Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5836 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 28267/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 03.12.2022 da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Bordiga n.1, cod. fiscale , elettivamente domiciliato Napoli al viale Campi C.F._1
Flegrei n. 21, presso lo studio dell'Avv. Claudia Andolfo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE - OPPONENTE contro
cod. fiscale in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, dirigente dell , dott.ssa Anna Sannino, elettivamente Controparte_2 domiciliato in alla trav. Maroder n.3, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Gelo, che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO – OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso atto finalizzato alla riscossione del corrispettivo di canoni idrici
Conclusioni per l'opponente: La scrivente difesa, quindi, impugnando nuovamente ogni avverso dedotto ed eccepito, si riporta a tutti i propri scritti difensivi, documenti e verbali di causa, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni così e come formulate, che qui abbiansi per ripetuti ed integralmente trascritti, con vittoria di spese e competenze professionali.
Conclusioni per l'opposto: si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate insistendo per il rigetto della domanda.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'avviso ex art. 50 del d.P.R. n.
602 del 29.09.1973, notificato in data 03.11.2022, con cui il ha intimato a Controparte_1
il pagamento di € 14.497,10 di cui € 13.788,00 per “importo residuo”, € Parte_1
100,35 per “interessi”, € 600,00 per “oneri”.
Dalla lettura dell'intimazione si evince che la pretesa riguarda il credito oggetto dell'accertamento esecutivo n. 19752 del 08.07.2020 e consiste nel corrispettivo della somministrazione idrica.
1
l'accertamento n. 19752 del 2020, non era mai pervenuto nella sua sfera di conoscenza;
-
l'intimazione era generica, in quanto non indicava l'immobile interessato dalla somministrazione di acqua potabile, non indicava il numero di contatore, non specificava i criteri di calcolo del debito né i periodi cui esso si riferiva;
- la notificazione dell'intimazione era viziata, in quanto il plico era stato consegnato a persona diversa dal destinatario e a quest'ultimo non era stata inviata la comunicazione di avvenuta notifica;
- poiché l'avviso n.
19752 non gli era stato notificato, l'ente locale non poteva notificargli l'intimazione di pagamento, che era dunque nulla ed inefficace per mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge;
- la pretesa creditoria si era estinta per prescrizione;
-
l'atto era nullo per mancata indicazione del termine e dell'autorità presso cui proporre ricorso giurisdizionale. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito: “- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di annullamento, dell'avviso di intimazione oggi impugnato 2022/00060469 del 14.10.22 ricevuto il 03.11.2022, nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso avviso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti all'opponente; - per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dal di cui all'atto di intimazione 2022/00060469 Controparte_1 del 14.10.22 ricevuto il 03.11.2022 o collegate a qualsiasi altro atto e/o provvedimento ad esso avviso presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti all'opponente; - accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dal anche a titolo di sanzione ed interessi, per tutti i motivi innanzi esposti CP_1 che abbiansi qui per integralmente ripetuti e trascritti”.
Il si è costituito, replicando che: - l'atto di intimazione si riferiva Controparte_1 all'utenza idrica n. 30407, intestata al sig. e relativa all'immobile sito in alla Pt_1 CP_1 via Lago di Averno lato sinistro n. 12, concessione di fornitura idrica n. 9-21-1053; - l'attore non aveva disconosciuto l'esistenza del contratto di somministrazione, né aveva contestato di avere la disponibilità dell'immobile in precedenza indicato;
- l'atto impugnato era munito dei requisiti minimi di contenuto idonei a rendere edotto il destinatario in ordine ai motivi alla base del credito;
- in particolare, l'atto richiamava l'avviso di accertamento esecutivo n. 19752 del
08.07.2020, notificato in data 28.07.2020, pari a € 13.787,89, relativo ai trimestri dal 3° del
1998 al 2° del 2019; - i dati di dettaglio erano indicati nella fatturazione ordinaria a suo tempo inviata al ricorrente;
- l'eccezione di nullità della notificazione dell'intimazione era superata dalla proposizione dell'opposizione, evento che segnava il raggiungimento dello scopo della notifica;
- l'avviso di accertamento esecutivo era stato notificato all in data 28.07.2020 Pt_1 secondo le modalità previste dall'art. 108 del d.l. n. 18 del 17.03.2020; - il detto avviso non era stato opposto nei termini e, pertanto, aveva acquistato efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 792 e ss., della legge n. 160 del 28.12.2019; - di conseguenza, erano precluse tutte le doglianze che potevano essere mosse all'avviso di accertamento;
- in
2 relazione all'eccezione di prescrizione, aveva già provveduto a comunicare all'utente il discarico parziale di € 2.719,36 relativi al periodo 3° trimestre del 2008 e 4° trimestre del 2004; - per i restanti trimestri non si era verificata alcuna prescrizione, in quanto aveva notificato al sig.
un primo atto di diffida in data 23.07.2010 e un secondo atto in data 27.05.2015; - in Pt_1 ogni caso, la prescrizione doveva essere fatta valere impugnando l'avviso di accertamento n.
19752 del 2020; - l'avviso di intimazione presentava un'apposita sezione denominata
“opposizione”, in cui era specificato che avverso di esso poteva essere proposta “opposizione nei termini e con le modalità previste in considerazione della natura dell'entrata per la quale è stato richiesto il pagamento”; - anche laddove fosse mancato tale avvertimento, l'avviso non sarebbe stato nullo, trattandosi di mera irregolarità sanabile con l'eventuale rimessione in termine dell'opponente, laddove necessario. Ciò replicato, ha concluso per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 28.09.2023, il Tribunale ha segnalato la mancanza in atti di un contratto di somministrazione stipulato per iscritto, sollevando, nel contempo, la questione della nullità del contratto intercorso tra le parti, in quanto privo della forma scritta, e concedendo alle parti un termine per interloquire sul punto.
La causa è stata assegnata in decisione in data 20.02.2025 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. L'opposizione è fondata.
Occorre premettere che il sig. ha proposto opposizione avverso l'avviso emesso ai Pt_1 sensi dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento esecutivo n. 19752 del 08.07.2020.
Il ha replicato di aver notificato l'atto presupposto in data 28.07.2020. Controparte_1
Le parti discutono in ordine alla validità della notifica dell'avviso di accertamento, ma si tratta di questione che può essere accantonata, in quanto la controversia può essere decisa sulla base della ragione più liquida, consistente nella mancanza di un contratto scritto alla base della fornitura idrica.
Tuttavia, prima di passare all'esame della questione da ultimo menzionata è necessario effettuare una breve disgressione sull'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'art. 1, commi 792 e ss., della legge n. 160 del 2019.
L'atto in esame è uno strumento introdotto dal legislatore per potenziare l'attività di riscossione degli enti indicati dal precedente comma 784 (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali). Il potenziamento dell'attività di riscossione deriva essenzialmente dall'accorpamento in un unico atto delle funzioni di accertamento della pretesa creditoria, di titolo esecutivo e di precetto, potenziamento che, quindi, riguarda essenzialmente la procedura, con un accorciamento dei tempi, degli adempimenti e dei provvedimenti da notificare al debitore. Limitando il discorso alle entrate patrimoniali, categoria in cui rientra il corrispettivo della somministrazione di acqua
3 potabile, e ai profili di interesse per la presente controversia, va evidenziato che l'avviso in esame deve contenere l'intimazione ad adempiere il credito entro 60 giorni dalla sua notificazione e le altre indicazioni previste dal comma 792 (“Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata”). Decorso inutilmente il termine concesso per il pagamento,
l'avviso acquista efficacia di titolo esecutivo “senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”.
Dunque, a seguito dello spirare del termine di 60 giorni, l'avviso di accertamento è titolo idoneo all'avvio dell'esecuzione forzata, ma non diviene inoppugnabile, essendo ancora possibile per il destinatario contestare nel merito la pretesa dell'ente mediante l'attivazione del rimedio previsto dall'art. 615 c.p.c.. L'avviso di accertamento, quindi, al pari dell'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, non è destinato a consolidarsi in mancanza di proposizione dell'opposizione nel termine previsto per il pagamento. L'unica conseguenza (vale la pena ribadirlo), prevista dalla legge in caso di mancato rispetto del detto termine, è
l'acquisizione dell'efficacia esecutiva, con conseguente possibilità per il creditore di avviare l'esecuzione esattoriale.
Ulteriore precipitato di quanto precede è che il giudizio di opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo non è limitato ai profili di regolarità formale dell'atto, ma si estende al rapporto, atteso che, come in tutti i casi di titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, il debitore è abilitato a contestare l'esistenza del credito. In altre parole, il giudizio non è limitato ai profili formali, ma concerne anche il merito della pretesa creditoria, laddove il debitore ne contesti l'esistenza.
Non essendo previsto un termine perentorio entro cui introdurre l'opposizione ex art. 615
c.p.c., il credito può essere contestato anche in occasione del recapito dell'avviso ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cui notifica è imposta dal comma 792, lett. h), prima di dare avvio all'espropriazione forzata, quando sia decorso un anno dalla notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal le contestazioni in ordine al CP_1 merito della pretesa non sono affatto precluse a seguito del decorso del termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento n. 19752 del 08.07.2020. Ciò rende irrilevante stabilire se la notificazione di tale atto sia o meno valida.
§ 3. A questo punto è possibile passare al merito della pretesa e, in particolare, alla questione della mancanza di un contratto scritto alla base della somministrazione idrica da cui nasce la pretesa creditoria del CP_1
4 Secondo giurisprudenza ampiamente consolidata: - gli artt. 16 e 17 del regio decreto n.
2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo essi ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 cod. civ., per il quale “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge"; - anche a seguito dell'abrogazione del regio decreto n. 383 del 1934, ad opera dell'art. 274, lett. a), del d.lgs. n. 267 del 2000, le suddette norme (in precedenza richiamate per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato regio decreto n. 393 del 1934) continuano ad applicarsi "pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass.,
10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico
(territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass., 7 luglio 2007, n. 1752)" (cfr. Cass., sez. un.,
25/03/2022, n. 9775).
Dunque, in base ai principi di diritto in precedenza riportati, i contratti degli enti locali devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità e ciò vale anche per il contratto di somministrazione di acqua potabile, non essendovi ragioni giuridiche per escluderlo dall'applicazione della regola generale (cfr., con riferimento a contratti di somministrazione idrica, cfr. Cass., sez. I, n. 13742 del 17/05/2024; Cass., sez. III, n. 1549 del 23/01/2018;
Corte appello Napoli, sez. I, 19/09/2019, n. 4526).
I proventi del servizio di fornitura idrica rappresentano, allora, il corrispettivo di un contratto di somministrazione, per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam. La volontà di obbligarsi della P.A. deve quindi manifestarsi per iscritto, non potendo desumersi da facta concludentia. In mancanza di un valido contratto non è possibile agire in via contrattuale per il recupero dei canoni inevasi, mancando uno dei fatti costitutivi della pretesa.
Orbene, il Tribunale ha sollecitato il contraddittorio tra le parti in merito all'effettiva esistenza di un contratto di somministrazione redatto per iscritto. Con memoria depositata in data 30.10.2023, il comune di ha evidenziato che: a) nel thema decidendum CP_1 introdotto con l'atto di citazione non erano comprese “le questioni relative al merito del rapporto negoziale intercorso tra le parti, ivi comprese quelle” attinenti alla validità del vincolo contrattuale;
b) la controparte non aveva disconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale né aveva messo in discussione di essere titolare della concessione di fornitura idrica n. 9-21-
1053; c) la questione della nullità del contratto per difetto di forma scritta doveva “ritenersi superata in applicazione del principio di non contestazione sancito dall'art.115 c.p.c.”; d) la questione della nullità del contratto investiva “il merito della pretesa sostanziale di cui all'avviso di accertamento esecutivo emesso dall'Ente”, il che determinava «un radicale mutamento del thema decidendum iniziale e l'introduzione di una domanda “nuova” rispetto a quella introdotta con l'atto di citazione, tutto incentrato sul diritto dell'Ente di dare avvio ad un'esecuzione forzata».
5 Orbene, le motivazioni sub. a), b) e d) sono smentite da quanto già evidenziato al paragrafo n. 2 della presente sentenza e dalla constatazione che, nel proporre opposizione, il sig. Pt_1 ha contestato anche il merito dell'avversa pretesa, eccependo la prescrizione del diritto.
Inoltre, a seguito della costituzione del e delle precisazioni da esso fornite in ordine CP_1 all'unità immobiliare in favore della quale era stata erogata l'acqua potabile, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore ha replicato che la fornitura risultava eseguita in favore di un immobile diverso (civico n. 12) rispetto a quello di cui era proprietario
(civ. 3 A).
Quanto all'argomento sub c), il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non vale rispetto al fatto costitutivo consistente in un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta a pena di nullità, «dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte» (cfr. Cass., sez. I, n. 25999 del 17/10/2018).
In conclusione, poiché non risulta stipulato un contratto scritto tra le parti avente ad oggetto la somministrazione idrica, il credito vantato dal di a titolo di CP_1 CP_1 corrispettivo della detta somministrazione, è inesistente per mancanza di uno dei fatti costitutivi della pretesa.
La domanda di accertamento negativo proposta dal sig. è quindi accolta, con Pt_1 conseguente declaratoria di inefficacia sia dell'intimazione impugnata che dell'avviso di accertamento presupposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, del mancato compimento di atti istruttori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta l'inesistenza del credito vantato dal nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, dichiara inefficaci l'atto di intimazione 2022/00060469 del
[...]
14.10.2022 e l'accertamento esecutivo n. 19752 del 08.07.2020;
b) condanna il al rimborso delle spese di lite del sig. , liquidate in € Controparte_1 Pt_1
264,00 per esborsi, ed € 3.696,00, per compenso del difensore (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria,
€ 1.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.
Claudia Andolfo.
Napoli, 12.06.2025
Il Giudice (dott. Ulisse Forziati)
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