solo signor “ ), cittadino marocchino nato il Parte_1
02.07.1986, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna la Questura di e CP_2
il per ottenere l'annullamento del provvedimento di Controparte_1
diniego del permesso di soggiorno emesso il 16.11.2020 e notificato il
02.03.2021, con cui era stata rigettata l'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, presentata in quanto coniugato con cittadina italiana ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, sul presupposto che il richiedente fosse separato dalla moglie e non fosse stato, comunque, reperito presso l'abitazione “coniugale”.
Il ricorrente allegava, tra l'altro:
− di essere sposato dal 2013 con la signora cittadina Persona_1
italiana, dalla quale si era effettivamente separato nel 2018, salvo riconciliarsi il 14.11.2019 dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di CP_2
− che la circostanza per cui il signor non era stato rinvenuto in Parte_1
casa costituiva motivazione del tutto empirica, inconferente e insufficiente a giustificare il diniego del rinnovo, non sussistendo alcuna norma che imponga l'obbligo di permanere nella propria abitazione in caso di coniugio, come confermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte che escludeva il requisito della convivenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1 richiamando la relazione dell'amministrazione e i documenti allegati.
pagina 2 di 6 Sentito il ricorrente all'udienza del 14.12.2021, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 13.12.2023 resa nel procedimento R.G. n. 4196/2021, respingeva il ricorso, da un lato confermando le conclusioni dell'amministrazione con riguardo alla insussistenza del requisito della convivenza, dall'altro, concludendo per la pericolosità sociale del signor alla luce dei reati Parte_1
da questi commessi.
In particolare, il Tribunale precisava che il ricorrente aveva inizialmente presentato domanda di permesso di soggiorno “UE” ai sensi del d.lgs. n.
30/2007, in seguito rinunciandovi, e integrando/modificando la domanda con istanza ai sensi dell'art. 19, secondo comma, d.lgs. n. 286/1998.
Sulla base della documentazione in atti e dall'istruttoria, era da escludersi che potesse ritenersi provata la convivenza tra il ricorrente e la moglie, anche perché quest'ultima neppure si era presentata a testimoniare, nonostante tre convocazioni e la mancanza di prova in ordine a eventuali impedimenti a comparire.
In ogni caso, la condotta del signor documentata in atti, consentiva Parte_1
di concludere per la sua attuale pericolosità sociale, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 13, primo comma, d.lgs. n. 286/1998.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello il signor
[...]
per i seguenti Parte_1
motivi.
1. Il Tribunale, non potendo disconoscere l'efficacia del matrimonio, ha concluso per la insussistenza della convivenza e il conseguente difetto dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, incorrendo, tuttavia, in errore, poiché la giurisprudenza ha escluso che il requisito della convivenza sia necessario per il rilascio del permesso per i cittadini stranieri rientranti nella categoria di cui all'art. 30, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 286/1998.
pagina 3 di 6 2. Il Tribunale ha errato nel valutare la sussistenza della pericolosità sociale a carico del signor sia perché i reati di cui si è reso Parte_1
responsabile sono risalenti nel tempo e poco rilevanti, sia in considerazione del fatto che, nel bilanciamento degli interessi, prevale l'interesse all'unità della famiglia.
Il signor ha, quindi, diritto al rilascio di permesso di soggiorno per Parte_1
motivi familiari e, in subordine, per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 2, T.U.I.
Non si è costituito il e ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Parte appellante ha precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello non merita accoglimento.
Il primo motivo di impugnazione è incentrato sulla disamina dell'istituto regolato dall'art. 30, primo comma, lett. b), d.lgs. n. 286/1998.
Tuttavia, il signor che aveva in un primo momento chiesto Parte_1 all'amministrazione il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno di cui alla norma sopracitata, vi ha poi espressamente rinunciato con atto del 12.06.2020, formulando istanza ai sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. c), d.lgs. n.
286/1998, e, quindi, dell'art. 28, primo comma, lett. b), d.p.r. n. 394/1999, che presuppone espressamente la stabile convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.
“Il disposto dell'art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale non è consentita l'espulsione del cittadino straniero convivente con un familiare di cittadinanza italiana, va interpretato nel senso che la convivenza deve sostanziarsi nella effettiva e ordinaria condivisione della vita quotidiana nella stessa dimora” (Cass. civ., ord. n. 17551/2024).
pagina 4 di 6 Ogni considerazione/allegazione/deduzione riguardante l'art. 30 d.lgs. n.
286/1998 è, quindi, inammissibile e, comunque, irrilevante.
Quanto all'accertamento dell'insussistenza di alcuna stabile convivenza con la signora contenuto nella decisione impugnata, l'appello non contiene Per_1
alcuna censura, né specifica, né generica, dovendosi, quindi, considerare consolidate le conclusioni assunte sul punto dal Tribunale, peraltro sorrette da più che adeguata, anche perché documentata, motivazione.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, qualsiasi censura risulta assorbita.
Si ritiene, in ogni caso, opportuno osservare che il provvedimento di diniego oggetto del presente giudizio non contiene alcun riferimento alla pericolosità sociale del signor sicché la decisione impugnata, sul punto, sarebbe Parte_1
viziata da ultrapetizione, per avere respinto il ricorso sulla base di questioni estranee al contenuto dell'atto oggetto di opposizione, in quanto non rilevate dall'amministrazione.
Infine, quanto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi speciali ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 2, T.U.I., si osserva che, oltre alla novità della domanda rispetto alle istanze formulate nel corso del giudizio di primo grado,
l'istanza non è sostenuta da alcuna specifica allegazione, se non il generico richiamo al fatto che l'allontanamento dell'appellante dal territorio italiano comporterebbe una lesione a radicati interessi familiari, lavorativi, sociali ed economici che attengono alla sfera della vita privata.
Di tali interessi non solo non vi è prova, ma manca financo la pur minima allegazione, non avendo il signor dedotto alcuna circostanza idonea Parte_1
a dimostrare in che cosa si concretino tali radicati interessi.
∞ ∞ ∞
Nulla sulle spese, considerata la contumacia dell'amministrazione appellata.
Non risulta in atti documentazione attestante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellante.
pagina 5 di 6 In ogni caso, anche alla luce di quanto stabilito da Cass. civ., SS.UU., sent. n.
4315/2020 in tema di patrocinio a spese dello Stato, sussistono, nei termini ivi indicati, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
II – nulla sulle spese;
III - sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti di parte appellante dell'art. 13, primo comma quater d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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