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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/08/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1754/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Federica Bonsangue - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1754 2021
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 con l'Avv. Costanza Giovanni
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Sansone Controparte_1 C.F._8
Salvatore
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_2 Parte_8
– successori di – Di Parte_4 Persona_1 Parte_5 Pt_4
1 – successori di – , nq di Pt_5 Parte_7 Persona_2 Parte_1 chiamati nella successione ab intestato di , nata a [...] il 15 Persona_3 marzo 1926 ed ivi deceduta il 2 aprile 2009, hanno convenuto in giudizio Controparte_1
per sentire dichiarare la nullità del testamento olografo attribuito alla defunta e
[...] pubblicato il 25 marzo 2010 in Notar (Rep. 57292; Racc. 22651) nonché la Persona_4 nullità del contratto di vitalizio assistenziale concluso il 5 maggio 2017 da , Parte_4 nominato erede testamentario, e ai rogiti del Notaio Controparte_1 Persona_5
(Rep. 5087; Racc. 3867) avente ad oggetto un appartamento sito in Termini Imerese, via del
Mazziere n. 73, piano terzo, ed il garage di pertinenza.
A fondamento della domanda di nullità del testamento gli attori hanno dedotto la carenza del requisito dell'autografia prescritto dall'art. 606 cc.
Relativamente alla domanda di nullità del contratto di vitalizio assistenziale, gli attori hanno argomentato per la carenza dell'alea negoziale, desunta dall'età del de cuius, novantunenne al tempo del rogito, dalla sproporzione tra le prestazioni, dalla disponibilità da parte del de cuius di un patrimonio sufficiente a sostenere le spese domestiche. Gli attori hanno, altresì, ipotizzato che il contratto di vitalizio assistenziale, data la sproporzione tra le prestazioni, vada qualificato, in realtà, come una donazione modale, conclusa per escludere gli immobili ceduti dall'asse ereditario.
Infine, gli attori hanno anche chiesto alla convenuta il rendiconto della gestione dei conti intestati ai genitori.
Sulla scorta di tali motivi, gli attori hanno chiesto al Tribunale di: i) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo attribuito a e pubblicato il 25 marzo Persona_3
2010 in Notar (Rep. 57292; Racc. 22651); ii) dichiarare aperta la successione Persona_4 ab intestato di;
iii) dichiarare la nullità del contratto concluso il 5 maggio Persona_3
2017 da e ai rogiti del Notaio Parte_4 Controparte_1 Persona_5
(Rep. 5087; Racc. 3867). In subordine, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità e l'inefficacia del contratto, qualificandolo come donazione di cosa di cui Parte_4 non poteva disporre per non esserne proprietario. In estremo subordine, è stata chiesta la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto limitatamente alla porzione ricaduta nella successione legittima di . Persona_3
Pag. 2 di 10 Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa tardivamente depositata, _1
ha chiesto il rigetto delle domande attoree, rimarcando che la scheda testamentaria
[...]
è opera della e che il contratto di vitalizio assistenziale, avente ad oggetto non la Per_3 piena proprietà ma la nuda proprietà, non è affetto dai vizi lamentati.
Preso atto dell'espletamento della mediazione, la causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica grafologica, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 20 febbraio 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata implicitamente rinunciata la domanda di rendiconto originariamente contenuta nella citazione atteso che gli attori, in comparsa conclusionale, hanno precisato puntualmente le proprie difese senza più fare riferimento tanto nella parte motiva, quanto nelle conclusioni, alla resa dei conti ed ai mezzi istruttori precedentemente chiesti (cfr, sul punto, Cass. 3453/24, Cass. 18027/18, Cass. 8737/14; Cass. 25725/14).
Sempre in via preliminare, con valutazione strumentale agli effetti del litisconsorzio sulla domanda di impugnativa testamentaria, va dichiarata l'integrità del contraddittorio.
A riguardo, si osserva che nel presente giudizio sono, innanzitutto, presenti _1
e , figli e chiamati nella successione ab intestato di
[...] Parte_1 [...]
, per come risulta dalla dichiarazione di successione versata in atti. Per_3
Quanto alla figlia , deceduta dopo la de cuius, sono presenti non quali Persona_2 chiamati in rappresentazione bensì, più correttamente, come eredi del chiamato nella
(eventuale) successione legittima: Emai_1 Parte_5 Email_2 Parte_5 Parte_7
[...]
Quanto al figlio , deceduto dopo la de cuius, sono presenti non quali Persona_1 chiamati in rappresentazione bensì, più correttamente, come eredi del chiamato nella
(eventuale) successione legittima: , Parte_2 Parte_8 Parte_4
(classe 1998).
[...]
Quanto a di (classe 1926), erede in forza dell'impugnato testamento e Pt_4 _1 chiamato nella (eventuale) successione legittima, deceduto il 3 novembre 2018, anteriormente al giudizio, sono presenti il relativo erede testamentario, di , e, per gli altri Pt_1 _1 chiamati testamentari – presumibilmente premorti in base a quanto ricavabile dal verbale di pubblicazione del testamento, datato 29 giugno 2021 – e , i Persona_2 Per_1 _1
Pag. 3 di 10 relativi figli in rappresentazione: e per Parte_6 Parte_7 Per_2
; e e per .
[...] Parte_8 Parte_4 Persona_1
Vale la pena rimarcare che le superiori considerazioni sono funzionali alla verifica dell'integrità del contraddittorio, si basano sul tenore della documentazione depositata e non contestata, e non vogliono, evidentemente, statuire con definitività in merito alla sussistenza di tutti gli acquisti mortis causa indicati.
Tanto premesso, la domanda di nullità del testamento olografo è meritevole di accoglimento.
In proposito, giova ricordare, in diritto, che il testamento, a pena di nullità, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore (cfr art. 602 cc).
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la domanda volta a contestare l'autenticità del testamento si qualifica come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura (Cass. 18363/18; Cass. Sez. U.
12307/15) e che incombe sull'attore l'onere di provare il vizio di nullità fatto valere, come in qualsiasi altra azione di impugnativa negoziale.
Tra i mezzi utilizzabili ai fini della dimostrazione della falsità di un testamento possono ricordarsi, senza pretesa di esaustività, la consulenza grafologica, le prove testimoniali, la prova presuntiva, la documentazione sanitaria afferente alle condizioni di salute del de cuius.
Nel caso di specie, gli elementi probatori raccolti depongono, senza dubbio, nel senso della carenza del requisito dell'autografia della scheda testamentaria impugnata.
In merito, è decisiva la ctu espletata nel corso del presente procedimento, che ha così concluso “Alla luce delle suddette evidenze il testamento in verifica non può essere ricondotto alla mano della de cuius, poiché prevalgono più le discordanze rinvenute nelle variazioni di dinamica gestuale, nelle variazioni IGnificative d'ordine ritmico, gestuale e di dettaglio, sia nei caratteri generali che particolari, come anche nei gesti fuggitivi, tratti atipici abituali ed involontari sopra evidenziati. Gli scritti autografi sono stabili nella fisionomia e nell'individualità grafica tale da indurre il consulente tecnico d'ufficio ad una valutazione di apocrifia del testamento oggetto dell'odierna indagine, che non risulta, pertanto, redatto dalla IG.ra
. Chi ha tracciato la scheda testamentaria non ha cercato di riprodurre le forme grafiche del soggetto Per_3 imitato, infatti le componenti legate all'assetto grafomotorio e allo stile non concordano in alcun modo. In particolare, sia il corpo del testo quanto la sottoscrizione in calce della scheda testamentaria non è frutto di un procedimento di imitazione dei gesti tipo autografi del della IG.ra ma, è la rappresentazione della Per_3
Pag. 4 di 10 scrittura dell'autore del falso che eseguendo la scrittura liberamente, ha riprodotto le peculiarità del proprio grafismo. Concludendo, in risposta al quesito formulato dal Giudice, è possibile affermare, con ragionevole certezza, che il testamento in verifica nella sua interezza è apocrifo, pertanto, non riferibile alla IG.ra
”. Persona_3
A fondamento della propria valutazione il ctu, premettendo che la scheda testamentaria presenta una generale omogeneità e coerenza interna del tracciato e dopo aver proceduto, col metodo grafologico, alla ricostruzione dei connotati tipici delle sottoscrizioni esaminate, ha evidenziato che: i) nelle comparative autografe, le firme manifestano un “livello grafico…elementare (…) il movimento grafomotorio procede stentato con numerose ammaccature e tremori”; nella firma testamentaria, invece, si riscontra “un tracciato…evoluto e fluido nel movimento…fermo
e deciso”; ii) nelle comparative autografe “Il Calibro…si mostra grande ed esteso sull'asse orizzontale, lo sviluppo del corpo delle lettere della zona media è irregolare, le lettere mostrano ammaccature, le forme grafiche tendenti all'angolo. Le maiuscole e le lettere con sviluppo in zona superiore (“ll” e“f”) mostrano medesima altezza tra loro”; nella firma testamentaria invece “si rileva l'irregolarità in altezza delle lettere con sviluppo in zona superiore: le doppie “ll” sempre di altezza inferiore rispetto alle maiuscole “P” e
“S” e alla “f””; iii) nelle comparative autografe e nella firma testamentaria cambia la “Velocità di esecuzione e movimento grafomotorio”, che risulta “più lento nella autografa con presenza di stentatezze
e gibbosità lungo il tracciato rispetto alla maggiore dinamicità della verificanda, dal movimento fluido”; iv)
“L'inclinazione assiale nelle autografe è pendente a destra (soprattutto le “ll” e la “f”) con qualche rovesciamento a sinistra, mentre nelle verificande gli assi letterali appaiono verticalizzati con leggere oscillazioni tendenti verso destra”; v) L'andamento del nastro grafico dell'autografa è piuttosto irregolare, le lettere saltellano con talune discendenze sotto il rigo di base (…); nella firma testamentaria, invece, vi è regolarità nella tenuta del rigo;
vi) tra firma testamentaria e firme autografe cambia
l'inchiostratura del tracciato; vii) “La continuità grafica nelle autografie si manifesta analoga in tutti i campioni di scritture, in particolare, si sviluppa giustapposta e con numerose interruzioni e riprese del filo grafico, unici gruppi letterali legati sono nel cognome “rella”, “Se” “raf”; ricorrente, in tutte le autografe, la giustapposizione delle lettere finali del nome “i-n-a”; il confronto con le verificande mostra disanalogie in ordine al parametro ove si osservano raggruppamenti a gruppi di 2/4 lettere secondo il seguente schema:
P/an/zare/lla – S/era/fi/na”; viii) vi sono differenze di dettaglio sulle forme, con particolare riferimento alla lettera “p”, “z”, “s”, al gruppo “fina”, particolarmente espressivo e qualificante.
Pag. 5 di 10 Le valutazioni del ctu sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Inoltre, è ictu oculi verificabile che le sottoscrizioni apposte nella scheda testamentaria e nelle scritture comparative riflettono un'espressività grafica profondamente diversa. Nette differenze, infatti, vi sono nella costruzione delle forme, nella tenuta del rigo, nei contrassegni specifici, nel ritmo, nel ductus, che è scorrevole e fluido nel testamento e più duro ed incerto nelle comparative.
Non vi è dubbio, quindi, che si è di fronte a modi completamente diversi di scrivere, che non possono essere ricondotti alla medesima persona.
Né è ragionevole pensare che vi sia stata un'evoluzione di stile tra il 1970, il 2005 ed il
2007. Ed infatti, se la , nel 2005, ha generato un prodotto elementare e Per_3 sostanzialmente sovrapponibile a quello del 1970, non è possibile che possa avere cambiato,
e persino migliorato, abitudine grafica nel 2007, all'età di ben 83 anni. Ciò anche in ragione del fatto che, per le leggi di fisiologia strutturale, il livello grafico di una persona, con l'avanzare dell'età, tende verso un'involuzione e non verso un'evoluzione ed allora sarebbe stato ragionevole attendersi, nel 2007, una scrittura simile o, al limite, più disordinata e scadente;
non certo una scorrevolezza ed una padronanza del gesto grafico ben superiori e mai riscontrate prima.
Orbene, alla luce di una consulenza tecnica ben strutturata, contro la quale non sono state sollevate controdeduzioni sul piano tecnico scientifico, e mancando elementi probatori che possano condurre a conclusioni diverse, può certamente affermarsi che il testamento impugnato non è stato redatto dalla mano di . Persona_3
La domanda di nullità va, pertanto, accolta con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima di . Persona_3
Proseguendo nella trattazione della domanda di nullità del contratto di vitalizio assistenziale va, innanzitutto, affermata la legittimazione e l'interesse ad agire degli odierni attori. Ed invero tutti, quali chiamati diretti o quali eredi del chiamato nella successione di
, hanno interesse a recuperare un bene che, a seguito della declaratoria di Persona_3 nullità del testamento, è caduto per il 50% nella comunione ereditaria della de cuius e di cui ha disposto per l'intero (nella misura del 50% “in proprio” e nella misura Parte_4 del 50% quale erede apparente di ). Per altro verso, , Persona_3 Parte_1
Pag. 6 di 10 , (classe Pt_4 Parte_7 Pt_7 Parte_7 Parte_8 Parte_4
1998), quali successori testamentari diretti o per rappresentazione di , Parte_4 hanno interesse a recuperare un bene di cui il de cuius era titolare per la quota del 50%, fermi gli effetti del legato di cosa parzialmente altrui contenuto nell'atto di ultima volontà di e da valutarsi in separata sede. Parte_4
Ciò posto, si ricorda che il vitalizio assistenziale è il contratto in forza del quale una parte
(c.d vitaliziante), dietro il corrispettivo della cessione di un bene si obbliga a prestare all'altra parte (c.d vitaliziato), vita natural durante, una completa assistenza materiale e morale.
Si tratta di un contratto ad effetti obbligatori e reali, oneroso ed aleatorio, che persegue la finalità di assicurare ad una persona anziana (c.d vitaliziato) una vecchiaia serena, sicura e lontana dalla solitudine in cambio della cessione di un cespite patrimoniale ed alla controparte
(c.d vitaliziante) la possibilità di incamerare un bene sostituendo il sacrificio pecuniario legato al prezzo con l'assunzione dell'onere e del rischio legato all'assistenza.
Il requisito fondamentale del contratto di vitalizio assistenziale è rappresentato dalla sussistenza di una situazione di incertezza in ordine ai vantaggi ed agli svantaggi patrimoniali che deriveranno dal negozio.
Ciò IGnifica che, al tempo della stipula, non deve essere possibile fare previsioni sull'utilità prodotta dal contratto, astrattamente suscettibile di rivelarsi, in futuro, un affare per l'uno o un affare per l'altro o un affare per entrambi secondo uno schema di scenari ipotetici tutti possibili ed accettati ex ante dai contraenti ma conoscibili in concreto solo ex post.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'aleatorietà “postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del benecapitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti
a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle eIGenze assistenziali del vitaliziato. A ciò si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi
- ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter
Pag. 7 di 10 certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”
(Cass. 32439/23).
Da considerare, infine, che il vitalizio assistenziale si distingue dalla donazione e non è infrequente, nella prassi negoziale, la realizzazione di una simulazione relativa, consistente nel nascondere l'atto di liberalità dietro l'atto a titolo oneroso.
Nella specie, il contratto intercorso tra e , ai Parte_4 Controparte_1 rogiti del Notaio (Rep. 5087; Racc. 3867), avente ad oggetto il trasferimento Persona_5 della nuda proprietà dell'appartamento sito in Termini Imerese, alla via del Mazziere n. 73, distinto in catasto al foglio 15, p.lla 1048 sub. 15, cat. A/2, classe 5, vani 7, superficie 170 mq, e del garage di pertinenza, distinto in catasto al foglio 15, p.lla 1049 sub. 9, cat. C/6, classe 1, mq 17, a fronte di prestazioni assistenziali, in punto di qualificazione, va ricondotto al contratto di vitalizio assistenziale e non alla donazione modale. In tal senso depongono: i) il nomen iuris “cessione in cambio di servizi – vitalizio” ed i costanti riferimenti alla natura onerosa dell'atto pubblico ed alla corrispettività (cfr pag. 2, 6, 9 del rogito); ii) l'assenza di riferimenti ad elargizioni liberali, che non possono solo ed esclusivamente desumersi dal legame di parentela intercorrente tra le parti;
iii) l'impossibilità di rilevare, ictu oculi, una macroscopica sproporzione tra il bene trasferito, consistente nella nuda proprietà di un normale appartamento di civile abitazione con garage di pertinenza, e le prestazioni assistenziali dovute dal vitaliziante, comprensive di “assistenza nel senso pià ampio della parola ….
– eventualmente anche a mezzo di personale a ciò abilitato - cura…pulizia personale, della casa, delle suppellettili e mobili d'uso, della biancheria e del vestiario,… cottura dei cibi e, in caso di malattia…ogni assistenza, cura e medicina…veglia notturna e diurna e… quant'altro risulterà necessario ed opportuno, anche se non qui specificato, al fine di garantire una vita decorosa, civile e conforme allo stato dell'avente diritto”.
Una volta operata la qualificazione del negozio in termini di vitalizio assistenziale, ne va dichiarata la nullità per mancanza di alea.
A riguardo, pur in mancanza di informazioni in merito allo stato di salute del vitaliziato,
è decisivo osservare che il , al tempo dell'atto di disposizione, aveva raggiunto l'età _1 di ben 91 anni, che, per usare le parole della giurisprudenza di legittimità, è “talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile”.
Pag. 8 di 10 Poiché, allora, l'attribuzione patrimoniale è stata operata dal in un momento in _1 cui aveva già vissuto la maggior parte della propria vecchiaia ed era entrato nella fase finale dell'esistenza, tanto che il decesso è avvenuto l'anno seguente, deve ritenersi che, al tempo del rogito, l'impegno economico del vitaliziante era grossomodo prevedibile e certamente tale da poter escludere, con giudizio ex ante, il rischio di una sproporzione in suo danno ed a vantaggio del vitaliziato.
Per quanto esposto, la domanda di nullità va accolta.
Le spese di lite, tenuto conto della rinuncia implicita alla domanda di rendiconto, possono essere compensate per ¼, con condanna della convenuta a pagare agli attori i restanti ¾, e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22 (valore indeterminabile medio;
parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase decisoria, liquidata ai minimi;
aumento una tantum del 40% del compenso in ragione della pluralità di parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la nullità del testamento olografo pubblicato il 25 marzo 2010 in Notar
[...]
(Rep. 57292; Racc. 22651); Per_4
DICHIARA aperta la successione legittima di , nata a [...] il Persona_3
15 marzo 1926 ed ivi deceduta il 2 aprile 2009;
DICHIARA la nullità del contratto di vitalizio assistenziale concluso il 5 maggio 2017 da e ai rogiti del Notaio (Rep. 5087; Parte_4 Controparte_1 Persona_5
Racc. 3867);
COMPENSA per 1/4 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in euro 13.344,4 (di cui
12.699,4 per compensi ed euro 545,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, e CONDANNA la convenuta al pagamento dei restanti ¾
a favore degli attori secondo quote uguali;
PONE definitivamente, nei rapporti interni, le spese della ctu, per a ¾, a carico della convenuta e, per ¼, a carico degli attori;
Così deciso nella camera di conIGlio del 31 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pag. 9 di 10 Rosario La Fata
Giuseppe Rini
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese riunito in Camera di ConIGlio in persona dei magistrati:
1) Giuseppe Rini - Presidente
2) Federica Bonsangue - Giudice
3) Rosario La Fata - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 1754 2021
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), (C.F. C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 con l'Avv. Costanza Giovanni
ATTORI
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Sansone Controparte_1 C.F._8
Salvatore
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 20 febbraio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_2 Parte_8
– successori di – Di Parte_4 Persona_1 Parte_5 Pt_4
1 – successori di – , nq di Pt_5 Parte_7 Persona_2 Parte_1 chiamati nella successione ab intestato di , nata a [...] il 15 Persona_3 marzo 1926 ed ivi deceduta il 2 aprile 2009, hanno convenuto in giudizio Controparte_1
per sentire dichiarare la nullità del testamento olografo attribuito alla defunta e
[...] pubblicato il 25 marzo 2010 in Notar (Rep. 57292; Racc. 22651) nonché la Persona_4 nullità del contratto di vitalizio assistenziale concluso il 5 maggio 2017 da , Parte_4 nominato erede testamentario, e ai rogiti del Notaio Controparte_1 Persona_5
(Rep. 5087; Racc. 3867) avente ad oggetto un appartamento sito in Termini Imerese, via del
Mazziere n. 73, piano terzo, ed il garage di pertinenza.
A fondamento della domanda di nullità del testamento gli attori hanno dedotto la carenza del requisito dell'autografia prescritto dall'art. 606 cc.
Relativamente alla domanda di nullità del contratto di vitalizio assistenziale, gli attori hanno argomentato per la carenza dell'alea negoziale, desunta dall'età del de cuius, novantunenne al tempo del rogito, dalla sproporzione tra le prestazioni, dalla disponibilità da parte del de cuius di un patrimonio sufficiente a sostenere le spese domestiche. Gli attori hanno, altresì, ipotizzato che il contratto di vitalizio assistenziale, data la sproporzione tra le prestazioni, vada qualificato, in realtà, come una donazione modale, conclusa per escludere gli immobili ceduti dall'asse ereditario.
Infine, gli attori hanno anche chiesto alla convenuta il rendiconto della gestione dei conti intestati ai genitori.
Sulla scorta di tali motivi, gli attori hanno chiesto al Tribunale di: i) accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo attribuito a e pubblicato il 25 marzo Persona_3
2010 in Notar (Rep. 57292; Racc. 22651); ii) dichiarare aperta la successione Persona_4 ab intestato di;
iii) dichiarare la nullità del contratto concluso il 5 maggio Persona_3
2017 da e ai rogiti del Notaio Parte_4 Controparte_1 Persona_5
(Rep. 5087; Racc. 3867). In subordine, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità e l'inefficacia del contratto, qualificandolo come donazione di cosa di cui Parte_4 non poteva disporre per non esserne proprietario. In estremo subordine, è stata chiesta la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto limitatamente alla porzione ricaduta nella successione legittima di . Persona_3
Pag. 2 di 10 Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa tardivamente depositata, _1
ha chiesto il rigetto delle domande attoree, rimarcando che la scheda testamentaria
[...]
è opera della e che il contratto di vitalizio assistenziale, avente ad oggetto non la Per_3 piena proprietà ma la nuda proprietà, non è affetto dai vizi lamentati.
Preso atto dell'espletamento della mediazione, la causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica grafologica, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione davanti al Collegio all'udienza del 20 febbraio 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
In via preliminare, va dichiarata implicitamente rinunciata la domanda di rendiconto originariamente contenuta nella citazione atteso che gli attori, in comparsa conclusionale, hanno precisato puntualmente le proprie difese senza più fare riferimento tanto nella parte motiva, quanto nelle conclusioni, alla resa dei conti ed ai mezzi istruttori precedentemente chiesti (cfr, sul punto, Cass. 3453/24, Cass. 18027/18, Cass. 8737/14; Cass. 25725/14).
Sempre in via preliminare, con valutazione strumentale agli effetti del litisconsorzio sulla domanda di impugnativa testamentaria, va dichiarata l'integrità del contraddittorio.
A riguardo, si osserva che nel presente giudizio sono, innanzitutto, presenti _1
e , figli e chiamati nella successione ab intestato di
[...] Parte_1 [...]
, per come risulta dalla dichiarazione di successione versata in atti. Per_3
Quanto alla figlia , deceduta dopo la de cuius, sono presenti non quali Persona_2 chiamati in rappresentazione bensì, più correttamente, come eredi del chiamato nella
(eventuale) successione legittima: Emai_1 Parte_5 Email_2 Parte_5 Parte_7
[...]
Quanto al figlio , deceduto dopo la de cuius, sono presenti non quali Persona_1 chiamati in rappresentazione bensì, più correttamente, come eredi del chiamato nella
(eventuale) successione legittima: , Parte_2 Parte_8 Parte_4
(classe 1998).
[...]
Quanto a di (classe 1926), erede in forza dell'impugnato testamento e Pt_4 _1 chiamato nella (eventuale) successione legittima, deceduto il 3 novembre 2018, anteriormente al giudizio, sono presenti il relativo erede testamentario, di , e, per gli altri Pt_1 _1 chiamati testamentari – presumibilmente premorti in base a quanto ricavabile dal verbale di pubblicazione del testamento, datato 29 giugno 2021 – e , i Persona_2 Per_1 _1
Pag. 3 di 10 relativi figli in rappresentazione: e per Parte_6 Parte_7 Per_2
; e e per .
[...] Parte_8 Parte_4 Persona_1
Vale la pena rimarcare che le superiori considerazioni sono funzionali alla verifica dell'integrità del contraddittorio, si basano sul tenore della documentazione depositata e non contestata, e non vogliono, evidentemente, statuire con definitività in merito alla sussistenza di tutti gli acquisti mortis causa indicati.
Tanto premesso, la domanda di nullità del testamento olografo è meritevole di accoglimento.
In proposito, giova ricordare, in diritto, che il testamento, a pena di nullità, deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore (cfr art. 602 cc).
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la domanda volta a contestare l'autenticità del testamento si qualifica come azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura (Cass. 18363/18; Cass. Sez. U.
12307/15) e che incombe sull'attore l'onere di provare il vizio di nullità fatto valere, come in qualsiasi altra azione di impugnativa negoziale.
Tra i mezzi utilizzabili ai fini della dimostrazione della falsità di un testamento possono ricordarsi, senza pretesa di esaustività, la consulenza grafologica, le prove testimoniali, la prova presuntiva, la documentazione sanitaria afferente alle condizioni di salute del de cuius.
Nel caso di specie, gli elementi probatori raccolti depongono, senza dubbio, nel senso della carenza del requisito dell'autografia della scheda testamentaria impugnata.
In merito, è decisiva la ctu espletata nel corso del presente procedimento, che ha così concluso “Alla luce delle suddette evidenze il testamento in verifica non può essere ricondotto alla mano della de cuius, poiché prevalgono più le discordanze rinvenute nelle variazioni di dinamica gestuale, nelle variazioni IGnificative d'ordine ritmico, gestuale e di dettaglio, sia nei caratteri generali che particolari, come anche nei gesti fuggitivi, tratti atipici abituali ed involontari sopra evidenziati. Gli scritti autografi sono stabili nella fisionomia e nell'individualità grafica tale da indurre il consulente tecnico d'ufficio ad una valutazione di apocrifia del testamento oggetto dell'odierna indagine, che non risulta, pertanto, redatto dalla IG.ra
. Chi ha tracciato la scheda testamentaria non ha cercato di riprodurre le forme grafiche del soggetto Per_3 imitato, infatti le componenti legate all'assetto grafomotorio e allo stile non concordano in alcun modo. In particolare, sia il corpo del testo quanto la sottoscrizione in calce della scheda testamentaria non è frutto di un procedimento di imitazione dei gesti tipo autografi del della IG.ra ma, è la rappresentazione della Per_3
Pag. 4 di 10 scrittura dell'autore del falso che eseguendo la scrittura liberamente, ha riprodotto le peculiarità del proprio grafismo. Concludendo, in risposta al quesito formulato dal Giudice, è possibile affermare, con ragionevole certezza, che il testamento in verifica nella sua interezza è apocrifo, pertanto, non riferibile alla IG.ra
”. Persona_3
A fondamento della propria valutazione il ctu, premettendo che la scheda testamentaria presenta una generale omogeneità e coerenza interna del tracciato e dopo aver proceduto, col metodo grafologico, alla ricostruzione dei connotati tipici delle sottoscrizioni esaminate, ha evidenziato che: i) nelle comparative autografe, le firme manifestano un “livello grafico…elementare (…) il movimento grafomotorio procede stentato con numerose ammaccature e tremori”; nella firma testamentaria, invece, si riscontra “un tracciato…evoluto e fluido nel movimento…fermo
e deciso”; ii) nelle comparative autografe “Il Calibro…si mostra grande ed esteso sull'asse orizzontale, lo sviluppo del corpo delle lettere della zona media è irregolare, le lettere mostrano ammaccature, le forme grafiche tendenti all'angolo. Le maiuscole e le lettere con sviluppo in zona superiore (“ll” e“f”) mostrano medesima altezza tra loro”; nella firma testamentaria invece “si rileva l'irregolarità in altezza delle lettere con sviluppo in zona superiore: le doppie “ll” sempre di altezza inferiore rispetto alle maiuscole “P” e
“S” e alla “f””; iii) nelle comparative autografe e nella firma testamentaria cambia la “Velocità di esecuzione e movimento grafomotorio”, che risulta “più lento nella autografa con presenza di stentatezze
e gibbosità lungo il tracciato rispetto alla maggiore dinamicità della verificanda, dal movimento fluido”; iv)
“L'inclinazione assiale nelle autografe è pendente a destra (soprattutto le “ll” e la “f”) con qualche rovesciamento a sinistra, mentre nelle verificande gli assi letterali appaiono verticalizzati con leggere oscillazioni tendenti verso destra”; v) L'andamento del nastro grafico dell'autografa è piuttosto irregolare, le lettere saltellano con talune discendenze sotto il rigo di base (…); nella firma testamentaria, invece, vi è regolarità nella tenuta del rigo;
vi) tra firma testamentaria e firme autografe cambia
l'inchiostratura del tracciato; vii) “La continuità grafica nelle autografie si manifesta analoga in tutti i campioni di scritture, in particolare, si sviluppa giustapposta e con numerose interruzioni e riprese del filo grafico, unici gruppi letterali legati sono nel cognome “rella”, “Se” “raf”; ricorrente, in tutte le autografe, la giustapposizione delle lettere finali del nome “i-n-a”; il confronto con le verificande mostra disanalogie in ordine al parametro ove si osservano raggruppamenti a gruppi di 2/4 lettere secondo il seguente schema:
P/an/zare/lla – S/era/fi/na”; viii) vi sono differenze di dettaglio sulle forme, con particolare riferimento alla lettera “p”, “z”, “s”, al gruppo “fina”, particolarmente espressivo e qualificante.
Pag. 5 di 10 Le valutazioni del ctu sono pienamente condivise dal Tribunale in quanto immuni da vizi logici e supportate dai necessari rilievi di competenza tecnica.
Inoltre, è ictu oculi verificabile che le sottoscrizioni apposte nella scheda testamentaria e nelle scritture comparative riflettono un'espressività grafica profondamente diversa. Nette differenze, infatti, vi sono nella costruzione delle forme, nella tenuta del rigo, nei contrassegni specifici, nel ritmo, nel ductus, che è scorrevole e fluido nel testamento e più duro ed incerto nelle comparative.
Non vi è dubbio, quindi, che si è di fronte a modi completamente diversi di scrivere, che non possono essere ricondotti alla medesima persona.
Né è ragionevole pensare che vi sia stata un'evoluzione di stile tra il 1970, il 2005 ed il
2007. Ed infatti, se la , nel 2005, ha generato un prodotto elementare e Per_3 sostanzialmente sovrapponibile a quello del 1970, non è possibile che possa avere cambiato,
e persino migliorato, abitudine grafica nel 2007, all'età di ben 83 anni. Ciò anche in ragione del fatto che, per le leggi di fisiologia strutturale, il livello grafico di una persona, con l'avanzare dell'età, tende verso un'involuzione e non verso un'evoluzione ed allora sarebbe stato ragionevole attendersi, nel 2007, una scrittura simile o, al limite, più disordinata e scadente;
non certo una scorrevolezza ed una padronanza del gesto grafico ben superiori e mai riscontrate prima.
Orbene, alla luce di una consulenza tecnica ben strutturata, contro la quale non sono state sollevate controdeduzioni sul piano tecnico scientifico, e mancando elementi probatori che possano condurre a conclusioni diverse, può certamente affermarsi che il testamento impugnato non è stato redatto dalla mano di . Persona_3
La domanda di nullità va, pertanto, accolta con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima di . Persona_3
Proseguendo nella trattazione della domanda di nullità del contratto di vitalizio assistenziale va, innanzitutto, affermata la legittimazione e l'interesse ad agire degli odierni attori. Ed invero tutti, quali chiamati diretti o quali eredi del chiamato nella successione di
, hanno interesse a recuperare un bene che, a seguito della declaratoria di Persona_3 nullità del testamento, è caduto per il 50% nella comunione ereditaria della de cuius e di cui ha disposto per l'intero (nella misura del 50% “in proprio” e nella misura Parte_4 del 50% quale erede apparente di ). Per altro verso, , Persona_3 Parte_1
Pag. 6 di 10 , (classe Pt_4 Parte_7 Pt_7 Parte_7 Parte_8 Parte_4
1998), quali successori testamentari diretti o per rappresentazione di , Parte_4 hanno interesse a recuperare un bene di cui il de cuius era titolare per la quota del 50%, fermi gli effetti del legato di cosa parzialmente altrui contenuto nell'atto di ultima volontà di e da valutarsi in separata sede. Parte_4
Ciò posto, si ricorda che il vitalizio assistenziale è il contratto in forza del quale una parte
(c.d vitaliziante), dietro il corrispettivo della cessione di un bene si obbliga a prestare all'altra parte (c.d vitaliziato), vita natural durante, una completa assistenza materiale e morale.
Si tratta di un contratto ad effetti obbligatori e reali, oneroso ed aleatorio, che persegue la finalità di assicurare ad una persona anziana (c.d vitaliziato) una vecchiaia serena, sicura e lontana dalla solitudine in cambio della cessione di un cespite patrimoniale ed alla controparte
(c.d vitaliziante) la possibilità di incamerare un bene sostituendo il sacrificio pecuniario legato al prezzo con l'assunzione dell'onere e del rischio legato all'assistenza.
Il requisito fondamentale del contratto di vitalizio assistenziale è rappresentato dalla sussistenza di una situazione di incertezza in ordine ai vantaggi ed agli svantaggi patrimoniali che deriveranno dal negozio.
Ciò IGnifica che, al tempo della stipula, non deve essere possibile fare previsioni sull'utilità prodotta dal contratto, astrattamente suscettibile di rivelarsi, in futuro, un affare per l'uno o un affare per l'altro o un affare per entrambi secondo uno schema di scenari ipotetici tutti possibili ed accettati ex ante dai contraenti ma conoscibili in concreto solo ex post.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'aleatorietà “postula effettivamente la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei – ovvero la capitalizzazione della rendita reale del benecapitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante -, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti
a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle eIGenze assistenziali del vitaliziato. A ciò si aggiunge, peraltro, che avendosi riguardo all'età ed allo stato di salute del vitaliziato, l'alea debba comunque escludersi
- ed il contratto va perciò dichiarato nullo - se, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia in effetti provocato la morte dopo breve tempo, o se questi avesse un'età talmente avanzata da non poter
Pag. 7 di 10 certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”
(Cass. 32439/23).
Da considerare, infine, che il vitalizio assistenziale si distingue dalla donazione e non è infrequente, nella prassi negoziale, la realizzazione di una simulazione relativa, consistente nel nascondere l'atto di liberalità dietro l'atto a titolo oneroso.
Nella specie, il contratto intercorso tra e , ai Parte_4 Controparte_1 rogiti del Notaio (Rep. 5087; Racc. 3867), avente ad oggetto il trasferimento Persona_5 della nuda proprietà dell'appartamento sito in Termini Imerese, alla via del Mazziere n. 73, distinto in catasto al foglio 15, p.lla 1048 sub. 15, cat. A/2, classe 5, vani 7, superficie 170 mq, e del garage di pertinenza, distinto in catasto al foglio 15, p.lla 1049 sub. 9, cat. C/6, classe 1, mq 17, a fronte di prestazioni assistenziali, in punto di qualificazione, va ricondotto al contratto di vitalizio assistenziale e non alla donazione modale. In tal senso depongono: i) il nomen iuris “cessione in cambio di servizi – vitalizio” ed i costanti riferimenti alla natura onerosa dell'atto pubblico ed alla corrispettività (cfr pag. 2, 6, 9 del rogito); ii) l'assenza di riferimenti ad elargizioni liberali, che non possono solo ed esclusivamente desumersi dal legame di parentela intercorrente tra le parti;
iii) l'impossibilità di rilevare, ictu oculi, una macroscopica sproporzione tra il bene trasferito, consistente nella nuda proprietà di un normale appartamento di civile abitazione con garage di pertinenza, e le prestazioni assistenziali dovute dal vitaliziante, comprensive di “assistenza nel senso pià ampio della parola ….
– eventualmente anche a mezzo di personale a ciò abilitato - cura…pulizia personale, della casa, delle suppellettili e mobili d'uso, della biancheria e del vestiario,… cottura dei cibi e, in caso di malattia…ogni assistenza, cura e medicina…veglia notturna e diurna e… quant'altro risulterà necessario ed opportuno, anche se non qui specificato, al fine di garantire una vita decorosa, civile e conforme allo stato dell'avente diritto”.
Una volta operata la qualificazione del negozio in termini di vitalizio assistenziale, ne va dichiarata la nullità per mancanza di alea.
A riguardo, pur in mancanza di informazioni in merito allo stato di salute del vitaliziato,
è decisivo osservare che il , al tempo dell'atto di disposizione, aveva raggiunto l'età _1 di ben 91 anni, che, per usare le parole della giurisprudenza di legittimità, è “talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile”.
Pag. 8 di 10 Poiché, allora, l'attribuzione patrimoniale è stata operata dal in un momento in _1 cui aveva già vissuto la maggior parte della propria vecchiaia ed era entrato nella fase finale dell'esistenza, tanto che il decesso è avvenuto l'anno seguente, deve ritenersi che, al tempo del rogito, l'impegno economico del vitaliziante era grossomodo prevedibile e certamente tale da poter escludere, con giudizio ex ante, il rischio di una sproporzione in suo danno ed a vantaggio del vitaliziato.
Per quanto esposto, la domanda di nullità va accolta.
Le spese di lite, tenuto conto della rinuncia implicita alla domanda di rendiconto, possono essere compensate per ¼, con condanna della convenuta a pagare agli attori i restanti ¾, e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22 (valore indeterminabile medio;
parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase decisoria, liquidata ai minimi;
aumento una tantum del 40% del compenso in ragione della pluralità di parti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la nullità del testamento olografo pubblicato il 25 marzo 2010 in Notar
[...]
(Rep. 57292; Racc. 22651); Per_4
DICHIARA aperta la successione legittima di , nata a [...] il Persona_3
15 marzo 1926 ed ivi deceduta il 2 aprile 2009;
DICHIARA la nullità del contratto di vitalizio assistenziale concluso il 5 maggio 2017 da e ai rogiti del Notaio (Rep. 5087; Parte_4 Controparte_1 Persona_5
Racc. 3867);
COMPENSA per 1/4 le spese di lite, che si liquidano nell'intero in euro 13.344,4 (di cui
12.699,4 per compensi ed euro 545,00 per esborsi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta, e CONDANNA la convenuta al pagamento dei restanti ¾
a favore degli attori secondo quote uguali;
PONE definitivamente, nei rapporti interni, le spese della ctu, per a ¾, a carico della convenuta e, per ¼, a carico degli attori;
Così deciso nella camera di conIGlio del 31 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pag. 9 di 10 Rosario La Fata
Giuseppe Rini
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