Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2025 REG.RIC.
N. 00168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2025, proposto da
TI SC, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Cascia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via XX Settembre, 76;
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2025, proposto da
RA SC, GI SC, OB SC e NZ NC, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Paoli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Cascia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via XX Settembre, 76;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 167 del 2025:
- della determinazione del Responsabile dell’Area territorio n. 344 del 14 marzo 2025, notificata il 15 marzo 2025, in ordine all’inadempienza all’ingiunzione di demolizione di cui all’ordinanza del Responsabile dell’Area territorio n. 23 del 16 febbraio 2022, recante “ Demolizione e ripristino stato dei luoghi manufatti abusivi siti in loc. Valdonica fg. 95 part. 402 – Ditta SC TI ”; determinazione con la quale è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo dell’importo, pari a euro 20.000,00, e l’immissione nel possesso del bene e dell’area di sedime;
quanto al ricorso n. 168 del 2025:
- della determinazione del Responsabile dell’Area territorio n. 344 del 14 marzo 2025, recentemente conosciuta, in ordine all’inadempienza all’ingiunzione di demolizione di cui all’ordinanza del Responsabile dell’Area territorio n. 23 del 16 febbraio 2022, recante “ Demolizione e ripristino stato dei luoghi manufatti abusivi siti in loc. Valdonica fg. 95 part. 402 – Ditta SC TI ”; determinazione con la quale è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nel massimo dell’importo, pari a euro 20.000,00, e l’immissione nel possesso del bene e dell’area di sedime;
- di ogni altro presupposto, connesso o conseguente, compresa, per quanto possa occorrere, la suddetta ordinanza di demolizione n. 23 del 16 febbraio 2022.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cascia in relazione a entrambi i ricorsi;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 la dott.ssa AN NE Di RO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto di entrambi i ricorsi R.G. n. 167 e n. 168 del 2025 è la determinazione del Responsabile dell’Area territorio del Comune di Cascia n. 344 del 14 marzo 2025, notificata il 15 marzo 2025 al sig. TI SC, con la quale, constatata l’inottemperanza da parte del medesimo all’ordinanza di demolizione n. 23 del 16 febbraio 2022, notificata all’interessato il 27 dicembre 2023, sono state disposte:
- l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 20.000,00, ai sensi dell’articolo 31, comma 4- bis , del Testo unico dell’edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ingiungendone il pagamento al predetto sig. TI SC;
- l’immissione nel possesso dei beni indicati nella medesima ordinanza.
2. Secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, l’abuso edilizio consiste nella realizzazione, sul terreno censito al foglio 95, particella 402, delle seguenti opere:
“ 1 – manufatto ad uso agricolo, della consistenza di circa 500 mc., delle dimensioni mt. 16,20 x 6,15 x un’altezza in gronda di mt. 5, utilizzato per rimessa mezzi ed attrezzature agricole; l’edificio è composto da una struttura metallica, tamponatura in fogli di lamiera ondulata e manto di copertura in lastre tipo eternit in stato di conservazione non ottimale;
2 – “baracche” realizzate con materiali di recupero, in prevalenza fogli di lamiera ondulata, che occupano una superficie di circa 50 mq. utilizzate per deposito attrezzature agricole ”.
3. Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria e di immissione in possesso è stato impugnato dal sig. TI SC con il ricorso R.G. n. 167 del 2025.
3.1. In punto di fatto, il ricorrente ha evidenziato di essere comproprietario del terreno ove le opere sono state realizzate, unitamente ai signori RA SC, GI SC, OB SC e NZ NC.
Ha, inoltre, affermato di disporre, in virtù di un contratto di affitto di fondo rustico, di un compendio immobiliare comprendente la particella n. 402 e di aver utilizzato i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione per le esigenze della sua azienda agricola.
Ha, infine, rappresentato di aver comunicato all’Amministrazione, con nota del 31 marzo 2025, l’avvenuta eliminazione della copertura contenente amianto, ribadendo la propria volontà di demolire tutte le strutture.
3.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) la sanzione dell’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale sarebbe illegittima: (I.1) in considerazione della notifica dell’ordinanza di demolizione soltanto al sig. TI SC e non anche agli altri comproprietari del terreno; (I.2) perché la medesima ordinanza non avrebbe predeterminato l’area oggetto di acquisizione di diritto in caso di inottemperanza;
II) l’irrogazione della sanzione pecuniaria sarebbe anch’essa viziata: (II.1) per l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione agli altri comproprietari, i quali avrebbero potuto adempiere, evitando in radice l’ulteriore misura afflittiva; (II.2) perché il provvedimento impugnato e i presupposti criteri di determinazione della somma dovuta stabiliti dal Comune si porrebbero in contrasto con la disciplina primaria, stante la commisurazione dell’importo da corrispondere soltanto alla consistenza volumetrica delle strutture; non si sarebbe tenuto conto, perciò, delle caratteristiche delle opere, realizzate in un’area agricola priva di vincoli e costituite, inoltre, da mere baracche, nonché da un ulteriore manufatto prefabbricato, avente una consistenza non confrontabile con quella di una costruzione in cemento armato con destinazione residenziale, produttiva o commerciale.
4. Con il ricorso R.G. n. 168 del 2025 la medesima determinazione n. 344 del 2025 è stata impugnata dai signori RA SC, GI SC, OB SC e NZ NC.
I ricorrenti hanno confermato le circostanze di fatto rappresentate dal sig. TI SC, ribadendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione n. 23 del 16 febbraio 2022, benché le opere insistano su un’area di cui sono comproprietari.
Hanno quindi formulato due mezzi di gravame, articolando censure corrispondenti a quelle contenute nel ricorso R.G. n. 167 del 2025.
5. Tenutasi la camera di consiglio del 29 aprile 2025, questo Tribunale ha emanato l’ordinanza cautelare n. 29 del 2025, con la quale, previa riunione dei ricorsi R.G. n. 167 e n. 168 del 2025, è stata disposta la sospensione dell’efficacia della determinazione impugnata, in considerazione della necessità di approfondire in sede di merito le questioni poste dai ricorsi, nonché del pregiudizio grave e irreparabile derivante, a carico dei ricorrenti, dall’esecuzione del provvedimento, nelle more della definizione del giudizio.
Con la medesima ordinanza è stato, inoltre, disposto il deposito, da parte del Comune di Cascia, di una dettagliata relazione, corredata di tutta la pertinente documentazione, dalla quale fosse possibile evincere lo svolgimento della complessiva vicenda amministrativa.
6. In vista dell’udienza fissata per la trattazione di merito, le parti ricorrenti hanno depositato memorie, con le quali hanno rimarcato l’inottemperanza da parte dell’Amministrazione all’ordine istruttorio sopra richiamato.
7. Il 29 ottobre 2025 il Comune di Cascia si è costituito in entrambe le cause.
8. L’Amministrazione ha quindi depositato, il 3 novembre 2025, la documentazione oggetto dell’ordinanza n. 29 del 2025, rappresentando di non aver potuto prendere conoscenza della comunicazione della predetta ordinanza a causa di un disguido tecnico e di aver dunque saputo delle determinazioni istruttorie di questo Tribunale soltanto al momento della costituzione in giudizio.
Il Comune ha prodotto, tra l’altro, l’ordinanza n. 77 del 30 ottobre 2025, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere ai signori RA SC, GI SC, OB SC e NZ NC.
9. Le cause R.G. n. 167 e n. 168 del 2025 sono state chiamate all’udienza del 4 novembre 2025.
In tale occasione, la difesa dei ricorrenti ha dichiarato di non opporsi all’ultimo deposito dell’Amministrazione, benché tardivo, ritenendo che i documenti prodotti confermino le censure già contenute nel ricorso, in quanto la mancata notifica a tutti i comproprietari inficerebbe l’immissione in possesso e l’acquisizione dell’area, mentre la sanzione pecuniaria sarebbe illegittima anche sotto il profilo della determinazione quantitativa, perché non terrebbe conto dei criteri previsti dalla legge regionale.
La difesa comunale:
- per ciò che attiene al ricorso R.G. n. 167 del 2025, ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità e comunque l’inammissibilità del motivo concernente la mancata notifica ai comproprietari, nonché l’infondatezza del secondo motivo, concernente la sanzione pecuniaria, in quanto misura puramente afflittiva conseguente alla mancata ottemperanza dell’ordine di demolizione; ha rilevato, inoltre, la genericità della censura relativa alla quantificazione della sanzione, in realtà correttamente calcolata, ai sensi dell’articolo 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo l’area soggetta a vincolo idrogeologico;
- quanto al ricorso R.G. n. 168 del 2025, ha eccepito parimenti l’improcedibilità della censura relativa alla mancata notifica ai comproprietari della prima ordinanza di demolizione, alla luce dell’avvenuta notifica dell’ordinanza n. 77 del 30 ottobre 2025; ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del motivo relativo alla sanzione pecuniaria irrogata a soggetto diverso dai ricorrenti, i quali sarebbero, pertanto, privi di legittimazione sul punto.
Dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Va preliminarmente confermata la riunione dei ricorsi R.G. n. 167 e n. 168 del 2025, già disposta con l’ordinanza cautelare n. 29 del 2025.
11. Ciò posto, merita accoglimento l’eccezione di improcedibilità del primo motivo di entrambi i ricorsi, sollevata dalla difesa comunale.
11.1. Risulta agli atti di causa che la materiale immissione nel possesso dei beni disposta dalla determinazione impugnata non ha avuto seguito (v. quanto affermato dal Comune a p. 4 della relazione depositata in atti).
Ricevuta la notifica dei ricorsi, l’Amministrazione ha poi verificato che sono effettivamente proprietari della particella interessata dalle opere abusive, oltre al sig. TI SC, anche i signori RA SC, GI SC, OB SC e NZ NC. La demolizione dei manufatti abusivi è stata, quindi, ingiunta anche a questi ultimi mediante l’ordinanza n. 77 del 30 ottobre 2025.
11.2. Con il predetto provvedimento, il Comune ha implicitamente posto nel nulla la precedente disposizione di immissione nel possesso del compendio immobiliare oggetto dell’abuso, contenuta nella determinazione n. 344 del 2025. Deve, infatti, osservarsi che, se fosse stata ritenuta operante l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, non sarebbe stato possibile ordinarne la demolizione ai precedenti proprietari.
In altri termini, posto che, secondo quanto statuito dall’Adunanza plenaria, “ l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale (...) ha natura dichiarativa e comporta – in base alle regole dell’obbligo propter rem - l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l’ordinanza di demolizione ” (Ad. plen. n. 16 del 2023), con la nuova ordinanza n. 77 del 2025 il Comune ha implicitamente accertato che l’effetto acquisitivo non si era prodotto alla scadenza del termine indicato nella prima ordinanza, tanto che l’ordine di demolizione è stato esteso agli ulteriori comproprietari del bene, in tale riconosciuta qualità.
11.3. Da ciò l’improcedibilità del primo motivo di entrambi i ricorsi.
12. Va quindi esaminato il secondo motivo, articolato anche questo in termini analoghi in tutte e due le cause, con il quale viene contestata la sanzione pecuniaria irrogata con la determinazione n. 344 del 2025.
12.1. Come eccepito dalla difesa comunale, le censure contenute al riguardo nel ricorso R.G. n. 168 del 2025 sono inammissibili, atteso che la predetta sanzione è stata disposta esclusivamente nei confronti del sig. TI SC, per cui gli ulteriori comproprietari non sono legittimati a contestarla.
12.2. Quanto al ricorso n. 167 del 2025, è infondata la censura con la quale il sig. TI SC lamenta l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione ai signori RA SC, GI SC, OB SC e NZ NC, i quali avrebbero potuto eseguirla, evitando così in radice l’applicazione della sanzione.
12.2.1. La mancata notificazione dell’ordine demolitorio a uno dei comproprietari comporta, infatti, soltanto l’inefficacia del provvedimento limitatamente ai soggetti ai quali non sia stato notificato (Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2024, n. 5304, che conferma TAR Umbria, 29 giugno 2023, n. 390).
D’altro canto, la giurisprudenza ha riconosciuto la natura afflittiva della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001 (Ad. plen. n. 16 del 2023) e ha evidenziato che la stessa è irrogata in ragione dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione (Cons. Stato, Sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6318).
12.2.2. Nel caso in esame è incontestato che il sig. TI SC abbia ricevuto la notifica dell’ordinanza di demolizione e che fosse in condizione di eseguirla, per cui il medesimo non può che sopportare le conseguenze dell’inottemperanza all’ingiunzione rivolta nei suoi confronti.
12.3. Con la seconda censura articolata nel secondo motivo è stata poi contestata la quantificazione della sanzione, atteso che la relativa determinazione nella misura massima di euro 20.000,00 sarebbe dipesa dalla considerazione della sola volumetria delle opere, senza tenere conto degli ulteriori profili rilevanti al fine di commisurare l’importo dovuto alla gravità dell’illecito.
12.3.1. Secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001, “ L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima (...) ”
Analoghe previsioni sono contenute all’articolo 143, comma 5, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, ove si precisa, rispetto alla disciplina statale, che la quantificazione della sanzione tra il minimo e il massimo edittale avviene “ in rapporto alla gravità dell’abuso ”.
12.3.2. Il Comune ha affermato, nelle difese svolte in udienza, che l’irrogazione della sanzione nella misura massima sarebbe sorretta dal fatto che l’area è gravata da un vincolo idrogeologico; circostanza, questa, risultante anche dalla relazione tecnica depositata in atti dall’Amministrazione.
Al riguardo, deve qui osservarsi che si tratta di un dato non riportato nel provvedimento impugnato, il quale non fonda la quantificazione della sanzione sull’esistenza del predetto vincolo.
12.3.3. Tale rilievo non conduce, tuttavia, all’accoglimento della censura articolata dal ricorrente avverso i criteri di quantificazione della sanzione e la loro applicazione nel caso in esame.
12.3.4. Contrariamente a quanto allegato dalla parte, i predetti criteri tengono conto della tipologia dei manufatti, atteso che è prevista la determinazione della sanzione in misura differenziata a seconda del fatto che si sia in presenza di “ opere non quantificabili in termini di volumi e superfici ”, “ interventi pertinenziali ”, “ interventi che hanno comportato aumento di superficie utile lorda (SUL) ”, “ interventi che hanno comportato aumento di volume ”, “ interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie ”.
La circostanza che venga valorizzata la dimensione volumetrica dei manufatti e che, invece, non si tenga conto dei materiali costruttivi non fa emergere, di per sé, alcun profilo di illegittimità dei predetti criteri. Il maggiore o minor grado di stabilità strutturale delle opere destinate funzionalmente a permanere nel tempo non incide, infatti, sulla loro rilevanza urbanistica, atteso che anche la potenziale amovibilità della struttura e l’eventuale assenza di opere murarie sono profili ininfluenti sull’idoneità del manufatto ad alterare lo stato dei luoghi (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2597).
Non può, pertanto, ritenersi che le modalità costruttive e i materiali impiegati dovessero essere necessariamente considerati al fine di apprezzare la gravità dell’abuso.
D’altro canto, la destinazione a rimessa agricola risulta essere stata implicitamente valutata in favore del sig. SC, atteso che il Comune ha ritenuto di applicare la sanzione nella misura di euro 100,00 per metro cubo, ossia secondo il criterio stabilito per gli interventi comportanti un aumento di volume, ma non di superficie utile lorda.
12.3.5. Ciò posto, il provvedimento impugnato evidenzia che i manufatti abusivi hanno una consistenza complessiva di circa 600 metri cubi (500 il capannone e 100 le baracche).
Applicando il predetto importo di 100,00 euro per metro cubo, si è quindi pervenuti alla somma di 60.000,00 euro, come tale superiore rispetto al massimo edittale.
Da ciò l’applicazione della sanzione nella misura massima prevista di 20.000,00 euro.
12.3.6. Ritiene il Collegio che la quantificazione così operata sia immune da profili di manifesta abnormità, tenuto conto della rilevante dimensione dei manufatti illecitamente realizzati.
La censura è, perciò, infondata.
13. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto:
- il ricorso R.G. n. 167 del 2025 deve essere dichiarato in parte improcedibile e deve essere respinto per la restante parte;
- il ricorso R.G. n. 168 del 2025 deve essere dichiarato in parte improcedibile e per la restante parte inammissibile.
14. La particolarità della vicenda amministrativa sorregge la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi R.G. n. 167 e n. 168 del 2025, come in epigrafe proposti:
- dichiara in parte improcedibile e per la restante parte respinge il ricorso R.G. n. 167 del 2025;
- dichiara in parte improcedibile e per la restante parte inammissibile il ricorso R.G. n. 168 del 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO RI, Presidente
AN NE Di RO, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NE Di RO | CO RI |
IL SEGRETARIO