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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/10/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 932/2023 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo Parte_1 studio dell'avv. PERRIA ANTONIO che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del pro
[...] Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/11/2023, ritualmente notificato, Pt_1
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , affermando
[...] CP_1 di essere affetto da malattia invalidante (tendinite bilaterale calcifica- morbo Duply- epicondilite e epitrocleite bilaterale), di cui sosteneva l'origine lavorativa,
1 chiedendo la condanna dell assicuratore resistente all'indennizzo del CP_3 danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto
Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_1 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 77 ottobre 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la patologia Parte_1 successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal
2 ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, Dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“....Al fine di un corretto inquadramento quantitativo del danno, in considerazione del quadro clinico e della bilateralità, per quanto concerne la patologia a carico delle spalle il danno biologico permanente è valutabile pari al
3% facendo riferimento ai codici tabellari 224 “Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi” e 227 “Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”; per la patologia a carico dei gomiti il danno biologico permanente è valutabile pari al 3% facendo riferimento al codice tabellare 232 “Esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità”; infine per la sindrome del tunnel carpale il danno biologico permanente è valutabile pari al 2% in riferimento al codice tabellare 163 “Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”. Sussiste una preesistenza per ernia discale lombare (caso n° 514287490 del 12-07- 2018) con danno riconosciuto al 12%
(dodicipercento). Il danno biologico totale permanente, in considerazione sia del quadro clinico sia della concorrenzialità delle malattie professionali riconosciute, è pertanto valutabile al 19% (diciannovepercento) a decorrere dal mese di ottobre 2022, data di presentazione delle tre domande amministrative.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2°e 5°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo del danno biologico anche complessivo, subito da , sulla base Parte_1 delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
3 L viene pertanto condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 richiesto, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo al mese di ottobre 2022, e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto capitale Parte_1 previsto dall'art. 13, comma 2°e 5°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico anche complessivo, subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 19%, e condanna l CP_1 resistente al pagamento della prestazione, decorrente dal primo giorno del mese successivo al mese di ottobre 2022, determinata nella misura di legge, unitamente ai ratei scaduti maggiorati agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_1
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 07/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta Sanna
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