Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 576/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 28/03/2025, alle ore 9:50, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
E' presente l'avv. Paola SAtoro per delega degli avv.ti Marco Pesenti e Francesco
Concio la quale contesta tutto quanto dedotto, eccepito ed argomentato ex adverso, si riporta agli scritti difensivi in particolare alle note conclusive depositate telematicamente e insiste per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
È altresì presente per l'opponente l'avvocato Maurizio Di Matteo il quale chiede l'accoglimento della domanda riportandosi all'atto introduttivo, ai documenti prodotti, alle memorie ex art. 183 6°comma CPC e, in ultimo, alle note conclusionali depositate e chiede, contrariis reiectis, l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi formulate, impugnando estensivamente quelle avverse.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 576/2021 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Maurizio Di Matteo presso il cui studio è elett.te dom.to in Casoria (Na) alla Via Cavour n° 79;
OPPONENTE
E
(c.f.: ) rapp.ta da (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
giusta procura del giorno 31/08/2018 al rogito Dott. P.IVA_2 Per_1
, Notaio in Roma (Rep. 57298 / Racc. 29003 (DOC. 1), e per essa
[...]
(c.f.: ) giusta Controparte_3 P.IVA_3
procura speciale del 12/03/2019 a rogito Dott.ssa Notaio in Persona_2
SA AT MI (MI), registrata in data 13/03/2019, (Rep. 548 / Racc. 396) rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio elett.te dom.ta presso lo
Studio dell'Avv. Paola SAtoro, sito in Via P. Mascagni 64 - 80128 Napoli (NA);
OPPOSTA
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – contratti bancari - fideiussione
Conclusioni: come da verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, tempestivamente notificato in data 4.1.2021, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6374/2020 (r.g. 18818/2020) emesso dal Tribunale di Napoli in data 21.10.2020, con cui era stato ingiunto di pagare a Controparte_4
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[...]
(quale cessionaria del credito di , quale Controparte_5
garante della società (in solido con Controparte_6 quest'ultima e con l'altro garante Esente , qui non opponenti) la somma Per_3
di euro 59.377,74 oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo debitore del c/c n. 09204/000012832 acceso dalla in data 1/9/2006 Controparte_7
presso Banca MPS Spa. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della società ingiungente, la nullità totale e/o parziale della fideiussione omnibus 21.12.2007 per conformità allo schema ABI 2003, nonché la nullità della fideiussione stessa per violazione del codice del consumo;
la decadenza ex art. 1957 c.c.; l'insussistenza e/ la mancata prova del credito ingiunto.
L'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
rappresentata dalla procuratrice rappresentata, a sua volta,
[...] CP_2
dalla procuratrice ( Controparte_8 [...]
in quanto non provata;
II) nel merito e in via preliminare accertare e CP_9
dichiarare nulla e priva di effetti nei confronti del fideiussore sig. Parte_1
, la scrittura di fideiussione redatta e sottoscritta dall'istante in data
[...]
21.12.2007, per tutti i motivi indicati in premessa;
III) per l'effetto, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., la liberazione del sig. Parte_1
da ogni obbligo;
IV) nel merito e in via preliminare, accertare e
[...]
dichiarare nulla la fideiussione, ovvero accertare e dichiarare nulle e prive di effetti, nei confronti del fideiussore sig. , le singole clausole di Parte_1 cui la scrittura di fideiussione redatta e sottoscritta dall'istante in data
21.12.2007 - in particolare della clausola che contiene la deroga all'art. 1957
c.c. - per tutti i motivi indicati in premessa. V) accertare e dichiarare di ufficio la natura temeraria dell'azione monitoria intrapresa da parte opposta contro parte istante e condannarla, ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c., al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. ; VI) condannare la parte opposta Parte_1
alla refusione delle competenze professionali e delle spese di giudizio, in favore dell'avv. Maurizio Di Matteo anticipatario”.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta ha contestato in fatto e in
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diritto la proposta opposizione e ne ha chiesto il rigetto, rilevando altresì
l'infondatezza delle eccezioni del fideiussore anche alla luce della sua veste di socio della società garantita. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: -concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648
c.p.c.; - concedere termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria;
Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: -nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente , nella sua qualità di fideiussore Controparte_10
limitatamente della , al pagamento, Controparte_6 in favore della convenuta opposta, dell'importo di € 59377,74, oltre agli interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M.
55/2014, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281-sexies, c.p.c.
L'opposizione è infondata.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr., tra le altre, Cass.
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10263/2021).
Orbene, dall'acquisizione probatoria in atti emerge che la banca opposta è effettivamente creditrice dell'opponente, quale fideiussore della società
[...]
, della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto. Controparte_6
Il credito azionato dalla banca in via monitoria risulta ivi determinato in euro 59.377,74 per saldo debitore del c/c n. 09204/000012832 (acceso in data
8.1.2006 con passaggio a sofferenza in data 10.3.2016), quale esposizione debitoria della debitrice principale Esente Arredo Srl In Liquidazione, per le cui obbligazioni l'opponente si è costituito fideiussore fino alla concorrenza di euro
72.000,00 (fideiussione omnibus del 21.12.2007).
L'istituto di credito, in sede monitoria, ha versato in atti la documentazione contrattuale e contabile del predetto rapporto di conto corrente, la fideiussione omnibus 21.12.2007. Nella presente fase di opposizione ha altresì prodotto gli estratti conto in serie continua del conto corrente, dall'inizio del rapporto al passaggio a sofferenza (doc. 4).
Alla luce di detta produzione documentale, pertanto, dal momento che l'istituto bancario ha versato in atti i titoli contrattuali e i relativi estratti conto, in serie continua, non appare fondata l'eccezione della parte opponente circa la mancanza di prova del credito, essendo pacifico che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria sia nei confronti del correntista che nei confronti del fideiussore (cfr., ad es., Cass. 13889/2010). Peraltro, in relazione al saldo debitore esposto negli estratti conto la parte opponente non ha mosso alcuna contestazione.
* * *
L'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale di Controparte_1
e di mancata prova della cessione del credito intervenuta con
[...] [...]
formulata dalla parte opponente, va disattesa, avendo la Controparte_5
società opposta fornito adeguata dimostrazione dell'evento successorio.
Invero, la cessionaria ha fornito adeguata dimostrazione dell'evento successorio a mezzo la produzione della G.U. del 23.12.2017, parte seconda n.
151, ove risulta pubblicato, ai sensi degli articoli 4 e 7.1, legge 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., l'avviso di cessione dei crediti giusta contratto intercorso con la società opposta.
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Nell'avviso viene specificato che la cessionaria ha acquistato pro-soluto
“i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 CP_11
dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da
ID SC S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da FI Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i
Crediti ”. CP_11
Nel presente giudizio di opposizione, peraltro, l'opposta ha altresì prodotto la dichiarazione di avvenuta cessione del credito sottoscritta dalla Banca cedente
(doc. 2).
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31118/2018;
15884/2019; 21821/2023).
La titolarità del credito in capo alla società opposta risulta pertanto confermata dalla cedente a mezzo la predetta dichiarazione versata in atti (doc. 2), sicché risulta evidente che la parte opposta/cessionaria abbia assolto il proprio onere probatorio (quanto alla titolarità della sua posizione sostanziale attiva), atteso che, come ha ancora chiarito il giudice di legittimità, “(...) si ritiene assolto
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l'onere probatorio incombente sull'attore sostanziale, attraverso la produzione della dichiarazione di cessione da parte dell'istituto cedente (cfr. Cass.
10200/2021).
* * *
L'eccezione di nullità, totale o parziale, della fideiussione in oggetto, sottoscritta in data 21.12.2007, per conformità allo schema ABI censurato nel
2005 dalla Banca d'AL, è infondata.
Come è noto, le clausole dello schema ABI, ritenute da Banca d'AL sbocco dell'intesa illecita in quanto lesive della libera concorrenza sul mercato, sono le seguenti: la n. 2 (c.d. clausola di reviviscenza); la n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e la n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza). Attraverso tali articoli, la Banca d'AL ha ritenuto che abbia previsto, per la fideiussione CP_12
omnibus, disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, avendo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Con la pronuncia n. 41994/2021 la Corte di Cassazione a sezioni unite ha stabilito il principio secondo cui “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nell'ammettere la sanzione della nullità per il caso di violazione della disciplina antitrust in questione, la Corte ha ritenuto che si configuri quindi mera nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali illecite, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
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Come si legge al paragrafo 2.15 della pronuncia citata, l'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto ha portata eccezionale, ed è a carico di chi ha interesse a far cadere del tutto l'assetto di interessi programmato fornire la prova – attraverso la dimostrazione che “la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” - dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice di rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Nel caso concreto, peraltro, si può ben ritenere, sotto il profilo logico indiziario - in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario - che il fideiussore avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia.
L'eccezione di nullità totale della fideiussione omnibus in oggetto, pertanto, è infondata.
E' altresì infondata l'eccezione di nullità parziale della medesima fideiussione omnibus, atteso che essa è stata stipulata nel dicembre 2006, cioè a distanza di circa due anni dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'AL, che, invero, se costituisce prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato sino alla coeva epoca del suo accertamento, non altrettanta funzione di prova privilegiata può rivestire con riguardo alla fideiussione in oggetto, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza. L'istruttoria che ha portato al provvedimento n. 55/2005, infatti, ha coperto un arco temporale compreso tra il
2002 ed il maggio 2005.
Nella fattispecie, quindi, la parte opponente, non potendosi avvalere della prova privilegiata costituita dal provvedimento del 2005 della Banca d'AL, avrebbe dovuto specificamente allegare e provare la sussistenza degli elementi della fattispecie d'illecito concorrenziale ex art. 2, l. 287/1990, dedotto a sostegno della sua eccezione di nullità (parziale), non già limitarsi al mero richiamo del
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provvedimento dell'autorità garante posto in essere in base ad istruttoria relativa ad un periodo di gran lunga precedente alla stipula della fideiussione omnibus oggetto del presente giudizio.
Alcuna allegazione e prova ha invece fornito parte opponente circa la sussistenza e la predisposizione, in riferimento alla data di sottoscrizione della fideiussione in oggetto, di modelli uniformi di fideiussioni, da parte di un numero significative di banche tra di loro coordinate, finalizzati a privare la clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Sul punto, si richiama la giurisprudenza del Tribunale delle Imprese dell'intestato Tribunale (cfr. sent. 5125 del 24.5.2022), che qui si condivide e che ben si attaglia alla presente fattispecie, ove è stato efficacemente evidenziato:
<Inquadrato il contratto de quo nel tipo legale della fideiussione omnibus, il Collegio ravvisa che l'onere probatorio incombente sull'attore circa la prova dell'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte non risulta soddisfatto, in quanto gli attori si sono limitati a produrre il provvedimento n.
55/2005 della Banca d'AL e i moduli contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito. Precisamente, in tema di riparto dell'onere probatorio, il Collegio ritiene che, con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati post 2005, il citato provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'AL non costituisce prova privilegiata, in quanto non rappresenta una prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo in cui vi è stata alcuna indagine da parte dell'attività di vigilanza post 2005... Occorre sottolineare, quindi, che la fideiussione omnibus, per cui è lite, risulta stipulata in data l9 ottobre 2010, cioè a distanza di oltre cinque anni dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'AL... Al contrario, nel caso specifico, il provvedimento della
Banca d'AL anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione in parola, stipulata in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005 (cfr.
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Trib. Mil. sez. spec. impresa del 19/01/2022). Poiché il provvedimento della
Banca d'AL n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della Banca medesima, le parti attrici sono, pertanto, onerate dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.
287/1990. Di ciò, gli attori non hanno dato prova alcuna circa l'esistenza di un'intesa anteriore o coeva alla stipulazione del contratto personale di garanzia del 19 ottobre 2010, avente come oggetto quello di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie>>.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del 14/02/2023, n. 1171 in un caso similare <La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore>>.
* * *
E' poi infondata l'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c., atteso che la fideiussione in atti stabilisce espressamente la deroga alla norma codicistica in questione. Come è noto, “la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cass. 13078/2008).
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Né la nullità della clausola in deroga all'art. 1957 c.c., a differenza di quanto deduce l'opponente, si può far discendere dalla sua asserita qualità di
“consumatore” e, quindi, dalla ritenuta vessatorietà delle medesima clausola in deroga.
I principi richiamati dalla parte opponente a sostegno dell'eccezione in esame, secondo cui in materia di deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. in caso di fideiussione rilasciata da una persona fisica in favore di una società commerciale, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, senza considerare il contratto principale, ”dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio” (Cass.
34515/2021; 742/2020), non sono tuttavia applicabili alla fattispecie.
Invero, dalla documentazione prodotta dalla parte opposta, che ha contestato l'asserita veste di consumatore dell'opponente in riferimento al rilascio della fideiussione, (cfr. doc. 3, visura CCIIA) emerge come, nella specie,
l'opponente/fideiussore abbia agito non per scopi di natura privata, bensì nella sua qualità di professionista, e, in particolare, di socio della società Controparte_6
, di cui deteneva il 20% del capitale sociale, dovendosi perciò
[...]
escludere la sua qualità di consumatore stante l'evidente collegamento funzionale tra la società e il fideiussore;
collegamento che impedisce di ritenere che l'opponente abbia stipulato il contratti di fideiussione per scopi di natura privata.
Come è noto, con la pronuncia ord. 19/11/2015 C-74/15, la Corte di
Giustizia UE ha affermato il principio secondo il quale “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta [….] al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per
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scopi di natura privata”. La nozione di consumatore, alla luce della direttiva comunitaria n. 93 del 2013, presenta un carattere oggettivo, e deve essere, pertanto, valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione (cfr. sentenza Co., C110/14, EU. C. 2015:538).
Orbene, la suddetta qualità di socio della società debitrice in capo all'opponente, non consente di ritenere che il contratto di fideiussione in questione sia stato dal medesimo stipulato per scopi esclusivamente privati, dovendosi invece ritenere che la fideiussione sia stata rilasciata nella sua qualità di professionista poiché socio, appunto, della Esente Arredo Srl In Liquidazione
(debitrice principale).
Non è infatti supportata da alcun riscontro probatorio la deduzione dell'opponente, secondo cui la partecipazione del medesimo alla società sarebbe stata fittizia, per essere stato essendo egli un mero dipendente della CP_7
Dalla visura camerale in atti, invero, risulta che l'opponente, dalla data di
[...]
iscrizione della società nel registro delle imprese, 10.6.2006, è proprietario di quote sociali pari al 20% delle stesse e tale qualità permaneva alla data di sottoscrizione della fideiussione in oggetto, 21.12.2007. Né assume alcun rilievo la circostanza che a decorrere dal'1.10.2008 il veniva poi assunto dalla Pt_1
medesima società quale lavoratore dipendente, posto che, come è noto, il socio di una società di capitale può intrattenere con la stessa anche un rapporto di lavoro subordinato. In disparte, poi, la circostanza, di per sé assorbente, che per l'individuazione della qualifica di consumatore in capo al fideiussore va preso in considerazione l'epoca del rilascio della garanzia personale, irrilevante restando la successiva attività quale lavoratore subordinato eventualmente intrapresa dal garante. Sotto tale ultimo aspetto, del resto, dalla stessa produzione versata in atti dall'opponente (cfr. posizione previdenziale) si evince che il , con Pt_1
decorrenza 1.7.2012, è titolare di impresa commerciale.
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Ancora, alcun profilo di invalidità, a differenza della contraria deduzione della parte opponente, si riscontra nella fideiussione azionata dalla banca.
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Si tratta, infatti, di una fideiussione limitata nel suo valore di garanzia (in euro 72.000,00 e riportante l'impegno del garante “per l'adempimento delle obbligazioni verso la Banca, dipendenti da operazioni di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo (ovvero, la società correntista) o a chi gli fosse subentrato”.
In particolare, la fideiussione non è nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, prevedendo l'importo massimo garantito in conformità a quanto statuito in merito dall'art. 1938 c.c. applicabile anche alle garanzie personali atipiche (Cass. 1520/2010: In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche).
Né, ancora contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, la fideiussione contiene clausole vessatorie in danno del “consumatore”, allo scopo essendo sufficiente richiamare quanto già evidenziato in ordine alla insussistenza di tale qualità in capo all'opponente.
E' infine infondata l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956
c.c., non riscontrandosi in atti alcun elemento da cui possa trarsi la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma invocata. E' principio pacifico che il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. 2524/2006; 23422/2016;
6251/2018).
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Per quanto sin qui evidenziato, in definitiva, sulla scorta della produzione documentale in atti, risulta sufficientemente dimostrata sia l'effettiva sussistenza del saldo debitore di conto corrente posto a base della pretesa creditoria azionata
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dalla banca, sia la garanzia prestata dall'opponente e quindi il relativo credito della banca nei suoi confronti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex c.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni svolte e dell'attività prestata (assenza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1
ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 6374/2020 (R.G. 18818/2020) emesso dal Tribunale di
Napoli in data 21.10.2020, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, udienza 28.3.2025
E' verbale, ore 16:30
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1,
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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