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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2024, n. 6013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6013 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 2639 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est.
Monica Mastrandrea Giudice
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 2639 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SASSANO VALENTINA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
In ricorso: «Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio,
1 Nel merito
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19 TUI e, per l'effetto, annullare il provvedimento emesso dalla commissione convenuta in quanto privo di motivazione, riconoscendo al ricorrente la protezione umanitaria ed ordinando alla
Questura di Torino di rilasciargli un permesso di soggiorno per casi speciali.
In via istruttoria:
- Disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'interessato presso la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino e presso la Questura di Torino;
- Ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie »
In precisazione delle conclusioni: « si insiste per il riconoscimento della protezione speciale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso siccome infondato e con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 il sig. cittadino del Parte_1
TUNISIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 24.10.2023 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino datato 17.3.2023 – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 Il Collegio ha fissato udienza davanti al Giudice relatore (udienza successivamente anticipata, previa riassegnazione del procedimento al sottoscritto relatore); all'udienza del 19.9.2024 è stato raccolto l'interrogatorio libero del ricorrente;
all'esito, ritenuta la superfluità dei mezzi di prova richiesti da parte ricorrente, è stata fissata udienza per la discussione davanti al
Collegio per il giorno 25.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte (tempestivamente depositate). All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Il provvedimento impugnato
Il sig. – con istanza 7.11.2022 – ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per Pt_2
protezione speciale;
a supporto di tale richiesta, il sig. a rappresentato di dimorare in Pt_1
Italia da 1990; di avere legami familiari in Italia (un figlio, oramai maggiorenne, avuto da una precedente unione con una cittadina italiana); di essere convivente da numerosi anni con una cittadina ucraina regolarmente soggiornante sul territorio;
di avere generato con la predetta cittadina ucraina due figlie – ancora minorenni, nate a Torino, regolarmente soggiornanti in
Italia e pienamente inserite nel tessuto sociale italiano – con lui conviventi.
La Commissione territoriale di Torino ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in ragione dei seguenti argomenti:
(i) non è documentato lo svolgimento – in modo continuativo – di regolare attività lavorativa;
(ii) risulta che il sig. sia stato irrevocabilmente condannato per maltrattamenti in Pt_1
famiglia; (iii) le allegazioni relative ai legami familiari del ricorrente con una cittadina ucraina
(e con le figlie che avrebbe generato con quest'ultima) non risulterebbero decisive, non risultando documentata la persistenza e attualità di tali relazioni;
(iv) non risulterebbe poi adeguatamente documentata la conoscenza della lingua italiana, né vi sarebbero informazioni sulla persistenza di legami del richiedente con il Paese di origine.
Il Questore di Torino, recependo il parere vincolante della Commissione territoriale, ha rigettato la richiesta, evidenziando in particolare che egli è stato condannato con sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme del 2.5.2005, irrevocabile il 17.10.2005 per i reati di cui agli artt.
572 c.p., 582 c.p., 609-bis c.p. e con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 30.1.2008 per una violazione contravvenzionale;
il Questore menziona altresì un deferimento all'autorità giudiziaria del 10.9.2022 per danneggiamento.
3. Sulla richiesta di protezione speciale: normativa applicabile.
3 Preliminarmente, occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso in esame, risulta documentato che il sig. abbia presentato richiesta di Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale in data 17.11.2022 (richiesta formulata dal difensore nell'interesse dell'assistito e poi formalizzata in Questura in data 30.1.2023, come risulta dal provvedimento impugnato).
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
4 l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
4. Sulla richiesta di protezione speciale: nel merito.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Giova anzitutto muovere dalla considerazione di un dato non contestato: il sig. ive in Pt_1
Italia dal 1990 e – per quanto consta – non emerge che egli abbia significativi contatti con il
Paese di origine, dal quale manca oramai da oltre trent'anni.
5 Con riferimento al fatto che non sia certificato che il ricorrente conosca la lingua italiana, il
Tribunale si limita ad osservare che – al di là della attestazione burocratica – è emerso, durante l'interrogatorio libero, che il sig. adroneggi in modo fluente la lingua italiana Pt_1
(come è naturale per chi vive in Italia da oltre trent'anni e ha figli nati in Italia, con cui parla in lingua italiana).
Risulta poi documentato che il sig. abbia un significativo livello di integrazione in Pt_1
Italia.
È documentato che il ricorrente sia padre di due figlie minorenni ( , nata a [...] nel Per_1
2007 nata a [...] nel 2011) [doc. 4]. È altresì documentato che egli conviva Persona_2 con la madre delle minori (la cittadina ucraina all'incirca dal 2005 C.F._1
[cfr. verbale audizione davanti al Tribunale per i minorenni di Torino dell'1.12.2016; doc. 3].
È documentato che il ricorrente tuttora conviva con la predetta sig.ra e Controparte_5
con le due figlie minori [cfr. contratto di locazione cointestato al ricorrente e alla compagna;
doc. 15]. È altresì documentato che la compagna del ricorrente e le figlie siano titolari di permessi di soggiorno in via di rinnovo [cfr. doc. 5]. È, poi, documentato che le due figlie minori vadano regolarmente a scuola [cfr. doc. 14] e che la compagna del ricorrente – la sig.ra
– svolga regolare attività lavorativa [cfr. modelli CU, buste paga, in Controparte_5
atti; doc. 11-12-13].
Si tratta di elementi univocamente sintomatici di integrazione sociale e dell'esistenza di legami familiari che, in caso di allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, comprometterebbero il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Occorre allora considerare gli elementi valorizzati dall'Amministrazione resistente per negare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente.
L'amministrazione stigmatizza il fatto che i legami familiari non siano stati valorizzati nel contesto di una richiesta di permesso di soggiorno ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 (permesso che, in passato, il ricorrente aveva avuto, trascurando di chiederne il rinnovo alla scadenza).
Tale argomento non è persuasivo. Da un lato, perché il ricorrente – dandone una spiegazione razionale – ha sostenuto che tale scelta è legata ad un consiglio del legale che lo assisteva all'epoca. Dall'altro lato, perché ciò che conta è se sussistano i presupposti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui si discute in questa sede e non se (per ipotesi) sussistano o sussistessero in passato i presupposti per il rilascio di altri permessi di soggiorno.
L'amministrazione stigmatizza negativamente il fatto che il sig. non abbia lavorato Pt_1
con continuità; ciò sarebbe sintomo di scarsa integrazione sociale.
6 L'argomento non è decisivo per due ragioni: (i) da un lato, perché ciò non priverebbe comunque di rilievo la necessità di offrire tutela alla vita familiare (e non solo alla vita privata) del ricorrente, padre convivente di due figlie minori nate, cresciute e pienamente inserite nella vita sociale torinese;
(ii) dall'altro lato, perché – allorché aveva la disponibilità di un titolo di soggiorno che lo abilitasse al lavoro – il sig. omunque ha svolto attività Pt_1 lavorativa [si rimanda all'estratto contributivo prodotto dall'amministrazione resistente, doc.
3, dal quale risulta che il ricorrente ha lavorato con continuità nel periodo 2000-2003 e che a decorrere dal febbraio 20023 ha ripreso a lavorare con una certa continuità; il dato risulta documentato altresì dalle produzioni di parte ricorrente 9-10, da cui risulta l'esistenza di attività lavorativa per quasi tutto l'anno 2023].
Il sig. ha poi plausibilmente affermato che – dopo il provvedimento di diniego qui Pt_1
impugnato – egli è stato costretto a lavorare in nero (essendogli stata ritirata la carta di identità e l'attestazione di regolare soggiorno in Italia).
L'argomento relativo allo scarso impegno profuso da er l'integrazione sotto il profilo Pt_1
lavorativo, dunque, non coglie del tutto nel segno e non rappresenta un ostacolo per riconoscere il diritto di questi al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Resta da affrontare il tema della sussistenza di elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di ordine o sicurezza pubblica.
Non si tiene qui conto del deferimento all'autorità giudiziaria del 10.9.2022 per danneggiamento, pur menzionato dal Questore nel provvedimento reiettivo: si tratta di fatto che – per quanto consta – non ha avuto sviluppi in condanne irrevocabili;
si tratta, inoltre, di fatto di cui l'amministrazione resistente nemmeno dà una descrizione (sì da impedire di poterlo valutare in un giudizio di pericolosità).
Né si può qui valorizzare la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 30.1.2008, posto che essa è relativa ad un'ipotesi di reato di natura contravvenzionale.
Con riferimento invece alla sentenza di condanna del Tribunale di Lamezia Terme del
2.5.2005, irrevocabile il 17.10.2005 si deve osservare quanto segue: essa è relativa a reati di non trascurabile gravità (la condanna è intervenuta per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 582
c.p., 609-bis c.p.) che hanno determinato anche un periodo di restrizione in carcere (lo stesso ricorrente afferma di essere stato in carcere circa sei mesi per quei fatti).
Nondimeno, si deve evidenziare che – per assumere rilievo ostativo – il giudizio di pericolosità deve potere essere formulato in termini di concretezza e attualità [così, di recente, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), ma con argomenti
7 validi anche nel caso in esame, cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 23597 del 02/08/2023, Rv. 669954 –
01].
Ciò in ragione del fatto che – in materia – non opera alcun automatismo ostativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente;
quest'ultima «deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU,
27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023)» [cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 23597 del
02/08/2023, Rv. 669954 – 01, cit.].
E se si deve operare la valutazione di pericolosità sociale in termini di concretezza e attualità, non si può che prendere atto di alcuni dati di fatto: (i) i reati per cui ha riportato Pt_1 condanna risalgono a circa vent'anni orsono;
(ii) essi maturarono nel contesto di un'altra relazione sentimentale, oramai cessata;
(iii) nel ventennio successivo – e sino all'attualità – il sig. a allacciato una nuova relazione familiare che non ha fatto emergere problemi di Pt_1
pericolosità endo-familiare; (iv) nel ventennio successivo non risulta che abbia Pt_1
commesso altri reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata e familiare. Il ricorrente non ha più legami con il Paese di origine;
dimora in Italia da oltre trent'anni; parla la lingua italiana;
ha lavorato quando ha potuto;
ha legami affettivi sul territorio (relazione quasi ventennale con una cittadina ucraina regolarmente soggiornante in Italia); ha due figlie minori nate e cresciute a Torino, e regolarmente inserite nel contesto sociale italiano, con cui convive e di cui si occupa.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica – connotate dal necessario grado di concretezza e attualità – e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente di conservare i propri legami sociali e familiari.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto
8 alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per Pt_1
costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia.
Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il [...], Parte_1
ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”. e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di nato in Parte_1
TUNISIA il 21/12/1967 del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19
TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 25/10/2024
Il Presidente
Andrea Natale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente Rel. Est.
Monica Mastrandrea Giudice
Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 2639 / 2024 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SASSANO VALENTINA
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
In ricorso: «Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, previa fissazione di udienza in camera di consiglio,
1 Nel merito
- Accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19 TUI e, per l'effetto, annullare il provvedimento emesso dalla commissione convenuta in quanto privo di motivazione, riconoscendo al ricorrente la protezione umanitaria ed ordinando alla
Questura di Torino di rilasciargli un permesso di soggiorno per casi speciali.
In via istruttoria:
- Disporre l'acquisizione del fascicolo relativo all'interessato presso la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino e presso la Questura di Torino;
- Ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie »
In precisazione delle conclusioni: « si insiste per il riconoscimento della protezione speciale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa».
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso siccome infondato e con vittoria di spese di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13/02/2024 il sig. cittadino del Parte_1
TUNISIA, ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 24.10.2023 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino datato 17.3.2023 – ha rigettato la sua istanza di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32 c. 3 d.lgs. 25/2008.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2 Il Collegio ha fissato udienza davanti al Giudice relatore (udienza successivamente anticipata, previa riassegnazione del procedimento al sottoscritto relatore); all'udienza del 19.9.2024 è stato raccolto l'interrogatorio libero del ricorrente;
all'esito, ritenuta la superfluità dei mezzi di prova richiesti da parte ricorrente, è stata fissata udienza per la discussione davanti al
Collegio per il giorno 25.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte (tempestivamente depositate). All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
2. Il provvedimento impugnato
Il sig. – con istanza 7.11.2022 – ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per Pt_2
protezione speciale;
a supporto di tale richiesta, il sig. a rappresentato di dimorare in Pt_1
Italia da 1990; di avere legami familiari in Italia (un figlio, oramai maggiorenne, avuto da una precedente unione con una cittadina italiana); di essere convivente da numerosi anni con una cittadina ucraina regolarmente soggiornante sul territorio;
di avere generato con la predetta cittadina ucraina due figlie – ancora minorenni, nate a Torino, regolarmente soggiornanti in
Italia e pienamente inserite nel tessuto sociale italiano – con lui conviventi.
La Commissione territoriale di Torino ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in ragione dei seguenti argomenti:
(i) non è documentato lo svolgimento – in modo continuativo – di regolare attività lavorativa;
(ii) risulta che il sig. sia stato irrevocabilmente condannato per maltrattamenti in Pt_1
famiglia; (iii) le allegazioni relative ai legami familiari del ricorrente con una cittadina ucraina
(e con le figlie che avrebbe generato con quest'ultima) non risulterebbero decisive, non risultando documentata la persistenza e attualità di tali relazioni;
(iv) non risulterebbe poi adeguatamente documentata la conoscenza della lingua italiana, né vi sarebbero informazioni sulla persistenza di legami del richiedente con il Paese di origine.
Il Questore di Torino, recependo il parere vincolante della Commissione territoriale, ha rigettato la richiesta, evidenziando in particolare che egli è stato condannato con sentenza del
Tribunale di Lamezia Terme del 2.5.2005, irrevocabile il 17.10.2005 per i reati di cui agli artt.
572 c.p., 582 c.p., 609-bis c.p. e con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 30.1.2008 per una violazione contravvenzionale;
il Questore menziona altresì un deferimento all'autorità giudiziaria del 10.9.2022 per danneggiamento.
3. Sulla richiesta di protezione speciale: normativa applicabile.
3 Preliminarmente, occorre stabilire quale sia la normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso in esame, risulta documentato che il sig. abbia presentato richiesta di Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale in data 17.11.2022 (richiesta formulata dal difensore nell'interesse dell'assistito e poi formalizzata in Questura in data 30.1.2023, come risulta dal provvedimento impugnato).
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
4 l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
4. Sulla richiesta di protezione speciale: nel merito.
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Giova anzitutto muovere dalla considerazione di un dato non contestato: il sig. ive in Pt_1
Italia dal 1990 e – per quanto consta – non emerge che egli abbia significativi contatti con il
Paese di origine, dal quale manca oramai da oltre trent'anni.
5 Con riferimento al fatto che non sia certificato che il ricorrente conosca la lingua italiana, il
Tribunale si limita ad osservare che – al di là della attestazione burocratica – è emerso, durante l'interrogatorio libero, che il sig. adroneggi in modo fluente la lingua italiana Pt_1
(come è naturale per chi vive in Italia da oltre trent'anni e ha figli nati in Italia, con cui parla in lingua italiana).
Risulta poi documentato che il sig. abbia un significativo livello di integrazione in Pt_1
Italia.
È documentato che il ricorrente sia padre di due figlie minorenni ( , nata a [...] nel Per_1
2007 nata a [...] nel 2011) [doc. 4]. È altresì documentato che egli conviva Persona_2 con la madre delle minori (la cittadina ucraina all'incirca dal 2005 C.F._1
[cfr. verbale audizione davanti al Tribunale per i minorenni di Torino dell'1.12.2016; doc. 3].
È documentato che il ricorrente tuttora conviva con la predetta sig.ra e Controparte_5
con le due figlie minori [cfr. contratto di locazione cointestato al ricorrente e alla compagna;
doc. 15]. È altresì documentato che la compagna del ricorrente e le figlie siano titolari di permessi di soggiorno in via di rinnovo [cfr. doc. 5]. È, poi, documentato che le due figlie minori vadano regolarmente a scuola [cfr. doc. 14] e che la compagna del ricorrente – la sig.ra
– svolga regolare attività lavorativa [cfr. modelli CU, buste paga, in Controparte_5
atti; doc. 11-12-13].
Si tratta di elementi univocamente sintomatici di integrazione sociale e dell'esistenza di legami familiari che, in caso di allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, comprometterebbero il diritto alla tutela della vita privata e familiare.
Occorre allora considerare gli elementi valorizzati dall'Amministrazione resistente per negare il rilascio del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente.
L'amministrazione stigmatizza il fatto che i legami familiari non siano stati valorizzati nel contesto di una richiesta di permesso di soggiorno ex art. 31 d. lgs. n. 286 del 1998 (permesso che, in passato, il ricorrente aveva avuto, trascurando di chiederne il rinnovo alla scadenza).
Tale argomento non è persuasivo. Da un lato, perché il ricorrente – dandone una spiegazione razionale – ha sostenuto che tale scelta è legata ad un consiglio del legale che lo assisteva all'epoca. Dall'altro lato, perché ciò che conta è se sussistano i presupposti per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui si discute in questa sede e non se (per ipotesi) sussistano o sussistessero in passato i presupposti per il rilascio di altri permessi di soggiorno.
L'amministrazione stigmatizza negativamente il fatto che il sig. non abbia lavorato Pt_1
con continuità; ciò sarebbe sintomo di scarsa integrazione sociale.
6 L'argomento non è decisivo per due ragioni: (i) da un lato, perché ciò non priverebbe comunque di rilievo la necessità di offrire tutela alla vita familiare (e non solo alla vita privata) del ricorrente, padre convivente di due figlie minori nate, cresciute e pienamente inserite nella vita sociale torinese;
(ii) dall'altro lato, perché – allorché aveva la disponibilità di un titolo di soggiorno che lo abilitasse al lavoro – il sig. omunque ha svolto attività Pt_1 lavorativa [si rimanda all'estratto contributivo prodotto dall'amministrazione resistente, doc.
3, dal quale risulta che il ricorrente ha lavorato con continuità nel periodo 2000-2003 e che a decorrere dal febbraio 20023 ha ripreso a lavorare con una certa continuità; il dato risulta documentato altresì dalle produzioni di parte ricorrente 9-10, da cui risulta l'esistenza di attività lavorativa per quasi tutto l'anno 2023].
Il sig. ha poi plausibilmente affermato che – dopo il provvedimento di diniego qui Pt_1
impugnato – egli è stato costretto a lavorare in nero (essendogli stata ritirata la carta di identità e l'attestazione di regolare soggiorno in Italia).
L'argomento relativo allo scarso impegno profuso da er l'integrazione sotto il profilo Pt_1
lavorativo, dunque, non coglie del tutto nel segno e non rappresenta un ostacolo per riconoscere il diritto di questi al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Resta da affrontare il tema della sussistenza di elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di ordine o sicurezza pubblica.
Non si tiene qui conto del deferimento all'autorità giudiziaria del 10.9.2022 per danneggiamento, pur menzionato dal Questore nel provvedimento reiettivo: si tratta di fatto che – per quanto consta – non ha avuto sviluppi in condanne irrevocabili;
si tratta, inoltre, di fatto di cui l'amministrazione resistente nemmeno dà una descrizione (sì da impedire di poterlo valutare in un giudizio di pericolosità).
Né si può qui valorizzare la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 30.1.2008, posto che essa è relativa ad un'ipotesi di reato di natura contravvenzionale.
Con riferimento invece alla sentenza di condanna del Tribunale di Lamezia Terme del
2.5.2005, irrevocabile il 17.10.2005 si deve osservare quanto segue: essa è relativa a reati di non trascurabile gravità (la condanna è intervenuta per i reati di cui agli artt. 572 c.p., 582
c.p., 609-bis c.p.) che hanno determinato anche un periodo di restrizione in carcere (lo stesso ricorrente afferma di essere stato in carcere circa sei mesi per quei fatti).
Nondimeno, si deve evidenziare che – per assumere rilievo ostativo – il giudizio di pericolosità deve potere essere formulato in termini di concretezza e attualità [così, di recente, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. in l. n. 132 del 2018), ma con argomenti
7 validi anche nel caso in esame, cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 23597 del 02/08/2023, Rv. 669954 –
01].
Ciò in ragione del fatto che – in materia – non opera alcun automatismo ostativo al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente;
quest'ultima «deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell'immigrazione, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (a tal riguardo valorizzandosi, tra l'altro, quanto da ultimo affermato da Corte EDU,
27 settembre 2022 e Corte Cost. n. 88 del 2023)» [cfr. Sez. 1 - , Sentenza n. 23597 del
02/08/2023, Rv. 669954 – 01, cit.].
E se si deve operare la valutazione di pericolosità sociale in termini di concretezza e attualità, non si può che prendere atto di alcuni dati di fatto: (i) i reati per cui ha riportato Pt_1 condanna risalgono a circa vent'anni orsono;
(ii) essi maturarono nel contesto di un'altra relazione sentimentale, oramai cessata;
(iii) nel ventennio successivo – e sino all'attualità – il sig. a allacciato una nuova relazione familiare che non ha fatto emergere problemi di Pt_1
pericolosità endo-familiare; (iv) nel ventennio successivo non risulta che abbia Pt_1
commesso altri reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.
Conclusivamente, alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata e familiare. Il ricorrente non ha più legami con il Paese di origine;
dimora in Italia da oltre trent'anni; parla la lingua italiana;
ha lavorato quando ha potuto;
ha legami affettivi sul territorio (relazione quasi ventennale con una cittadina ucraina regolarmente soggiornante in Italia); ha due figlie minori nate e cresciute a Torino, e regolarmente inserite nel contesto sociale italiano, con cui convive e di cui si occupa.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica – connotate dal necessario grado di concretezza e attualità – e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente di conservare i propri legami sociali e familiari.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto
8 alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per Pt_1
costruirsi una rete relazionale e sociale in Italia.
Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini,
Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza: accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il [...], Parte_1
ha diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”. e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di nato in Parte_1
TUNISIA il 21/12/1967 del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la previsione dell'art. 19
TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
Nulla in punto spese.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino all'esito della camera di consiglio del 25/10/2024
Il Presidente
Andrea Natale
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